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Indice: 1) Iva detraibile per gli affitta camere Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d impresa

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Indice:

1) Iva detraibile per gli affitta camere

2) Occorrono precisi e chiari indizi di colpevolezza per il sequestro del conto corrente cointestato con il coniuge

3) Reso noto il TFR di gennaio 2012

4) Affitta camere e case vacanze con Iva detraibile 5) Apprendisti in mobilità senza sgravi INAIL

6) Linee guida del Garante Privacy per i siti web che si occupano di salute

7) Il Modello 770 costituisce un indice per potere classificare le varie tipologie di reddito da tassare

8) Contrasto all’uso del contante per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito di importo superiore a 1000 euro: Ecco tutti i chiarimenti Inps

9) Audizione sull’Anagrafe tributaria del direttore delle Entrate in Parlamento 10) Anomalie studi di settore 2010: Le giustificazioni da inviare entro il 29.02.2012

1) Iva detraibile per gli affitta camere

E’ detraibile l’Iva sull’acquisto e sulla manutenzione degli immobili abitativi destinati all’attività di affitto camere poiché si tratta, a prescindere dalla classificazione catastale, di fabbricati strumentali per natura.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 22.02.2012.

Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa

La citata risoluzione è scaturita dalla richiesta di consulenza giuridica sulla corretta interpretazione dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.

Infatti, é stato chiesto se l’indetraibilità dell’IVA assolta su immobili a destinazione abitativa e relative spese, stabilita dall’art. 19-bis-1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972, si debba applicare anche quando gli stessi sono utilizzati nell’ambito imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera.

Parere delle Entrate

L’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 non consente la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto ed alla manutenzione di immobili abitativi.

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Tale preclusione non vale, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti [di cui all'art. 10, n. 8)] che determinano l'applicazione del pro rata (artt.

19, c. 5 e 19-bis).

L’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall’utilizzo effettivo dei medesimi (principio consolidato e da ultimo affermato nella circolare n. 12/2007).

Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, vanno trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.

Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all'art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972.

Tali principi risultano peraltro già desumibili dalla menzionata circolare n. 12

del 2007, par. 9), e dalla risoluzione n. 177/2004, nelle quali si è affermato che gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA.

In conseguenza dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in esame, in coerenza con i principi generali dell’IVA, l'imposta sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni é detraibile sia pure relativa ad unità che sotto l'aspetto catastale si presentano come abitative.

Ai fini dell’applicazione dei principi sopra enunciati, occorre, pertanto, verificare, in linea di fatto, se l’immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato.

2) Occorrono precisi e chiari indizi di colpevolezza per il sequestro del conto corrente cointestato con il coniuge

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Al professionista non può essere disposto il sequestro per equivalente sul c/c del coniuge se mancano indizi chiari e precisi riguardo la presunzione di utilizzo avvenuto in maniera illecita.

Il fatto che il conto corrente sia cointestato non dimostra che il coniuge sia complice del professionista (nel caso di specie, si è trattato di un consulente del lavoro).

Secondo la Corte Suprema è, quindi, illegittima la confisca sul conto del coniuge del professionista anche se sia titolare di una delega ad operare sulla disponibilità economica.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 6962 del 22.02.2012)

3) Reso noto il TFR di gennaio 2012

In base ai dati diffusi dall’Istat, a gennaio 2012 il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pari a 0,413462.

Questa la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di gennaio 2012:

Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie

Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Indice generale 104,4

Variazione percentuale rispetto al mese precedente +0,4 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

+3,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti

+5,4

4) Affitta camere e case vacanze con Iva detraibile

La regola vale per immobili abitativi in attività turistico-alberghiere.

E’ detraibile l’Iva assolta sulle spese di acquisto e di manutenzione di immobili abitativi utilizzati per attività di tipo ricettivo, come ad esempio gestione di case vacanze e affitto camere.

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Lo precisa la risoluzione n.18/E del 2012, che chiarisce come la detraibilità Iva sia applicabile nel caso di immobili abitativi destinati ad attività turistico-alberghiere di tipo imprenditoriale.

Queste attività, infatti, danno luogo a prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva con aliquota del 10%.

