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Tributinews. Centro Studi Enti Locali NUMERO. Anno XI

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Academic year: 2022

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Nuove Linee-guida dell’Anac

“motivazione rafforzata” in caso di affidamenti “in house” per favorire maggiore concorrenza

Il nuovo “Metodo tariffario rifiuti” (“Mtr-2”)

Centro Studi Enti Locali

Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

NUMERO

19 Anno XI

12 ottobre 2021

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Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisorecontabile, Consulente Enti Pubblici società in materia di tributi

Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista, Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci, Consulente Ancirisponde

Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.- Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali

Dott. Alessandro Maestrelli, Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate RomaDott. Giampaolo De Paulis, Esperto in materia di tributi locali ed erariali

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie

amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista COMITATO DI REDAZIONE:

Enrico Ciullo, Alessandro Maestrelli, Gabriele Nardi, Veronica Potenza, Nicola Tonveronachi,

Giuseppe Vanni e Francesco Vegni Segreteria di redazione: Francesca Combatti Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 160,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa

INDICE DEGLI ARGOMENTI

NOTIZIARIO

Trasferimenti erariali

al via i ristori ai Comuni per compensare la perdita di gettito legata a ri- classificazione immobili adibiti a operazioni e servizi portuali ... pag 03 Tributi locali

il Mef fornisce chiarimenti sulla modalità di invio delle Delibere di appro- vazione dei Regolamenti e delle tariffe a partire dall’anno 2022 .... pag 03 Accollo del debito d’imposta

emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle modalità di at- tuazione ... pag 04 Sostituto d’imposta

ribadito il non assoggettamento a ritenuta del 4% dei contributi erogati alle imprese a seguito dell’emergenza da “Covid-19” ... pag 05 Consiglieri comunali

è l’Ente che valuta la possibilità di fornire loro l’accesso da remoto al Pro- tocollo informatico e al Sistema di contabilità ... pag 06

GLI APPROFONDIMENTI

Nuove Linee-guida dell’Anac

“motivazione rafforzata” in caso di affidamenti “in house” per favorire maggiore concorrenza

di Federica Giglioli ... pag 07 Il nuovo “Metodo tariffario rifiuti” (“Mtr-2”)

analisi delle principali novità e degli impatti ai fini Tari

di Alessandro Maestrelli e Gabriele Nardi ... pag 09

“Indice nazionale dei domicili digitali”

pubblicate le Linee-guida

di Cesare Ciabatti ... pag 23

LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali ... pag 25 FOCUS

Taridelibere tariffarie e adozione tardiva ... pag 28

Ivain caso di “Tia1”, in quanto entrata tributaria, occorre restituire l’Imposta applicata in rivalsa

di Francesco Vegni ... pag 29

LO SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma ... pag 31

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NOTIZIARIO

Sulla G.U. n. 231 del 27 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto 14 settembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l’erogazione del contributo per il ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

Il Decreto, tenuto conto di quanto già attribuito con il Decreto 22 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 1, comma 582, della Legge 205/2017, per gli anni 2020 e successivi, ripartisce i contributi per il ristoro ai Comuni secondo gli importi indicati nell’Allegato “A”.

Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, si procederà, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di Euro 9,35 milioni, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati entro il 15 settembre 2022, dall’Agenzia delle Entrate al Mef, concernenti, nonché quelle già iscritte in Catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2020.

Trasferimenti erariali

al via i ristori ai Comuni per compensare la perdita di gettito legata a riclassificazione immobili adibiti a operazioni e servizi portuali

È stata pubblicata, sul sito web istituzionale del Mef- Dipartimento Finanze, la Risoluzione 21 settembre 2021 n. 7/Df, rubricata “Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno recante ‘Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 16 agosto 2021”.

La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione e all’ambito temporale di attuazione del

telematica degli atti all’interno del “Portale del Federalismo fiscale” ex art. 13, comma 15-bis, del Dl. n. 201/2011, costituisce condizione di efficacia delle Delibere e dei Regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, mentre per le entrate di Province e Città metropolitane è condizione di efficacia delle Delibere in materia di Imposta sulle assicurazioni Rc auto. Finalità meramente informativa invece per i restanti prelievi.

Le disposizioni del Decreto Mef 20 luglio 2021 - precisa il Dipartimento - troveranno applicazione a partire dall’annualità 2022, come già precisato all’interno del Decreto stesso.

Tributi locali

il Mef fornisce chiarimenti sulla modalità di invio delle

Delibere di approvazione dei Regolamenti e delle tariffe a

partire dall’anno 2022

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da parte del Ministero e alla conseguente acquisizione di efficacia, in un’ottica di attuazione graduale dell’obbligo di attenersi al formato elettronico introdotto dal Decreto.

In caso di esito negativo dei controlli, l’Ente viene

informato tramite apposita Pec che contiene l’indicazione dell’anomalia riscontrata, ma non verrà richiesto alcun ulteriore adempimento all’Ente.

È stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento direttoriale 24 settembre 2021, rubricato “Disposizioni di attuazione dell’art. 1 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione”.

Il Provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Dl. n. 124/2019, che demandava ad un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione del c.d.

“accollo del debito d’imposta”.

La normativa di riferimento, ovverosia l’art. 1, del Dl. n.

124/2019, stabilisce che “chiunque, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.”

Il Provvedimento in commento indica le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle sanzioni in capo all’accollante e all’accollato.

Per quanto riguarda le deleghe di pagamenti, chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procederà al relativo pagamento tramite Modello “F24” da presentarsi esclusivamente in modalità telematica, a pena di rifiuto della delega di pagamento. L’Agenzia rifiuterà la delega anche in caso di utilizzazione in compensazione dei crediti dell’accollante.

In sede di compilazione della delega, nella Sezione

“Contribuente” sono indicati:

- nel campo “Codice fiscale”, il Codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il Codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato. Il Codice verrà individuato con successiva Risoluzione.

L’Agenzia considera come non avvenuti tutti i versamenti non effettuati secondo le modalità di cui al Provvedimento in commento.

Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997.

L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.

All’accollante viene applicata la sanzione di cui all’art.

13, comma 4, del Dlgs. n. 471/1997, in caso di esistenza del credito utilizzato, in caso di inesistenza si applica la sanzione di cui al successivo comma 5.

Infine, per la riscossione degli importi sopra individuati, l’Agenzia emetterà apposito atto di accertamento, che dovrà essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.

