PROF.AVV. MASSIMO OCCHIENA
Professore di Diritto amministrativo nell’Università Luigi Bocconi Via Alfonso Lamarmora, 6 - 10128 Torino
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Alla
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Oggetto: Tutela della privacy.- Pubblicazione sul portale www.comender.it di dati personali di infermieri iscritti alla Federazione Nazionale Collegi IPA- SVI.- Questioni giuridiche.- Parere.-
SOMMARIO: 1. Il quesito.- 2. L’inquadramento normativo.- 3. La pubblicazione sul portale dei nominativi degli infermieri.- 4. La pubblicazione sul portale dei giudizi e delle valutazioni sugli infermieri.- 5. Conclusioni.
1. Il quesito
La Federazione Nazionale Collegi IPASVI richiede un parere in materia di tutela della privacy.
In particolare, si vuole sapere se sia lecito pubblicare su un sito internet le gene- ralità e le valutazioni degli utenti, registrati al medesimo portale, relative agli in- fermieri senza preventivo consenso da parte degli stessi.
Il quesito trae origine dal fatto che sul sito www.comender.it sono pubblicati i nominativi di medici e infermieri, dando la possibilità a qualunque utente, previa iscrizione, di esprimere un giudizio sull’attività svolta dai suddetti esercenti le professioni, esprimendo un voto e/o un commento.
Per ogni soggetto, il portale ha creato una scheda ove vengono indicati il nomina- tivo, il Collegio IPASVI di iscrizione, la struttura sanitaria di esercizio e, come detto, l’eventuale giudizio degli utenti sull’attività prestata.
Posto che, a quanto risulta, non tutti gli infermieri regolarmente iscritti negli Albi IPASVI sono stati registrati sul sito www.comender.it, si specifica che non sono invece oggetto del presente approfondimento gli eventuali profili giuridici dell’eventuale pregiudizio discriminatorio subito dagli infermieri non inseriti nel portale e che, quindi, non potrebbero giovarsi di giudizi positivi da parte degli utenti.
2. L’inquadramento normativo
La normativa in materia di privacy è contenuta nel d.lgs. 196/2003 recante “Co- dice in materia di trattamento dei dati personali” (di seguito CDP).
Ai fini della soluzione del quesito, rilevano le nozioni di:
- dato personale;
- trattamento;
- titolare;
- interessato.
L’art. 4, comma 1, lett. b, definisce dato personale “qualunque informazione qua- lificata o qualificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi altra informa- zione, ivi compreso il numero di identificazione personale”.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a, il trattamento consiste in “qualunque opera- zione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio degli strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conser- vazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffron- to, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.
La definizione di titolare è rinvenibile nel combinato disposto degli artt. 4, com- ma 1, lett. f e 28, CDP, da cui si evince che questi è una persona fisica, giuridica o pubblica amministrazione che ha potere decisionale in ordine alle finalità e al trattamento dei dati personali.
Soggetto interessato, infine, è colui al quale si riferiscono i dati personali (art. 4, comma 1, lett. i).
L’art. 7 fornisce l’elencazione analitica dei diritti dell’interessato.
Particolarmente rilevante, ai sensi del comma 2, è la pretesa a ottenere l’indicazione “a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati”.
Sempre l’art. 7, cit., contempla al comma 3 la possibilità in capo all’interessato di richiedere “b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc- cessivamente trattati”.
3. La pubblicazione sul portale dei nominativi e dei collegi di appartenenza de- gli infermieri
Ogni infermiere è certamente qualificabile come soggetto interessato al tratta- mento dei propri dati.
In via generale, tale condizione prevedrebbe che quest’ultimo fornisca il consen- so all’utilizzo e al trattamento di tali dati, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, CDP, a tenore del quale “Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”.
Viene tuttavia in evidenza l’eccezione contemplata dall’art. 24, comma 1, lett. c, ai sensi del quale non è richiesto il consenso al trattamento nel caso in cui i dati provengano “da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiun- que”.
Pur con riferimento a un caso diverso, anche la decisione 22 settembre 2003, n.
1053400 Garante per la protezione dei dati personali si è espressa in tal senso, a seguito di un ricorso avente a oggetto la richiesta di cancellazione delle informa- zioni personali contenute nella banca dati di una società, la quale aveva comuni- cato gli estremi delle proprietà immobiliari reperibili in fonti pubbliche accessibi- li a tutti.
In questa decisione, il Garante afferma che “La richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata. Nei riscontri forniti al ri- corrente in risposta alle istanze dallo stesso formulate la resistente ha attestato di aver acquisito i dati riferiti all’interessato dai pubblici registri immobiliari de- tenuti dalla competente amministrazione finanziaria”.
Altra pronuncia del Garante, 29 marzo 2001, n. 39536, in tema di albi degli av- vocati, fornisce un chiarimento in merito agli Albi professionali e al loro regime di pubblicità, qualificandoli alla stregua di “atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque” (si v. altresì doc. web. n. 39456, Albi e or- dini professionali - Pubblicità degli albi professionali - 22 luglio 1997).
Vero è che, a quanto si è potuto accertare, su comender.it non sono presenti tutti gli iscritti.
