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Tributinews. Centro Studi Enti Locali NUMERO. Anno X. Tari aggiornato il Metodo tariffario rifiuti per l approvazione dei Pef 2021

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(1)

Tari aggiornato il “Metodo tariffario rifiuti” per l’approvazione dei Pef 2021

“Decreto Ristori ter”

Centro Studi Enti Locali

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

NUMERO

23 Anno X

9 dicembre 2020

(2)

Tributinews Centro Studi Enti Locali

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisorecontabile, Consulente Enti Pubblici società in materia di tributi

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista, Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.- Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali

Dott. Alessandro Maestrelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate RomaDott. Giampaolo De Paulis, Esperto in materia di tributi locali ed erariali

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie

amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Alessandro Maestrelli, Gabriele Nardi, Veronica Potenza, Nicola Tonveronachi,

Giuseppe Vanni e Francesco Vegni Segreteria di redazione: Francesca Combatti Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 160,00 Iva compresa

Centro Studi Enti Locali SOMMARIO

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NOTIZIARIO

Tariaggiornato il “Metodo tariffario rifiuti” per l’approvazione dei Pef 2021 ... pag 03

“Decreto Ristori ter”

destinati ai Comuni 400 milioni di Euro per finanziare misure urgenti di

“solidarietà alimentare” ... pag 04 Processo tributario telematico

diramate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto ... pag 05 Processo tributario telematico

pubblicate le specifiche tecniche applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie ... pag 06 Certificazione perdita gettito “Covid-19”

i Modelli saranno resi disponibili solo a partire dal mese di marzo 2021 ... pag 07 Trasferimenti

in corso di pubblicazione i Decreti che ripartiscono risorse stanziate per gli Enti Locali ... pag 08 Appalto di “Servizi postali”

avviata una consultazione on line per l’aggiornamento delle Linee-guida Anac ... pag 09 Fattura elettronica

disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le nuove regole obbli- gatorie dal 1° gennaio 2021 ... pag 09

I QUESITI

Notifica atti tributari in caso di irreperibilità relativa qual è la procedura da adottare ?

di Alessandro Maestrelli ... pag 10

LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali ... pag 11 FOCUS

Tariapplicazione tariffa ridotta

di Carolina Vallini ... pag 15

LO SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma ... pag 18

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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la De- liberazione 24 novembre 2020, n. 494/2020/R/Rif, rubrica- ta “Aggiornamento del Metodo tariffario rifiuti (Mtr) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”.

La Deliberazione contiene gli aggiornamenti al Mtr neces- sari per permettere agli Enti di approvare i Pef Tari dell’an- no 2021. È stato definito l’adeguamento inflazionistico per l’anno 2021 nonché l’estensione per l’applicazione di alcu- ne variabili introdotte nella Deliberazione n. 238/2020 per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

Entrando nel merito dei contenuti della Delibera, all’art.

1 viene fissato il tasso di inflazione I2021 allo 0,1% ed è stato aggiornato il coefficiente relativo al deflatore (dflt) degli investimenti, valevole ai fini del calcolo della componente Ck.

Con l’art. 2, l’Autorità introduce una nuova componente di costo, denominata C192021, per permettere di consi- derare anche per l’anno 2021 le azioni messe in campo dagli operatori per la gestione dell’emergenza sanitaria.

Inoltre, sempre per l’anno 2021, tra le componenti di costo variabile possono essere considerate anche le seguenti:

- COVTV,2021exp: destinata alla copertura degli scosta- menti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, di cui al comma 7-bis. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;

- COSTV,a,exp: componente destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall’attuazione del- le misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate di cui alla Deliberazione n.

158/2020;

- RCNDTV /r’: rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all’anno 2020 a seguito dell’ap- plicazione dei fattori di correzione adottati con la Delibe- razione n. 158/2020 per le utenze non domestiche;

- RCUTV,a: quota annuale del conguaglio relativo alla dif- ferenza tra i costi variabili determinati per l’anno 2019e i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 approvato

rialmente competente ha deciso di recuperare nell’an- nualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche sta- bilite dall’Autorità.

Per quanto concerne le componenti di costo fisso, troviamo:

- COVTF,2021,exp: componente di costo fisso che ha na- tura previsionale ed è destinata alla copertura degli sco- stamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell’an- no di riferimento, di cui al comma 7-bis, del Mtr.2;

- RCUTF,a: quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l’anno 2019e i costi variabili risultanti dal Pef per l’anno 2020 approvato entro il 31 dicembre 2020, in applicazione della deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all’anno 2018, che l’Ente territorial- mente competente ha deciso di recuperare nell’annuali- tà 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall’Autorità.

