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73-85 Persone giuridiche

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Academic year: 2021

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(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Diritto Privato

Parte seconda - Persone fisiche e persone giuridiche

(2)

PERSONE GIURIDICHE

73

Nozione: soggetti di diritto distinti dalla persona fisica.

Sono caratterizzati da un elemento materiale (la stabile

organizzazione di uomini e mezzi) ed uno formale (il riconoscimento

da parte dell’ordinamento).

Definizione: organizzazioni costituite da individui e beni alle quali

l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto con

capacità giuridica (possibilità di essere titolari di situazioni soggettive)

e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le

persone fisiche – organi – che ne fanno parte).

Natura giuridica: l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli

individui singoli per esigenze di commercio giuridico (teoria della

finzione); l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o

organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività (teoria

(3)

PERSONE GIURIDICHE

Sul piano strutturale:

n 

enti a struttura associativa (associazioni);

n 

enti a struttura istituzionale (fondazioni).

Sul piano degli interessi perseguiti:

n 

enti pubblici (interessi generali);

n 

enti privati (interessi particolari).

Sul piano della finalità:

n 

enti privati con finalità lucrative o miste (società);

n 

enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).

(4)

PERSONE GIURIDICHE

Sul piano dell’autonomia patrimoniale:

n 

enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell’ente

da quello di coloro che ne fanno parte).

Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità

giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le

obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il

patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti

dell’ente stesso.

n 

enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei

patrimoni, mancanza del riconoscimento – c.d. enti non riconosciuti). In tal

caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche per le

obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art. 38 c.c. per le associazioni non

riconosciute e art. 41 c.c. per i comitati)

75

(5)

PERSONE GIURIDICHE

Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia

patrimoniale perfetta:

n 

acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese

(società di capitali);

n 

acquisto con il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel

registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, su

domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello

statuto, previa valutazione di possibilità e liceità dello scopo

dell’ente e della adeguatezza del patrimonio alla sua realizzazione

(associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato: art. 1

d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361).

Riferimenti normativi: Artt. 2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.

(6)

ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE).

Riconoscimento n  Requisiti: (artt. 14 e 16 c.c.) atto pubblico, nonché indicazione, nell’atto costitutivo e nello statuto, della denominazione dell’ente, dello scopo, del patrimonio, della sede, delle condizioni di ammissione degli associati e dei diritti e degli obblighi degli stessi. Valutazione del rispetto delle norme di legge inderogabili, della meritevolezza dello scopo, dell’adeguatezza del patrimonio.

n  Conseguenze: modificazione del regime giuridico dell’ente con

acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta.

Registrazione A seguito dell’iscrizione dell’associazione riconosciuta nel registro delle persone giuridiche tutte le vicende che concernono l’ente, nonché tutte le limitazioni del potere rappresentativo degli amministratori divengono opponibili ai terzi.

77

Organizzazioni stabili formate da una pluralità di persone che,

avvalendosi di un patrimonio, perseguono uno scopo comune di

natura non economica e hanno chiesto e ottenuto il

riconoscimento (e quindi la personalità giuridica e l’autonomia

patrimoniale perfetta)

(7)

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Organi Dell’ente

n  Assemblea: Organo che riunisce gli associati. È convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o comunque se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Competenze individuate nell’atto costitutivo e nello statuto ed indicate negli artt. 20, 21 e 22 c.c. Le stesse norme individuano altresì le ipotesi in cui è necessaria una deliberazione con maggioranza qualificata (modifica dell’atto costitutivo o dello statuto; scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio). Di norma, infatti, l’assemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare (in prima convocazione) o qualunque sia il numero degli intervenuti (in seconda convocazione).

n  Amministratori: Organo di gestione dell’ente. Eletti dall’assemblea, operano secondo le competenze e le funzioni attribuite con lo statuto. Responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi connessi alla loro funzione e verso l’ente secondo le disposizioni sul mandato.

Fanno parte dell’associazione anche gli associati. Costoro non possono trasmettere la loro qualità nemmeno mortis causa. La possibilità di recedere dall’associazione è regolata dall’art. 24 c.c.

(8)

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Deliberazioni

dell’assemblea

Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto

costitutivo o allo statuto possono essere annullate

dall’autorità giudiziaria su istanza degli organi

dell’ente, di qualunque associato o del pubblico

ministero (art. 23, comma 1, c.c.), ma senza

pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona fede

in base ad atti compiuti in esecuzione delle delibere

stesse (art. 23, comma 2, c.c.). L’impugnazione della

deliberazione non ne sospende l’esecutività, salvo

che non venga disposta per gravi motivi dall’autorità

giudiziaria (art. 23, comma 3, c.c.). Sono inesistenti le

delibere adottate da un’assemblea inesistente o non

regolarmente costituita. L’invalidità del singolo voto

non comporta l’invalidità della delibera salvo la prova

di resistenza (se si tratta cioè di un voto decisivo per

la formazione della maggioranza).

