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CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

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Academic year: 2022

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CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

A T T E N Z I O N E

Si comunica che il Ministero dell’Interno sta attualmente riconfigurando la sezione cittadinanza sull’apposito portale https://cittadinanza.dlci.interno.it dedicato alla presentazione on-line delle istanze di cittadinanza per matrimonio.

La nuova versione sarà attiva a partire dal 13 gennaio 2021. Per la sua messa in funzione il Ministero dell’Interno ha momentaneamente interrotto, dal 28/12/2020 al 12/01/2021, l’accesso alla sezione cittadinanza del portale. Durante questa fase di manutenzione informatica straordinaria non è possibile presentare domande di cittadinanza.

Dal 13 gennaio 2021 il portale https://cittadinanza.dlci.interno.it sarà dunque operativo nella sua nuova versione messa a punto dal Ministero dell’Interno.

ATTENZIONE: La nuova configurazione prevede che il richiedente compili una prima mascherina anagrafica in cui dovrà inserire il suo cognome, nome, data e luogo di nascita desunti dal certificato di nascita o dalle annotazioni poste a margine dello stesso e che ne costituiscono parte integrante, fatte salve eventuali sentenze di cambio nome/cognome. I dati così inseriti confluiranno poi, senza possibilità di modifica, nel successivo decreto. E’ quindi molto importante compilare con attenzione questa prima scheda anagrafica.

Il richiedente dovrà, inoltre, compilare altre specifiche maschere anagrafiche per ciascuno dei documenti inseriti a corredo della domanda (certificati penali, documento di riconoscimento, ed estratto di matrimonio). I dati anagrafici inseriti dovranno corrispondere a quelli riportati nei rispettivi documenti.

Il nuovo programma effettuerà automaticamente un preliminare controllo sulla concordanza dei dati inseriti nelle diverse mascherine. Nel caso di difformità verrà richiesto il caricamento di ulteriori certificati, ad esempio: certificato di concordanza o di esatte generalità, o ancora sentenze di cambio nome/cognome, ecc.

In caso di difformità dei dati anagrafici presenti sui documenti a corredo dell’istanza, ma non riscontrate automaticamente dal programma, sarà inviata una comunicazione all’interessato (nella sua sezione privata del portale) con l’invito a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria a diramare il conflitto. In caso di mancato riscontro entro10 giorni dall’invio della comunicazione, sarà emesso il decreto di inammissibilità.

NOTA BENE: I richiedenti residenti all’estero (ossia non residenti in Italia) non sono tenuti ad essere in possesso del sistema pubblico di identità (SPID). Tuttavia, per coloro che lo possiedono, le generalità saranno necessariamente quelle individuate con detto sistema.

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CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE

La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile (Art. 5 Legge n.

91 del 5 febbraio 1992) deve obbligatoriamente essere compilata on-line sul sito predisposto dal Ministero dell’Interno italiano: https://cittadinanza.dlci.interno.it dopo aver preso nota delle seguenti informazioni:

Ove residente all’estero, il coniuge straniero di un cittadino italiano può presentare l’istanza dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Qualora il coniuge italiano abbia acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione o riacquisto, occorrerà osservare lo stesso arco temporale di 3 anni dalla data dell’acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana.

Questi termini sono ridotti a metà (18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dalla coppia.

Si precisa inoltre che, ai sensi della vigente normativa, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile e non deve sussistere separazione dei coniugi sino all’adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana e sino al momento del Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.

Il matrimonio, inoltre, anche se celebrato all’estero, deve essere stato preventivamente trascritto in Italia. Entrambi i coniugi devono essere registrati in Consolato e il coniuge italiano deve essere regolarmente iscritto all’A.I.R.E.

(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell’Art. 14 del D.L. 04/10/2018 n. 113, il termine di definizione dei procedimenti di cui sopra è aumentato a 48 mesi (4 anni) dalla data di presentazione della domanda, anche per i procedimenti già avviati prima di tale data.

La domanda di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile deve essere inoltrata attraverso una procedura informatica messa a punto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione - Direzione centrale per i Diritti civili la Cittadinanza e le Minoranze. Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato alla procedura sul sito:

https://cittadinanza.dlci.interno.it e compilare on-line il modulo di domanda utilizzando le credenziali d’accesso ricevute.

Le credenziali devono essere conservate per ogni accesso futuro, necessario ad esempio per leggervi le comunicazioni che possono essere indirizzate al richiedente.

COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

Le donne devono inserire soltanto il loro cognome da nubile.

Per luogo di nascita si deve intendere il Comune di nascita (ossia l’ufficio di Stato Civile, non la località).

Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti allegati siano concordanti. In caso di discordanza è necessario produrre un

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Certificato di esatte generalità rilasciato dal Consolato del proprio Paese d’origine con traduzione in italiano eseguita da un traduttore giurato. La legalizzazione del certificato sarà effettuata presso questo Consolato Generale dietro pagamento di una tassa consolare di 24 euro.

Il richiedente compilerà il formulario on-line in tutte le sue parti, senza dimenticare di inserire i vari indirizzi, con rispettive date di residenza, in tutti i Paesi del mondo dove ha risieduto, inclusi il Paese d’origine e l’Italia se vi ha risieduto, sino all’indirizzo attuale.

LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

1. Certificato di nascita con paternità e maternità (N.B. il cognome della madre deve essere specificati nel certificato), con relativa traduzione e le dovute legalizzazioni.

Per i cittadini francesi occorre semplicemente allegare il certificato di nascita redatto su formulario plurilingue.

2. Certificato penale del paese d’origine e di tutti i Paesi dove il richiedente ha eventualmente risieduto, inclusa la Francia, o del quale possiede la cittadinanza con relativa traduzione e le dovute legalizzazioni.

La traduzione del certificato penale francese deve essere eseguita da un traduttore giurato presso un Tribunale in Francia. Solo i richiedenti con cittadinanza francese sono esenti dalla traduzione di questo certificato penale se rilasciato su formulario plurilingue.

Il certificato penale italiano non è invece necessario perché fornito automaticamente dalle Auotorità italiane.

Attenzione : i certificati penali hanno una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

L’inserimento di un certificato scaduto al momento dell’invio della domanda on- line è causa di rifiuto dell’istanza. Ogni certificato deve essere tradotto e legalizzato nel Paese di rilascio (per migliori informazioni sulla modalità delle legalizzazioni si consiglia di consultare il sito del Consolato italiano in quel Paese), ovvero, la traduzione dovrà essere asseverata presso un Tribunale in Italia.

Tutti i certificati penali relativi all’istante devono essere scansionati e salvati in un unico documento PDF che deve includere tutte le pagine di ciascun documento.

Qualora il documento si rivelasse troppo pesante, occorre ridurne la definizione o fare una scansione in bianco e nero.

3. Copia dell’atto integrale di matrimonio/unione civile o Estratto per riassunto dell’Atto con annotazioni rilasciato da meno di 6 mesi dal Comune italiano dove il matrimonio è stato trascritto.

4. Documento di riconoscimento: copia del passaporto (pagina con la fotografia e data di rilascio e del permesso di soggiorno francese (retro-verso) o della ricevuta provvisoria rilasciata dalla Prefettura francese.

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5. Documento di conoscenza della lingua italiana: (requisito linguistico)

comprovante il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Ai fini dell’accertamento del requisito linguistico occorre produrre un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure la certificazione rilasciata da un ente certificatore (es: enti appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ – certificazione Lingua Italiana di qualità). Sono esonerati dall’onere della presentazione della suddetta certificazione i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo U.E. di cui all’art. 9 del D.l. n. 286/1998 rilasciato dalle competenti autorità italiane o coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4 del medesimo D.l. e DPR n. 179/2011.

6. Ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00.

previsto dalla legge n. 94/2009 e D.L. n. 113/2018 tramite bonifico bancario a : Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza

IBAN : IT54D0760103200000000809020 BIC/SWIFT:BPPIITRRXXX

causale del bonifico : Cognome e nome del richiedente seguito da : Richiesta cittadinanza art. 5 L. 91/92

Dopo l’invio on-line la domanda sarà esaminata, entro 30 giorni, dal servizio cittadinanza del Consolato. Potrà essere accettata se completa e compilata correttamente, o rifiutata in caso contrario. Il richiedente riceverà la risposta nella sezione privata dell’applicazione on-line. E’ importante conservare le proprie credenziali ottenute al momento dell’iscrizione in linea.

Se l’istanza è accettata : il richiedente riceverà tutte le informazioni utili per concordare l’appuntamento necessario alla consegna dei documenti originali e alla sottoscrizione della domanda con legalizzazione in Consolato.

Se l’istanza è respinta : il richiedente riceverà le motivazioni del rifiuto. Avrà la possibilità di rifare la domanda utilizzando lo stesso bonifico.

Si precisa poi, che il compito degli Uffici consolari è limitato alla verifica della corretta compilazione dell'istanza e della completezza dei documenti allegati. Le fasi successive del procedimento sono di competenza esclusiva del Ministero dell'Interno. Saranno concluse entro 4 anni dalla data di inserimento della domanda.

Alla conclusione del procedimento, salvo il caso di rigetto della domanda, il Ministero dell'Interno emetterà il decreto di conferimento della cittadinanza e l’istante dovrà prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, ai sensi dell'art. 10 della L. 91/92, entro i 6 mesi successivi.

Il mancato giuramento renderà il decreto di concessione privo di efficacia giuridica.

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