Sempre all’art. 2, l’Autorità dispone l’integrale sostituzione del comma 4.3-bis, del Mtr. Nella nuova formulazione vie- ne previsto che, ai fini della determinazione del parametro ρa, l’Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 e il coefficiente C192021, che ten- gono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la con- tinuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell’emergenza da “Covid-19”. Tali coefficienti possono essere valorizzati nell’intervallo di valori compre- so fra 0% e 3%.

Inoltre, sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, gli Etc possono includere nella relazione di accompagnamento al Pef le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da “Covid-19”, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali.

In sede di individuazione dei criteri per la determinazio-

Tari aggiornato il “Metodo tariffario rifiuti” per l’approvazione

dei Pef 2021

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NEWS

NOTIZIARIO

dicontare gli oneri effettivamente sostenuti, da cui devono essere scomputati gli importi già inseriti all’interno delle citate componenti di costo.

All’art. 3, l’Autorità afferma che anche per l’anno 2021 l’Etc dovrà trasmettere la documentazione relativa ai Pef entro 30 giorni dall’adozione delle determinazioni di approvazio- ne, oppure entro 30 giorni dal termine stabilito dalla nor-

mativa statale per l’approvazione del Piano.

Sarà trattata in successive determinazioni la definizione delle modalità di trasmissione della documentazione rela- tiva all’anno 2021.

Sul sito web dell’Autorità verrà pubblicato anche lo sche- ma di Pef 2021 ex Appendice 1, allegata al Pef così come aggiornato con il Documento in commento.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 il Dl. n. 154 del 23 novembre 2020, re- cante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, c.d. “Decreto Ristori ter”.

Il Decreto stanzia ulteriori risorse, pari a circa Euro 2 mi- liardi, per estendere anche alle nuove “zone rosse” gli interventi già previsti nei precedenti Provvedimenti per il sostegno delle attività produttive e dei lavoratori mag- giormente penalizzati dalla seconda fase dell’emergenza

“Covid-19”:

- Dl. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori bis”;

- Dl. 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “Decreto Ristori bis”.

In particolare, l’art. 1 incrementa di Euro 1,45 miliardi per il 2020 e di Euro 220,1 milioni per il 2021, la dotazione del Fondo previsto dal “Decreto Ristori bis” per compensare le attività che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta.

Qui di seguito un quadro delle (numericamente limitate) novità che riguardano direttamente gli Enti Locali.

Esenzione seconda rata Imu

L’art. 1, comma 2, novellando l’Allegato 2 del citato Dl. n.

149/2020, estende inoltre la cancellazione della seconda rata Imu dell’anno 2020, scadente il 16 dicembre 2020, anche a chi opera nell’ambito del commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10).

Ricordiamo che la condizione posta è che i proprietari sia- no anche gestori delle attività ivi esercitate, e che le attivi- tà siano ubicate nei Comuni delle aree del territorio nazio- nale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3, del Dpcm 3 novembre 2020 (cd. “zone rosse”).

“Fondo di solidarietà alimentare”

L’art. 2 del Dl. in commento istituisce, nello Stato di pre-

visione del Viminale, un Fondo da Euro 400 milioni nel 2020, finalizzato a consentire ai Comuni di adottare misu- re urgenti di “solidarietà alimentare”.

La ripartizione tra gli Enti ricalca esattamente quella adot- tata per i primi Euro 400 milioni, stanziati al medesimo scopo dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Pro- tezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e la cui ripartizione è stata resa nota dai relativi Allegati 1 e 2.

Con proprio Comunicato 27 novembre 2020, il Ministero dell’Interno-Direzione centrale della Finanza locale, ha co- municato di aver accreditato quello stesso giorno ai Comu- ni delle Regioni a Statuto ordinario le risorse del “Fondo”

in questione. Nel caso delle Regioni a Statuto speciale, le risorse sono state trasferite alle Regioni e alle Province autonome che provvederanno a loro volta a trasferire gli importi spettanti ai singoli Comuni.

Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza

“Covid-2019” possono essere deliberate dagli Enti Locali sino al 31 dicembre 2020, a mezzo Delibera di Giunta.

Come precisato dal comma 2, per l’attuazione del presen- te art. 2, i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata Ordinanza n. 658/2020, che riassumiamo brevemente qui di seguito.

I Comuni possono destinare alle misure urgenti di “solida- rietà alimentare” eventuali donazioni; a tal fine, è autoriz- zata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione d’imposta lorda Irpef del 30% o deducibilità dal reddito d’impresa). Sulla base delle asse- gnazioni di cui sopra e delle donazioni di cui all’art. 66 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga alle disposizioni di cui al Dlgs.

“Decreto Ristori ter”

destinati ai Comuni 400 milioni di Euro per finanziare

misure urgenti di “solidarietà alimentare”

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n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”):

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi ali- mentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’e- lenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni suddetti, possono avvalersi degli “Enti del Terzo Settore”.

Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distri- buzione dei beni, i Comuni in particolare possono coor- dinarsi con gli Enti attivi nella distribuzione alimentare a

valere sulle risorse del Programma operativo del “Fondo di aiuti europei agli indigenti” (“Fead”).

Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli “Enti del Terzo Settore” e dei volontari coinvolti.

L’Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’e- mergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno, per sod- disfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020 il Decreto Mef 11 novembre 2020 rubricato “Individuazio- ne delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del Decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

Il Decreto in commento individua le regole tecnico-opera- tive per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza.

Nello specifico, nel Decreto viene stabilito che le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business, e i collegamenti devono essere effettuati tramite disposi- tivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (“Sif”) del Mef.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza median- te un collegamento audiovisivo da remoto in modo da as- sicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto.

La decisione dello svolgimento dell’udienza spetta al Pre- sidente della sezione e viene comunicata alle parti a mez-

zo Pec. Prima dell’udienza, la segreteria della Commissio- ne tributaria invia una seconda comunicazione, sempre a mezzo Pec, contenente il link per la partecipazione all’u- dienza a distanza. Il link, strettamente personale e non cedibile a terzi ad eccezione per il difensore delegato, è diverso per ciascuna udienza.

In caso di malfunzionamento del collegamento, il Presi- dente sospende l’udienza e, qualora risulti impossibile ri- pristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti sempre a mezzo Pec.Con riguardo al verbale dell’udienza, esso viene redatto come documento informatico e viene sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale del Presidente, o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informa- tica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inse- rirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono in- dividuate nelle “Linee guida tecnico-operative”, pubblicate sul portale Sigit.

Processo tributario telematico

diramate le regole tecnico-operative per lo svolgimento

delle udienze da remoto

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NEWS

NOTIZIARIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 283 del 13 novembre 2020 il Decreto Mef 6 novembre 2020, rubricato “Specifiche tec- niche in materia di Processo tributario telematico”

Il Decreto contiene le specifiche tecniche applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado relativamente a:

a) redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del Giudice. Le specifiche tecniche si applicano con riferimento ai provvedimenti digitali adottati dopo l’entrata in vigore del Decreto in commento;

b) redazione del Processo verbale di udienza in formato digitale da parte del Segretario di Sezione;

c) redazione e alla trasmissione telematica degli atti digi- tali da parte degli ausiliari del Giudice;

d) trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

In premessa, il Ministero riporta le seguenti definizioni:

- “Regolamento”: Decreto Mef 23 dicembre 2013 n. 163, rubricato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel Processo tributa- rio in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con- vertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.

111”;

- Decreto 4 agosto 2015: Decreto contenente le specifi- che tecniche previste dall’art. 3, del citato Decreto Mef 23 dicembre 2013;

- “Cad”: “Codice dell’Amministrazione digitale”, di cui al Dlgs. n. 82/2005;

- - “Provvedimento giurisdizionale digitale”: versione in- formatica del provvedimento giurisdizionale monocrati- co e collegiale redatto ai sensi del Dlgs. n. 546/1992;

- - “processo verbale di udienza”: versione informatica del documento attestante le attività svolte in udienza, pub- blica o in Camera di consiglio, redatto dal Segretario di Sezione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Dlgs. n. 546/1992.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel De- creto, viene definito il concetto di “scrivania del Giudice”, la quale consiste in un’area di lavoro contenente le appli- cazioni informatiche utili allo svolgimento delle attività giu- risdizionale a cui il Giudice accede via web. A decorrere dal 1° marzo 2021, l’accesso del Giudice avverrà median- te l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.

L’applicativo “Provvedimento giurisdizionale digitale”

(“Pgd”) posto all’interno della scrivania del Giudice, con- sente un’automazione dell’iter di redazione, approvazio- ne, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato ‘Pdf/A’ dei Provvedimenti giurisdizionali.

Per quanto concerne la redazione dei Provvedimenti in formato digitale, essi sono redatti in formato ‘Pdf/A’, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscrit- ti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale, l’applicativo “Pgd” consente:

a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il Presi- dente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;

b) di disporre l’oscuramento dei dati personali;

c) di trasmettere all’area di lavoro del Segretario di Se- zione i Provvedimenti giurisdizionali monocratici o col- legali.

Con riguardo al deposito dei provvedimenti in formato digitale, l’art. 5 del Decreto prevede che il Segretario di Sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del “Sigit”, pubblica digitalmente il Provvedimento del Giudice me- diante deposito nel fascicolo processuale informatico.

All’atto della pubblicazione del Provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digi- tale da parte del segretario, il “Sigit” attribuisce automati- camente il numero e la data al provvedimento.

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico per indisponibilità del sistema infor- matico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la con- formità all’originale, mediante apposizione della firma elet- tronica qualificata o firma digitale. Nel fascicolo informati- co verranno pubblicati il Provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del Provvedimento analogico.

