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Atto costitutivo di Associazione

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Academic year: 2022

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Atto costitutivo di Associazione

L’anno 2019, il giorno del mese di marzo sono presenti i signori:

Vassallo Veronica, C.F. VSSVNC75M49C351G, nata a Catania il 09.08.1975 Zanon Federico, C.F. ZNNFRC75C26E526T, nato a Leno (BS) il 26.03.1975 Galzignato Thomas, C.F. GLZTMS77E30B563M, nato a il 30.05.1977.

Detti signori convengono e stipulano quanto segue:

Dichiarano di costituire con il presente atto una Associazione denominata “Associazione mediatori penali italiani” in sigla “AMPI”.

L’Associazione ha sede in Padova, via Antonio Bonazza n.9, e Sedi operative in

§ Quarto d'Altino (VE), Via Aldo Moro, 47

§ Milano, Viale Luigi Majno, 28

§ Grottaglie (TA), via Bakunin, 5

L’Associazione potrà articolarsi sul territorio Nazionale con sportelli costituiti ad hoc.

A.M.P.I. è una Associazione di categoria, apartitica, aconfessionale, autonoma, libera, esclude scopi di lucro ed ha durata illimitata.

L’Associazione può aderire a federazioni, associazioni ed enti con finalità affini.

L’Associazione si propone di riconoscere e tutelare la figura professionale del mediatore penale e degli esperti di giustizia riparativa, riunendo i professionisti che si occupano di mediazione penale e giustizia riparativa con uno spirito di collaborazione e valorizzazione di competenze; valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche; favorire la crescita professionale degli associati attraverso l’organizzazione di corsi professionalizzanti, di formazione, di aggiornamento continuo e specializzazione; tutelare gli interessi degli iscritti; concorrere alla istituzione di un albo nazionale dei mediatori penali e penali minorili; stabilire un codice deontologico del Mediatore Penale; stipulare protocolli d’intesa, convenzioni, parternariati, accordi con soggetti pubblici e privati nell’interesse degli scopi della Associazione e degli associati; realizzare ricerche, studi, pubblicazioni sui temi della giustizia penale e dei metodi e sistemi di ADR.

Per la realizzazione degli scopi l'Associazione, tra l’altro potrà:

§ organizzare stabilmente e/o promuovere anche tramite altri enti formativi, la formazione professionale permanente e iniziale

§ favorire le sinergie collaborative con Enti e/o soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri

§ partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, diretti a ottenere fondi e finanziamenti

§ rappresentare la categoria ove l’intervento possa dimostrarsi utile

§ designare propri rappresentanti per ricoprire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente, sia pubblico che privato

§ promuovere strumenti di garanzia e tutela del consumatore

§ svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi, anche mediante iniziative commerciali.

L’Associazione ha i seguenti organi sociali: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci.

L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera A perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Il primo Consiglio Direttivo della Associazione viene così costituito:

Presidente: Dott. Thomas Galzignato

Vice Presidente: Dott. Zanon Federico

Segretario: Dott.ssa Veronica Vassallo

i quali dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita’ ex lege e di accettare la carica. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento della Associazione presso le autorità competenti.

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione viene determinata di anno in anno con la approvazione dell’Assemblea dei soci.

La sigla AMPI ed il logo costituiscono segni distintivi della Associazione che gli associati potranno utilizzare esclusivamente per attestare la propria iscrizione.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento della Associazione presso le autorità competenti.

Letto confermato e sottoscritto in Padova il

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STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIATORI PENALI ITALIANI (AMPI)

ART.1

È costituita la Associazione mediatori penali italiana, di seguito denominate in sigla AMPI, con sede sociale in Padova, via Antonio Bonazza n.9 e Sedi operative in: Quarto d'Altino (VE) - Via Aldo Moro 47; Milano - Viale Luigi Majno, 28; Grottaglie (TA) - via Bakunin, 5.

La Associazione non ha fini di lucro ma esclusivo perseguimento di finalità di solidarieta’ sociale, non può avere vincoli con partiti politici, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite.

Può aderire a Enti ed organizzazioni e/o stipulare convenzioni in armonia con i propri scopi sociali.

