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292, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art

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Academic year: 2022

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Al Direttore Centrale

Determinazione di ammissione ed esclusione dalla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici per l’affidamento del servizio di industrializzazione del sistema protesico HANNES.

CUI N. S01165400589202000321

Con Sua determinazione a contrarre del 18 dicembre 2020, n. 292, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di industrializzazione del sistema protesico Hannes, della durata di 18 mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per un importo stimato di € 1.500.000,00 al netto dell’Iva

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sulla GUUE S250 del 23/12/2020, sulla GURI n. 151 del 28/12/2020, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale. La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione “Altri bandi”.

Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 29 gennaio 2021 sono pervenute complessivamente in via telematica, nell’apposita sezione relativa alla procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, n. 2 offerte.

Come risulta dai relativi verbali, nel corso della prima seduta pubblica tenutasi in data 1° febbraio 2021, si è provveduto alla verifica sia della ricezione delle offerte tempestivamente presentate che alla presenza della documentazione amministrativa, dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica di ciascun concorrente e, nelle successive sedute riservate, si è proceduto alla verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

A seguito delle operazoni di verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa, è stata avviata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 13 del disciplinare, nei confronti di entrambi i concorrenti i quali hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta e, nel corso della seduta riservata dell’11 marzo 2021, è stato rilevato che la documentazione prodotta dal RTI COMPOLAB/MASMEC è completa e idonea per l’ammissione.

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Per quanto concerne l’ammissione alla procedura del Rti MOVENDO TECNOLOGY E PARAMETRIC DESIGN, nella sudetta seduta riservata dell’11 marzo 2021 era emerso, tra l’altro, quanto segue:

- MOVENDO TECHNOLOGY SRL, è una start up di IIT nata nel 2016 dallo spin-off del Rehab Technologies Lab.,

- IIT risulta essere socio di Movendo Technology con una partecipazione pari al 3,5%

del suo capitale sociale;

- un dipendente di IIT è anche consigliere di amministrazione della MOVENDO TECHNOLOGY SRL.

Considerata la sussistenza di profili di esclusione del Rti ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 5, lett. d) ed e) ed essendo necessario verificare se, nel caso specifico, fossero effettivamente presenti i predetti motivi di esclusione, è stata formulata apposita richiesta di parere all’Avvocatura generale dell’Istituto.

Come risulta dal verbale della seduta riservata del 29 marzo 2021, l’Avvocatura ha ritenuto che, per quanto attiene al personale della stazione appaltante, non si profila un conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d. lgs. 2016 n. non essendo, in alcun modo, emersi elementi a dimostrazione di una situazione specifica di incompatibilità dei dipendenti dell’Istituto e di conseguenza neppure alcuna minaccia all’imparzialità e all’indipendenza della stessa stazione appaltante.

Riguardo invece al ruolo svolto dal dipendente di IIT e consigliere di amministrazione della MOVENDO TECHNOLOGY SRL, considerato che Inail e IIT hanno condiviso la documentazione di gara, effettivamente potrebbe configurarsi un conflitto di interessi in capo al concorrente e una conseguente “asimmetria informativa” con possibili effetti distorsivi della concorrenza.

Tuttavia, come evidenziato dall’Anac al punto 9 delle linee guida n. 15 del 2019, l’esclusione dalla gara del concorrente in conflitto di interesse è disposta solo come extrema ratio quando non possono essere adottate dalla stazione appaltante le misure minime adeguate ad evitare la stessa esclusione, come previsto dall’art. 67 del codice dei contratti, secondo cui: “Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato… abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso”. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dall’Anac nella propria delibera del 17 febbraio 2021 n. 132.

La predetta norma viene richiamata, peraltro, anche dall’art. 80, comma 5, lett. e) del codice, che prevede l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto di un operatore economico solo se la distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Inoltre, se per un verso la giurisprudenza non legittima tout court la partecipazione alla gara per l’affidamento di appalti pubblici del soggetto che sia stato incaricato della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo dei lavori, forniture o

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servizi, riconoscendo che esso possa risultare favorito in sede di gara falsando così la concorrenza, dall’altro la Corte di giustizia UE afferma che, in ogni caso, non è conforme al principio di proporzionalità la norma nazionale che pone un divieto assoluto di partecipazione a tali soggetti, poiché è possibile garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti valutando, in ogni singolo caso, se vi sia stato un vantaggio concorrenziale o meno.

Anche il Consiglio di Stato, nel parere 445 del 14 febbraio 2019, reso sullo schema delle linee guida 14/2019, ha evidenziato come l’esclusione di un operatore economico che abbia partecipato alla preparazione della gara, possa essere disposta solo nel caso in cui si sia palesato un comportamento volutamente scorretto e doloso, non potendosi così imputare all’operatore economico l’eventuale effetto distorsivo della concorrenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Infatti nelle suddette linee guida 14/2019 si afferma che “….La stazione appaltante procede a escludere dalla gara il concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento… L’esclusione avviene, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, lettera e) del Codice, laddove le misure minime adottate dalla stazione appaltante non siano state in grado di eliminare il vantaggio competitivo derivante dalla partecipazione del concorrente alla consultazione preliminare”.

Nella presente procedura di gara questa Stazione appaltante ha adottato, in ossequio ai principi della par condicio, dell’imparzialità, della trasparenza e al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici interessati le seguenti misure:

- i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, indicati nella tabella di cui all’articolo 17.1 del disciplinare, premiano la proposta tecnico-organizzativa del concorrente che descrive le più efficaci modalità di lavoro nonché gli aspetti tecnici e manageriali del concorrente e del gruppo di lavoro che svolgerà il servizio;

- ai fini della partecipazione alla gara non era necessaria una profonda conoscenza del dispositivo protesico da industrializzare e dei suoi progetti esecutivi che, come pubblicato nei chiarimenti, sarebbero stati forniti all’aggiudicatario in sede di stipula del contratto quanto, invece, una competenza ed esperienza proprio nelle attività di

“industrializzazione” anche di altre tipologie di prodotti innovativi potendosi avvalere di professionisti esterni con esperienza in campo protesico;

- negli atti di gara sono stati messi a disposizione di tutti i potenziali candidati tutte le informazioni pertinenti scambiate con IIT nel corso della preparazione della procedura, compresi tutti i chiarimenti forniti ai concorrenti che ne avevano fatto richiesta;

- sono stati fissati termini adeguati per la ricezione delle offerte (42 giorni dalla data di invio del bando alla Guce);

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- sono state adottate anche tutte le misure per prevenire le situazioni di rischio elencate al punto 10 delle suddette linee guida Anac n. 15/2019 come si evince dall’ampiezza dei requisiti di partecipazione alla gara descritti in premessa che consentivano la presentazione di offerte da parte di diverse tipologie di Imprese.

Sulla base di quanto sopra esposto, considerato che l’Avvocatura ha ritenuto che le misure adottate dalla stazione appaltante appaiono volte a stabilire la concorrenzialità in linea con quanto disposto dall’art. 67 del codice dei contratti, si propone l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei seguenti concorrenti:

RTI COMPOLAB E MASMEC

RTI MOVENDO TECNOLOGY E PARAMETRIC DESIGN

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente.

Il Responsabile dell’ufficio Dott.ssa Antonella De Pero

Firmatario: ANTONELLA DE PERO Data Firma : 30/03/2021 14:55:21 CEST

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