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Roma, 6 marzo 2015 ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani Direzione generale per l’Attività Ispettiva

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1 INTERPELLO N. 4/2015

Roma, 6 marzo 2015

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

Direzione generale per l’Attività Ispettiva prot. 37/0003927

Oggetto: art. 9, D. Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999 – personale con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine al campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, L. n.68/1999.

In particolare, l’istante chiede se l’ultimo capoverso della predetta disposizione – secondo il quale “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo

regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per [mille], la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo” – debba intendersi riferito anche agli enti pubblici.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per l’Inclusione e per le Politiche Sociali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito, occorre muovere dalla lettura dell’art. 5 della L. n. 68/1999 il quale stabilisce:

- nella prima parte, che i datori di lavoro sia pubblici che privati, laddove operino in determinati settori – quali quello del trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario – sono sottratti dall’osservanza degli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 sopra citato, con esclusivo riferimento al personale identificato dalla medesima disposizione;

- nell’ultimo periodo, come già riportato, che “(…) le aziende che occupano addetti impegnati

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2 60 per [mille], la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione (…)”.

Ciò premesso, si ritiene che tale ultima previsione non possa intendersi riferita agli enti pubblici; ciò in quanto il dato testuale fa esplicito riferimento alle “aziende”, contrariamente a quanto avviene anche in altre parti dello stesso art. 5, in cui il Legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici” (v. anche comma 3).

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa)

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