• Non ci sono risultati.

VISTO L’art. 1, commi 3 , 4 e 6 , del contratto di formazione specialistica.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "VISTO L’art. 1, commi 3 , 4 e 6 , del contratto di formazione specialistica. "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Alla c.a. della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Oggetto: ​ Delucidazioni in merito ad assenze per malattia e per motivi personali, contenute nel contratto di formazione specialistica (ART. 37 del D.L.gs n. 368/1999 e successive modifiche)

VISTO L’art. 1, commi 3 , 4 e 6 , del contratto di formazione specialistica.

1 2 3

CONSIDERAT

O

Il non univoco trattamento degli specializzandi riguardo la possibilità di poter chiedere giorni di permesso a causa di malattia o di assenza per motivi personali giustificata.

CONSIDERAT O

Che numerosi colleghi ci segnalano la non univoca interpretazione dei citati commi.

Con la presente, l’Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) pone i seguenti quesiti in modo da avere dalle SS. LL. delucidazioni chiare e puntuali che possano fornire a direttori di scuola e medici in formazione specialistica un recinto comune entro cui orientarsi sul tema.

- I giorni di assenza per malattia (escludendo le assenze continuative superiori ai 40 giorni), opportunamente giustificati, rientrano nel computo dei 30 giorni lavorativi complessivi in cui è possibile assentarsi?

- Per certificare la malattia dello specializzando cosa è necessario fare? È sufficiente un certificato in carta bianca di un medico del SSN?

- È consentito ai Direttori di Scuola decurtare le giornate in cui ci si assenta per malattia, opportunamente giustificati, dai 30 giorni in cui è possibile assentarsi?

- È corretto dire che i giorni di malattia non devono essere mai decurtati dai giorni di assenza per motivi personali?

1

“Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.

Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

2

“Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi”.

3

“Sono causa di risoluzione espressa e anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 comma 2 del Codice civile:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata”.

(2)

- Cosa succede se i giorni di assenza per malattia, opportunamente giustificati, sono superiori ai 40 giorni e inferiori a un anno (in accordo con il comma 5) ma non sono consecutivi (e dunque non rientrano in quanto previsto dal comma 3 dell’art.1)?

- E' corretto dire che non esiste un limite numerico in giorni di impedimenti temporanei per malattia di cui uno specializzando più usufruire durante l'anno purché essi non superino mai i 40 giorni consecutivi?

- E’ corretto dire che la partecipazione a Congressi attinenti alle discipline relative alla Scuola di Specializzazione intrapresa non comporta la decurtazione di giorni annuali di assenza consentita?

In attesa di Loro riscontro, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Roma, 31 Agosto 2018

In fede

L’Associazione Italiana Giovani Medici

Riferimenti

Documenti correlati

105, “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e

visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more

visto il CCNL del 21 luglio 2010 dell’Area VI della dirigenza degli Enti Pubblici non economici e delle Agenzie Fiscali per il biennio economico 2008-2009, Titolo III, Capo II

Gennaro Gaddi, dirigente dell’Ufficio di Gabinetto, è nominato, dalla data del presente decreto, componente della Commissione di valutazione delle candidature

121, del 25 settembre 2018, di indizione della procedura di selezione comparativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Titolare

(legge 9 dicembre 1977, n. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra