TABELLA OMAGGI
TABELLA SCONTI IN NATURA
TABELLA MANIFESTAZIONI A PREMIO
Studio Dott. Righetti & Associati
Via Gabriele D’Annunzio n. 9 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Tel. 045 – 645.03.33 – Fax. 045 – 757.09.85 Web: www.studiorighetti.it
Natura dell’operazione Beneficiario Impresa:
regime Iva
6Impresa:
regime IIDD Beneficiario:
regime IIDD
Omaggi di beni nonrientranti nell’attività d’impresa di costo unitario non > € 25,82 non effettuati a dipendenti 1
Chiunque (diversi dai dipendenti)
Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile
Spese di rappresentanza inte- ramente deducibili
Beneficiario soggetto Iva: so- pravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) 2 Beneficiario privato: nessuna tassazione
Omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa di costo unitario > € 25,82 1
Chiunque (diversi dai dipendenti)
Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile
Spese di rappresentanza de- ducibili se di valore unitario non
> € 50 o se rispettano i criteri stabiliti con apposito DM, altrimenti indeducibili
Beneficiario soggetto Iva: so- pravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) 2 Beneficiario privato: nessuna tassazione 5
Omaggi di beni non rien- tranti nell’attività di impresa fatti a dipendenti e per qua- lunque importo
Dipendenti Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile
Costi per il personale deduci- bili Irpef / Ires 3 ma non Irap
Sono reddito da lavoro dipen- dente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non > di € 258,23 (se si supe- ra il limite, il valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente)
Omaggi di campioni gratuiti di modico valore apposita- mente contrassegnati
Chiunque Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto detraibile
Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappre- sentanza interamente deduci- bili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività)
Beneficiario soggetto Iva: so- pravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) 2 Beneficiario privato: nessuna tassazione
Cessione gratuita a Onlus di beni non di lusso rientranti nell’attività d’impresa 7
Onlus Cessione esente art. 10 n. 12 l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichia- razione Iva
Merci c/acquisti interamente
deducibili Diventano componenti di red-
dito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Cessione gratuita di prodot- ti alimentari non vendibili (es: in prossimità della sca- denza) a Onlus
Onlus Cessione fuori campo art. 6.15 L.
133/99 (i beni si considerano di- strutti)
l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichia- razione Iva
Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappre- sentanza interamente deduci- bili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività)
Diventano componenti di red- dito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Cessione gratuita di prodot- ti editoriali e dotazioni in- formatiche non più com- mercializzabili a determinati soggetti
Enti locali, carceri, scuo- le, istituti reli- giosi, orfano- trofi
Cessione fuori campo art. 54 L.
342/00 (i beni si considerano di- strutti)
l’Iva sull’acquisto se era detraibile non va rettificata in sede di dichia- razione Iva
Merci c/acquisti interamente deducibili o spese di rappre- sentanza interamente deduci- bili (a seconda che siano o meno beni oggetto dell’attività)
Diventano componenti di red- dito sulla base dell’apposito regime fiscale adottato dall’ente
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo
Chiunque (diversi dai dipendenti)
Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile L’Iva sulla cessione con rinuncia alla rivalsa dell’Iva, è costo indedu- cibile.
Spese di rappresentanza deducibili se di valore unitario non > € 50 o se
rispettano i criteri stabiliti con apposito DM,
altrimenti indeducibili
Beneficiario soggetto Iva: so- pravvenienza attiva tassabile (omaggi da fornitori o da terzi) 2 Beneficiario privato: nessuna tassazione 5
OMAGGI
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo
Dipendenti Cessione imponibile 4 Iva sull’acquisto detraibile L’Iva sulla cessione con rinuncia alla rivalsa dell’Iva, è costo indedu- cibile.
Costi per il personale deduci- bili Irpef / Ires 3 ma non Irap
Sono reddito da lavoro dipen- dente esclusi gli omaggi il cui valore normale totale annuo non supera € 258,23 (se si supera il limite, il valore con- corre per intero a formare il reddito del dipendente) 1 Per costo unitario non superiore a € 25,82 occorre fare riferimento all’imponibile.
