• Non ci sono risultati.

CLASSE DI RISCHIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CLASSE DI RISCHIO"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 12 dell'11 marzo 1982

Oggetto: Determinazione, per l'anno 1982, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.

153, e successive modificazioni ed integrazioni, è risultata pari a + 19 (v. art. 2 del D.M. 9 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 23 dicembre 1981).

Per effetto di tale variazione, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera di cui all'articolo 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni e integrazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537 (cfr. circ.

n. 43/1981), vanno incrementati della predetta misura percentuale.

Agli effetti contributivi si comunicano le retribuzioni convenzionali giornaliere di particolari categorie di assicurati, a decorrere dal periodo di paga in corso da 1° gennaio 1982.

a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 11.900

b) Lavoratori a domicilio: L. 11.900

c) Artigiani titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società tra artigiani nonché familiari coadiuvanti del titolare: L. 16.750

Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 5.025.000 ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

Per le posizioni assicurative già in vigore, il conguaglio derivante dalla variazione della classe minima di retribuzione annua verrà effettuato a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione - in occasione della richiesta di integrazione dei premi conseguente alla entrata in vigore della nuova tariffa degli artigiani approvata con D.M. 4 dicembre 1981 (cfr. circ. n. 58/1981).

Sono escluse dal conguaglio automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione.

Tali casi saranno evidenziati sul tabulato di "riscontro" che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico, con il quale si provvederà all'adeguamento della suddetta classe di retribuzione.

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed CLASSE DI RISCHIO RETRIBUZIONE MINIMA ANNUA

L. 5.025.000

I L. 21.360

II L. 50.800

III L. 114.140

IV L. 171.120

V L. 226.080

VI L. 285.540

VII L. 364.100

VIII L. 371.940

IX L. 430.300

X L. 513.460

(2)

aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 16.750

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

e) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: L. 11.900.

Pertanto, le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

f) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui al la legge 13 marzo 1958, n. 250: L.

11.900.

Pertanto la nuova misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 12.140.

Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, per i casi di cui ai punti d), e), ed f), alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.

g) Persone addette ai lavori di frangitura e di spremitura delle olive: L. 16.750.

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1982/1983, i premi minimi saranno i seguenti:

Detti premi dovranno essere comunque rapportati proporzionalmente alla retribuzione percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio (v. lettera del 18 luglio 1980 del Servizio rischi, Uff.

IV/2, n.580/PG/5 ter).

1) Facchini I settore L. 24.700

II settore L. 56.820

2) Barrocciai L. 43.430

1) Facchini I settore L. 17.280

II settore L. 40.320

2) Barrocciai L. 30.990

1) Frantoi di tipo A

per lavori di durata non superiore a 30 giorni

per l'intera campagna olearia

L. 115.575

L. 171.690 2) Frantoi di tipo B

per lavori di durata non superiore a 30 giorni

per l'intera campagna olearia

L. 231.150

L. 343.375 3) Frantoi di tipo C

per lavori di durata non superiore a 30 giorni

per l'intera campagna olearia

L. 346.725

L. 515.065

(3)

h) Addetti ai servizi domestici e familiari: le retribuzioni orarie contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1982, come da tabella allegato A).

Agli effetti risarcitivi si ribadiscono i criteri e le modalità procedurali già illustrati con la circolare n.

26/1981, con l'avvertenza che:

a) - per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1982 nonché nei casi in cui alla stessa data risulti in corso il trattamento economico in questione;

b) - per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per buona parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983 al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.

Ovviamente le nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita nei confronti di quelle categorie di lavoratori quali gli artigiani, i facchini, barrocciai, ecc. non soggetti al citato D.P.R. n.

602/1970, le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, gli addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente a talune classi salariai), le cui retribuzioni annue superano il summenzionato limite.

ALLEGATO A) ALLA CIRCOLARE N. 12/1982

ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Ore lavorative prestate giornalmente Classi di retribuzione convenzionale oraria

L. 1.120 L. 1.590 L. 2.290

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.680 L. 2.390 L. 3.580 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro

giornaliere

L. 3.900 L. 5.570 L. 8.350

c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere

L. 6.140 L. 8.750 L. 13.110

d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere

L. 8.370 L. 11.920 L. 17.890

e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L. 11.150 L. 15.890 L. 23.840

Riferimenti

Documenti correlati

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci

incarico ricoperto: Dirigente - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA. stipendio tabellare posizione

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci

Stipendio tabellare Posizione parte fissa Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro* TOTALE ANNUO LORDO. € 55.397,39 € 36.299,70 € 72.599,40 € 21.779,82 € 0,00

Amministrazione: ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA – INDIRE FRANCESCA FONTANI. Incarico ricoperto: Dirigente Amministrativo II

La riduzione dei possibili danni può essere raggiunta attraverso l’adozione di misure di prevenzione come l’utilizzo di cani da difesa del bestiame domestico, il ricovero notturno

incarico ricoperto: Dirigente - CAPO AREA LAVORI PUBBLICI CAPO SETTORE ad interim del Settore OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO. stipendio tabellare posizione