Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 12 dell'11 marzo 1982
Oggetto: Determinazione, per l'anno 1982, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni, è risultata pari a + 19 (v. art. 2 del D.M. 9 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 23 dicembre 1981).
Per effetto di tale variazione, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera di cui all'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni e integrazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537 (cfr. circ.
n. 43/1981), vanno incrementati della predetta misura percentuale.
Agli effetti contributivi si comunicano le retribuzioni convenzionali giornaliere di particolari categorie di assicurati, a decorrere dal periodo di paga in corso da 1° gennaio 1982.
a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 11.900
b) Lavoratori a domicilio: L. 11.900
c) Artigiani titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società tra artigiani nonché familiari coadiuvanti del titolare: L. 16.750
Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 5.025.000 ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:
Per le posizioni assicurative già in vigore, il conguaglio derivante dalla variazione della classe minima di retribuzione annua verrà effettuato a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - in occasione della richiesta di integrazione dei premi conseguente alla entrata in vigore della nuova tariffa degli artigiani approvata con D.M. 4 dicembre 1981 (cfr. circ. n. 58/1981).
Sono escluse dal conguaglio automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione.
Tali casi saranno evidenziati sul tabulato di "riscontro" che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico, con il quale si provvederà all'adeguamento della suddetta classe di retribuzione.
d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed CLASSE DI RISCHIO RETRIBUZIONE MINIMA ANNUA
L. 5.025.000
I L. 21.360
II L. 50.800
III L. 114.140
IV L. 171.120
V L. 226.080
VI L. 285.540
VII L. 364.100
VIII L. 371.940
IX L. 430.300
X L. 513.460
aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 16.750
Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
e) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 11.900.
Pertanto, le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
f) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui al la legge 13 marzo 1958, n. 250: L.
11.900.
Pertanto la nuova misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 12.140.
Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, per i casi di cui ai punti d), e), ed f), alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.
g) Persone addette ai lavori di frangitura e di spremitura delle olive: L. 16.750.
Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1982/1983, i premi minimi saranno i seguenti:
Detti premi dovranno essere comunque rapportati proporzionalmente alla retribuzione percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio (v. lettera del 18 luglio 1980 del Servizio rischi, Uff.
IV/2, n.580/PG/5 ter).
1) Facchini I settore L. 24.700
II settore L. 56.820
2) Barrocciai L. 43.430
1) Facchini I settore L. 17.280
II settore L. 40.320
2) Barrocciai L. 30.990
1) Frantoi di tipo A
per lavori di durata non superiore a 30 giorni
per l'intera campagna olearia
L. 115.575
L. 171.690 2) Frantoi di tipo B
per lavori di durata non superiore a 30 giorni
per l'intera campagna olearia
L. 231.150
L. 343.375 3) Frantoi di tipo C
per lavori di durata non superiore a 30 giorni
per l'intera campagna olearia
L. 346.725
L. 515.065
h) Addetti ai servizi domestici e familiari: le retribuzioni orarie contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1982, come da tabella allegato A).
Agli effetti risarcitivi si ribadiscono i criteri e le modalità procedurali già illustrati con la circolare n.
26/1981, con l'avvertenza che:
a) - per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1982 nonché nei casi in cui alla stessa data risulti in corso il trattamento economico in questione;
b) - per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per buona parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983 al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.
Ovviamente le nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita nei confronti di quelle categorie di lavoratori quali gli artigiani, i facchini, barrocciai, ecc. non soggetti al citato D.P.R. n.
602/1970, le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, gli addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente a talune classi salariai), le cui retribuzioni annue superano il summenzionato limite.
ALLEGATO A) ALLA CIRCOLARE N. 12/1982
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Ore lavorative prestate giornalmente Classi di retribuzione convenzionale oraria
L. 1.120 L. 1.590 L. 2.290
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.680 L. 2.390 L. 3.580 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro
giornaliere
L. 3.900 L. 5.570 L. 8.350
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere
L. 6.140 L. 8.750 L. 13.110
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere
L. 8.370 L. 11.920 L. 17.890
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L. 11.150 L. 15.890 L. 23.840