(9)

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.

Estinzione

dell’ente

Fasi

n 

Deliberazione di scioglimento dell’ente o dichiarazione di

estinzione dello stesso da parte dell’autorità amministrativa

per una delle cause previste dalla legge (v. art. 27 c.c.);

n 

Liquidazione: gli amministratori non possono compiere

nuove operazioni (v. art. 29 c.c.), ma solo porre in essere atti

di ordinaria gestione per la conservazione del patrimonio. La

fase è gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del

presidente del tribunale;

n 

Cancellazione dal registro delle persone giuridiche;

n 

Devoluzione dei beni residui in conformità all’atto

costitutivo e allo statuto o, in mancanza, secondo la delibera

assembleare di scioglimento o, in mancanza, attribuzione ad

enti che perseguono scopi analoghi.

Riferimenti

normativi

(10)

FONDAZIONI

Definizione e

scopo

Organizzazione stabile creata per la gestione di un

patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di

pubblica utilità individuato dal fondatore.

Costituzione e

regolamentazione

La fondazione si costituisce con un atto costitutivo,

denominato negozio di fondazione, che deve rivestire la

forma dell’atto pubblico. Può essere costituita anche

mediante testamento. Le regole per l’amministrazione

dell’ente e per la gestione del patrimonio sono contenute

nello statuto. Trova in tal caso applicazione l’art. 16 c.c..

Secondo l’opinione tradizionale occorre distinguere il negozio

di fondazione (non patrimoniale), dal negozio di dotazione

(patrimoniale) per il trasferimento dei beni.

L’atto di fondazione può essere revocato nei casi e nelle

forme previsti dall’art. 15 c.c.

Per la fondazione il riconoscimento ha valore costitutivo:

con tale atto, infatti, la fondazione diventa soggetto di diritto e

acquista la personalità giuridica

(11)

FONDAZIONI

Elementi

dell’ente

n 

Organi di amministrazione, gestione e

rappresentanza: fondatore e amministratori.

L’autorità amministrativa esercita un’attività continua

di controllo e vigilanza, con possibilità di

annullamento delle delibere contrarie a norme

imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e

al buon costume (v. artt. 25 e 26 c.c.)

n 

Fondo di dotazione da parte del fondatore à

autonomia patrimoniale perfetta per la fondazione che

ha ottenuto il riconoscimento.

Riferimenti

normativi

Artt. 15 ss. c.c. ma vedi, in quanto compatibili, anche

le norme dettate in materia di associazioni

riconosciute in tema di registrazione, di estinzione e

liquidazione, di devoluzione dei beni residui.

(12)

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Definizione e scopo

Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio, persegue uno scopo non lucrativo

Costituzione e regolamentazione

L’associazione si costituisce con un atto costitutivo: negozio associativo aperto all’adesione di altre parti

Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto.

L’associazione che non ottiene il riconoscimento (o per non averlo richiesto o per non averlo ottenuto) è definita associazione non riconosciuta (es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento.

L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne deriva che:

n  i creditori dell’associato non hanno diritti sul patrimonio dell’ente;

n  delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che

hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.), a meno che il creditore non sia uno degli associati.

(13)

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Elementi dell’ente

Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: assemblea e

amministratori. Questi ultimi agiscono all’esterno in nome e per conto

dell’ente quali mandatari e rispondono del loro operato nei confronti dell’associazione a titolo di responsabilità contrattuale e solidalmente.

L’associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.

Riferimenti normativi

Artt. 36, 37, 38 ss. c.c., ma v., in quanto compatibili, le norme previste per le associazioni riconosciute.

Associazioni di

volontariato

L. 11.08.1991 n. 266 à struttura, funzione, requisiti per l’iscrizione negli appositi registri.

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COMITATI

Definizione Costituzione e regole Elementi dell’ente

Ente collettivo costituito da più persone (i promotori) con lo scopo di raccogliere presso il pubblico (i sottoscrittori) fondi o mezzi da destinare ad una finalità di interesse collettivo

Accordo anche verbale. Le regole per l’amministrazione e la gestione dell’ente sono dettate nell’accordo costitutivo dai membri del comitato

Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza:

n  i promotori, che prendono l’iniziativa di costituire il comitato;

n  gli organizzatori, che svolgono la funzione di amministratori;

n  i sottoscrittori, che promettono le oblazioni.

Sul patrimonio del comitato (che ha un patrimonio distinto in quanto soggetto di diritto) insiste un vincolo di destinazione, sicchè non può essere in alcun modo devoluto per un scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori. Se non ha ottenuto il riconoscimento (ma si dibatte sull’ammissibilità di un comitato riconosciuto), il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui:

à i creditori dei partecipanti non hanno diritti sul patrimonio dell’ente;

à delle obbligazioni dell’ente rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato (art. 41 c.c.).

Riferimenti Normativi

Artt. 39,40,41,42 c.c.

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