Accollo del debito d’imposta

emanato il Provvedimento Entrate per la definizione delle

modalità di attuazione

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di Interpello n. 629 del 28 settembre 2021, è tornata sull’argomento del trattamento fiscale dei contributi da erogare da parte di un Comune alle Imprese del proprio territorio, soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria da “Covid-19”, richiamando l’art. 10-bis del Dl.

n. 137/2020.

Al riguardo, ha ricordato che:

- l’art. 54 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni - dalla Legge n. 77/2020, nel testo in vigore dal 23 marzo 2021, così come modificato dall’art. 28 del Dl.

n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, al comma 1, dispone che “le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’

e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”. Al successivo comma 2 prevede che “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di Euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”. Infine, l’ultimo comma dispone che “le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione”;

- in relazione al regime fiscale applicabile ai predetti - contributi, l’art. 10-bis, comma 1, del Dl. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.

Con tale disposizione, dunque, il Legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica

“Covid-19” “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da

“Covid-19”.

Nel caso in esame, il Comune istante ha intenzione di erogare sovvenzioni una tantum ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che abbiano subìto gli effetti della chiusura o sospensione per effetto dei Dpcm. 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

Pertanto, in applicazione del citato art. 10-bis, le sovvenzioni una tantum di cui trattasi, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’art. 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

Sostituto d’imposta

ribadito il non assoggettamento a ritenuta del 4% dei

contributi erogati alle imprese a seguito dell’emergenza

da “Covid-19”

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Sul sito del Ministero dell’Interno - Sezione Territorio e Autonomie locali, è stato pubblicato il Parere datato 28 luglio 2021, relativo all’accesso da remoto al Protocollo informatico e al Sistema di contabilità dell’Ente da parte dei Consiglieri comunali.

In sintesi, ai fini dell’accesso ai dati di sintesi del Protocollo è ammesso l’utilizzo di postazioni informatiche presso l’Ente che valuta l’opportunità di consentire tale accesso da remoto nel rispetto del bilanciamento dei diritti delle parti interessate.

Il Parere si è reso necessario a seguito della segnalazione di un Segretario comunale, il quale ha sollevato la questione relativa alla possibilità di accedere da remoto al Protocollo informatico ed al Sistema di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Nota n. 14160 del 15 luglio 2021, ha fatto presente che il “diritto di accesso”

ed il “diritto di informazione” dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art .43 del Tuel. Questo riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli Uffici, … del Comune, nonché dalle … Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. In merito alla problematica generale della legittimità dell’accesso da

remoto mediante rilascio delle credenziali ai Programmi di gestione informatica del Protocollo, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi aveva riconosciuto la possibilità per il Consigliere comunale di avere accesso diretto al Sistema informatico interno (anche contabile) dell’Ente attraverso l’uso della password di servizio.

In materia di diritto di accesso del Consigliere da remoto la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso positivo ponendo però in molte Pronunce delle limitazioni.

L’Alto Consesso ha evidenziato che, tuttavia, se da un lato è vero che il diritto di accesso di un Consigliere comunale è più ampio, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Tuel, per il proprio mandato e rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della Legge n. 241/1990,

“è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi”.

Pertanto, sembra ammissibile l’utilizzo di postazioni informatiche presso i locali dell’Ente per l’accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata allo stesso la valutazione dell’opportunità di consentire ai Consiglieri comunali l’accesso a tali dati da remoto nel rispetto della regola del bilanciamento dei diritti delle parti interessate.

Consiglieri comunali

è l’Ente che valuta la possibilità di fornire loro l’accesso da remoto al Protocollo informatico e al Sistema di

contabilità

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GLI APPROFONDIMENTI

Nuove Linee-guida dell’Anac

“motivazione rafforzata” in caso di affidamenti “in house”

per favorire maggiore concorrenza

L’Anac, con proprio Comunicato 22 settembre 2021, ha reso noto che nella seduta del Consiglio dello scorso 8 settembre 2021 ha approvato la proposta di nuove Linee- guida in fatto di affidamenti “in house” per le Società pub- bliche, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti ‘in hou- se’ di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

Il testo del documento così approvato, terminato il periodo di consultazione pubblica ed acquisiti i pareri di Agcm, Art e Area, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acqui- sizione del relativo parere, prima dell’approvazione della versione definitiva. Il Documento, nonché la relazione Air ed i pareri fino ad ora acquisiti, sono consultabili integral- mente sul sito dell’Anac.

Le Linee-guida si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni utili alle Stazioni appaltanti per la formulazione della mo- tivazione richiesta dall’art. 192, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici” nel caso di affidamento diretto a Società

“in house”, prevedendo una “motivazione rafforzata”.

In particolare, ricordiamo che il citato art. 192, comma 2, del “Codice dei contratti”, dispone che, “ai fini dell’affida- mento ‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le Sta- zioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazio- ne sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della presta- zione, dando conto nella motivazione del provvedimento

della Dott.ssa Federica Giglioli - Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche, Pubblicista

Poiché la disposizione prevede un onere motivazionale aggravato che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mer- cato, le Linee-guida hanno lo scopo di orientare l’azione degli Enti interessati verso comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi tra loro.

Detta esigenza nasce dall’osservazione delle relazioni adottate fino ad ora per motivare il mancato ricorso al mer- cato, le quali, per quanto redatte secondo lo schema-tipo elaborato dal Ministero per lo Sviluppo economico, spes- so si dilungano più sul contesto giuridico e sulla sussisten- za dei requisiti dell’in house, di cui all’art. 5 del “Codice dei Contratti pubblici”, mentre sono carenti o molto sintetiche nella parte dedicata alla motivazione del mancato ricorso al mercato, denotando l’assenza di una valutazione eco- nomica concreta.