La durata e’ illimitata. La Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

AMPI potra’ istituire sedi secondarie su tutto il territorio Nazionale.

ART.2

L’Associazione si propone di riconoscere e tutelare la figura professionale del mediatore penale ed esperto di giustizia riparatuiva, riunendo i professionisti che se ne occupano con uno spirito di collaborazione e valorizzazione di competenze; valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche; favorire la crescita professionale degli associati attraverso l’organizzazione di corsi professionalizzanti, di formazione, di aggiornamento continuo e specializzazione; tutelare gli interessi degli iscritti; concorrere alla istituzione di un albo nazionale dei mediatori penali e penali minorili; stabilire un codice deontologico del Mediatore Penale; stipulare protocolli d’intesa, convenzioni, parternariati, accordi con soggetti pubblici e privati nell’interesse degli scopi della Associazione e degli associati; realizzare ricerche, studi, pubblicazioni sui temi della giustizia penale e dei metodi e sistemi di ADR. Dalla

Per la realizzazione degli scopi la associazioni, tra l’altro potrà:

• organizzare stabilmente e/o promuovere anche tramite altri enti formativi, la formazione professionale permanente

• favorire le sinergie collaborative con Enti e/o soggetti pubblici e private, nazionali e stranieri

• partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, diretti a ottenere fondi e finanziamenti

• rappresentare la categoria ove l’intervento possano dimostrarsi utiledesignare propri rappresentanti per ricoprire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente, sia pubblico che privato

• promuovere strumenti di garanzia e tutela del consumatore, quali ad esempio, l'apertura di uno sportello per il consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;

• vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice deontologico;

• svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi, anche mediante iniziative commerciali.

ART. 3 Possono essere soci:

Soci ordinari: tutte le persone fisiche che hanno concluso un adeguato percorso formativo secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo in materia, in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione;

Soci onorari: persone fisiche che si siano distinte in modo particolare nell’ambito delle discipline giuridiche e psicosociali di pertinenza all'attività dell'Associazione e/o che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all’Associazione stessa.

Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere l'Associazione con contributi in denaro o in natura, utili al perseguimento degli scopi associativi; non hanno diritto di voto in assemblea. L'ammissione a socio sostenitore da parte di persone giuridiche è subordinata al parere favorevole dell'assemblea espresso a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

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ART. 4

Il rapporto associativo e le modalita’ di Associazione sono disciplinate dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.

La domanda di ammissione a socio ordinario, unitamente al curriculm vitae e alle dichiarazioni di accettazione dello Statuto e dei Regolamenti, viene valutata nel termine di trenta giorni dalla ricezione e la richiesta viene esitata mediante

comunicazione scritta. In caso di accettazione, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della stessa, il richiedente dovrà effettuare il versamento della quota associativa prevista per l’anno in corso. la quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione viene determinata di anno in anno con la approvazione dell’Assemblea dei soci.

L’anno sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il versamento della quota associativa e’ obbligatorio,

Per i mediatori gia’ associati, il rinnovo con versamento della quota deve avvenire entro il 31 gennaio unitamente alla certificazione delle attivita’ di aggiornamento obbligatorio.

Gli associati potranno utilizzare il logo AMPI esclusivamente per attestare la propria iscrizione.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed il Codice deontologico, e partecipano attivamente alla vita associativa nelle forme previste da Statuto e Regolamenti.

La qualifica di socio si perde per: dimissioni volontarie; esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; morosita’ nel versamento delle quote associative; violazione delle norme statutarie, regolamentari e/o deontologiche; perdita dei requisiti; altre cause eventualmente previste dai regolamenti interni.

ART. 5

L’Associazione ha i seguenti organi sociali: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci ordinari.

Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di cinque esercizi sociali, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a tre sedute consecutive dell'organo di cui è componente senza giustificato motivo, o per

inadempienza ai compiti conferiti dagli organi preposti; La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o Consiglio Direttivo e /o Presidente.

