• Non ci sono risultati.

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA DELL’INAIL DI CARTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA DELL’INAIL DI CARTA"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA DELL’INAIL DI CARTA DESTINATA/O ALLA REALIZZAZIONE DI

PRODOTTI MEDIANTE STAMPE “OFFSET”

Lotto [indicare il lotto], CIG [indicare il CIG]

Tra

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel seguito indicato come INAIL), codice fiscale n. 01165400589 e partita Iva n. 00968951004, rappresentato dal dott. ……….., nato a ……….………. il

………, nella qualità di Direttore della Direzione centrale acquisti, domiciliato, ai fini del presente contratto, in p.le Giulio Pastore, 6 - Roma (di seguito per brevità anche “Stazione appaltante”),

e

……….…………. (nel seguito indicata come Impresa) con sede legale in ………, via ………….., n. ………., codice fiscale e partita IVA ………., iscritta al Rea n.

………., rappresentata da ………, nato a ……… il …/…./………., nella qualità di ……….. (nel seguito, per brevità, anche “l’Impresa”);

PREMESSO

- che la Direzione centrale acquisti dell’INAIL, con determinazione a contrarre n. 260 dell’8 ottobre 2019, ha indetto una gara europea a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della fornitura di peculiari tipologie di carta a favore della Tipografia dell’INAIL destinate alla realizzazione di prodotti mediante stampe “offset”;

- che, ai fini di un’efficiente ed adeguata esecuzione delle plurime consegne in cui si articola la fornitura in questione, oggetto della procedura di affidamento è un accordo quadro da concludersi, per ciascun lotto, con un solo operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici, e che, in attuazione dell’accordo quadro, di durata quadriennale, possono essere stipulati molteplici appalti specifici di fornitura di

“carta” tra la Tipografia e l’aggiudicatario del singolo lotto;

- che con determinazione dirigenziale n. …………..……. del ……….. l’impresa è stata dichiarata aggiudicataria del lotto ……;

- che l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui al successivo art. 12;

- che il presente accordo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

(2)

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

La premessa di cui sopra, il Disciplinare di gara (Allegato 1), il Capitolato d’oneri (Allegato 2), il Capitolato tecnico (Allegato 2/A), l’Offerta economica (Allegato 1/E), gli atti e i documenti richiamati dai menzionati atti di gara, ivi incluso il Patto d’integrità, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se materialmente non allegati, e agli stessi, il cui contenuto è da intendersi

perfettamente noto alla parti, si fa integrale rinvio per quanto non regolato dal presente accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura di [indicare la tipologia di “carta” oggetto del lotto].

La fornitura si intende comprensiva di:

- imballaggio, trasporto e consegna presso la sede sopra indicata;

- delle altre prestazioni indicate nel capitolato d’oneri.

Le specifiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura e le modalità di

espletamento della fornitura e della consegna sono disciplinate nel Capitolato d’oneri e nel Capitolato tecnico.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Nel presente documento viene concluso un contratto normativo in base al quale, ai sensi degli artt. 1, 3 e 5 del Capitolato d’oneri, l’INAIL e ………..……….

pattuiscono le clausole fondamentali relative agli appalti specifici da aggiudicare durante il periodo di vigenza di cui al successivo art. 4, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

Il presente accordo quadro stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti specifici di appalto, lasciando all’INAIL la determinazione dell’an, del quando e del quantum degli ordinativi di fornitura nei quali si sostanzieranno, al momento della loro ricezione, gli appalti specifici di fornitura.

Col presente accordo quadro l’Istituto può acquisire, allorquando ne ravvisi la

necessità, una quantità indeterminata della peculiare tipologia di carta specificata nel Capitolato tecnico entro il valore economico di cui al successivo art. 5, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.

Pertanto, le quantità stimate, indicate nel Capitolato tecnico e negli altri atti di gara, non sono vincolanti per la stazione appaltante, la quale nulla dovrà all’aggiudicatario qualora gli ordinativi risultino complessivamente inferiori alle suddette quantità.

I singoli contratti di fornitura si perfezionano con la semplice ricezione, da parte dell’aggiudicatario, di una lettera ordinativo inviata dal Responsabile della Tipografia

Pagin

(3)

di Milano via Pec, contenente l’indicazione dei prodotti da consegnare e le relative quantità.

ART. 4 – LUOGO DELLA CONSEGNA

[indicare la tipologia di carta oggetto del lotto] nelle quantità e con le caratteristiche specificate nell’ordinativo di fornitura dovrà essere consegnata presso la Tipografia dell’INAIL sita in Milano, alla via Carlo Boncompagni, 41.

