FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto
• Sono il complesso degli atti o dei fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche
TIPI TIPI
• Le fonti di produzione
producono il diritto oggettivo, fanno
nascere nuove norme giuridiche
• Le Fonti di
cognizione sono documenti o fatti attraverso i quali è
data notizia delle fonti di produzione del
diritto
Fonti di produzione si distinguono in:
• Fonti-atto:
Documenti scritti
• Fonti-fatto:
Fatti, comportamenti (es. consuetudine)
Fonti di produzione si distinguono in:
• FONTI INTERNE Emanate dagli organi
dello Stato Italiano
• FONTI ESTERNE Emanate da organi
esterni allo Stato,
dall’Unione Europea
CARATTERISTICA
FONDAMENTALE DEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI MODERNI È LA PLURALITÁ DELLE
FONTI
Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO GERARCHICO
• Le fonti di grado superiore non
possono essere modificate da quelle di grado inferiore
• Le fonti di grado inferiore devono
rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore
• Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo
LA SCALA GERARCHICA LA SCALA GERARCHICA
1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali,
decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi
LE SINGOLE LE SINGOLE
FONTI DI PRODUZIONE
FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA LA COSTITUZIONE ITALIANA
• E’ la legge fondamentale dello Stato
• Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
• Emanata dall’Assemblea Costituente
• Può essere cambiata solo con le
leggi costituzionali
Struttura della Costituzione
• E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti:
• Artt.1-12 Principi fondamentali
• Artt. 13-54 parte prima: diritti e doveri dei cittadini
• Artt. 55-139 parte seconda:
ordinamento della Repubblica
LE LEGGI COSTITUZIONALI LE LEGGI COSTITUZIONALI
•Emanate dal Parlamento
•Possono modificare o integrare il testo della Costituzione
•Richiedono un procedimento
lungo e complesso (art.138
cost.)
REGOLAMENTI COMUNITARI
• Emanati dal Consiglio dei ministri dell’Unione Europea
• Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (25 Stati)
• Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento
dell’U.E.
LEGGI ORDINARIE
• Emanate dal Parlamento
• Possono riguardare solo le materie indicate nella
Costituzione
• Procedimento per
l’approvazione: “iter legis”
PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMAZIONE DELLA LEGGE
1. Fase
Iniziativa 2. Fase
Discussione e Approvazione 3. Fase
Promulgazione 4. Fase
Pubblicazione 5. Fase
Entrata in vigore
1. FASE DELL’INIZIATIVA
Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere del
Parlamento
Possono presentarla:
• Il Governo
• Ogni singolo parlamentare
• Popolo (raccogliendo 50.000 firme)
• Consigli Regionali
• C.N.E.L.
2. Fase della DISCUSSIONE E 2. Fase della DISCUSSIONE E
APPROVAZIONE APPROVAZIONE
• Il progetto viene discusso e
approvato identico in ciascuna Camera del Parlamento,
separatamente
3. PROMULGAZIONE 3. PROMULGAZIONE
•Il testo viene firmato dal
Presidente della Repubblica
•Attesta che la procedura
legislativa si è compiuta in modo
corretto
4. PUBBLICAZIONE
•La legge viene pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
5. ENTRATA IN VIGORE
•La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione
•15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a
conoscenza della nuova
disposizione
LEGGI REGIONALI
• Emanate dal Consiglio Regionale
• Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento
• Valgono solo sul territorio della Regione
GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
• DECRETI LEGGE
• DECRETI
LEGISLATIVI
DECRETO LEGGE DECRETO LEGGE
Emanato dal Governo
• Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di
urgenza»
• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
• Entra in vigore immediatamente
• Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento
• Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito
DECRETO LEGISLATIVO DECRETO LEGISLATIVO
• Emanato dal Governo
Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte:
a) emanazione di una legge-delega da parte delle due Camere del
Parlamento
b) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo
a) Legge- delega a) Legge- delega
Il Parlamento emana una legge delega Il Parlamento emana una legge delega
La legge delega indica:
La legge delega indica:
– – oggettooggetto
– – principi e criteri direttiviprincipi e criteri direttivi – – tempitempi
del futuro decreto legislativo del futuro decreto legislativo
b)Decreto legislativo del b)Decreto legislativo del
Governo Governo
• Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto
• Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
REGOLAMENTI del Governo REGOLAMENTI del Governo
Regolamenti di esecuzione
• Norme che assicurano
l’operatività della legge
Regolamenti indipendenti
• Sono adottati nelle materie ancora
non disciplinate da leggi
CONSUETUDINE CONSUETUDINE
• Fonte non scritta
Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre:
• Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale)
• E il convincimento che si tratti di un
comportamento obbligatorio (elemento psicologico)
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI COME SI INDIVIDUANO LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
• Cost.= CostituzioneCost
• L.cost = legge costituzionaleL.cost
• Reg. com.= regolamento comunitarioReg. com.=
• L.= legge ordinariaL
• L.reg.= legge regionaleL.reg
• D.l.= decreto leggeD.l.=
• D.lgs.= decreto legislativoD.lgs.=
• D.p.r.= regolamento D.p.r.=
Struttura di una fonte Struttura di una fonte
• Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.ARTICOLI.
• Ogni Articolo è composto da COMMI che COMMI corrispondono ai capoversi di cui è
composto un articolo.