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REGIONE VENETO AZIENDA _ULSS 16 PADOVA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CASSA * * * * * * CAPITOLATO D ONERI

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REGIONE VENETO AZIENDA _ULSS 16

PADOVA

FORNITURA DEL SERVIZIO DI CASSA

* * * * * *

CAPITOLATO D’ONERI

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Art. 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio

Il presente Capitolato d’oneri ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa, compreso quello relativo a contabilità speciali e gestioni autonome delle Aziende ULSS n. 16 di Padova, dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova (di seguito

“Aziende”), come analiticamente descritto nel Capitolato Tecnico, “ Allegato A” al presente Capitolato d’oneri.

Nel caso in cui in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, è consentito ricorrere all’Istituto bancario/RTI aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2 - Durata del Contratto.

Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di anni cinque, presumibilmente dal 1/7/2010.

Le Aziende si riservano l'insindacabile diritto di rescindere anticipatamente il contratto in caso di fusione, di incorporazione o di modifica della loro composizione che comporti un significativo mutamento dell'attuale ambito territoriale.

Le Aziende si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analogo servizio regionale centralizzato, per area vasta o Consip

Art. 3 - Criteri per l’affidamento del Servizio di cassa

1.Il servizio di cassa delle Aziende è affidato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ovvero a più banche tra loro associate dotate di idonee strutture tecnico organizzative

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del presente capitolato, in possesso di un’esperienza almeno triennale, maturata nel triennio 2007/2008/2009, di gestione del servizio di tesoreria e cassa di enti pubblici con bilancio (inteso come totale valore della produzione/totale entrate) superiore o uguale a € 120.000.000,00 (per ciascuno dei tre anni), da dimostrare mediante attestazione degli enti pubblici di cui si è gestito il servizio di tesoreria, del bilancio degli stessi e del periodo di svolgimento del servizio, come richiesto dal bando e dall’istanza di partecipazione.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di banche, l’esperienza deve essere vantata dalla capogruppo, nella percentuale almeno del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle imprese mandanti, fermo restando che le mandanti devono possedere almeno il 10% dei fatturati richiesti, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara.

Tutte le banche riunite in associazione temporanea dovranno, inoltre, disporre, in caso di aggiudicazione, del servizio di circolarità bancaria all’interno di tutte le loro filiali.

Le banche partecipanti devono dichiarare di aver preso visione del presente capitolato e del capitolato tecnico e, nell’accettarli integralmente, li sottoscrivono insieme al disciplinare di gara.

2.L’affidamento del servizio sarà effettuato, previa valutazione delle offerte, con riferimento ai seguenti criteri:

A) CONDIZIONI ECONOMICHE relative ai tassi di interesse attivo e passivo secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, ai costi delle transazioni BANCOMAT/CARTE DI CREDITO;

B) PROGETTO QUALITATIVO relativo all’integrazione con i sistemi interni, al risparmio risorse e gestione delle riscuotitrici ed ai servizi all’utenza e servizi aggiuntivi.

I servizi aggiuntivi di cui all’art.19 del Capitolato Tecnico saranno valutati solamente nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Art.4 – Gratuità del servizio

II servizio oggetto del presente capitolato è gratuito; non essendo previsto nessun rimborso neppure per le spese vive di gestione (postali, imposta di bollo, oneri su ordinativi di pagamento sia tramite bonifico che assegno, oneri tenuta conti correnti, invio estratti conto, pagamenti e riscossioni verso e dall’estero, ecc.)

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Art. 5 - Garanzia di esecuzione

L’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.

L’ammontare della cauzione è pari al 10% del valore complessivo dell’appalto, e quindi pari a € 202.006,60, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 8 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

E’ ammessa, ai sensi della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell’11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun

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Art. 6 - Variazioni soggettive

E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art.

1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

In caso di liquidazione o di scioglimento della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale, l’Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta subentrante.

Art. 7 - Contestazioni e controversie-Penali

L’Azienda committente si riserva il diritto di effettuare in ogni momento controlli sul servizio oggetto del presente appalto.

In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la ditta assegnataria è soggetta all’applicazione di penalità.

In particolare è previsto il pagamento delle seguenti penali in caso di:

 Ritardo nella manutenzione delle riscuotitrici come previsto dall’Allegato 2 del Capitolato tecnico: € 150 per ogni giorno di ritardo ;

 Ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati agli art.li 10 e 11 del Capitolato Tecnico- addebito a carico dell’Istituto bancario delle relative sanzioni;

 Inadempienza o ritardi nell’adempiere a quanto previsto dagli articoli 1 (contabilizzazione del denaro raccolto presso le riscuotitrici e le casse automatiche), 9 ( riscossione delle entrate) e dall’art.14 (adempimenti e verifiche) del capitolato tecnico: dopo due contestazioni scritte, si applicherà con la terza contestazione una penale di € 500,00.

 Se l’inadempienza o il ritardo dovesse persistere, si applicherà una penale di € 500,00 per settimana di ritardo, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8.

Le penalità verranno comunicate alla ditta dal Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi mediante raccomandata A.R..

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L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 8 - Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa

L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento dell’Aggiudicatario agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c.

(clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

• In caso di frode accertata nell’esecuzione del servizio

• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;

• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

nel caso di applicazione per la terza volta delle penali indicate all’articolo precedente.

L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

(clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda. il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 9 - Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

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Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento del servizio anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 10 - Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all’esatta osservanza del Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico, del Disciplinare di gara, delle Condizioni Generali di Contratto e delle norme legislative, e deve predisporre a propria cura e spese i mezzi necessari per il conseguimento dei risultati richiesti dal presente capitolato.

Dopo l’aggiudicazione ciascuna parte contraente deve nominare due responsabili per le problematiche attinenti all’espletamento del servizio.

La regolare esecuzione del servizio è verificata, di regola, dal personale competente della Direzione Economico Patrimoniale delle Aziende.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, di una non corretta esecuzione del servizio o comunque non rispondente, al presente capitolato, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è il Dirigente responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi .

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

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Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

Art. 12 - Disposizioni varie

1. Per quanto non previsto dalle presenti Norme di Partecipazione, si richiamano la legge bancaria e le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività delle Aziende.

2. Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, le parti conservano il domicilio presso le rispettive Sedi e individuano competente per ogni controversia inerente e conseguente il Foro di Padova.

3. Tutte le spese e gli oneri fiscali, in vigore o di futura istituzione, inerenti e conseguenti gli atti di conferimento del servizio comprese le spese per l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico dell’ Istituto bancario/RTI aggiudicatario.

Art. 13 - Clausola finale

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di contratto” visionabili sul sito aziendale www.ulss16.padova.it e dell’Azienda Ospedaliera di Padova, le norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, lì

Riferimenti

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