INFORMATIVA N. 105 – 25 FEBBRAIO 2013
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LEGGE Pubblicato il
decreto sull’apprendimento
permanente
Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”. Con tale decreto, coerentemente alle linee europee, sono state poste le basi per l’implementazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze, definendo i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio, processo, attestazione e sistema.
Rivisti i criteri per l’organizzazione dei
corsi di formazione all’estero
Decreto 29 gennaio 2013
Con il Decreto 29 gennaio 2013, in attuazione dell’art. 23 del TU sull’immigrazione (D.Lgs n.
286/1998), è stata rivista la disciplina per i programmi di formazione all’estero, volti a consentire l’assegnazione, da parte del decreto flussi, di quote riservate agli stranieri residenti all’estero che abbiano completato percorsi formativi nei paesi d’origine, al fine di consentirne l’accesso in Italia per motivi di lavoro.
INPS
CIG e mobilità in deroga: le istruzioni sui pagamenti 2012
Messaggio n. 2925 del 15 febbraio 2013
L’INPS, nel Messaggio n. 2925 del 15 febbraio 2013, fornisce istruzioni alle proprie sedi in merito ai pagamenti di CIG e mobilità in deroga per i periodi di competenza 2012.
In particolare, l’Istituto chiarisce che nel caso di prestazioni relative a provvedimenti di concessioni regionali pervenuti all’Istituto entro il 31 dicembre 2012 le Sedi devono provvedere a completare i pagamenti per il 2012.
Diversamente, nel caso di provvedimenti concessori regionali pervenuti dal 1° gennaio 2013, per periodi di competenza 2012, verificati i requisiti soggettivi previsti e completata l’istruttoria amministrativa, i pagamenti possono essere effettuati per un massimo due mesi.
CIG non autorizzata:
più tempo per i ricorsi
Messaggio n.
2939/2013
L’INPS, con il Messaggio n. 2939/2013, chiarisce che i ricorsi al Comitato delle gestioni prestazioni temporanee avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, in relazione alla mancata concessione della cassa integrazione, possono essere presentati oltre il termine previsto dalla legislazione vigente, purché non sia prescritto il diritto all’azione giudiziaria.
Sconto edili: c’è tempo fino al 15 maggio 2013 per l’invio delle istanze
2012
Circolare n. 28 del 18 febbraio 2013
L’INPS, nella Circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, ricorda che il Decreto 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili di cui all’articolo 29, DL n. 244/1995.
I datori di lavoro interessati, che non abbiano ancora presentato l’istanza telematica per il periodo gennaio – dicembre 2012, possono effettuare l’invio:
• entro il 15 maggio 2013;
• tramite il modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione
“comunicazioni on‐line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito www.inps.it.
MINISTERO DEL LAVORO
Nuovi chiarimenti sul lavoro accessorio
Nota n. 3439 del 18 febbraio 2013
Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 3439 diffusa il 18 febbraio 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti sul lavoro occasionale di tipo accessorio, alla luce delle modifiche apportate dalla Riforma del lavoro e di quanto comunicato con la Circolare ML n. 4/2013.
In particolare il Welfare precisa che, nelle more delle necessarie modifiche ai buoni lavoro, continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina. Pertanto non opererà il limite temporale dei “30 giorni” quale limite di validità all’utilizzo, fermo restando i nuovi limiti economici. Inoltre, il Ministero apporta chiarimenti sull’utilizzo del buono lavoro in agricoltura.
Ulteriori chiarimenti in materia di
contratto di collaborazione a
progetto
Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 7 del 20 febbraio 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con riferimento a due specifici ambiti settoriali:
• il lavoro svolto all’interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie;
• le attività svolte nel settore commerciale dai cosiddetti promoter.
Per quanto concerne il lavoro svolto all’interno di ONG/ONLUS e organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie, il Ministero precisa che “ove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame”.
Riguardo, invece, alla figura del promoter, il Ministero ritiene che la stessa risulti difficilmente inquadrabile nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibile ad altri rapporti di natura autonoma.
INAIL
Co.co.pro. e presunzione di subordinazione:
chiarimenti
Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013
L’INAIL, nella Circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Riforma del Lavoro in tema di co.co.pro., ed in particolare sull’obbligo assicurativo in caso di mancanza del progetto e conseguente trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.
L’Istituto chiarisce al riguardo che:
• la predetta presunzione assoluta di subordinazione si applica esclusivamente ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012;
• la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato opera sin dalla data di costituzione del rapporto.
In particolare gli ispettori sono tenuti ad accertare:
• il collegamento funzionale a un determinato risultato finale;
• l’autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
• la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
• lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
AGENZIA DELLE ENTRATE
SAN.ARTI: istituito il codice tributo per i
versamenti in F24
Risoluzione n. 12 del 20 febbraio 2013
Con la Risoluzione n. 12/E del 20 febbraio 2013 l’Agenzia interviene in merito all’istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato”, SAN.ARTI.