Nella Relazione Air per l’analisi dell’impatto della regola- mentazione, l’Anac ha espressamente fatto presente che l’opzione “zero”, o meglio la scelta di non intervenire in materia, è stata valutata con riferimento ai costi e ai bene- fici dell’intervento regolatorio, affermando che “l’obbligo di effettuare la valutazione preliminare della congruità eco- nomica dell’offerta e di motivare in ordine alle ragioni del mancato ricorso al mercato è previsto per legge e deve essere necessariamente adempiuto dalle Amministrazioni che intendano ricorrere alla specifica modalità di affida- mento. Sulla base di tali presupposti e considerate le cri-

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1. Ambito soggettivo: l’art. 192, comma 2, si applica alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicato- ri iscritti nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, che operano affidamenti diretti nei confronti di Organismi “in house”. La norma non si applica agli affidamenti di con- tratti esclusi dall’ambito di applicazione del “Codice” ai sensi degli artt. da 6 a 20, ai contratti di cui alla Parte II, Titolo VI, del “Codice dei Contratti pubblici” (Regimi particolari di appalto) ed alle concessioni;

2. Ambito oggettivo: sono assoggettate all’art. 192, com- ma 2, le attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e), del Dlgs. n. 175/2016, senza distinzione tra lavori, servizi e forniture, quali:

- la produzione di “servizi di interesse economico ge- nerale”, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle Reti e degli Impianti funzionali ai servizi medesimi;

- la produzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

- le attività di committenza ausiliaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. m), del “Codice dei Contratti pubblici”, ad esclusione delle attività di cui al punto 4, appresta- te a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Ammi- nistrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett.

a), del medesimo “Codice dei Contratti pubblici”.

Inoltre, restano escluse dall’applicazione della disposi- zione le prestazioni che, al momento, non sono dispo- nibili sul mercato e non potranno esserlo nemmeno in futuro, considerando come arco temporale un termine utile per la soddisfazione dei bisogni dell’Amministra- zione.

3. Regime di concorrenza: l’Anac ha inteso il termine “con- correnza” in senso atecnico e, quindi, considerando, in ogni caso, sia la concorrenza per il mercato che la con- correnza nel mercato. Nel caso di concorrenza per il mercato, il confronto sarà finalizzato all’acquisizione del diritto temporaneo ad offrire la prestazione in condizioni di monopolio; nel caso di concorrenza nel mercato, il confronto sarà invece finalizzato alla selezione dell’o- peratore economico che offre le condizioni più vantag- giose tra quelli che operano ad armi pari nel settore;

4. Pubblicazione della motivazione: il comma 2 dell’art.

192, individua il contenuto necessario del provvedimen- to di affidamento, mentre i tempi per rendere nota la motivazione della scelta restano disciplinati dalla nor- mativa generale sulla Trasparenza, che impone la pub- blicazione tempestiva sul profilo del committente di tutti gli atti connessi all’affidamento, tra cui anche l’atto con- tenente la conclusione dell’attività valutativa e la moti- vazione della scelta effettuata. Pertanto, le Linee-guida

prevedano l’adozione di un atto recante le motivazioni delle scelte adottate da parte della Stazione appaltante che dia conto anche dell’attività istruttoria posta in esse- re; detto atto dovrà essere tempestivamente pubblicato sul profilo del committente della Stazione appaltante e richiamato nel provvedimento di affidamento all’Organi- smo “in house”;

5. Motivazione ex art. 5 del Dlgs. n. 175/2016 e motiva- zione ex art. 192, comma 2, “Codice dei Contratti”:

secondo l’Anac le 2 valutazioni, pur avendo elementi di sovrapposizione, hanno finalità differenti e sono ef- fettuate in momenti temporali diversi. La valutazione ri- chiesta dall’art. 5 deve essere effettuata con riferimento alla necessità della costituzione della Società per il per- seguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del Tuel, con riferimento alle ragioni e alle finalità che giu- stificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del contratto affidato;

mentre la motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2, del “Codice dei Contratti pubblici” attiene allo specifico affidamento e quindi riguarda le singole decisioni as- sunte dall’Amministrazione in merito alla gestione del- le proprie attività, rapportate alla situazione attuale del mercato;

6. Valutazioni rimesse alla Stazione appaltante: l’attivi- tà richiesta alla Stazione appaltante si sostanzia in un processo valutativo finalizzato all’individuazione del modello più conveniente di affidamento dello specifico contratto. La scelta è effettuata attraverso una valuta- zione complessiva che tenga conto, contemporanea- mente, degli aspetti prettamente economici riferiti alla congruità dell’offerta e degli elementi di socialità, e con modalità congrue e proporzionate rispetto al valore dell’affidamento. La valutazione sulla congruità econo- mica dell’offerta dell’Organismo “in house” è effettuata con riferimento all’oggetto e al valore della prestazione, prendendo in considerazione, oltre al costo del lavoro, servizio o fornitura, anche le modalità di svolgimento e le risultanze di esperienze pregresse in termini di ef- ficienza ed efficacia. Ai fine di rendere la valutazione chiara e controllabile, la Stazione appaltante esplicita nella motivazione i dati di dettaglio utilizzati e fornisce tutte le informazioni utili a rendere agevolmente compa- rabili le varie alternative presenti sul mercato. Nei casi in cui la prestazione da affidare preveda lo svolgimen- to di più attività eterogenee, l’Amministrazione valuta la necessità e la possibilità di quotare singolarmente le singole prestazioni al fine di effettuare la comparazione con prestazioni simili offerte sul mercato. Nella motiva-

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zione dell’affidamento, devono essere valutati i benefici per la collettività conseguibili mediante l’affidamento diretto all’Organismo “in house”, operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato, quali l’universalità e la socialità, l’efficienza, l’economicità e la qualità del lavoro, servizio o fornitura, l’ottimale impiego delle risorse pubbliche. La Stazione appaltante è tenuta a verificare periodicamen- te il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed esplicita- ti nella motivazione, attraverso il coinvolgimento attivo dell’utenza, con processi e/o risultati accessibili a terzi;

7. Mancata o non corretta valutazione: l’omissione, da parte della Stazione appaltane, degli adempimenti e delle valutazioni di cui all’art. 192, comma 2, del “Co- dice dei Contratti”, e all’art. 34, comma 20, del Dl. n.

179/2012, per i “servizi pubblici a rilevanza economica”, od in caso di motivazione insufficiente o non adeguata, saranno considerati nell’adozione della dichiarazione di illegittimità dell’affidamento diretto in favore dell’Organi- smo “in house”. Dai suddetti comportamenti, può deri- vare anche la responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del procedimento.

Il nuovo “Metodo tariffario rifiuti” (“Mtr-2”)

analisi delle principali novità e degli impatti ai fini Tari

Lo scorso 3 agosto 2021, con la Deliberazione n.

363/2021/R/Rif, Arera ha sancito l’introduzione del nuovo

“Metodo tariffario rifiuti” “Mtr-2”, che avrà vigenza per il se- condo periodo regolatorio (2022-2025).