Per conseguenza, le spese di acquisto o di manutenzione di questi immobili possono essere detratte ai fini Iva, a prescindere dalla classificazione catastale degli stessi.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 18 del 22.02.2012)

5) Apprendisti in mobilità senza sgravi INAIL

Confermate le precedenti disposizioni già in vigore dal 2000.

Il nuovo TU sull’apprendistato (Dlgs n. 167/11) ha introdotto, dal 25.10.2011, la nuova speciale ipotesi di assunzione con apprendistato rivolta ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

L’Inail è intervenuto con la circolare n. 1100/12 per precisare che il regime agevolato previsto per la mobilità, non si applica ai premi assicurativi, ma solo ai fini contributivi.

Questo orientamento è in linea con le precedenti disposizioni passate dal vaglio della Corte Costituzionale (n. 291/03).

L’Inail afferma che anche il Ministero del lavoro, interpellato circa la corretta interpretazione dell’art. 7, comma 4, del Tu “si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi Inail del regime agevolativo previsto dalla legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato”.

(Consulenti del Lavoro, nota del 23.02.2012)

6) Linee guida del Garante Privacy per i siti web che si occupano di salute

Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute.

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2012, la delibera del Garante privacy n. 31 del 25.01.2012 recante le linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute.

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Sono adesso previste maggiori tutele per coloro che sono iscritti a social network dedicati alla salute, partecipano a blog nonché a forum di discussione oppure per coloro seguono siti web che trattano esclusivamente di tematiche sanitarie.

Difatti, i gestori di tali siti sono tenuti a fornire agli utenti una specifica “avvertenza”, che informi sui rischi di esporsi in rete con la propria patologia.

Il ricorso sempre più crescente alla rete da parte di persone che, nell'ambio di siti web, blog, forum, social network si scambiano informazioni, inviano commenti, chiedono consigli o consulenze, presenta, insieme ad un innegabile vantaggio per gli utenti, anche potenziali rischi connessi alla pubblicazione e alla diffusione on line dei dati relativi alla loro salute.

In base alle suddette linee guida del Garante, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica “avvertenza di rischio”, il cui fine é quello di richiamare l’attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia.

7) Il Modello 770 costituisce un indice per potere classificare le varie tipologie di reddito da tassare

Se non viene presentato il Cud e il Modello 770, il compenso erogato a terzo si considera pagato ad imprenditore non, quindi, ad un lavoratore autonomo o ad un dipendente.

E’ quanto, sostanzialmente, viene affermato nella sentenza n. 5/1/12 del 18.01.2012, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Il fatto

Da un controllo fiscale effettuato nei confronti di una Srl è emerso che un contribuente non aveva presentato il Modello Unico per il dato periodo d’imposta, né era inserito nei quadri 770 di alcun soggetto dichiarante.

Ciò nonostante lo stesso soggetto per il medesimo periodo d’imposta avesse svolto assistenza tecnica, per conto di un’altra società, nei confronti della Srl oggetto di controllo e a fronte di tale attività aveva ricevuto assegni per l’incasso delle proprie spettanze.

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I compensi ricevuti per detto periodo dal contribuente venivano quindi considerati come contropartita di prestazioni di soggetto esercente in proprio attività d’impresa, così come qualificata dall’art. 4 del D.p.r. n. 633/1972.

In particolare, l’ufficio accertatore ha assoggettato il reddito (come impresa) oltre che ad Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale e contributi previdenziali, anche ad Irap e ad Iva, sulla base di presunzione semplice ai sensi degli artt. 41 del D.p.r. n.

600/1973 e 55 del D.p.r. n. 633/1972.

La decisione

Tale procedura accertativa è stata avallata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale, con la suddetta sentenza, ha accolto l’appello incidentale dell’ufficio, affermando che “di fronte al dato obiettivo che il datore di lavoro non ha fornito il CUD per il 2005 e presentato il modello 770, che fanno presumere che l’appellante per l’esercizio 2005 non era dipendente della società … vi sono delle argomentazioni fumose ed inattendibili da parte del ricorrente, la più eclatante delle quali è il modo del tutto anomalo ed irregolare con cui avrebbe percepito il corrispettivo per il lavoro svolto”.

Secondo la CTR, pertanto, è risultata la prova che il lavoro svolto dal contribuente oggetto di accertamento “non era di dipendente della società, ma di imprenditore individuale”.