L’art. 6 del Decreto contiene le disposizioni in merito al Processo verbale dell’udienza. Esso viene redatto dal se- gretario utilizzando le funzionalità del “Sigit”. Se il proces- so verbale viene redatto in formato analogico, per indispo- nibilità del Sistema informatico, il Segretario di Sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo.

La trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudi-

Processo tributario telematico

pubblicate le specifiche tecniche applicabili ai giudizi

instaurati presso le Commissioni tributarie

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ce e delle Amministrazione pubbliche alle quali vengono richiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 9 del Dm. Mef 4 agosto 2015, previa registrazione sul portale “Sigit”, il quale garantisce la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle fun- zioni assegnategli.

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene

sempre tramite “Sigit”.

Infine, il Ministero dispone che le regole tecnico-operative saranno adeguate con cadenza almeno biennale, a parti- re dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovverosia dal 1° dicembre 2020 per la Ctp di Roma e per la Ctr Lazio, e dal 1° giugno 2021 per tutte le altre Commissioni tribu- tarie. Le disposizioni relative alla trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice entreranno in vigore dal 1° dicembre 2020.

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della RgS–Sezione

“Pareggio di bilancio”, il Comunicato 16 novembre 2020 relativo ai Modelli allegati al Decreto Mef 3 novembre 2020, n. 212342, concernente la Certificazione della “per- dita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da

“Covid-19”, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Dl. 14 ago- sto 2020, n. 104 (“Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali”).

Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, beneficiari delle risorse di cui al “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali”

(art. 106 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, e art. 39 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104), compilano i Modelli allegati al De- creto Mef n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la Certificazione della “perdita di gettito” connessa all’e- mergenza epidemiologica da “Covid-19”, e li trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Mef-RgS, utilizzando il Sistema web appositamente previsto per il

“Pareggio di bilancio” nel sito web all’indirizzo http://pareg- giobilancio.mef.gov.it.

Viene precisato che alcuni dati che saranno pre-compi- lati in tali Modelli di certificazione, relativi in particolare a Imposta municipale propria (Imu), Tributo per i servizi in- divisibili (Tasi), Imi, Imis, Addizionale comunale all’Irpef, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (Rca), Imposta provinciale di trascrizione (Ipt),

saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze, ma solo successivamente al 28 febbraio 2021.

Pertanto i Modelli relativi alla certificazione (Modelli “Co- vid-19”, “’Covid-19’-Delibere”, “Certif-‘Covid-19’’“ e “Certif-

‘Covid-19’/A”) saranno resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it solo a partire dal mese di marzo 2021.

In ogni caso, con successivo Comunicato, da pubblicarsi sempre sul sito istituzionale della RgS–Sezione “Pareggio di bilancio”, sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i Prospetti di cui sopra.

Inoltre, la Ragioneria generale dello stato ricorda che per procedere all’invio telematico della Certificazione (Modelli

“Certif-‘Covid-19’“ e “Certif-‘Covid-19’/A”), il Rappresen- tante legale, il Responsabile del Servizio “Finanziario”, e i componenti dell’Organo di revisione economico-finanzia- ria, devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale.

Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, la Ragioneria invita gli Enti:

- che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareg- gio di bilancio”, a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 - Accesso Web/20 al Decreto Mef 3 novembre 2020, n. 212342 (i firmatari della Cer- tificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo);

- a verificare che le smart card dei soggetti preposti alla firma digitale siano valide e non scadute.

Certificazione perdita gettito “Covid-19”

i Modelli saranno resi disponibili solo a partire dal mese

di marzo 2021

(8)

NEWS

NOTIZIARIO

Facendo seguito al Comunicato n. 2 del 22 ottobre scorso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno 11 novembre 2020, inerente il “Riparto di un acconto di 500 milioni di Euro, di cui 400 milioni di Euro a favore dei Comuni e 100 milioni di Euro a favore delle Pro- vince e Città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali - isti- tuito dall’art. 106, comma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.

77 - previste dall’art. 39, comma 1, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del Portale del Viminale, è allegata una Nota metodologica che chiarisce le modalità di riparto dell’acconto delle risor- se in favore dei Comuni, per un totale di Euro 400 milioni.

Secondo la Nota metodologica in questione, sono ripartiti Euro 150 milioni quale acconto per il sostegno del Servi- zio di “Trasporto scolastico” sulla base dei dati storici e in ragione di 2 criteri:

1. alunni trasportati;

2. sostegno “Trasporto pubblico locale” (“Tpl”) grandi città.

La restante quota di Euro 250 milioni è destinata a spese di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza.