In caso di confezioni regalo (es. ceste natalizie), per vedere se superano € 25,82, va considerato l’intero valore e non quello dei singoli componenti.
In caso di omaggio di oggetti promozionali (agende, calendari, penne, cappellini, ..) contrassegnati dal logo aziendale si fa riferimento al costo unitario.
2 Se gli omaggi sono erogati ad agenti / consulenti esterni e l’importo non è di modico valore rispetto all’ammontare dei compensi che essi normalmente ricevono, si tratta di compensi in natura soggetti a ritenuta e contributi! (es.: valore omaggio € 200 e provvigioni corrisposte € 1.000).
3 Gli omaggi che rientrano tra le spese ricreative (brindisi augurali, pranzi e cene sociali, ..) erogati alla generalità dei dipendenti (o a loro categorie) sono deducibili Ires/Irpef nei limiti del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente.
La C.M. 326/97 precisa che categoria deve essere inteso in senso lato, quindi anche tutti i dipendenti che si sposano, ai quali nasce un figlio, ecc..
4 Se l’impresa non si è potuta detrarre l’Iva sull’acquisto, ad esempio perché opera in un regime speciale Iva, allora anche la cessione è fuori campo Iva art. 2.
5 E’ invece considerato reddito (art. 67 Tuir) se deriva da vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi, scommesse, premi per prove di abilità o sorte o come ricono- scimento di meriti artistici, scientifici o sociali. Per le modalità di tassazione vedasi “manifestazioni a premio”.
6 Per omaggi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extra-ue l’operazione viene assimilata a una vendi- ta e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.
7 L’agevolazione spetta se beni donati: sono fallati (presentano cioè imperfezioni, alterazioni, danni o vizi); non sono derrate alimentari nè prodotti farmaceutici; pre- sentano imperfezioni, alterazioni, danno o vizi che non modificano l’idoneità di utilizzo ma non ne consentono tuttavia la commercializzazione; fino ad un importo, corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato dal cedente.
Natura dell’operazione
1Beneficiario Impresa:
regime Iva
Impresa:
regime IIDD
Beneficiario:
regime IIDD
Sconti, premi e abbuoni innatura di beni non rientranti nell’attività d’impresa di qualunque im- porto
Cliente Cessione esclusa art. 15 (in fat- tura va indicato il valore normale del bene) 2
Iva sull’acquisto detraibile 3
Sconti, premi e abbuoni su ven- dite interamente deducibili
Beneficiario soggetto Iva: Scon- ti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione
SCONTI IN NATURA
Sconti, premi e abbuoni in natura di beni rientranti nell’oggetto proprio dell’impresa di qualunque importo
Cliente
Cessione esclusa art. 15 (in fat- tura va indicato il valore normale del bene) 2
Iva sull’acquisto detraibile
Sconti, premi e abbuoni su ven- dite interamente deducibili
Beneficiario soggetto Iva: Scon- ti, premi e abbuoni su acquisti (B6) interamente tassabili Beneficiario privato: nessuna tassazione
1 Gli sconti, i premi e gli abbuoni in natura sono operazioni commerciali (tra impresa e cliente) configurate dall’art. 15 della Legge Iva.
Si differenziano dagli omaggi in quanto gli sconti sono collegati alla vendita di un altro bene.
Si differenziano dalle manifestazioni a premio in quanto gli sconti sono accordi contrattuali stipulati col singolo cliente, mentre i concorsi e le operazioni a premio so- no rivolti a una collettività di soggetti (in molti casi il confine tra sconti in natura e manifestazioni a premio è molto difficile da individuare).
2 Per beneficiare della non imponibilità lo sconto (premio o abbuono) va pattuito nelle originarie condizioni contrattuali e il bene in omaggio non deve essere sogget- to ad aliquota più elevata di quello principale.
3 L’Iva rimane tuttavia non detraibile se i beni oggetto di sconto rientrano tra quelli a indetraibilità oggettiva ai sensi dell’art. 19bis1 (auto, 50% cellulari….).