Il nuovo Metodo, il cui iter di approvazione è passato per 2 Documenti di consultazione (nn. 72/2021/R/Rif e 282/2021/R/Rif), riporta delle sostanziali novità per quanto riguarda la stesura dei Pef Tari, già sottoposti alla nuova di- sciplina del “Mtr” a partire dall’anno 2020 in osservanza di quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/

Rif; novità non solo riguardanti le variabili e i coefficienti di determinazione dell’ammontare tariffario ma anche per l’orizzonte temporale di riferimento, che passa da annuale a quadriennale (con aggiornamento biennale), in analo- gia con quanto attualmente vigente per la tariffazione del

“Servizio idrico integrato”, che “abbraccia” le annualità da 2020 a 2023. La ratio di questo cambiamento è senz’al- tro quella di incrementare le capacità di programmazione delle attività del “Ciclo integrato dei rifiuti”, le quali dovran-

no essere esplicate in un unico documento pluriennale, al pari (ma con 1 un’annualità in più) degli strumenti di programmazione triennale degli Enti Locali.

Nel presente elaborato andremo ad analizzare le princi- pali novità introdotte da Arera, che, a parere di chi scrive, nonostante le richieste di semplificare procedure e meto- dologie avanzate dalle principali Associazioni di catego- ria degli Enti, hanno portato ad un incremento del livello di complessità del Metodo, specialmente per riguarda le procedure di calcolo delle componenti che vanno a deter- minare il totale dell’ammontare tariffario.

Gli obiettivi di Arera

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio le novità del Metodo, è opportuno soffermarci su quelli che sono i tar- get prefissati da Arera e che stanno alla base delle novità che avranno vigenza a partire dal 1° gennaio 2022.

Di seguito riportiamo un estratto del materiale pubblicato da Arera a seguito del webinar tenutosi lo scorso 14 luglio 2021:

del Dott. Alessandro Maestrelli - Dottore commercialista e Revisore legale, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali

del Dott. Gabriele Nardi - Dottore in Economia aziendale, Esperto di Enti Locali e Amministrazioni Pubbliche

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Andiamo ad analizzare gli obiettivi sopra riportati:

- garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe: Arera, già a partire dal precedente “Mtr”, ha posto specifici vin- coli alla crescita del livello dei costi del Piano finanziario, vincolo che non sempre si rispecchia nell’elaborazione delle tariffe, posto che nel calcolo delle stesse entrano in gioco variabili esogene al meccanismo di costruzione del Pef, quali, tra gli altri, i coefficienti di cui al Dpr. n.

158/1999 e lo stato dell’arte della banca-dati dell’Ente.

Orbene, non è raro che un leggero aumento di costi si traduca in un incremento “a due cifre” delle tariffe da applicare agli utenti. E’ quindi necessario, non solo at- tenzionare il livello dei costi per assicurare, da un lato, l’equilibrio economico della gestione dell’intero Ambito (e non solo del gestore), e dall’altro massimizzare l’ef-

ficienza, ma anche effettuare un costante monitoraggio sulla banca-dati e sul recupero evasione inerente le su- perfici da porre a Tassa che insieme agli incassi deri- vanti da tale attività formano una leva operativa su cui l’Ente può spingere per ridurre i corrispettivi a carico dei contribuenti;

- promozione del conseguimento degli obiettivi di caratte- re ambientale: per perseguire tale finalità Arera ha intro- dotto alcune specifiche novità nella valorizzazione della componente Xa contenuta all’interno della formula di calcolo del limite di crescita. Come vedremo in seguito, la valorizzazione della predetta componente, relativa al recupero di produttività, è stata ancorata alla definizione di una specifica “gradualità” legata, non solo al livello del Cueff rispetto al benchmark di riferimento, ma anche

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sulla base dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata e sul livello di qualità ambienta- le. A ciò si aggiunge una delle principali novità del nuovo Metodo, ovverosia le cd. “componenti perequative am- bientali”, contenuti all’interno delle procedure di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti. E’ appena il caso di ricordare che anche per la specifica valorizzazione di tali componenti (Crec, Cinc, Csmal), Arera ha rinviato all’a- dozione di un successivo Provvedimento, pur dandone la definizione nella parte relativa alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti, e che analizzeremo in seguito;

- miglioramento dell’efficienza complessiva delle gestioni:

anche questo rappresenta un obiettivo già riconducibile al precedente “Mtr”, dove erano già presenti le compo- nenti relative al miglioramento della qualità del servizio erogato (QL) e alla variazione del perimetro della gestio- ne (PG), che entravano e sono tutt’ora presenti all’inter- no della formula di calcolo del limite di crescita tariffario.

A fianco, troviamo anche le componenti di costo opera- tivo incentivante (COItv e COItf), ovverosia componenti di natura previsionale legate alla possibilità di inserire nel Pef dei costi presunti derivanti dal perseguimento di specifici obiettivi di miglioramento del servizio eroga- to. In questo caso, come del resto anche in molti altri aspetti del “Mtr”, in termini pratici la valorizzazione delle predette variabili si è talvolta ricondotta ad una neces- sità di far quadrare i conti presenti all’interno del Pef, senza tenere in specifica considerazione i criteri previsti dal Metodo per la loro valorizzazione. Sul punto, si ricor- da che comunque spetta ad Arera l’ultima parola per la validazione finale dei Piani finanziari, ed è quindi auspi- cabile che l’Autorità vigili ed intervenga qualora vi siano delle valorizzazioni non conformi ai crismi del “Metodo tariffario”;

- incentivazione della possibilità per gli operatori di conse- guire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera: sul punto, Arera fa riferimento ai coef- ficienti di sharing da applicare ai ricavi conseguiti dalla vendita del materiale, ivi compresi gli importi riconosciuti dal Consorzio Conai. A differenza del vecchio Metodo, dove sostanzialmente erano previsti dei limiti minimi e massimi alla valorizzazione dei coefficienti ωa e b, pur essendo la componente ωa legata alla gradualità, nel-

la nuova versione del “Mtr” sono state introdotte alcune nuove variabili legate alla compliance rispetto agli ob- blighi di responsabilità estesa del produttore e in base al potenziale contributo dell’output recuperato rispetto al raggiungimento di target europei;

- rafforzamento dell’attenzione al profilo infrastrutturale del Settore: il cui raggiungimento si riconduce alla nuova parte relativa alle tariffe di accesso agli impianti;