Anzi, il fatto che i pagamenti, secondo la tesi difensiva del contribuente, venissero

“effettuati direttamente da parte dell’amministratore della società tramite girata di assegni di importo variabile, emessi a favore della società … al di fuori dei canali normali della contabilità aziendale, in un periodo prefallimentare” era semmai “un ulteriore elemento presuntivo grave, preciso e concordante che conferma la pretesa fatta valere dall’Ufficio. La pretesa dell’Ufficio pertanto dovrà essere confermata perché è provata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, per cui l’Ufficio era legittimato sia a determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, avvalendosi anche delle presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38, sia a determinare induttivamente il volume d’affari e l’imposta”.

Sulla questione delle ritenute, infine, i giudici di secondo grado sostengono che “in ogni caso il contribuente che abbia percepito un compenso, sottoposto a trattenuta d’acconto, resta debitore principale dell’obbligazione tributaria e perciò, ove il sostituto non abbia

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provveduto a versare all’Erario quanto trattenuto, il Fisco può ben rivolgersi direttamente a lui per ottenere le somme dovute a titolo di imposta”.

8) Approvato il milleproroghe

Votata la fiducia al decreto sulla proroga di termini. La Camera, con 477 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del Decreto Legge 29.12.2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tra le misure che vi sono contenute:

Aliquota 20% rendite finanziarie

La nuova misura dell’imposta entra in vigore dal 10.01.2012 con riferimento agli interessi e proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati da tale data; per i pronti contro termine stipulati fino al 31.12.2011, di durata non superiore a 12 mesi, il 20%

si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto.

Inesigibilità dei ruoli

Per ruoli consegnati alle società del gruppo Equitalia fino a 30.12.2010, le comunicazioni d inesigibilità potranno essere presentate fino al 31.12.2013.

Chiusura partite Iva inattive

Riaperta la possibilità di chiusura agevolata per i titolari di partita Iva che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività.

La violazione potrà essere sanata versando entro il 31.03.2012 una sanzione pari a 129 euro.

Modello 770 mensile

L’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare mensilmente in via telematica al Fisco i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzione decorre dal 2014.

Detrazioni familiari non residenti

Prorogate anche per il 2012 le detrazioni per i carichi di famiglia spettanti ai soggetti non residenti.

Fabbricati rurali

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Le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro il 30.06.2012.

Imposta sulle scommesse

A partire dal 10.03.2012, prorogato il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse relative a eventi diversi dalle corse dei cavalli con le seguenti scadenze:

Periodo imposta Versamento da gennaio ad aprile: 31 agosto da maggio ad agosto: 30 novembre

da settembre a

novembre:

20 dicembre

mese di dicembre: 31 gennaio dell'anno successivo Addizionale regionale Irpef

In deroga allo Statuto del contribuente, per l’anno d’imposta 2011 termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’irpef è prorogato a 31.12.2011.

Definizione liti fiscali pendenti

Riparte la chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti fino a 20 mila euro. I contenziosi definibili saranno quelli ancora in essere con Agenzia delle entrate alla data del 31.12.2011.

Il versamento della somma dovuta dal ricorrente per la chiusura passa al 02.04.2012.

Tassazione redditi Frontalieri

Nel 2012 i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato in via continuativa e in esclusiva all’estero in paesi di frontiera o limitrofo all’Italia concorreranno a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente i 6.700 euro.

Commissione Tributaria Centrale

Passa al 31.12.2013 il termine, originariamente fissato al 31.12.2012, per esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla CTC concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per quali l’amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie riguardanti istanze di rimborso.

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Proroga termini in materia ambientale

Sono introdotte disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale.

In particolare, viene prorogato al 31.12.2012 il termine per provvedere all’istituzione del Parco nazionale “Costa teatina”.

Inoltre, si consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31.12.2012,di determinate tipologie di soggetti nell’esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.

(Camera, nota del 23.02.2012)

8) Contrasto all’uso del contante per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito di importo superiore a 1000 euro

Tutti i chiarimenti dall’Istituto di Previdenza Sociale.

L’Inps, con il messaggio n. 3204 del 23.02.2012, è intervenuta per fornire chiarimenti sul divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro a partire dal 07.03.2012.

