Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 73 del 9 settembre 1975
Oggetto: Legge 25 luglio 1975, n. 360: proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 agosto 1975 è stata pubblicata la legge 25 luglio 1975, n. 360 che ha prorogato per il triennio 1974/1976 il beneficio della riduzione del 30 per cento dei premi dovuti all'Istituto dagli artigiani senza dipendenti (v. allegato).
Sono, pertanto, abrogate le disposizioni provvisorie impartite a seguito delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 4 dicembre 1973 e 3 dicembre 1974; conseguentemente le competenti unità operative provvederanno, senza indugio, alla definitiva sistemazione delle singole partite di premio.
Al fine di poter richiedere all'I.N.P.S., ai sensi del 2° comma dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, il rimborso degli importi riscossi in meno dall'Istituto nel citato triennio 1974/1976, le Sedi dovranno comunicare a questa Direzione generale, come per il passato, la somma complessiva di detti importi, risultante nella colonna 9 del registro previsto dalla circolare n. 101/1970, distintamente per gli anni 1974, 1975 e 1976. L'ammontare degli sconti relativi all'anno 1974, ove a ciò non sia già stato provveduto, dovrà essere comunicato entro il 31 ottobre p.v. quelli relativi agli anni 1975 e 1976 saranno resi noti rispettivamente entro i mesi di febbraio 1976 e 1977.
Il termine finale per la concessione della riduzione, indicato a pagina 4, ultimo periodo, e pagina 5, primo periodo, della ricordata circolare n. 101/1970, deve intendersi prorogato al 31 dicembre 1976.
Allegato alla circ. n.73/1975
13.8.1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 215 LEGGE 25 luglio 1975, n. 360.
Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294, prorogate con l'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 1034, sono ulteriormente prorogate per il triennio 1974-1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.