- sviluppo e consolidamento della capacità di coordi- namento nell’ambito degli assetti istituzionali locali: il procedimento di approvazione del Piano finanziario è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto pre- visto nel “Mtr”, ma la razionalizzazione è riferibile alla pluriennalità del Piano, ovvero che non è più necessario approvare ogni anno i Piani finanziari e, di conseguen- za, avviare annualmente l’iter di approvazione. Ciò va a vantaggio anche dell’Arera stessa, posto che, secondo gli ultimi dati forniti da Arera’, la stessa ha approvato i Pef 2020 di solamente circa 200 Comuni con popolazio- ne complessiva di circa 6.000.000 di abitanti;

- potenziamento della capacità di programmazione eco- nomico-finanziaria del Settore: come espresso in pre- cedenza, la ratio è quella di far entrare anche le attività del “Ciclo integrato dei rifiuti” nelle politiche di program- mazione degli Enti, traducendo in numeri e in un unico documento (con aggiornamento biennale) le attività che si presume di effettuare in un quadriennio;

- promozione della capacità del Sistema locale (a livel- lo regionale o di macroaree) di gestire integralmente i rifiuti: esso potrebbe essere ricondotto ad una sorta di

“main goal” che Arera si è prefissata di raggiungere nel medio-lungo periodo, allargando (e allungando) il raggio d’azione del “Mtr” per addivenire ad una migliore pro- grammazione e gestione delle attività del “Ciclo dei rifiu- ti”, gestite non più a livello locale ma a livello d’ambito e/o regionale. Da qui il coinvolgimento degli Egato nel ruolo di soggetti validatori dei Pef dei Comuni compresi nei rispettivi Ambiti.

Analisi delle componenti del “Metodo”

Le entrate tariffarie di riferimento (artt. 2 e 8)

Venendo all’analisi delle componenti di costo variabile e fisso contenute all’interno del “Mtr”, in prima istanza si ri- portano le componenti relative alla parte variabile

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Molte delle componenti sopra riportate era già presente all’interno del “Mtr”, per cui in questa sede ci soffermere- mo nell’analisi di quelle introdotte nel nuovo Metodo “Mtr- 2” in commento:

- 𝐶𝑂116,𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝: nuova componente di natura previsio- nale destinata alla copertura degli scostamenti attesi ri- spetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal Dlgs. n.

116/2020 in tema di rifiuti. Arera ammette la valorizza- zione della stessa, per quanto concerne i costi variabili, in caso di:

a. eventuali incrementi o riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività minori o aggiuntive, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani” (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenien- za) interessi un insieme più ampio o più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assi- milazione disciplinato a livello locale. I connessi sco- stamenti attesi possono essere quantificati dall’Ente territorialmente competente;

b. eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri ri- fiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell’eventua- lità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupe- ro - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.

In ogni caso, la predetta componente può assumere valore positivo o negativo. Per la valorizzazione della stessa occorrerà verificare il reale impatto delle novità introdotte dal Dlgs. n. 116/2020 rispetto alla realtà fat- tuale di ciascun ambito tariffario;

- 𝐶𝑄𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝: altra componente di natura previsionale in-

trodotta nel “Mtr-2” a copertura di eventuali oneri variabi- li aggiuntivi che si prevede sostenere per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio. Fintanto che Arera non avrà definito quali e di che entità dovranno essere i predetti standard non sarà possibile quantificare l’eventuale importo da imputare alla componente in parola;

- fattori di sharing b e ωa: la formula 𝑏𝑎 (1 + ω𝑎 ) de- termina il valore del fattore di sharing dei proventi de- rivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (componente 𝐴𝑅𝑆𝐶,a, che ha sostituto la precedente ARConai), mentre il coefficiente 𝑏𝑎 (che può assumere valori tra 0,3 e 0,6 in base al potenziale con- tributo dell’output al raggiungimento dei target europei, per i quali però Arera non ha indicato alcun riferimento) si applica anche alla componente 𝐴𝑅a. Il coefficiente ω𝑎 viene determinato dall’Ente territorialmente competente sulla base di quanto disposto dall’art. 3, del Mtr-2, ovve- rosia sulla base di opportune valutazioni:

• rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata (γ1,a), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi am- bientali comunitari. Il coefficiente γ1,a può assumere i seguenti valori:

- da -0,2 a 0 in caso di valutazione positiva;

- da -0,4 a -0,2 in caso di valutazione negativa;

• livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2,𝑎 ) anche tenuto conto della per- centuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta dif- ferenziata e della frazione effettivamente avviata a re- cupero. Il coefficiente può assumere i seguenti valori:

- da -0,15 a 0 in caso di valutazione soddisfacente;

- da -0,30 a -0,15 in caso di valutazione non soddi- sfacente.

Alla luce di quanto sopra riportato, il parametro ωa può assumere i seguenti valori:

0,2 <

𝛾1,𝑎

≤ 0

0,4 ≤

𝛾1,𝑎

0,2

0,15 <

𝛾2,𝑎

≤ 0

ω

𝑎 = 0,1

ω

𝑎 = 0,3

0,3 ≤

𝛾2,𝑎

0,15

ω

𝑎 = 0,2

ω

𝑎 = 0,4

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Si può evincere che la valorizzazione dei componenti di sharing è divenuta maggiormente complessa rispetto al passato, dove spesso gli stessi venivano utilizzati arbi- trariamente dagli Enti per la quadratura del proprio Pia- no finanziario. Per converso, si riduce l’arbitrarietà nella determinazione dei coefficienti di sharing da parte degli Etc. Dal 2022 occorrerà che gli Etc effettuino maggiori ve- rifiche prima di procedere alla valorizzazione, posto che è stata introdotta una cd. “gradualità” al pari di quello che prevedeva il primo Mtr per sterilizzare in parte l’effetto del recupero dei conguagli RCtv e RCtf.