ART. 5 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata del presente accordo quadro è di 48 mesi a decorrere da ….……… , salva l’eventuale minore durata determinata dall’esaurimento, da parte degli

ordinativi di fornitura, dell’importo di cui al successivo art. 6.

I singoli ordinativi di fornitura devono essere emessi esclusivamente entro il termine di scadenza dell’accordo quadro. Nel rispetto dei tempi di consegna previsti, gli ultimi ordinativi emessi possono essere eseguiti anche oltre il termine di scadenza

contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.

Analogamente, le prestazioni oggetto delle obbligazioni di garanzia nascenti

dall’accordo quadro dovranno essere eseguite anche oltre il termine di cui al primo comma.

ART. 6 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO, LIMITI AL TOTALE DEGLI ORDINATIVI E QUINTO D’OBBLIGO

L’importo dell’accordo quadro per la fornitura di …….. [indicare la tipologia di carta oggetto del lotto] è pari ad € ……….….

Il quantitativo di ……… tonnellate costituisce il limite massimo degli ordinativi dell’accordo quadro, fatto salvo l’esercizio del quinto d’obbligo previsto dal comma successivo. Al raggiungimento di tale quantitativo non si potrà procedere all’emissione di ulteriori ordinativi di fornitura.

Ai sensi dell’art 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione del presente accordo quadro l’Istituto può imporre al fornitore

variazioni in aumento o in diminuzione delle consegne fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui sopra, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente capitolato.

In caso di variazione in diminuzione, il fornitore non ha diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per la parte di fornitura non eseguita.

La modifica dell’accordo quadro entro il quinto dell’importo originario è disposta dal RUP.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

(4)

Il corrispettivo dei singoli ordinativi di fornitura che la Tipografia di Milano dovrà pagare all’impresa è pari al quantitativo (misurabile per peso) di [specificare] carta dell’ordinativo, moltiplicato per il prezzo unitario della tipologia di [specificare] carta.

Il prezzo unitario è pari a [indicare il prezzo come determinato in base all’art. 6 del Capitolato d’oneri].

A tale prezzo unitario sarà applicata una maggiorazione (che non sarà scontata col ribasso percentuale dell’offerta dell’aggiudicatario) per le grammature non previste nel range di riferimento del listino, con gli importi e secondo i parametri stabiliti nell’Allegato 2/A – Capitolato tecnico.

ART. 8 – SOGGETTI DELL’ACCORDO QUADRO

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è ……….

………..@... il quale, ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, dirige e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro e svolge le funzioni indicate nell’art. 10 del Capitolato d’oneri.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è ………, ………..@... il quale, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, collabora con il RUP ai fini della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolgendo le funzioni indicate nell’art. 10 del Capitolato d’oneri.

Il Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), responsabile per l’Impresa dell’esecuzione e dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo quadro, è il sig. ……….., nato a ……….il

………...

ART. 9 –EFFICACIA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo è efficace tra le parti dalla data di decorrenza di cui all’art. 5 e pertanto le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun

provvedimento approvativo né ulteriore atto da sottoscrivere tra le parti.

L’impresa si impegna a eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro con le modalità e con le specifiche tecniche indicate nel Capitolato d’oneri e nel Capitolato tecnico.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’oneri, la conformità dei prodotti alle tipologie, ai formati e alle quantità indicati nell’ordinativo della fornitura, e alle specifiche tecniche prescritte nel Capitolato tecnico, nonché la regolarità e la completezza dei documenti di trasporto, sono accertate per ciascuna consegna dal DEC che, in caso di esito positivo dell’accertamento, redige e sottoscrive, entro 10 giorni dalla consegna dei prodotti, il certificato di verifica della conformità, trasmettendolo al RUP.

Pagin

(5)

Nell’attività di accertamento di conformità dei prodotti, il DEC può essere coadiuvato da uno o più collaboratori.

Il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due anni dalla sua emissione.

In caso di mancata conformità dei prodotti o di irregolarità o incompletezza dei documenti di trasporto, si applica l’art. 11 del Capitolato d’oneri.

ART. 11 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO

In attuazione dell’art. 113-bis del codice dei contratti pubblici e dell’art. 12 del Capitolato d’oneri, il RUP rilascia - entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 10 - il certificato di pagamento, dandone comunicazione, entro 5 giorni lavorativi, al RUAC, ai fini dell’emissione della relativa fattura.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Gli ordinativi di fornitura sono remunerati singolarmente e sollecitamente dalla Tipografia dell’INAIL. A tal fine, il fornitore deve emettere la fattura dopo avere

ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 11.

