Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 7 del 23 gennaio 1971
Oggetto: Proroga per il triennio 1971 - 1973 delle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 294.
A seguito della circolare n. 110 del 30 novembre 1970, si comunica che, con legge 18 dicembre 1970, numero 1034 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 23 dicembre 1970), è stato convertito in legge il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 il quale, all'articolo 30, stabilisce la proroga, per il triennio 1971-1973, della riduzione dei premi relativi agli artigiani senza dipendenti.
Per l'applicazione della riduzione nel triennio 1971-1973 si confermano le istruzioni impartite, per il triennio 1968-1970, con le circolari n. 56/1968, n. 13 del 1970 e n. 101/1970, salvo le seguenti disposizioni.
La somma complessiva degli importi riscossi in meno, risultanti nella colonna 9 del registro previsto dalla menzionata circolare n. 101/1970, sarà comunicata dalle Sedi a questa Direzione generale (Servizio Rischi), distintamente per gli anno 1971, 1972 e 1973, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la somma medesima.
Il termine finale per la concessione delle riduzioni indicato nella circolare stessa (cfr. pag. 4, ultimo periodo, e pag. 5, primo periodo) deve intendersi spostato al 31 dicembre 1973.