- 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,a (artt. 18 e 19): la componente comprende:

a. la quota annuale della componente 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇Va, valo- rizzata nel 2020 sulla base del contenuto della Deli- berazione Arera n. 158/2020/R/Rif;

b. limitatamente alle annualità 2022 e 2023, la quota annuale della componente 𝑅𝐶𝑈𝑇𝑉,𝑎 , eventualmente valorizzata in casa di applicazione della deroga di cui all’art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020;

c. quota annuale dei conguagli della componente RCtv, ed eventuali rettifiche stabilite da Arera in sede di ap- provazione finale del Pef;

d. limitatamente alle annualità 2022 e 2023, il recupero dell’eventuale scostamento della componente 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉 𝑒𝑥p di cui alla Deliberazione Arera n. 158/2020, e della componente e 𝐶𝑂𝑉𝑇𝑉 𝑒𝑥p, eventualmente va- lorizzata nei Pef 2020 e 2021 per la copertura degli oneri per il conseguimento di obiettivi specifici per la gestione dell’emergenza sanitaria da “Covid-19”. Per entrambe le componenti, lo scostamento viene calco- lato come differenza tra il costo preventivato e il costo effettivamente sostenuto;

e. lo scostamento, solo se a vantaggio degli utenti, de- rivante dalla valorizzazione della componente 𝐶𝑂𝐼𝑇𝑉 f. il recupero dell’eventuale scostamento tra la compo-𝑒𝑥p;

nente 𝐶𝑄𝑇𝑉 𝑒𝑥𝑝 quantificata nell’ambito della predi- sposizione tariffaria afferente all’anno (a-2) e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore, ciò ha valenza per gli anni 2024 e 2025;

g. il recupero dell’eventuale scostamento tra la compo- nente 𝐶𝑂116,𝑇𝑉 𝑒𝑥𝑝, per gli anni 2024 e 2025;

h. il recupero, in base a quanto stabilito al comma 26.7 del “Mtr-2”, che analizzeremo nel proseguo del pre-

i. il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l’anno (a-2), qualora non co- perte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità. Questa valorizzazione rappresenta una novità rispetto al metodo previgente, dove lo scosta- mento tra il livello del Pef e il livello dell’effettivo fat- turato non era previsto. Sul punto però occorre fare alcune riflessioni.

- se la locuzione “fatturato” viene intesa come fatturato da parte del gestore il “Metodo Arera”, come definito dall’Autorità stessa, è un metodo di “costo puro”, ovvero nel Pef devono essere ricompresi solamente importi re- lativi ai costi, determinati secondo le regole del “Metodo”

(costi effettivamente sostenuti nell’anno a-2). Il livello di costo del Pef rappresenta inoltre il limite massimo che il gestore può fatturare. Per cui, sulla base di quanto stabilito dal “Mtr”, non dovrebbero verificarsi discrasie a vantaggio del gestore nella fatturazione degli importi richiesti per l’effettuazione del Servizio. In altri termini, il livello del Pef dovrebbe essere pari all’importo del con- tratto di servizio stipulato tra Ente e gestore, con l’inte- grazione dei costi sostenuti direttamente dall’Ente. Nel rispetto del Principio di cui all’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del “Servizio di raccolta e smaltimen- to”, e la copertura si ottiene approvando delle tariffe che coprono il costo complessivo del Pef. Eventuali congua- gli in passato venivano gestiti a livello di Pef ma, come ricordato in precedenza, ai sensi del “Mtr” questa pro- cedura non può più essere effettuata, e gli stessi pos- sono essere gestiti solamente come conguagli tariffari in sede di calcolo del cd. “montante tariffario”. Pertanto, la disposizione prevista da Arera può essere uno stru- mento che supporta l’Ente nella copertura di eventuali costi aggiuntivi e non coperti in precedenza, ma in ogni caso, fermo restando che il gestore non avrebbe potuto fatturare somme aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Pef, l’Ente dovrebbe aver già coperto le spese nell’e- sercizio di riferimento con risorse proprie di bilancio, per cui l’eventuale valorizzazione della componente può es- sere l’effetto di duplicare i costi a danno degli utenti e a vantaggio dei soggetti gestori che hanno fatturato costi aggiuntivi rispetto a quelli consentiti.

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ne va a vantaggio degli Enti che emettono un ammonta- re complessivo del “ruolo” Tari inferiore al livello di costo contenuto nel Pef, ma come affermato in precedenza dette variazioni, di natura prettamente finanziaria, do- vrebbero trovare collocazione all’interno del “montante tariffario” e non nella struttura di costo del Pef.

Nondimeno, all’art. 17.2, del “Mtr-2”, Arera ha previ- sto che, “ai fini della quantificazione delle componenti 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,𝑎 , l’Ente territorialmente compe- tente può, con procedura partecipata dal gestore, deter- minare l’entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodo- logia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche prov- vedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diver- se annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comun- que salvaguardando l’equilibrio economico finanziario delle gestioni”.

La presente disposizione rappresenta una previsione di vantaggio per i gestori che, da un lato, garantisce il loro equilibrio economico, mentre dall’altro comporta una possibile stabilizzazione verso l’alto delle tariffe appli- cate nei confronti dell’utenza nei vari anni. Nel dettaglio, anche questa disposizione non avrebbe dovuto trovare spazio all’interno del “Mtr-2”, atteso che i costi ammis- sibili avrebbero dovuto già essere inseriti all’interno del Pef dei precedenti anni, e quindi recuperati dal gestore tramite la fatturazione, e non sarebbe stato necessa- rio prevedere una disposizione ad hoc di oneri ancora non recuperati per salvaguardare l’equilibrio economico finanziario delle gestioni. Essendo una disposizione fi- nalizzata alla garanzia dell’equilibrio delle gestioni, rap- presenta di conseguenza, a parere di chi scrive, anche una salvaguardia per l’equilibrio economico del gestore in luogo di quello complessivo dell’ambito che compren- de anche quello dell’Ente Locale.

Non sono state riproposte le componenti legati alla co- pertura dei costi per far fronte all’emergenza sanitaria da

“Covid-19”.

Per quanto concerne le componenti di costo fisso, di se- guito si riporta la formula di calcolo

∑𝑇𝐹𝑎 = 𝐶𝑆𝐿𝑎 + 𝐶𝐶𝑎 + 𝐶𝐾𝑎 + 𝐶𝑂116,𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥𝑝 + 𝐶𝑄𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥𝑝 + 𝐶𝑂𝐼𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥𝑝 + 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,a

Riguardo alle componenti CSL e CC, non si ravvisano no- vità rispetto al Metodo previgente, e per ulteriori approfon- dimenti si rinvia alla lettura integrale degli artt. 7, 8 e 11, del “Mtr”.

