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All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n

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1 DECRETO- LEGGE PROROGA TERMINI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole “Per gli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016, 2017 e 2018”.

2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

ART. 2

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole “dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 31 marzo 2019”.

(2)

2 2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

3. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”, conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2022.

ART. 3

(Proroga di termini in materia di ambiente)

1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell’elenco dell’Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

ART. 4

(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)

1. All’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2019”.

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola “2018”, ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “2019”.

ART. 5

(Proroga di termini in materia di politiche sociali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “A decorrere dal 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 2019”;

b) al comma 3, primo periodo, le parole “è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,” sono sostituite dalle seguenti: “è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.”.

(3)

3 ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2017-2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017-2018 e 2018-2019”.

3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole “dall’anno scolastico 2018/19” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 è prorogata per l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2.

ART. 7

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole

“nell’anno 2017” sono inserite le seguenti: “e nell’anno 2018”.

ART. 8

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole “A decorrere dal 1° settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1°

dicembre 2018”.

2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole

“A decorrere dal 1° settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° dicembre 2018”.

3. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole “e per l’anno 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2017 e per l’anno 2018”.

4. All’articolo 16 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole “nel periodo 2015-2017”, sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo 2018-2020”;

b) al comma 2-bis, le parole “Nel periodo 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti: “Nel periodo 2018-2020”.”.

(4)

4 ART. 9

(Proroga di termini in materia di eventi sismici)

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge …, le parole “centottanta giorni” sono sostituite dalle parole: “trecento giorni”.

2. All’articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole “2018” sono aggiunte le seguenti: “e 2019”;

b) la lettera c) è soppressa.

ART. 10

(Proroga di termini in materia di sport)

1.Al fine di consentire l’ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall’articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 30 maggio 2019 e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 379 della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell’ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC».

ART. 11

(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)

1. All’articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo e al comma 2, primo periodo, le parole “90 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni”; all’articolo 1, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole

“18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo articolo 29” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 ottobre 2018”.

2. All’articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola “maggioritaria” è sostituita dalle seguenti: “pari ad almeno il sessanta per cento”;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.”;

c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole “finalità mutualistiche” sono inserite le seguenti:

“e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo,”;

(5)

5 d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole “obiettivi operativi del gruppo” sono inserite le seguenti: “; tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,”;

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 26.”;

f) al comma 7, alinea, prima delle parole “Il Ministro dell’economia e delle finanze” è inserito il seguente periodo: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.”;

g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.”

ART. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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