Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Diritto Privato
Parte seconda - Persone fisiche e persone giuridiche
PERSONE GIURIDICHE
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Nozione: soggetti di diritto distinti dalla persona fisica.
Sono caratterizzati da un elemento materiale (la stabile
organizzazione di uomini e mezzi) ed uno formale (il riconoscimento
da parte dell’ordinamento).
Definizione: organizzazioni costituite da individui e beni alle quali
l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto con
capacità giuridica (possibilità di essere titolari di situazioni soggettive)
e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le
persone fisiche – organi – che ne fanno parte).
Natura giuridica: l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti dagli
individui singoli per esigenze di commercio giuridico (teoria della
finzione); l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti e/o
organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività (teoria
PERSONE GIURIDICHE
Sul piano strutturale:
n
enti a struttura associativa (associazioni);
n
enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli interessi perseguiti:
n
enti pubblici (interessi generali);
n
enti privati (interessi particolari).
Sul piano della finalità:
n
enti privati con finalità lucrative o miste (società);
n
enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
PERSONE GIURIDICHE
Sul piano dell’autonomia patrimoniale:
n
enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell’ente
da quello di coloro che ne fanno parte).
Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità
giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le
obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il
patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti
dell’ente stesso.
n
enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei
patrimoni, mancanza del riconoscimento – c.d. enti non riconosciuti). In tal
caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche per le
obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art. 38 c.c. per le associazioni non
riconosciute e art. 41 c.c. per i comitati)
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PERSONE GIURIDICHE
Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia
patrimoniale perfetta:
n
acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese
(società di capitali);
n
acquisto con il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, su
domanda degli interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello
statuto, previa valutazione di possibilità e liceità dello scopo
dell’ente e della adeguatezza del patrimonio alla sua realizzazione
(associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato: art. 1
d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361).
Riferimenti normativi: Artt. 2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.
ASSOCIAZIONI (RICONOSCIUTE).
Riconoscimento n Requisiti: (artt. 14 e 16 c.c.) atto pubblico, nonché indicazione, nell’atto costitutivo e nello statuto, della denominazione dell’ente, dello scopo, del patrimonio, della sede, delle condizioni di ammissione degli associati e dei diritti e degli obblighi degli stessi. Valutazione del rispetto delle norme di legge inderogabili, della meritevolezza dello scopo, dell’adeguatezza del patrimonio.
n Conseguenze: modificazione del regime giuridico dell’ente con
acquisto dell’autonomia patrimoniale perfetta.
Registrazione A seguito dell’iscrizione dell’associazione riconosciuta nel registro delle persone giuridiche tutte le vicende che concernono l’ente, nonché tutte le limitazioni del potere rappresentativo degli amministratori divengono opponibili ai terzi.
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Organizzazioni stabili formate da una pluralità di persone che,
avvalendosi di un patrimonio, perseguono uno scopo comune di
natura non economica e hanno chiesto e ottenuto il
riconoscimento (e quindi la personalità giuridica e l’autonomia
patrimoniale perfetta)
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Organi Dell’ente
n Assemblea: Organo che riunisce gli associati. È convocata dagli amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o comunque se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Competenze individuate nell’atto costitutivo e nello statuto ed indicate negli artt. 20, 21 e 22 c.c. Le stesse norme individuano altresì le ipotesi in cui è necessaria una deliberazione con maggioranza qualificata (modifica dell’atto costitutivo o dello statuto; scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio). Di norma, infatti, l’assemblea delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a partecipare (in prima convocazione) o qualunque sia il numero degli intervenuti (in seconda convocazione).
n Amministratori: Organo di gestione dell’ente. Eletti dall’assemblea, operano secondo le competenze e le funzioni attribuite con lo statuto. Responsabili verso i terzi per la violazione degli obblighi connessi alla loro funzione e verso l’ente secondo le disposizioni sul mandato.
Fanno parte dell’associazione anche gli associati. Costoro non possono trasmettere la loro qualità nemmeno mortis causa. La possibilità di recedere dall’associazione è regolata dall’art. 24 c.c.
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Deliberazioni
dell’assemblea
Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto
costitutivo o allo statuto possono essere annullate
dall’autorità giudiziaria su istanza degli organi
dell’ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero (art. 23, comma 1, c.c.), ma senza
pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in buona fede
in base ad atti compiuti in esecuzione delle delibere
stesse (art. 23, comma 2, c.c.). L’impugnazione della
deliberazione non ne sospende l’esecutività, salvo
che non venga disposta per gravi motivi dall’autorità
giudiziaria (art. 23, comma 3, c.c.). Sono inesistenti le
delibere adottate da un’assemblea inesistente o non
regolarmente costituita. L’invalidità del singolo voto
non comporta l’invalidità della delibera salvo la prova
di resistenza (se si tratta cioè di un voto decisivo per
la formazione della maggioranza).
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.