Il limite di crescita (art. 4)

La formula di calcolo del limite di crescita del Pef non ha subìto variazioni rispetto al quanto previsto nel previgente

“Metodo”, ma le novità sono racchiuse all’interno del cal- colo della componente 𝜌a, il quale è composto da:

- 𝑟𝑝𝑖𝑎 : il tasso di inflazione programmata, il cui valore ver- rà pubblicato con successivo Provvedimento (nel “Mtr”

era pari a 1,7%);

- 𝑄𝐿𝑎 : il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, a differenza di quanto previsto nel “Metodo” previ- gente, il livello massimo era pari al 2%;

- 𝑃𝐺𝑎 è il coefficiente connesso alle modifiche del perime- tro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o ope- rativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%;

- 𝐶116𝑎 : può essere valorizzato dall’Ente territorialmente competente per le necessità di copertura delle compo- nenti 𝐶𝑂116,𝑇𝑉,𝑎 𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂116,𝑇𝐹,𝑎 𝑒𝑥𝑝. Può essere va- lorizzato fino al 3%;

- 𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività, determi- nato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%. L’art.

5 ha stabilito dei criteri specifici per la sua valorizzazio- ne, i quali possono essere così sintetizzati:

Qualità ambientale delle prestazioni

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎 −2 >

Benchmarck 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎 −2 ≤ Benchmarck Livello insoddisfacente o

intermedio

(1 + γ𝑎 )≤0.5 0,3% < 𝑋𝑎 ≤ 0,5% 0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3%

Livello avanzato

(1 + γ𝑎 )>0.5 0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3% 𝑋𝑎 = 0,1%

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𝛾𝑎 è una componente data dalla sommatoria di altre 2:

𝛾1,a (risultati raggiunti in termini di raccolta differenzia- ta) e 𝛾2a (efficacia delle attività di preparazione per il riu- tilizzo e il riciclo), così come determinate ai sensi dell’art.

3 “Modulazione del fattore di sharing”. Quindi, tanto più elevate saranno la qualità delle politiche ambientali in tema di raccolta differenziata e l’efficienza della gestio- ne dell’intero ciclo di raccolta e tanto più basso sarà il valore della componente Xa che andrà a ridurre il limite di crescita tariffario. Il benchmarck rappresenta, per le Regioni a Statuto ordinario, il fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, mentre per le Regioni a Statuto speciale e le Province Autono- me di Trento e Bolzano il costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto Ispra.

Il limite di crescita deve essere calcolato sulle entrate tarif- farie dell’anno precedente rispetto a quello considerato. In ogni caso, anche con la valorizzazione della componente 𝐶116𝑎 , il limite di crescita non potrà eccedere il valore ri- sultante dalla sommatoria delle altre componenti.

Come nel previgente “Metodo”, l’Autorità ha lasciato, all’art. 4.6, alcune “clausole di salvaguardia” in caso di sforamento del limite in parola.

L’Etc, qualora al fine di assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità oppure per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite ritenga ne- cessario il superamento del limite di crescita, deve presen- tare all’Autorità una relazione contenente tutti gli elementi e le informazioni necessarie a giustificare lo sforamento.

Qualora venissero accertate situazioni di squilibrio eco- nomico e finanziario, l’Etc provvede a dettagliare pun- tualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, evidenziandone gli effetti sul Pef pluriennale, eventuale previa presentazione di una revi- sione infra-periodo.

In ogni caso, si ricorda che quando parliamo di “equilibrio economico-finanziario della gestione”, occorre fare riferi- mento all’equilibrio dell’intero ambito tariffario di riferimen- to (gestore e Comune), e non al perseguimento dell’equili- brio economico di uno solo degli attori interessati. Sovente infatti accade che l’attenzione dell’Etc si sposti verso le necessità di bilancio del gestore del “Ciclo RU”, non te- nendo adeguatamente conto degli spazi finanziari di cui il Comune necessita per garantire uno svolgimento social-

è invece un costo a carico del Comune e deve essere evidenziata separatamente.

Per ciascun anno 2022, 2023, 2024, 2025, i costi efficienti sono così determinati:

- per l’anno 2022 sulla base dei costi effettivamente so- stenuti nell’anno 2020 come risultanti da fonti contabili obbligatorie (bilancio di esercizio, libro cespiti, Rendi- conto della gestione, ecc);

- per gli anni seguenti, in sede di prima approvazione:

• con riferimento ai costi di esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo 2021, o comunque con quelli dell’ultimo bilancio disponibile. Quindi, potrebbe anche verificarsi che non essendo ancora disponibili i dati del 2021 vengano ripetuti i dati di costo dell’anno 2020 che sono stati oggetto di valorizzazione per l’an- no 2022;

• per quanto riguarda i costi di investimento: per l’anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ul- timo bilancio disponibile; per gli anni 2024 e 2025, as- sumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato all’art. 13.5.

I tassi di inflazione definiti da Arera per l’attualizzazione dei costi degli anni precedenti sono i seguenti: I2021 = 0,1% e 𝐼2022 = 0,2%. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, l’Inflazione sarà pari a 0, ma la pubblicazione dei tassi sarà adottata dall’Autorità ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

I costi d’uso del capitale (artt. 12, 13, 14, 15, 16)

La metodologia di calcolo della componente CK è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quanto previsto nel

“Mtr”. Queste le principali novità:

- per la redazione del Pef degli anni 2024 e 2025, vie- ne assunta la completa realizzazione degli Investimenti previsti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobiliz- zazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2);

- con successivo provvedimento, Arera definirà il vettore che esprime il deflatore degli Investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022;

- in ciascun anno, il tasso di remunerazione del capitale investito (Wacc):

(16)

berazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM.

Nel precedente “Metodo” era stato valorizzato al 6,3%.

Anche con riguardo alla componente relativa agli accan- tonamenti ACC non si ravvisano particolari novità, salvo una previsione ad hoc per gli Enti che dal 2022 passano dall’applicazione della Tari tributo alla Tariffa corrispettiva.

Tali Enti possono beneficiare della copertura decrescente in 4 anni, ovverosia partendo da una soglia massima pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul “Fcde” nel Prin- cipio contabile 4.2 allegato al Dlgs. n. 118/2011 e fino ad un minimo previsto per il 4° anno pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.

