Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 2021. (18G00172)
Art. 1
534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: « di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « di eta' compresa tra 18 e 67 anni»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento »;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « in lire 25.000 annue » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 24 annui »;
d) all'articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Qualora l'inabilita' permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento e' corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalita' di cui al comma 1 previste per la rendita.
2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico e' corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;
e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
« Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione ».
535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534.
LEGGE 3 DICEMBRE 1999, N. 493
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.
Testo coordinato degli articoli 7, 8, 9 e 10 con le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 7.
(Assicurazione obbligatoria).
1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del All.1 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - S. O. n. 62)
Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.
Art. 8.
(Premi assicurativi).
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
Art. 9.
(Prestazioni).
1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione
convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri
dell'articolo 78 del medesimo testo unico.
2-bis. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.
2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.
Art. 10.
(Fondo autonomo speciale).
1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.