In particolare con la Risoluzione in esame è stata istituita la causale “ART1” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato ‐ SAN.ARTI”.
GIURISPRUDENZA
Prestazioni “in nero”
durante la stagione:
no alle sanzioni minime
Corte di Cassazione sentenza n. 3782 del 15 febbraio 2013
Il verbale dell’INPS, nel quale è stata rilevata la presenza di un lavoratore “in nero” in un esercizio pubblico durante la stagione estiva e con il quale sono state applicate le sanzioni minime per indebito utilizzo di manodopera ex DL n.
12/20002, fa fede fino a querela di falso, così come previsto dall’art. 2700 cod. civ.. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3782 del 15 febbraio 2013.
Nel caso in specie, l’INPS aveva applicato le sanzioni minime basandosi sulle dichiarazioni del lavoratore, che aveva dichiarato di aver prestato la propria opera solo nel giorno del controllo, e sul presupposto che il maggior afflusso turistico avesse favorito il ricorso a “prestazioni occasionali”: l’Agenzia delle Entrate, invece, volendo un quadro più chiaro della situazione, ha ottenuto l’annullamento della sanzione minima perché ritiene che è improbabile che il rapporto irregolare fosse iniziato proprio nel giorno del controllo e, pertanto, ritiene falsa la dichiarazione del lavoratore. La Suprema Corte, accogliendo il ricordo delle Entrate, ha rinviato il procedimento al giudice di merito.
Rapporto di subordinazione per
l’associato senza partecipazione agli
utili e alle perdite dell’azienda
Corte di Cassazione sentenza n. 4070 del 19 febbraio 2013
In tema di contratto di associazione in partecipazione, la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste tale fattispecie contrattuale laddove manchi l’elemento essenziale e distintivo della stessa, ovvero la partecipazione agli utili e alle perdite dell’azienda.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4070 del 19 febbraio 2013, ha statuito la natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto la prestazione è in realtà soggetta al rispetto di un orario di ufficio, a controlli ed all’osservanza di precise direttive.
Niente licenziamento per abbandono del posto di lavoro senza
danno all’azienda
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo per giusta causa inflitto al lavoratore per abbandono del posto di lavoro, laddove tale comportamento non abbia determinato alcun danno all’impresa.
Corte di Cassazione sentenza n. 4197 del 20 febbraio 2013
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4197 del 20 febbraio 2013, ha precisato che il recesso del datore di lavoro risulta sproporzionato, in quanto secondo le deposizioni dei testi la condotta del dipendente non ha interrotto il ciclo produttivo e lo stesso regolamento disciplinare aziendale prevede il licenziamento soltanto per le condotte ingiustificate che arrecano un pregiudizio all’impresa ed ai suoi beni.
La depressione non salva il lavoratore dal licenziamento per superamento del periodo di comporto
Corte di Cassazione sentenza n. 4207 del 20 febbraio 2013
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4207 del 20 febbraio 2013, è intervenuta nell’ambito di un caso di licenziamento affermando che il licenziamento per superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL è legittimo, anche se l’attività di call center svolta dal lavoratore può essere concausa della depressione che ha colpito il lavoratore. Ciò non toglie che, senza una prova certa che l’attività lavorativa sia la causa unica della malattia, i periodi di assenza non possono non essere conteggiati ai fini del raggiungimento del limite stabilito dal CCNL di conservazione del posto: pertanto, il licenziamento per superamento del periodo di comporto operato dall’azienda è legittimo.
Niente risarcimento dei danni per lo
svolgimento di mansioni dequalificanti
Corte di Cassazione sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013
La Corte di Cassazione ha chiarito che è pienamente legittimo imporre al dipendente lo svolgimento di mansioni deteriori, a condizione che venga garantita la prevalenza di funzioni conformi all’inquadramento professionale dello stesso lavoratore. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013, ha precisato che le attività imposte al dipendente, seppur dequalificanti, comportano un impegno temporale circoscritto e, pertanto, va escluso il risarcimento del danno da demansionamento.
Non è mobbing se il provvedimento disciplinare non è
vessatorio o pretestuoso
Corte di Cassazione sentenza n. 4303 del 21 febbraio 2013
Nell’ambito di un ricorso contro il licenziamento intimato dalla società ad un lavoratore, che chiedeva il risarcimento del danno ritenendo la condotta dell’azienda passibile di mobbing, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4303 del 21 febbraio 2013, pur confermando l’illegittimità del licenziamento, ha escluso il mobbing da parte della società e il conseguente diritto al risarcimento per il lavoratore.
Nel caso in specie, se da una parte il licenziamento è illegittimo perché la società, nel sopprimere la posizione lavorativa cui era stato assegnato il lavoratore dopo un demansionamento, non ha dimostrato l’impossibilità di repechage, dall’altra l’azienda non può essere ritenuta responsabile di un’azione di mobbing nei confronti del dipendente, perché il demansionamento è stato effettuato in posizione coerente con la professionalità del lavoratore e, pertanto, tale provvedimento non è considerato né vessatorio né pretestuoso.