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Bonus adeguamento ambienti di lavoro, codice tributo F24 per la compensazione entro giugno 2021

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Academic year: 2022

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RISOLUZIONE N. 2/E

Divisione Servizi

Roma, 11 gennaio 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fino a un massimo di 80.000 euro, alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, come modificato dal provvedimento dell’8 gennaio 2021, sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021;

b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;

c) il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta

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ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;

d) ai sensi dell’articolo 122 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2021;

e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

 “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione

“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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