Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 11 del 24 febbraio 1983
Oggetto: Determinazione, per l'anno 1983, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni, è risultata pari a + 16,1 (v. articolo 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 17 gennaio 1983).
Per effetto di tale variazione, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera indicati nella circolare n.
12/1982 vanno incrementati della predetta misura percentuale.
Agli effetti contributivi si comunicano le retribuzioni convenzionali giornaliere di particolari categorie di assicurati, a decorrere dal periodo di paga in corso dal gennaio 1983.
a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n.602: L.. 13.820
b) Lavoratori a domicilio: L. 13.820
c) Artigiani titolari di aziende artigiane, soci lavoratori di società tra artigiani nonché familiari coadiuvanti del titolare: L. 19.450
Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 5.835.000 ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:
Per le posizioni assicurative già in vigore, il conguaglio derivante dalla variazione della classe minima di retribuzione annua verrà effettuato a cura di questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione in occasione della impostazione della regolazione dei premi relativi all'anno 1983.
Sono escluse dal conguaglio automatico le richieste di premio relative a periodi di omissione o già coperti da regolazione.
Tali casi saranno evidenziati sul tabulato di "riscontro" che scaturirà dall'aggiornamento anagrafico, con il quale si provvederà all'adeguamento della suddetta classe di retribuzione.
d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n.602: L. 19.450
Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:
Classi di rischio Retribuzione minima annua
L. 5.835.000
I 23.920
II 57.000
III 128.380
IV 192.440
V 254.160
VI 321.580
VII 4.900
VIII 420.180
IX 485.500
X 578.220
e) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:
Pertanto, le misure del premio, per trimestre o frazione di trimestre sono le seguenti:
f) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:
Pertanto, la nuova misura del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 14.0.
Le Sedi provvederanno, con la massima sollecitudine, per i casi di cui ai punti d), e) ed f), alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni assicurative in corso.
g) Persone addette ai lavori di frangitura e di spremitura delle olive:
Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1983/1984, i premi minimi saranno i seguenti:
1) Frantoi di tipo A
per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 78.0
per l'intera campagna olearia L. 249.300
2) Frantoi di tipo B
per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 111.500
per l'intera campagna olearia L. 299.500
h) Addetti ai servizi domestici e familiari: le retribuzioni orarie contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 1983, come da tabella allegato A).
Sotto il profilo risarcitivo, a conferma delle istruzioni impartite con circolare n. 12/1982, si precisa che:
A) per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1983 nonché nei casi in cui alla stessa data risulti in corso il trattamento economico in questione;
B) per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangono, per buona parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983 al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.
Ovviamente le nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1983, nei confronti di quelle categorie di lavoratori quali gli artigiani, i
I settore L. 28.750
Facchini II settore L. 66.000
Barrocciai L. 50.450
I settore L. 20.280
Facchini II settore L. 47.120
Barrocciai L. 36.190
facchini, barrocciai, ecc.., non soggetti al citato D.P.R. n. 602/1970, le persone addette alla frangitura e spremitura delle olive, gli addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente a talune classi salariali), le cui retribuzioni annue superano il summenzionato limite.
Allegato A) alla circ. n. 11/1983
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Ore lavorative prestate giornalmente Classi di retribuzione convenzionale oraria
L. 1.300 L. 1.860 L. 2.790
a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.950 L. 2.790 L. 4.190 b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro
giornaliere
L. 4.550 L. 6.510 L. 9.770
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere
L. 7.150 L. 10.230 L. 15.350
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere
L. 9.750 L. 13.950 L. 20.930
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere L. 13.000 L. 18.600 L. 27.900