La previsione di una disposizione ad hoc per coloro che scelgono la Tariffa corrispettiva non rappresenta una no- vità, posto che l’Autorità non ha mai fatto mistero di aver intrapreso, prima con il “Mtr” e poi con il “Mtr-2”, un per- corso in cui tende a prediligere la Tariffa corrispettiva a scapito della Tari tributo, pur non prendendo in conside- razione l’opportunità di gestire la Tari puntuale sottoforma di tributo, se non all’interno delle definizioni all’inizio del

“Metodo”.

Il valore di subentro (art. 20)

In passato, in caso di subentro nella gestione del ciclo di raccolta, occorreva fare riferimento a quanto riportato all’interno della Determinazione n. 2/2020, la quale preve- deva che, “ove, in conseguenza di avvicendamenti gestio- nali, non siano disponibili i dati di costo di cui all’art. 6 del

‘Mtr’, il gestore tenuto alla predisposizione del Pef deve:

a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019: i. utilizzare i dati parziali dispo- nibili - ossia riferiti al periodo di effettiva 12 operatività - opportunamente riparametrati sull’intera annualità; ii.

determinare la componente a conguaglio di cui all’art.

2, comma 1, lett. c), della Deliberazione n. 443/2019/R/

Rif, facendo riferimento al periodo di effettiva operati- vità del gestore;

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possi- bili dei costi del Servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019”.

Nulla era però previsto riguardo ad un’eventuale quota da corrispondere al soggetto uscente.

Questa quota è stata definita nel “Mtr-2” e si applica nei casi in cui, negli anni ad oggetto del “Mtr-2”, vi è un av- vicendamento gestionale. Il gestore subentrante corri- sponde al gestore uscente un valore residuo di subentro, denominato VRS, dato dalla sommatoria delle seguenti componenti:

- VRa: valore residuo dei cespiti di proprietà del gesto-

re uscente. Il valore si ottiene dallo sviluppo di questa formula 𝑉𝑅𝑎 = ∑∑[(𝐶𝐼𝑐,𝑡 − 𝐹𝐴𝐶𝐼,𝑐,𝑡 𝑎 ) ∗ 𝑑𝑓𝑙𝑡 𝑎 ] + 𝑡 𝐿𝐼𝐶;

- 𝑉𝑅 𝑅𝐶,a: sommatoria dei costi operativi non ancora re- cuperati, così determinato:

i. valore delle componenti a conguaglio 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝑉,𝑎 e 𝑅𝐶𝑡𝑜𝑡𝑇𝐹,a di cui all’art. 17;

ii. le rate e le quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall’Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive;

iii. i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non an- cora recuperata - che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4.5 (sforamento del limite di crescita), siano stati validati dall’Ente territorialmente e rimo- dulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio;

iv. i costi straordinari effettivamente sostenuti dal ge- store uscente nelle 2 annualità precedenti all’anno di subentro e non ancora inseriti nelle pertinenti pre- disposizioni tariffarie.

In altri termini, in caso di subentro gestionale, il gestore subentrante deve ristorare il gestore uscente della quo- ta del valore dei cespiti non ancora completamente am- mortizzati, e quindi non ancora esaurito il loro ciclo di vita regolatorio, oltrechè corrispondere tutti gli importi che, in applicazione del “Metodo”, dovrebbero essere recuperati in annualità successive.

Nulla però viene disposto alla stregua di quanto contenuto nella menzionata Determinazione n. 2/2020, ovvero quali sono le procedure da effettuare in caso di subentro ge- stionale nel corso del quadriennio e se sarà necessario o meno un aggiornamento del Pef anche senza attendere la cadenza biennale.

L’Autorità ricorda inoltre che al termine del percorso intra- preso con la Deliberazione n. 362/2020 nell’ambito della predisposizione di uno schema-tipo dei contratti di servi- zio tra Enti e gestori, verrà introdotta anche una specifica disciplina per la procedura di subentro.

Le tariffe di accesso agli Impianti di trattamento (artt.

da 21 a 26)

Veniamo all’analisi della principale novità del nuovo “Me- todo tariffario”, ovverosia l’introduzione delle tariffe di ac- cesso agli Impianti di trattamento, le quali entrano a far parte della metodologia di calcolo delle componenti CTS e CTR.

Come vedremo di seguito, la procedura di calcolo può ri- sultare complessa, pur essendo a carico dei soggetti ge- stori degli Impianti, ma il loro operato dovrà essere vali- dato dall’Etc, che in talune Regioni (Lombardia, Abruzzo,

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ecc) può essere anche identificato nel singolo Comune, dove spesso, specialmente in quelli di minori dimensioni, non è presente una struttura in grado di poter verificare e validare l’operato del gestore.

Definizioni

Prima di entrare nel merito delle procedure di calcolo è op- portuno fornire alcune definizioni sulle tipologie di gestore e di impianto:

a. gestore integrato: operatore incaricato del “Servizio in- tegrato di gestione dei rifiuti”. L’operatore integrato è identificato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il “Ciclo dei rifiuti” e che (ge- stendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri Impianti di trattamento di chiusura del Ciclo secondo la regolazione pro-tempore vigente;

b. Impianti di chiusura ciclo “minimi”: impianti di tratta- mento di chiusura del Ciclo, identificati con gli Impianti di trattamento presenti sul territorio sulla base dei se- guenti elementi:

- offrire una capacità in un mercato con rigidità strut- turali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un numero limitato di operatori;

- avere una capacità impegnata per flussi garantiti da

strumenti di programmazione;

- essere giù stati individuati in sede di programmazione da parte dei soggetti competenti alla chiusura del “Ci- clo di gestione dei rifiuti”;

c. Impianti di trattamento: impianti destinati, secondo l’art.

183, comma 1, del Dlgs. n. 152/2006, allo svolgimen- to delle “operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimen- to” dei rifiuti urbani. Essi comprendono gli Impianti di chiusura del ciclo (Impianti di compostaggio/digestione anaerobica, termovalorizzatori, discariche), gli Impianti intermedi (TMB). Non sono ricompresi gli Impianti de- dicati al trattamento dei rifiuti della filiera del riciclaggio;

d. Impianti di chiusura ciclo “integrati”: Impianti di tratta- mento di chiusura del Ciclo gestiti dal gestore integrato;

e. impianti di chiusura ciclo “aggiuntivi”: Impianti di tratta- menti di chiusura del Ciclo non individuati come “mini- mi” e “non integrati” nella gestione.

Gli Impianti di chiusura sono individuabili nella parte re- lativa al “recupero e smaltimento” così come illustrato da Arera e di cui di seguito rimettiamo un breve schema di riepilogo

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