• Non ci sono risultati.

FONTI DEL DIRITTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "FONTI DEL DIRITTO"

Copied!
30
0
0

Testo completo

(1)

FONTI DEL DIRITTO

(2)

Le fonti del diritto

• Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche

(3)

TIPI TIPI

• Le fonti di produzione

producono il diritto oggettivo, fanno

nascere nuove norme giuridiche

• Le Fonti di

cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è

data notizia delle fonti di produzione del

diritto

(4)

Fonti di produzione si distinguono in:

• Fonti-atto:

Documenti scritti

• Fonti-fatto:

Fatti, comportamenti (es. consuetudine)

(5)

Fonti di produzione si distinguono in:

• FONTI INTERNE Emanate dagli organi

dello Stato Italiano

• FONTI ESTERNE Emanate da organi

esterni allo Stato,

dall’Unione Europea

(6)

CARATTERISTICA

FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI

GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE

FONTI

(7)

Per orientarsi esiste un

PRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non

possono essere modificate da quelle di grado inferiore

• Le fonti di grado inferiore devono

rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore

• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo

(8)

LA SCALA GERARCHICA LA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali,

decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo

5. Consuetudini/Usi

(9)

LE SINGOLE LE SINGOLE

FONTI DI PRODUZIONE

FONTI DI PRODUZIONE

(10)

LA COSTITUZIONE ITALIANA LA COSTITUZIONE ITALIANA

• E’ la legge fondamentale dello Stato

• Entrata in vigore il 1 gennaio 1948

• Emanata dall’Assemblea Costituente

• Può essere cambiata solo con le

leggi costituzionali

(11)

Struttura della Costituzione

• E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti:

• Artt.1-12 Principi fondamentali

• Artt. 13-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini

• Artt. 55-139 parte seconda:

ordinamento della Repubblica

(12)

LE LEGGI COSTITUZIONALI LE LEGGI COSTITUZIONALI

•Emanate dal Parlamento

•Possono modificare o integrare il testo della Costituzione

•Richiedono un procedimento

lungo e complesso (art.138

cost.)

(13)

REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea

• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati)

• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento

dell’U.E.

(14)

LEGGI ORDINARIE

• Emanate dal Parlamento

• Possono riguardare solo le materie indicate nella

Costituzione

• Procedimento per

l’approvazione: “iter legis”

(15)

PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI

FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMAZIONE DELLA LEGGE

1. Fase

 Iniziativa 2. Fase

 Discussione e Approvazione 3. Fase

 Promulgazione 4. Fase

 Pubblicazione 5. Fase

 Entrata in vigore

(16)

1. FASE DELL’INIZIATIVA

Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del

Parlamento

Possono presentarla:

• Il Governo

• Ogni singolo parlamentare

• Popolo (raccogliendo 50.000 firme)

• Consigli Regionali

• C.N.E.L.

(17)

2. Fase della DISCUSSIONE E 2. Fase della DISCUSSIONE E

APPROVAZIONE APPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e

approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento,

separatamente

(18)

3. PROMULGAZIONE 3. PROMULGAZIONE

•Il testo viene firmato dal

Presidente della Repubblica

•Attesta che la procedura

legislativa si è compiuta in modo

corretto

(19)

4. PUBBLICAZIONE

•La legge viene pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale

(20)

5. ENTRATA IN VIGORE

•La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione

•15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a

conoscenza della nuova

disposizione

(21)

LEGGI REGIONALI

• Emanate dal Consiglio Regionale

• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento

• Valgono solo sul territorio della Regione

(22)

GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

• DECRETI LEGGE

• DECRETI

LEGISLATIVI

(23)

DECRETO LEGGE DECRETO LEGGE

Emanato dal Governo

• Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di

urgenza»

• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale

• Entra in vigore immediatamente

• Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento

• Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito

(24)

DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal Governo

Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte:

a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del

Parlamento

b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo

(25)

a) Legge- delega a) Legge- delega

Il Parlamento emana una legge delega Il Parlamento emana una legge delega

La legge delega indica:

La legge delega indica:

– – oggettooggetto

– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi – – tempitempi

del futuro decreto legislativo del futuro decreto legislativo

(26)

b)Decreto legislativo del b)Decreto legislativo del

Governo Governo

• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto

• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

(27)

REGOLAMENTI del Governo REGOLAMENTI del Governo

Regolamenti di esecuzione

• Norme che assicurano

l’operatività della legge

Regolamenti indipendenti

• Sono adottati nelle materie ancora

non disciplinate da leggi

(28)

CONSUETUDINE CONSUETUDINE

• Fonte non scritta

Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre:

• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)

• E il convincimento che si tratti di un

comportamento obbligatorio (elemento psicologico)

(29)

COME SI INDIVIDUANO LE FONTI COME SI INDIVIDUANO LE FONTI

Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:

Cost.= CostituzioneCost

L.cost = legge costituzionaleL.cost

Reg. com.= regolamento comunitarioReg. com.=

L.= legge ordinariaL

L.reg.= legge regionaleL.reg

D.l.= decreto leggeD.l.=

D.lgs.= decreto legislativoD.lgs.=

D.p.r.= regolamento D.p.r.=

(30)

Struttura di una fonte Struttura di una fonte

• Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMI che COMMI corrispondono ai capoversi di cui è

composto un articolo.

Riferimenti

Documenti correlati

La  Corte  di  Cassazione,  con  la  Sentenza  n.  4207  del  20  febbraio  2013,  è  intervenuta  nell’ambito  di  un  caso  di  licenziamento  affermando 

Limiti alla trasparenza. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. 196, comportano la

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 35, recante

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente.. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a.. condizione che vi sia un peggioramento

b) l'ente partecipante a societa' che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione,

Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro

New incentive methods for energy community / self-consumption plants The entry into operation of the plant must be subsequent to the entry into force of the Legislative Decree

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operan- te ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch’essi da