L’acconto delle risorse incrementali dello stesso “Fondo”

per Province e Città metropolitane, per un importo com- plessivo pari a Euro 100 milioni è assegnato per il 50%

sulla base del numero di Scuole secondarie di secondo grado, Anno scolastico 2019/2020, e per l’altro% sulla base del numero di alunni delle Scuole secondarie di se- condo grado, Anno scolastico 2019/2020.

Gli allegati B e C illustrano le misure dell’acconto attribuite ai Comuni.

Facendo seguito al Comunicato n. 4 del 22 ottobre scorso, con il nuovo Comunicato 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno, di concerto con il Mef, datato 11 novembre 2020, recante

“Riparto del ‘Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale che hanno Deliberato la ‘procedura di riequi- librio finanziario’, e che alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto risultano avere il ‘Piano di riequilibrio’

approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale”, previsto dall’art. 53, comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.

Come noto, la disposizione citata ha istituito, presso il Mi- nistero Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare al sostegno finanzia- rio agli Enti Locali che si sono venuti a trovare in difficoltà finanziarie a causa dell’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 che, chiamata ad espri- mersi circa la riformulazione del “Piano di riequilibrio” del Comune di Reggio Calabria, aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019.

Si ricorda che, secondo il predetto art. 38 del Dl. n.

34/2019, gli Enti che avevano rimodulato o riformula- to il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro il 14 febbraio 2019 (prima dunque della Sentenza della Cor- te costituzionale n. 18/2019) avrebbero potuto riproporre il

“Piano” adeguandolo alla normativa vigente, riportando “il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Pia- no’ modificato”. Infatti, proprio l’indicazione del Legislatore circa il ricalcolo del disavanzo è stata oggetto dei rilievi del Giudice costituzionale, che ha censurato il riferimento ad

“altri disavanzi”, ponendo la questione sul rispetto degli equilibri di bilancio.

La Corte ha affermato in proposito che “è fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle si- tuazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negati- vo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non è la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, comma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 (della quale, pure, la Sezione regionale della Corte dei conti aveva chiesto l’illegittimità) ad essere incostituzionale, ma la possibilità di manipolare il deficit attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi.

Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno ripartite le predette risorse tra i Comuni che hanno deliberato la

“procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel, che alla data di entrata in vigore del citato Dl. n.

Trasferimenti

in corso di pubblicazione i Decreti che ripartiscono risorse

stanziate per gli Enti Locali

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34/2019 risultavano avere il “Piano di riequilibrio” appro- vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodu- lazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della Corte Costituzionale.

Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del Portale dell’Interno, sono allegati l’elenco degli Enti bene- ficiari e una Nota metodologica che chiarisce le modalità di riparto delle risorse in parola.

A seguito della piena liberalizzazione del Settore posta- le (con l’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 261/1999) e dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle in- dicazioni fornite con la Determinazione n. 3 del 9 dicem- bre 2014 sugli appalti di “Servizi postali”.

Tenuto conto dell’importanza rivestita dal Settore posta- le, sia nel mercato interno, sia a livello comunitario, Anac e Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio- ni) hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente all’emanazione di un atto a carattere generale.

Per questo motivo, lo scorso 16 novembre 2020 hanno avviato assieme una consultazione on line.

L’intervento ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative alle Stazioni appaltanti, finalizzate a favorire l’effettiva apertura del mercato dei “Servizi postali”, con l’eliminazio- ne delle barriere al libero accesso e la diffusione di buone

pratiche.

Al fine di meglio comprendere, da un punto di vista tecni- co, le problematiche evidenziate e di garantire il rispetto del Principio di massima partecipazione all’iter decisionale da parte dei soggetti interessati, la consultazione è stata preceduta dai lavori di un Tavolo tecnico al quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle 2 Autorità, Con- sip, Anci, Poste Italiane Spa, Nexive, Cna e Consorzio Arel–Fulmine. Sulla bozza del Documento di consultazio- ne sono state acquisite inoltre le osservazioni di Assopo- stale.

All’esito di tali lavori è stato elaborato un Documento di consultazione che viene pubblicato sul sito internet dell’A- nac per acquisire le osservazioni degli stakeholder, per il periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2020.

Per l’invio delle osservazioni dovrà essere utilizzato esclu- sivamente l’apposito Modulo. Non saranno prese in con- siderazione osservazioni inviate con modalità alternative.

Appalto di “Servizi postali”

avviata una consultazione on line per l’aggiornamento delle Linee-guida Anac

L’Agenzia delle Entrate, in data 23 novembre 2020, ha reso disponibile per gli operatori la Guida alla compilazio- ne della fattura elettronica e del cosiddetto “esterometro”, relativa alle modalità di compilazione dei diversi tipi docu- mento. Inoltre ha provveduto a sostituire, con la versio- ne 1.6.2, i documenti delle “Specifiche tecniche” e della

L’invito è a consultare da subito la Guida visto che le re- gole in essa contenute diverranno obbligatorie dal 1°

gennaio 2021, come stabilito dal Provvedimento Prot. n.