Divieto disposto dall’art. 12, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

La nuova disposizione è finalizzata a “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante”.

Pertanto, precisa l’Inps <<per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a 1.000 euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente “strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”>>.

Aspetti operativi per pagamenti a ridosso del 07.03.2012

La nuova normativa si applica, quindi, anche alle prestazioni a sostegno del reddito che, come noto, sono caratterizzate da elementi peculiari quali la temporaneità della durata della prestazione stessa, nonché l’imprevedibilità dell’evento che genera lo stesso pagamento.

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Per tali ragioni, e al fine di evitare che i legittimi beneficiari possano subire ritardi o disguidi nella corresponsione delle somme ad essi spettanti, soprattutto con riferimento ai pagamenti già acquisiti dall’Istituto con la modalità del bonifico domiciliato per cassa presso l’ufficio postale (come da scelta del richiedente), è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con le seguenti modalità:

- se il beneficiario è già titolare di un rapporto di conto corrente postale o libretto postale nominativo ordinario o INPS Card, potrà richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale versamento dell’intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;

- se il beneficiario non è titolare di alcun rapporto di conto corrente o libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà – previa sottoscrizione di appositi moduli – sia l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario che la richiesta di accreditamento della somma in pagamento.

In tali casi :

qualora il beneficiario accetti una delle modalità per la riscossione del bonifico prospettate da Poste Italiane, e sottoscriva il modulo di richiesta di accredito, l’Ufficio Postale, al quale è demandata la custodia dell’importo spettante al beneficiario, procederà contestualmente all’accredito in suo favore.

Qualora il beneficiario non aderisca ad alcuna delle modalità di pagamento prospettate da Poste Italiane – reso edotto della circostanza che l’Ufficio Postale non può disporre, in altro modo, l’accredito dell’importo – Poste Italiane provvederà immediatamente al riaccredito attraverso la procedura in uso senza attendere i 40 giorni previsti in convenzione.

Conseguentemente, in tale ultima ipotesi, nel caso in cui il beneficiario preferisca, per esempio, l’accredito su c/c bancario o carta di pagamento bancaria, l’interessato dovrà recarsi alla sede Inps competente per dare comunicazione dell’IBAN.

La Sede, una volta in possesso della nuova modalità di pagamento in linea con la nuova disposizione di legge e del riaccredito del pagamento in contanti non finalizzato, provvederà alla remissione del pagamento.

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A tale proposito, viene fatto presente che è disponibile la procedura “Gestione Riaccrediti”

che effettua la ri-emissione assegni per le prestazioni di disoccupazione, mobilità e CIG pagamenti diretti.

Occorre in ogni caso acquisire le coordinate bancarie nella domanda di prestazione. La procedura Gestione Riaccrediti in ogni caso consente di variare le modalità di pagamento qualora la domanda di prestazione non sia più modificabile (domanda definita).

Per le altre prestazioni potranno essere utilizzate le funzionalità di gestione riaccrediti presenti nelle relative procedure secondo le consuete modalità.

Quanto sopra rappresentato potrà essere effettuato solo verso i diretti beneficiari della prestazioni a sostegno del reddito che si presenteranno allo sportello postale.

L’articolo 7 dell’allegato alla convenzione per il pagamento delle prestazioni temporanee prevede che il Direttore della Sede possa autorizzare il pagamento della prestazione a persona delegata dal legittimo prenditore.

Ferma restando tale possibilità per i pagamenti sotto soglia 1000 euro, Poste Italiane ha rappresentato che nei casi sopra soglia 1000 euro è possibile l’apertura e l’accredito su libretto solo se si presenta presso l’ufficio postale un altro soggetto che possa esibire la seguente documentazione:

- la procura notarile generale o speciale (redatta da un notaio, se in Italia, o presso i Consolati Italiani all’estero) dalla quale si evinca il mandato di apertura del rapporto;

- il provvedimento del Giudice in caso di minori, inabilitati, interdetti e beneficiari di amministrazione di sostegno.

