• Non ci sono risultati.

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente "

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente

Delibera n. 379/2016 del 6 aprile 2016

Presa d’atto dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 01093/2016 del 1.4.2016 sul ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense ed altri per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11392/2015.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 6 aprile 2016

Viste le delibere n. 144 e 145 del 2015 in merito all’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e ai collegi professionali;

Vista la sentenza TAR Lazio n. 11392/2015 con cui è stato pienamente confermato l’orientamento dell’Autorità espresso nelle citate delibere;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, con istanza cautelare, proposto dal Consiglio Nazionale Forense ed altri c/ANAC per la riforma della citata sentenza del TAR Lazio;

Vista l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 01093/2016 del 1.4.2016 - trasmessa dall’Avvocatura dello Stato e assunta al protocollo dell’Autorità in data 4.4.2016 n. prot. 53506 - con cui

“è stata accolta l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata e (nonché dell’efficacia dell’atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici – per quel che qui rileva – riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”;

Tenuto conto, altresì, della necessità di regolare la propria attività di vigilanza nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e degli altri ricorrenti;

DELIBERA

di prendere atto, anche ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e degli altri ricorrenti, dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, citata in premessa, che sospende l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 11392/2015.

Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2016

Il Segretario, Maria Esposito

Riferimenti

Documenti correlati

dai dirigenti responsabili di ciascuna struttura. I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico -

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense).

Art. 815, primo comma, del codice di procedura civile. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia

1. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l’orario di inizio

Art. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all’art. La competenza

della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità. Il difensore deve documentare in forma integrale

5.2. Possono, a titolo esemplificativo, ipotizzarsi l’accesso diretto, on line, degli Uffici Giudiziari agli Albi degli Avvocati iscritti nei singoli Ordini ed all’Albo degli

A tal proposito viene alla mente, per il settore del civile, la problematica della sinteticità degli atti e del rapporto con l’istituto