Natura dell’operazione
1Beneficiario Impresa:
regime Iva
2Impresa:
regime IIDD Beneficiario:
regime IIDD
Manifestazioni nelle quali ipremi sono beni non ogget- to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di du- rata annuale
Chiunque Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile; se sull’acquisto non si è pagata Iva, va versata una imposta sostituti- va del 20%
Costo deducibile come materiale pubblicitario nell’esercizio di utilizzazione / erogazione del premio
3
Manifestazioni nelle quali i premi sono beni non ogget- to dell’attività d’impresa di qualunque importo e di du- rata ultrannuale
Chiunque Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto indetraibile; se sull’acquisto non si è pagata Iva, va versata una imposta sostituti- va del 20%
Costo deducibile come materiale pubblicitario:
in caso di acquisto dei premi in un esercizio diverso da quello di erogazione degli stessi, il Fisco consente un accantonamento non supe- riore al:
30% degli impegni assunti nell’esercizio (ope- razioni a premio);
70% degli impegni assunti nell’esercizio (con- corsi a premio).
Gli accantonamenti devono essere distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo per la coper- tura degli oneri deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi e la differenza va con- tabilizzata come sopravvenienza attiva o pas- siva. Se al termine del 3° esercizio successivo a quello di formazione una parte del fondo è rimasta inutilizzata, deve essere stornata a sopravvenienza attiva tassabile. Se il termine massimo per la presentazione dei buoni o la scadenza del concorso sia anteriore al termine dei tre anni, non è più consentito mantenere il fondo, che diviene sopravvenienza attiva
3
MANIFESTAZIONI A PREMIO
Manifestazioni nelle quali i premi sono beni oggetto dell’attività d’impresa di qualunque importo
Chiunque Cessione fuori campo art. 2 Iva sull’acquisto inizialmente de- traibile ma poi indetraibile per effetto di rettifica in dichiarazione Iva; se sull’acquisto non si è pagata Iva, va versata una im- posta sostitutiva del 20%
Merci c/acquisti; costo deducibile nell’eser- cizio di utilizzazione / erogazione del premio
3
1 Le manifestazioni a premio si dividono in operazioni a premio (offerte di premi o regali a tutti coloro che acquistano una determinata merce o un determinato quan- titativo di merce raccogliendo bollini, ecc…) e concorsi a premio (iniziative commerciali in cui il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti in base alla fortuna, alla capacità personale, od ad altra eventualità).
I premi possono consistere in beni, servizi, sconti di prezzo, documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. (biglietti teatro, cinema, treno, ecc….….). E’ possibile offrire beni immobili. I premi non possono invece consistere in denaro, titoli azionari, titoli di debito pubblico o privato, quote sociali, quote di fondi comuni di investi- mento e polizze assicurative sulla vita.
Le suddette iniziative promozionali possono essere organizzate soltanto dalle imprese che producono ovvero commercializzano i beni e i servizi oggetto della pro- mozione.
Non si considerano concorsi ed operazioni a premio, a titolo esemplificativo, in quanto presentano scopi non esclusivamente o prevalentemente commerciali:
- i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e simili;
- le manifestazioni sportive, salvo che non vengano promessi premi agli spettatori per aumentarne l'affluenza;
· le iniziative pubblicitarie nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti , sempre che l'iniziativa non sia svol- ta per pubblicizzare prodotti o servizi di altre imprese;
- le operazioni con offerta di premi o regali costituiti da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere di quello acquistato (es. compri 3 paghi 2);
- le manifestazioni in cui i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura e dall'entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate;
- la distribuzione di campioni gratuiti se non subordinata all'acquisto di determinati prodotti;
- le manifestazioni nelle quali i premi sono devoluti a enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Adempimenti: la disciplina sulle manifestazioni a premio prevede adempimenti diversi a seconda che l’impresa promotrice ponga in essere un concorso od un’operazione a premio.