La fattura deve riportare il codice CIG del lotto a cui si riferisce l’oggetto della fornitura e deve essere inviata in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Tipografia dell’Istituto al quale devono essere inviate, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture, è il seguente: 9FITDY.

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig [indicare il CIG del lotto], ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs.

50/2016.

Qualora la Tipografia riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del

certificato di pagamento, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'INAIL a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, sarà trattenuto l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura sarà

effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate

(6)

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, che l’Impresa indica acceso presso la banca [indicare la banca]

IBAN [indicare l’IBAN] sul quale è delegato a operare il sig. …….………., nato a ……….. il ……….., codice fiscale ……….

………..

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel presente contratto, devono essere notificate all’INAIL entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’impresa assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato, da ultimo, dall’art.1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il pagamento dell’IVA è sottoposto al regime dello “Split payment” e, ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’impresa, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo “esigibilità Iva” il carattere “S”.

Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte saranno respinte e non potranno essere liquidate.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con il presente accordo quadro e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli stessi, nonché delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Patto d’Integrità, l’Impresa ha costituito una garanzia definitiva mediante [indicare se si tratta di “fideiussione bancaria” o “polizza fideiussoria”] n. ……….. del

………..…………., rilasciata da [indicare l’istituto bancario o la società assicurativa] ………. in conformità al decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16, fino alla concorrenza di € [indicare l’importo garantito].

L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INAIL. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura del completamento - da parte dei molteplici ordinativi di fornitura – del limite massimo di spesa del presente accordo

Pagin

(7)

quadro, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo dell’ultima delle forniture consentite dall’importo

massimo del presente accordo quadro è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari a quello del suddetto corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e

l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è [indicare se è “vietato”, e in questo caso aggiungere “in quanto

l’Impresa non ha indicato all’atto dell’offerta di volersi avvalere di tale facoltà” oppure

“ammesso con le modalità di cui all’art. 18 del capitolato d’oneri”].

ART. 15 – PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali riscontrato dalla stazione appaltante o dalla Tipografia, saranno comminate all’Impresa le penali secondo le previsioni dell’art. 17 del Capitolato d’oneri.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 secondo la disciplina ivi indicata, costituiscono clausola risolutiva espressa del presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., ciascuna delle fattispecie alternative previste e disciplinate dall’art. 19 del Capitolato d’oneri.

La stazione appaltante, avvalendosi delle clausole risolutive espresse, ha la facoltà di considerare il presente accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore e di procedere all’incameramento della garanzia definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'INAIL stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale del contratto è esercitata, su proposta del RUP, dal responsabile della stazione appaltante, mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

ART. 17 - RECESSO

L’INAIL si riserva la piena e insindacabile facoltà di recedere dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 21 del Capitolato d’oneri.

Il recesso è esercitato, su proposta del RUP, dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via Pec o con altro strumento di

comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

(8)

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti all’accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

ART. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura concernenti la validità, l’interpretazione e

l’esecuzione del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 20 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del codice civile.

Per l’INAIL Per l’Impresa

Il Direttore centrale acquisti Il rappresentante legale

………

………..

Pagin

Riferimenti

Documenti correlati

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura di “PRODOTTI RADIOATTIVI IN VIVO” per l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Istituto Oncologico Veneto. Le

(in qualità di mandataria del RTI costituito con Manital società per i servizi integrati – Consorzio Stabile) per l’affidamento dei “Servizi di Facility Management per

ad alcun soggetto terzo, compresi i consulenti (fermo restando l’esercizio del Fornitore di servizi della sub-licenza concessa al precedente Articolo 3.3), o usarle in

Il pagamento sarà disposto, su presentazione di fattura da emettere a seguito di comunicazione dell’esito positivo del collaudo e verifica conformità della fornitura, effettuato

La fornitura dei beni dovrà avvenire entro i 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del personale preposto dal Dirigente Tecnico e si intende completata con la

Il file dovrà contenere, oltre alla data di aggiornamento, l’elenco dei punti vendita riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo

del presente capitolato, in possesso di un’esperienza almeno triennale, maturata nel triennio 2007/2008/2009, di gestione del servizio di tesoreria e cassa di enti

 lo stanziamento dell’importo forfetario “a consumo” nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non abbia stanziato tale importo in fase di emissione dell’OdF.