Estinzione
dell’ente
Fasi
n
Deliberazione di scioglimento dell’ente o dichiarazione di
estinzione dello stesso da parte dell’autorità amministrativa
per una delle cause previste dalla legge (v. art. 27 c.c.);
n
Liquidazione: gli amministratori non possono compiere
nuove operazioni (v. art. 29 c.c.), ma solo porre in essere atti
di ordinaria gestione per la conservazione del patrimonio. La
fase è gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del
presidente del tribunale;
n
Cancellazione dal registro delle persone giuridiche;
n
Devoluzione dei beni residui in conformità all’atto
costitutivo e allo statuto o, in mancanza, secondo la delibera
assembleare di scioglimento o, in mancanza, attribuzione ad
enti che perseguono scopi analoghi.
Riferimenti
normativi
FONDAZIONI
Definizione e
scopo
Organizzazione stabile creata per la gestione di un
patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo di
pubblica utilità individuato dal fondatore.
Costituzione e
regolamentazione
La fondazione si costituisce con un atto costitutivo,
denominato negozio di fondazione, che deve rivestire la
forma dell’atto pubblico. Può essere costituita anche
mediante testamento. Le regole per l’amministrazione
dell’ente e per la gestione del patrimonio sono contenute
nello statuto. Trova in tal caso applicazione l’art. 16 c.c..
Secondo l’opinione tradizionale occorre distinguere il negozio
di fondazione (non patrimoniale), dal negozio di dotazione
(patrimoniale) per il trasferimento dei beni.
L’atto di fondazione può essere revocato nei casi e nelle
forme previsti dall’art. 15 c.c.
Per la fondazione il riconoscimento ha valore costitutivo:
con tale atto, infatti, la fondazione diventa soggetto di diritto e
acquista la personalità giuridica
FONDAZIONI
Elementi
dell’ente
n
Organi di amministrazione, gestione e
rappresentanza: fondatore e amministratori.
L’autorità amministrativa esercita un’attività continua
di controllo e vigilanza, con possibilità di
annullamento delle delibere contrarie a norme
imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico e
al buon costume (v. artt. 25 e 26 c.c.)
n
Fondo di dotazione da parte del fondatore à
autonomia patrimoniale perfetta per la fondazione che
ha ottenuto il riconoscimento.
Riferimenti
normativi
Artt. 15 ss. c.c. ma vedi, in quanto compatibili, anche
le norme dettate in materia di associazioni
riconosciute in tema di registrazione, di estinzione e
liquidazione, di devoluzione dei beni residui.
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Definizione e scopo
Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio, persegue uno scopo non lucrativo
Costituzione e regolamentazione
L’associazione si costituisce con un atto costitutivo: negozio associativo aperto all’adesione di altre parti
Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto.
L’associazione che non ottiene il riconoscimento (o per non averlo richiesto o per non averlo ottenuto) è definita associazione non riconosciuta (es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che presuppongono il riconoscimento.
L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne deriva che:
n i creditori dell’associato non hanno diritti sul patrimonio dell’ente;
n delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che
hanno agito in nome e per conto dell’ente (art. 38 c.c.), a meno che il creditore non sia uno degli associati.
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Elementi dell’ente
Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza: assemblea e
amministratori. Questi ultimi agiscono all’esterno in nome e per conto
dell’ente quali mandatari e rispondono del loro operato nei confronti dell’associazione a titolo di responsabilità contrattuale e solidalmente.
L’associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.
Riferimenti normativi
Artt. 36, 37, 38 ss. c.c., ma v., in quanto compatibili, le norme previste per le associazioni riconosciute.
Associazioni di
volontariato
L. 11.08.1991 n. 266 à struttura, funzione, requisiti per l’iscrizione negli appositi registri.
COMITATI
Definizione Costituzione e regole Elementi dell’enteEnte collettivo costituito da più persone (i promotori) con lo scopo di raccogliere presso il pubblico (i sottoscrittori) fondi o mezzi da destinare ad una finalità di interesse collettivo
Accordo anche verbale. Le regole per l’amministrazione e la gestione dell’ente sono dettate nell’accordo costitutivo dai membri del comitato
Organi di amministrazione, gestione e rappresentanza:
n i promotori, che prendono l’iniziativa di costituire il comitato;
n gli organizzatori, che svolgono la funzione di amministratori;
n i sottoscrittori, che promettono le oblazioni.
Sul patrimonio del comitato (che ha un patrimonio distinto in quanto soggetto di diritto) insiste un vincolo di destinazione, sicchè non può essere in alcun modo devoluto per un scopo diverso da quello pattuito e manifestato agli oblatori. Se non ha ottenuto il riconoscimento (ma si dibatte sull’ammissibilità di un comitato riconosciuto), il comitato ha un’autonomia patrimoniale imperfetta, per cui:
à i creditori dei partecipanti non hanno diritti sul patrimonio dell’ente;
à delle obbligazioni dell’ente rispondono personalmente e solidalmente tutti i componenti del comitato (art. 41 c.c.).
Riferimenti Normativi
Artt. 39,40,41,42 c.c.