Concorso a premio
Lo svolgimento di un concorso a premi prevede i seguenti adempimenti a carico del promotore del concorso:
- versamento di una cauzione (in denaro, in titoli, fideiussione bancaria o assicurativa.) pari al valore complessivo dei premi promessi;
- preventiva comunicazione al Ministero delle Attività produttive tramite apposito modulo PREMA CO1 unitamente al regolamento della manifestazione e ai documenti relativi alla cauzione prestata;
- individuazione dei vincitori effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica. Il notaio o il funzionario camerale predispongono il processo verbale con cui viene certificata la chiusura del concorso. Il verbale deve essere inviato al Ministero delle Attività produttive;
- consegna del premio entro sei mesi dalla individuazione del vincitore. I premi non assegnati o non richiesti sono devoluti a favore di ONLUS.
La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in un anno.
Operazione a premio
Lo svolgimento di un’operazione a premio prevede i seguenti adempimenti a carico dell’impresa promotrice:
- versamento di una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi;
- predisposizione del regolamento della manifestazione, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, da con- servare presso la sede dell’azienda per tutta la durata della manifestazione e nei 12 mesi successivi (a differenza del concorso, non c’è obbligo di comu- nicazione preventiva del regolamento);
- invio preventivo della comunicazione della cauzione prestata;
La durata massima della manifestazione, compresi i tempi per l’individuazione dei vincitori, ed il termine per richiedere il premio, è fissata in cinque anni.
2 Per premi inviati nella UE si applica la disciplina prevista per l’Italia (vedi tabella sopra); per quelli verso Paesi Extra-ue l’operazione viene assimilata a una vendita e diventa quindi una esportazione da fatturare art. 8.
3 Ritenuta fiscale - si applicano regole differenti a seconda che la manifestazione consista in un concorso oppure in un’operazione a premio.
Concorso a premio: l’impresa promotrice ha l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Nel caso in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute, si applicano le disposizione vigenti per ciascuna categoria reddituale; in caso contrario si applica una ritenuta alla fonte con aliquota del:
- 20%, se i partecipanti si sottopongono a prove di abilità o di fortuna;
- 25% se i partecipanti non si sottopongono ad alcuna prova.
Di fatto il Ministero applica la ritenuta del 25% senza distinzione.
Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:
- dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
- professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
- impresa commerciale – ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta;
- privato consumatore finale - ritenuta del 20/ 25% a titolo di imposta.
Operazione a premio: sussiste l’obbligo di operare una ritenuta fiscale quando il premio costituisce reddito per il beneficiario ovvero quando rientra in una delle se- guenti categorie reddituali:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
L’aliquota della ritenuta varia a seconda della categoria di appartenenza del beneficiario del premio. Se non sono previste ritenute da altre disposizioni normative, si applica una ritenuta alla fonte del 25% su premi superiori ad € 25,82.
Si possono pertanto individuare i seguenti casi a seconda della categoria di appartenenza del soggetto beneficiario del premio:
- dipendenti dell’azienda promotrice – ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa;
- professionisti / agenti di commercio - ritenuta a titolo d’acconto con obbligo di rivalsa ed aliquota variabile in funzione della categoria di appartenenza, sempreché vi sia collegamento tra l’attività lavorativa del soggetto e l’erogazione del premio;
- impresa commerciale – ritenuta del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa per premi superiori a € 25,82;
- privato consumatore finale - non si applica alcuna ritenuta in quanto il premio non da luogo a nessuna categoria di reddito sopra elencata.
Quando in una manifestazione a premio scatta l’obbligo di operare la ritenuta fiscale, il promotore del concorso ha “facoltà di rivalsa”. Pertanto può decidere se:
- addebitare la ritenuta al vincitore;
- sopportare il costo della ritenuta che costituisce in tal caso un costo indeducibile ex art. 100 c. 1 TUIR.
Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo all’assegnazione del premio.