Tuttavia, a quanto risulta, i dati riportati sono comunque attinti dagli Albi pro- vinciali di iscrizione, che sono indubbiamente pubblici registri.
Di conseguenza, la mera pubblicazione su un sito di questi dati è ammessa e non costituisce violazione della privacy ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c., CDP.
Per completezza di informazione (e in vista di sviluppi successivi), giova ancora aggiungere che, ai sensi dell’art. 61, CDP, il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati perso- nali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici.
4. La pubblicazione sul portale dei giudizi degli infermieri
Quanto alla pubblicazione dei giudizi espressi dagli utenti si osserva quanto se- gue.
Come detto in precedenza, l’art. 4, comma 1, CDP, definisce il dato come un’informazione qualificata o qualificabile.
L’art. 8, u.c., dispone quanto segue: “L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che con- cerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relati- vi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento”.
A prescindere dallo specifico contenuto della norma relativamente all’esercizio dei diritti che spettano all’interessato e che non rilevano in questa sede, la stessa mostra che i dati possono anche consistere in apprezzamenti di tipo soggettivo.
Qualunque operazione, inclusa la comunicazione, che abbia a oggetto dati perso- nali di carattere soggettivo ricade dunque in linea di principio sotto la disciplina
del Codice: anche l’inserimento in un blog di una valutazione riferita a una per- sona o a un’impresa può essere considerato “trattamento di dati personali”.
La disciplina giuridica e gli atti del Garante si occupano diffusamente della posi- zione dell’utente che esprime il giudizio.
Basti citare, proprio in tema di salute, le Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusiva- mente dedicati alla salute, approvate dal Garante per la protezione dei dati per- sonali in data 25 gennaio 2012, che disciplinano le informative a favore degli utenti, la specifica avvertenza del rischio, l’esercizio dei diritti, le misure di sicu- rezza e così via.
Con specifico riferimento alla posizione dei soggetti la cui attività è oggetto di valutazione, invece, si rinvengono meno indicazioni.
Dal punto di vista dei riferimenti normativi, tenendo conto che quelle valutazioni costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, viene co- munque in evidenza l’art. 136, CDP, la prima norma del Titolo XII del codice, intitolato “Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica”.
Il suddetto art. 136 così dispone: “Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento…
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occa- sionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica”.
Riconducendo la fattispecie in esame a questa disciplina il problema relativo alla necessità del consenso trova agevole soluzione: ai sensi dell’art. 137, infatti, il trattamento di tali dati è effettuato anche senza il consenso dell’interessato.
A favore dell’applicazione di questo impianto normativo al caso di specie si può richiamare, ex multis, la decisione del Garante 10 dicembre 2003 (doc. web n. 1053431), che concerne un caso simile (non rileva il fatto che la decisione ri- chiami la disciplina di cui alla l. 675/1996, posto che i contenuti di quest’ultima sono stati trasfusi nel vigente codice).
In questa pronuncia è stato deciso che “La diffusione, tramite una pagina web di
un sito Internet, di informazioni personali tratte da interventi pubblicati dallo stesso interessato in alcuni forum di discussione, costituisce un trattamento che ricade nella fattispecie disciplinata dall’art. 25, comma 4-bis della legge n.
675/1996. Pertanto, ove le informazioni pubblicate sul sito Internet risultino ac- quisite al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e siano libera- mente reperibili attraverso la consultazione di pagine web accessibili da chiun- que, il relativo trattamento può avvenire senza il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996”.
Altro atto rilevante è il Provvedimento del Garante 9 febbraio 2011, secondo cui la diffusione on-line di dati che si estrinsechi nella forma di una libera manifesta- zione del pensiero con riferimento a vicende di interesse di una specifica colletti- vità (si trattava di forum di discussione relativi al fenomeno dello spam) ricade
“nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad ogni altra attività di manifestazione del pen- siero implicante trattamenti di dati personali”; di conseguenza, “alla luce dell’art. 137 del Codice, il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato, previ- sto dagli articoli 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di es- senzialità dell’informazione, di pertinenza e non eccedenza”.
5. Conclusioni
Tutto ciò premesso si può ragionevolmente ritenere che:
- la pubblicazione sul sito comender.it delle generalità degli infermieri iscritti non costituisce violazione della normativa in materia di privacy, in quanto ex art.
24, comma 1, lett. c, CDP, non è richiesto il consenso al trattamento nel caso in cui i dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, come quelli rinvenibili sui siti IPASVI;
- ai sensi degli artt. 136 e 137, CDP in quanto espressione di libera manifestazio- ne del pensiero, la pubblicazione del giudizio formulato dagli utenti non necessi- ta di essere preventivamente autorizzata da ogni infermiere sottoposto a giudizio Ovviamente, come espressamente riconosciuto dal Garante con il cit. Provvedi- mento del 9 febbraio 2011, rimane impregiudicata la facoltà di adire la compe- tente autorità giudiziaria al fine di tutelare, se del caso, i propri diritti con riferi- mento a condotte ritenute diffamatorie o altrimenti lesive di altri diritti della per- sonalità.
Ringraziando della fiducia accordatami e restando a disposizione per eventuali specificazioni e chiarimenti, invio i miei migliori saluti.
Torino, 6 giugno 2014
(Prof. Avv. Massimo Occhiena)