ART. 6

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri. Il Presidente e, in caso di impedimento o assenza, il VicePresidente:

• ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio,

• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo

• Presiede le riunioni del Consiglio;

• Può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'Associazione.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di membri eletti dall'Assemblea e dura in carica cinque esercizi.

Rimane in carica fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio relativo al periodo di nomina con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo solo i soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il VicePresidente, se non nominati dalla Assemblea, e può incaricare i propri componenti di ruoli permanenti (es: Segretario o Tesoriere).

Nel caso in cui uno dei componenti venisse a mancare in corso di mandato, sarà lo stesso Consiglio Direttivo a maggioranza, a cooptare un altro associato in sostituzione. Questi durerà in carica sino alla prima Assemblea che potrà confermarlo in carica sino alla scadenza o eleggere un nuovo membro.

Esso delibera con la maggioranza dei membri e potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti dello stesso.

E' convocato dal Presidente o, in caso di impedimeno, dal VicePresidente.

La convocazione potrà avvenire con almeno otto giorni di anticipo a mezzo pec o, in caso di urgenza, anche tramite telefono, telegramma, posta elettronica, almeno 36 ore prima della adunanza. Anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri, l'adunanza è ritenuta valida.

Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati alla Assemblea.

Il Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dalla Assemblea:

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§ detta i criteri di azione della Associazione;

§ vigila sulla applicazione del codice deontologico;

• stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese di gestione ordinaria e straordinaria;

• predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea;

• Determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione annuale dovuto dai soci ordinari;

• Approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;

• Delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione (compresi gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare immobiliare, accettazione di eredità e donazioni, costituzione di fondi destinati a specifiche attività);

• Provvede alle attività della Associazione e propone all'Assemblea circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

• Può affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;

• Delibera sulla istituzione di sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

ART. 8

L'Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari.

Solo i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi hanno diritto ad un voto.

E' convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante pubblicazione sul sito Internet almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno mese, anno e dell'ora della adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure sono richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.

Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal prescritto numero dei soci ordinari, il Presidente deve provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e sceglie il segretario anche tra persone estranee.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei soci ordinari.

Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti esprimibili tra i presenti.

Nel caso in cui 
 del giorno dell'Assemblea preveda l'elezione di
 organi sociali, il diritto di voto, limitatamente a questa votazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di
 sei mesi dalla data in cui si svolge; è inibita inoltre la possibilità ad essere candidati alle cariche elettive senza un'anzianità associativa di anni tre.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

ART.9 1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a. Determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dallo Statuto;

b. Stabilisce degli indirizzi della Associazione;

c. Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta e delibera in merito alla destinazione dell'avanzo;

d. Approva il bilancio preventivo;

e. Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

a. le modifiche al presente Statuto;

b. lo scioglimento dell'Associazione;

c. la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

d. su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre alla stessa Per le delibere assunte in seduta straordinaria sarà necessario:

• per la validità delle assemblee: che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto;

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• per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti esprimibili in tale sede.

ART.10 Possono essere causa di scioglimento:

• L'impossibilità manifesta di raggiungere lo scopo associativo;

• La delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione che abbia scopi istituzionali analoghi.

ART.11

La sigla AMPI ed il logo costituiscono segni distintivi della Associazione che gli associati potranno utilizzare esclusivamente per attestare la propria iscrizione.

ART.12 Il patrimonio della associazione è costituito:

• Dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

• Da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari, legati e da ogni altra entrata destinata all'esercizio delle attività statutarie;

• Da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti od istituzioni pubbliche, Anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

• Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;

• Entrate derivanti da prestazioni varie e comunque connesse alle finalità derivanti da prestazioni di servizi connessi con le finalità dell'associazione;

• Erogazioni liberali.

ART.13

Qualsiasi controversia tra i soci oppure fra un socio e l'associazione, derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e interpretazione dello statuto, eccetto quelle escluse per legge, sarà deferita ad un organismo di conciliazione, pubblico privato, iscritto al ROM del Ministero della Giustizia, e risolto secondo il regolamento di mediazione da questo adottato.

Fermo restando quanto sopra, qualora non fosse possibile arrivare ad una conciliazione della vita, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Padova.

Riferimenti

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