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Archivio di Stato di Perugia

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Testo completo

(1)

Archivio di Stato di Perugia

Condizione giuridica degli Archivi

(2)

L'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce tra i suoi principi fondamentali che :

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Nel patrimonio nazionale rientrano anche gli archivi dello Stato.

(3)

Documenti e Archivi: Beni culturali

L’archivio di una pubblica amministrazione - Stato, ente territoriale, ente pubblico– è considerato dal legislatore un bene culturale e pertanto soggetto alla normativa che disciplina tale materia, precisamente il decreto legislativo 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(4)

Doppia valenza dell’archivio 1

L’archivio, rispetto agli altri beni culturali, ha una propria specificità poiché esplica una funzione giuridica-probatoria.

Questa caratteristica impone particolari cautele per quanto attiene la formazione, gestione e

conservazione degli archivi.

(5)

Doppia valenza dell’archivio 2

Gli archivi non nascono per essere studiati ma per adempiere funzioni giuridiche e amministrative

connesse con le attività pratiche dell’ente o persona fisica che li pone in essere.

Contemporaneamente acquistano anche una rilevanza ai fini storici, che con il passare del tempo aumenta a

scapito dell’importanza giuridica, che viceversa si attenua.

(6)

Condizione giuridica degli archivi

La teoria archivistica afferma da sempre che gli archivi ed i singoli documenti sono extra

Commercium, cioè beni infungibili.

Per la loro stessa natura sono un unicum.

(7)

RD n. 3074 del 1885 :

Costituiscono il demanio pubblico i beni in potere dello Stato a titolo di sovranità, fra questi rientrano a pieno titolo gli archivi pubblici.

Il Codice civile vigente (1942) :

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico […] le raccolte dei

musei , delle pinacoteche, degli archivi,

delle biblioteche, …

(8)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

emanato con il decreto legislativo 42/2004

Art. 10 beni culturali, comma 2 Sono inoltre beni culturali:

le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

(9)

Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004)

Art. 20, Interventi vietati

1.I beni culturali non possono essere distrutti,

danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da

recare pregiudizio alla loro conservazione.

2.Gli archivi non possono essere smembrati.

(10)

Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione

1.Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli

archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione :::

(11)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è

preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non

subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad

autorizzazione.

(12)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione Comma 5

L'autorizzazione [anche allo scarto] è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica

dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

(13)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 30, Obblighi conservativi Comma1

1.Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno

l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

(14)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 30, Obblighi conservativi, comma 4

I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di

conservare i propri archivi nella loro organicità e di

ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale.

(15)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di amministrativa

Raccoglie le disposizioni vigenti in materia di formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione e trasmissione di atti e documenti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione

(16)

Il Capo IV

Sistema di gestione informatica dei documenti è strutturato in sei sezioni

La sezione 5.

Disposizione sugli archivi (artt. 67-69)

Disciplina le modalità per il trasferimento ordinato dei documenti dall’archivio corrente a quello di

deposito, per la gestione dell’archivio di deposito ed il passaggio a quello storico, per l’elaborazione ed aggiornamento del piano di conservazione integrato con il piano di classificazione

(17)

Articolo 68

Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive

modificazioni ed integrazioni.

(18)

Articolo 69 (R) Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli

strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata

sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni

culturali.

(19)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Gli archivi e i singoli documenti sono inalienabili.

Gli archivi degli enti pubblici territoriali sono soggetti al regime del demanio pubblico (artt. 822, 823, 824 del C. c. )

(20)

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Gli archivi ed i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono oggetto di specifiche

disposizioni di tutela in quanto sono considerati beni culturali fin dall’origine (art. 10, comma 2-b).

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