Al fine di dare ampia diffusione delle nuove disposizioni normative e di agevolare i percettori delle prestazioni a sostegno del reddito per i quali è stato disposto il pagamento per cassa, l’Istituto sta inviando ai possessori di telefonia mobile un sms, con il seguente testo: ”SI RIVOLGA A SEDI INPS, PATRONATI,CONTACT CENTER 803164 PER ESSERE INFORMATO SULLE NUOVE MODALITÀ DEI PAGAMENTI INPS.”

Gli operatori del Contact Center contatteranno, invece, i percettori in essere che abbiamo indicato recapito di telefonia fissa per informarli sulle nuove modalità di pagamento e su quanto garantito da Poste Italiane; gli stessi operatori forniranno assistenza per tutta l’utenza che desideri maggiori informazioni sulle nuove modalità di pagamento.

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Nel contempo verrà spedita, con elaborazione centralizzata presso la Direzione generale, ai medesimi beneficiari una lettera per sensibilizzare l’utenza ad utilizzare fin da subito gli strumenti previsti dalla recente disciplina normativa.

Aspetti operativi per i pagamenti a regime

Per quanto concerne, invece, le nuove domande di prestazioni a sostegno del reddito, viene comunicato che sono in corso gli aggiornamenti di tutta la modulistica e l’adeguamento di tutte le procedure di gestione.

In particolare, è stata prevista la variazione del campo “modalità di pagamento”, presente nella modulistica, con l’integrazione della voce ”accredito sul conto corrente bancario o postale, libretto postale, INPS card o carte di pagamento dotate di IBAN”,mantenendo inalterato il campo dell’IBAN.

Tutta la nuova modulistica, non appena disponibile, verrà pubblicata nel sito Intranet/Internet nella sezione della Banca dati “ Modulistica On Line”.

Al fine di dare la massima diffusione alle nuove modalità di pagamento, sono stati svolti incontri con tutti gli Enti di Patronato per sensibilizzarli sulla particolarità della situazione ed invitarli a collaborare per evitare eventuali sgradevoli disguidi e disagi al cittadino.

Analogamente tutte le Strutture Territoriali vengono invitate a promuovere sul territorio iniziative affini per comunicare all’utenza, con ogni mezzo disponibile (media, comunicati stampa, riunioni, ecc.), le nuove disposizioni.

In particolare, verranno curati i contatti con gli intermediari abilitati, coinvolgendoli, nell’ambito del proprio mandato, per guidare i propri assistiti in questo percorso di adeguamento alle nuove disposizioni.

Inoltre, al fine di fornire all’utenza tutte le informazioni e l’aiuto che verrà richiesto, verranno sensibilizzati tutti gli operatori addetti alle informazioni istituzionali ed alle relazioni con il pubblico (linee servizio, sportello veloce, punti di consulenza).

9) Audizione sull’Anagrafe tributaria del direttore delle Entrate in Parlamento

E’ emersa la qualità delle informazioni presenti nella banca dati informatica utilizzata dall’Agenzia delle Entrate.

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Creazione di un data base anti-frode per i codici fiscali, ulteriore miglioramento della

“Comunicazione unica” per le imprese, chiusura “easy” per le partite Iva attive ma di fatto non operative, evoluzione della cooperazione informatica con Regioni e Comuni.

Sono alcuni degli argomenti trattari il 23.02.2012 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, in audizione presso la Commissione bicamerale sull’Anagrafe tributaria.

L’Archivio anagrafico

L’Archivio dei codici fiscali e delle partite Iva rappresenta il cuore dell’intero sistema informativo dell’Anagrafe tributaria (AT) e il punto di riferimento per tutte le amministrazioni, gli enti pubblici e privati per il corretto riconoscimento di persone fisiche e soggetti diversi.

Lotta ai “codici fiscali - truffa”

“Negli ultimi anni – ha detto il direttore dell’Agenzia – si è evidenziato un incremento degli episodi di frode correlati alle richieste di attribuzione di codice fiscale da parte di soggetti che presentano documenti di identità risultanti ex-post, falsi o contraffatti”.

Codici fiscali che vengono poi utilizzati anche da parte di vere e proprie organizzazioni criminali, sia per frodare il fisco sia per truffare banche e finanziarie.

In particolare, è possibile passare al setaccio le posizioni sospette, grazie ad alcune caratteristiche ricorrenti, per individuare e “marcare” quelle false.