166579/2020 del 20 aprile 2020.

Il Documento è stato rettificato poco dopo la pubblicazio- ne. Pertanto, l’ultima versione della Guida a cui occorre

Fattura elettronica

disponibile la Guida dell’Agenzia delle Entrate con le

nuove regole obbligatorie dal 1° gennaio 2021

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NEWS

QUESITI

QUESITI

La notificazione degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60, del Dpr. n. 600/1973, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 del Cpc. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irrepe- ribile.

La notifica va invece effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, que- sto, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricer- che nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del con-

tribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Sentenza Corte di Cassazione nn.

14030/2011, 27677/2013, 24260/2014).

Pertanto, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situa- to il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indi- cazione delle ricerche compiute per verificare che il trasfe- rimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune e che ricorra una irreperibilità asso- luta, le modalità da seguire sono quelle di cui all’art. 140, del Cpc. (in questo senso, Sentenza Corte di Cassazione n. 22430/2016).

Notifica atti tributari in caso di irreperibilità relativa qual è la procedura da adottare ?

IL QUESITO:

“Per gli atti tributari in caso di irreperibilità relativa, le procedure di cui all’art. 140, del Cpc. e dell’art. 60, del Dpr. n. 600/1973, sono alternative, oppure vi è l’obbligo di esperire la procedura di cui all’art. 60, del Dpr. n. 600/1973 ?”.

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

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LA GIURISPRUDENZA

Classamento catastale attribuzione della rendita

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costrut- tive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’ido- neità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, priori- tariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica.

Peraltro, in tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una Categoria speciale, non assume rilevanza la cor- rispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’inter- no dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata.

Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita

di essere preso in considerazione, in quanto espressa- mente previsto come criterio di classificazione per nume- rose Categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobi- le, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un cri- terio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.

Nel quadro generale delle Categorie delle unità immobilia- ri, queste sono distinte in base al criterio della destinazio- ne ordinaria (Gruppi “A” – “C”), della destinazione specia- le (Gruppo “D”) e della destinazione particolare (Gruppo

“E”). Ai sensi dell’art. 8 del Dpr. n. 1141/1949 la Categoria

“D” raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, quindi con ca- pacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle Categorie di cui alle lettere anteriori.

Corte di Cassazione, Ordinanza 25992 del 16 novembre 2020

Agevolazioni per acquisto “prima casa”

Nella casistica in esame, la Suprema Corte rileva che, in materia di beneficio fiscale relativo all’acquisto della “pri- ma casa”, il contribuente deve invocare, a pena di deca- denza, al momento della registrazione dell’atto di acqui- sto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spet-

tanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stre- gua dell’effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade dall’agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal Comune di residenza.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 24542 del 4 novembre 2020

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NEWS

LA GIURISPRUDENZA

Tarsu/Tari

regime tariffario della struttura alberghiera e civili abitazioni

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamen- to emesso da Comune riguardante la Tarsu laddove si de- nunciava la illegittimità dell’atto in conseguenza del fatto che a parere del ricorrente era irragionevole ritenere appli- cabile ad una struttura alberghiera una tariffa nettamente superiore a quella che il Regolamento prevedeva per le civili abitazioni.

La Suprema Corte ricorda che la Tarsu (poi sostituita dalla Tari) è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Dlgs.

n. 507/1993, che all’art. 68 prevede testualmente che,

“per l’applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito Regolamento che deve contenere: 1. la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tas- sabili con la medesima misura tariffaria; 2. l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettua- ta, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitati- vo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”. Pertanto, questa norma dispone che l’artico- lazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei gruppi di attività e dell’utilizza- zione degli immobili.

Il compito degli Enti è la determinazione delle tariffe e l’in- dicazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti. In base all’art. 68 sopra citato gli Enti sono tenuti a adottare un Regolamento che deve contene- re non solo la classificazione delle categorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso.

I Giudici di legittimità chiariscono che vanno inserite in ca- tegorie diverse alberghi e abitazioni, stante la differente potenzialità di rifiuti prodotti. La maggiore capacità produt- tiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione è un fatto incontestabile e un dato di comune esperienza. Non assume alcun rilievo poi il carattere sta- gionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’Ente impositore. Dunque, in tema di Tarsu è legittima la Delibera comunale di approvazione del Regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle ci- vili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei Re- golamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa an- che dal Dlgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventual- mente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’im- posta, rimesse alla discrezionalità dell’Ente impositore.

I rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del Dlgs. n. 507/1993, tra gli elementi di riscontro della legitti- mità della Delibera, non vanno d’altronde riferiti alla diffe- renza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classifi- cata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

Ne deriva che ai Comuni è riconosciuta la piena discrezio- nalità nella determinazione delle tariffe non essendo nep- pure tenuti ad indicare le ragioni di tale quantificazione.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22162 del 14 ottobre 2020

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Accertamento catastale

revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali

Nel caso in discussione, la questione controversa riguar- da il contenuto motivazionale minimo necessario per ren- dere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del clas- samento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali.

La Suprema Corte chiarisce che è necessaria una rigoro- sa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in mi- crozone comunali ai sensi dell’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, la ragione giustificativa non può consi- stere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immo- bili presenti nella microzona. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richia- mo agli astratti presupposti normativi che hanno giustifica- to l’avvio della procedura di riclassamento.

Quanto ai presupposti di fatto, l’Amministrazione comuna- le è tenuta anzitutto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che han- no portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situa- zione concreta. L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’ope- razione deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che nella proce- dura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della micro- zona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti compara- tivamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente moti- vato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusi- vamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

In particolare nel determinare il classamento tenendo con- to di fabbricati similari , l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classa- mento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbe- ro similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa con- seguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24629 del 4 novembre 2020

Riclassamento catastale

nessun effetto retroattivo

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NEWS

LA GIURISPRUDENZA

Si comprende la ratio della norma anche perché la parte destinataria della modifica catastale ha il diritto di impu- gnare tale modifica. Ergo quando la modifica catastale

effettuata diventa definitiva si può parlare di attribuzione catastale con tutte le conseguenze.

Ici/Imu

agevolazioni per abitazione principale

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro- versa riguarda la spettanza o meno delle agevolazioni tri- butarie previste a titolo di Ici per l’abitazione principale, in un caso in cui l’immobile costituisca la dimora abituale di un solo coniuge mentre l’altro, nella specie, la moglie, si sia trasferito in un’altra abitazione, sita in diverso Comu- ne, insieme ai figli.

La Suprema Corte rileva che in tema di agevolazioni fi- scali a titolo d’Ici, l’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992 prevede un beneficio fiscale in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell’impo- sta. L’art. 8, comma 2, del Dlgs. citato chiarisce che “per abitazione principale si intende quella nella quale il con- tribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o

altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Dunque, ai fini della spettanza della detrazione e dell’ap- plicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali”, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

Trattandosi peraltro di norma agevolativa fiscale, è norma di stretta interpretazione e quindi non estensibile ai casi non espressamente previsti in quanto costituisce comun- que deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Corte di Cassazione, Sentenze n. 24294 e 24296 del 3 novembre 2020

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FOCUS

Tari applicazione tariffa ridotta

Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla Tarsu, prevista dal Dlgs. n. 507/1993, ha subìto nel tempo diverse modifiche legislative, in quanto la Tarsu è stata sostituita dalla Tia1, introdotta dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, e la Tia1, a sua volta, dalla Tia2, di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006.

La Tia2 è stata sostituita dal Tares, previsto dall’art. 14 del Dl. n. 201/2011, ed il Tares è stato sostituito dalla Tari, istituita dalla Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e se- guenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge di stabilità del 2014, è stata introdotta l’Iuc, una sorta di Service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell’Imu, di natura patrimoniale, della Tasi e della Tari, a sua volta fondata sui due presupposti impositivi del pos- sesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valo- re, e dell’erogazione e fruizione di servizi comunali.

Nello specifico, la Tari è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è rego- lata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal Dpr. n. 158/1999, sulla base dei principi con- tenuti nei commi 252 e 254 del “chi inquina paga”, di cui alla Direttiva 2008/98/CEE. Quindi, la Tari ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, Enti ed Imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservan- done, peraltro, la medesima natura tributaria. I Giudici di legittimità ritengono che alla Tari siano estensibili gli orien- tamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che

Dlgs. n. 507/1993, i Comuni devono istituire una apposita Tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i Servizi sono istituiti. Tale Tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’Ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il Servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il Servizio sia stato esercitato dall’Ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il ‘Servizio di smaltimento dei rifiuti’, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le Am- ministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secon- do una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del ‘Servizio di raccolta’ - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizio- ne dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il Tributo è dovuto ma in misura ridotta. Va pertanto ribadito che tale Tassa, e quindi an- che la Tari, è un Tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’Ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19767 del 22 settembre 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche

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NEWS

FOCUS

ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ri- partizione fra gli utenti del costo di gestione’”.

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimen- to dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale ricavata da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordi- nariamente, in essi possono essere prodotti, il Legislatore ha ritenuto di mitigare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presup- posti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal Regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.

Tuttavia, venendo al tributo del caso di specie, ai sensi dell’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, la Tari è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzio- ne di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.

Anche la Tari, come la Tarsu, è perciò caratterizzata, indi- pendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinal- lagmatica della prestazione, con la conseguente dovero- sità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. I Servizi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disci- plina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (sal- ve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà al- cun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del Servizio, avendo il Tributo la funzione di coprire anche le pubbli- che spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente.