Ddt e fatturazione sugli omaggi
Omaggi: si deve emettere un Ddt con causale “cessione gratuita” (a meno che non siano accompagnati da fattura o la stessa sia emessa entro le ore 24 del giorno di consegna). In alternativa è possibile compilare un solo documento per la consegna di un certo numero di omag- gi con un unico luogo di destinazione (es. impiegati di una stessa società) o dare disposizione al fornitore di consegnare direttamente gli omaggi ai nominativi segnalati. In questo caso sarà buona norma allegare alla fattura che si riceverà, la copia del Ddt emesso dal venditore oppure l’elenco dei destinatari degli omaggi.
Se l’omaggio non costituisce bene oggetto dell’attività non sarà necessario emettere fattura, ma sarà sufficiente compilare il Ddt con una causale più completa come “cessione gratuita di beni non di propria produzione”.
Se l’omaggio costituisce bene oggetto dell’attività si potrà scegliere tra tre alternative (indicando comunque sempre il valore normale del be- ne in oggetto):
1. annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari, del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa impo- sta (senza emissione di fattura);
2. emissione di un’autofattura singola per ogni cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
3. emissione di una fattura per ogni singola operazione. In quest’ultimo caso sarà possibile optare per l’emissione di fattura senza rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “Cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 con obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente ci pagherà solo l’Iva e la porterà in detrazione) oppure per l’emissione di fattura con rinuncia alla rivalsa dell’Iva (sulla fattura si porrà la dicitura “cessione gratuita ex art. 2 Dpr 633/72 senza obbligo di rivalsa ex art. 18 Dpr 633/72”; il cliente registrerà la fattura, ma non potrà detrarsi l’Iva mentre il cedente dovrà versarla con la normale liquidazione mensile o trimestrale ed il relativo costo è indeducibile (art. 99, c. 1 DPR 917/86).
Oggetti promozionali: sono considerati spese di rappresentanza e perciò esenti da Ddt; la fattura è fuori campo art. 2.
Campioni gratuiti contrassegnati di modico valore: non sono considerati cessioni e non devono essere fatturati; sono esonerati anche da Ddt anche se, se ne consiglia comunque l’emissione (appositamente contrassegnati vuol dire che il campione deve riportare la dicitura “campio- ne gratuito” stampata in modo indelebile).
OMAGGI E MANIFESTAZIONI A PREMIO IVA INDICAZIONE IN FATTURA
Bene non oggetto dell’attività NO
(art. 2)
Non necessaria, ma nel Ddt si dovrà riportare una causa- le più completa “cessione gratuita di beni non di propria produzione
No, ma annotazione giornaliera sul libro degli omaggi dei beneficiari
Emissione di un’autofattura singola per ogni cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese
Bene oggetto dell’attività Sì* Al valore normale
(art. 14)* Sì, una fattura per ogni singola operazione con opzione per la rinuncia alla rivalsa
* Per le manifestazioni a premio è detraibile solo inizialmente poi, in seguito alla manifestazione, diventa indetraibile, la rettifica va fatta in sede di dichiarazione Iva.
Per gli sconti in natura si deve emettere un Ddt in cui si indicherà con causale “cessione gratuita” il bene ceduto a titolo di sconto.
In fattura, invece, andrà elencato il valore normale, e la relativa imposta, dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali riportando la dicitura “Sconto merce non imponibile IVA ex art. 15, 1° comma, n. 2 DPR 633/72 e suc- cessive modificazioni”, il valore dei beni e la dicitura “come da accordi/contratto del………”;
il valore di questi beni non concorre a formare la base imponibile.
BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO IVA INDICAZIONE IN FATTURA
In conformità con le originarie pattuizioni e con aliquota Iva non superiore rispetto a quella dei beni oggetto della cessione
NO
(art. 15, c. 1, n. 2) Sì
(art. 21, c. 2, lett. c)
Derivanti da pattuizioni successive Sì Sì (art. 21)
Ad aliquota Iva superiore Sì
Al valore normale
(art. 14)* Sì (art. 21 c. 2, lett. d)
* Per le operazioni effettuate dal 27 settembre 2009 cambia la definizione di valore normale in seguito alla modifica dell’art.14 L.633/72.