Sempre con riguardo al codice fiscale, l’Agenzia ha dato attuazione a quanto disposto dal decreto legge 78/2010, rendendo disponibile sul proprio sito internet un servizio ad accesso libero che permette di verificare in tempo reale l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.

Chiusura per le partite Iva non operative

Continua l’attività di analisi dell’Agenzia delle Entrate sul mondo delle partite Iva, per individuare le posizioni “dimenticate” e quindi solo formalmente attive. A questo proposito, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la “manovra di luglio”

(D.L. n. 98/2011) ha previsto la possibilità, per i soggetti che non hanno comunicato la cessazione dell’attività entro i 30 giorni previsti, di sanare la violazione versando spontaneamente con F24, entro il 31 marzo, un importo pari a 129 euro (ovvero un quarto

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della sanzione minima dovuta), senza presentare il modello AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Inoltre, lo stesso decreto legge ha previsto che la partita Iva possa essere revocata, con provvedimento da notificare al contribuente, qualora non vengano effettivamente svolte le attività per le quali è stata attribuita o non sia stata presentata, negli ultimi tre anni, la dichiarazione annuale. Sempre a proposito di partite Iva, il direttore dell’Agenzia ha sottolineato “la necessità di poter attivare un servizio che consenta di verificare l’esistenza e la correttezza di tutte le partite Iva nazionali”, così come accade con l’archivio Vies (Vat information exchange system) per gli operatori intracomunitari.

Lotta all’evasione, dati in Comune

Continua lo scambio di informazioni tra l’Amministrazione finanziaria e gli enti locali.

In particolare, le Entrate mettono a disposizione una serie di servizi riportati in un catalogo informatizzato consultabile via internet.

Si tratta di servizi di consultazione online, di fornitura massiva, anche per finalità antifrode, e di cooperazione applicativa.

Alle Regioni, ad es., l’Agenzia può dare la possibilità di consultare i dati dei redditi per la verifica delle autocertificazioni, fornire quelli relativi ai tributi di loro competenza riscossi con F24, nonché quelli relativi ai versamenti Irap e addizionale Irpef.

Ai Comuni, anche in ragione del loro nuovo ruolo nel contesto della partecipazione alle attività di contrasto all’evasione fiscale e contributiva (previa abilitazione degli addetti in relazione a compiti e finalità previste in convenzione), vengono forniti i dati relativi all’Ici e agli altri tributi locali riscossi tramite F24, ma, soprattutto, i dati dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas, contratti di locazione, bonifici per ristrutturazioni edilizie, dichiarazioni di successione.

I Comuni, poi trasmettono le loro “segnalazioni qualificate” per le eventuali attività di accertamento da parte del Fisco.

10) Anomalie studi di settore 2010: Le giustificazioni da inviare entro il 29.02.2012

Entro prossimo il 29 febbraio i contribuenti interessati potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni e gli elementi utili a spiegare per quali motivi la propria

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situazione risulta non in linea con le risultanze degli studi di settore per l’anno di imposta 2010.

Le eventualità che possono aver generato le ipotesi di discordanza sono molteplici, tra queste, alcune delle circostanze che potrebbero giustificare la situazione di non congruità, di non coerenza o di non normalità economica sono contenute nei seguenti documenti emessi dall’Agenzia delle Entrate:

- comunicato stampa del 28.06.2007;

- circolari 31/E e 38/E del 2007, 34/E del 2010 e 30/E del 2011.

Il contribuente può inviare direttamente, o tramite un intermediario, le informazioni utili a motivare lo scostamento.

La segnalazione può essere predisposta e inviata telematicamente tramite il software

“Segnalazioni studi di settore Unico 2011”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Con lo stesso prodotto è possibile anche evidenziare le ragioni che hanno indotto a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore.

A conclusione del trasferimento, viene visualizzato un diagnostico indicante che l’operazione è andata a buon fine ed il numero di segnalazioni trasferite.

La possibilità di evidenziare fatti e circostanze con la suddetta procedura informatica non riguarda coloro che già, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (quindi, entro il 30.09.2011), attraverso il campo delle “Note aggiuntive” di Gerico, si sono già giustificati.

Difatti, tali contribuenti hanno avuto modo di fornire in anticipo i chiarimenti sulla propria posizione ai fini della disapplicazione degli studi di settore.

Vincenzo D’Andò

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