Va poi certamente estesa alla Tari l’interpretazione già of- ferta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzio- ni Tarsu, secondo cui “il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la

ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della ef- fettiva erogazione del ‘Servizio di raccolta rifiuti’ in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la ri- duzione, il quale deve dimostrare il presupposto della ridu- zione della Tarsu ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Dlgs. n.

507/1993; che consiste nel fatto obiettivo che il ‘Servizio di raccolta’, istituito ed attivato:

- non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’im- mobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’u- tente;

- ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del ‘Servizio di nettezza urbana’, rela- tive alle distanze e capacità dei contenitori ed alla fre- quenza della raccolta, in modo che l’utente possa usu- fruire agevolmente del servizio stesso”

Tale orientamento si pone in linea con il principio, costan- temente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’ob- bligazione tributaria spetta all’Amministrazione, per quan- to attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell’interessato. Pertanto, deve essere ribadito che, “in materia di Tari, pur operando il Principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassa- bile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’ecce- zione alla regola del pagamento del Tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.

Peraltro, in materia di riduzioni Tari rilevano i commi 656 e 657, dell’art. 1, della Legge citata, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la Tarsu dall’art. 59 del Dlgs. n. 507/1993, rispettiva- mente ai commi 6 e 4. Ai sensi del citato comma 656: “la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del ‘Servizio di gestione dei rifiuti’, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interru- zione del Servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”; ai sensi del successivo comma 657, “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40%

della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”. In en-

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trambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. “tecniche”, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contra- zione del Servizio, e quindi dei costi per il suo espletamen- to, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.

La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, gra- duabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situa- zioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto im- positivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel Regolamento comunale, come si evince del resto dall’utilizzo dell’espressione “la Tari è dovuta”.

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculia- rietà di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che comprenda l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. Diverso invece il regime delle ridu- zioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dai com- mi 659 e 660 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, le quali innanzitutto sono meramente eventuali, e quindi subordi- nate ad una esplicita previsione del Regolamento comu- nale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta.

Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’Ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a tro- vare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore con- dizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, provvista naturalmente della documen- tazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.

Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al citato com- ma 657, ritiene la Suprema Corte che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur adeguatamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territo- rio comunale, purché tale zona sia di significativa esten- sione. Infatti, per zona non può che intendersi un ambito

la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di rac- colta renda impossibile la fruizione del Servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi. Zona che, quindi, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino provoca al più una mera difficoltà di accesso al Servizio.

Non rileva invece che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto co- stitutivo dell’istituzione del Servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’esple- tamento; irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extra- contrattuale) che renda la mancata erogazione soggetti- vamente imputabile all’Amministrazione comunale.

Il Legislatore, nella sua insindacabile, e nella specie ragio- nevole, discrezionalità, ha ritenuto dunque che nelle aree del territorio comunale ove, a prescindere dalle ragioni, il servizio di raccolta non venga effettuato il tributo possa essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria.

La norma prevede poi che la percentuale di riduzione ven- ga graduata in misura della distanza dal punto di raccol- ta più vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso econo- mico della carenza, parametrato in termini chilometrici.

Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del Regolamento comunale, sarà compito del Giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l’onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulte- riormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto di raccolta. In assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la Tari sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile.

Riduzione ulteriore al 20%, e mai esonero totale, è previ- sta, invece, dal comma 656 nei casi in cui il servizio non

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NEWS

SCADENZARIO

SCADENZARIO

05

Sabato 5 dicembre Sport Missione comune

Scade in data odierna il termine per inviare la domanda per accedere al bando “Sport Missione Comune”.

10

Giovedì 10 dicembre

Versamento somme da Agenti della riscossione

Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11).

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Martedì 15 dicembre

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi- nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie)

Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila- scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

Relazione annuale al “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”

Scade oggi il termine per la predisposizione della Relazione annuale al “Ptpct” da parte del Responsabile Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

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Mercoledì 16 dicembre Elenco Revisori Enti Locali

Scade oggi alle ore 18.00 il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni nell’Elenco dei Re- visori dei conti degli Enti Locali e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti (vedasi Avviso approvato con Dm. Interno 23 ottobre 2020).

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E”

(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com- pensabile con altri crediti.

Riferimenti

Documenti correlati

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i

ca certificata all’Agenzia delle Entrate un’apposita doman- da di accesso al Servizio, sottoscritta digitalmente da un soggetto avente potere di rappresentare la stessa

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

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b) quota variabile: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento

le con la sottoscrizione dell’Allegato “A”. Nel caso in cui sia costituita una forma associativa di Enti Locali ai sensi del Capo V del Titolo II del Tuel, la Relazio- ne deve