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Bonus moda, arriva anche il codice tributo per la compensazione con F24

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RISOLUZIONE N. 65/E

Roma, 30 novembre 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente;

b) per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;

c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l’ammontare massimo del credito d’imposta

Divisione Servizi ______________

Direzione Centrale Servizi Fiscali

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fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

d) il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

e) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 334506 del 26 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 64,2944 per cento, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell’11 ottobre 2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 64,2944 per cento, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

 “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione

“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito

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compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato

“AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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