• Non ci sono risultati.

OVVERO “ I PREGIUDIZI DI NATURA ESISTENZIALE”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OVVERO “ I PREGIUDIZI DI NATURA ESISTENZIALE” "

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE 4-2009 Year XV

924

FURTHER CLARIFICATION ABOUT THE DAMAGES THAT ARE TO BE COMPENSATED, INCLUDED THE EXISTENTIAL DAMAGE OR, ACCORDING THE NEW DEFINITION, THE “DETRIMENTS OF

EXISTENTIAL NATURE”

PUNTUALIZZAZIONI PRELIMINARI ALLE VOCI DI DANNO DA RISARCIRE, IVI COMPRESO “IL DANNO ESISTENZIALE”,

OVVERO “ I PREGIUDIZI DI NATURA ESISTENZIALE”

Avv. Ugo Dal Lago

Foro di Vicenza ABSTRACT

The author analyzes the most important passages of the pronunciation of the Court of Cassation on November the 11th 2008, and concludes that in this pronunciation there isn’t a negation of the existential damage but only a different definition of it.

---

L’autore analizza i passaggi salienti della sentenza della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008, concludendo che in questa non vi è la negazione del danno esistenziale ma solo una sua diversa definizione.

(2)

TAGETE 4-2009 Year XV

925 E’ risaputo che con la sentenza n. 26792 depositata l’11 Novembre 2008 (seguita da altre 3 di identica impostazione tematica) le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato autonomia categoriale al “danno esistenziale” pur avendolo espressamente riconosciuto in precedenti loro pronunce. Per arrivare a tanto si è ritenuto che il “danno esistenziale” non possa trovare collocazione nell’ambito del danno non patrimoniale previsto dall’art.lo 2059 C.C., essendo questa una norma “tipica” la quale non consentirebbe l’ingresso di altre voci di danno che non siano di natura non patrimoniale; si è peraltro dovuto ammettere che “pregiudizi di natura esistenziale”

debbano essere presi in esame dai giudici di merito, precisando che per la prova di tali pregiudizi

“il giudice potrà non disporre l’accertamento medico-legale non solo nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause) ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni”

(pag. 51 sent.).

Sennonché quest’ultima “presa di posizione” delle Sezioni Unite del Supremo Collegio non è per nulla convincente e tantomeno “ablativa” della autonomia del danno esistenziale, come si è da più parti subito sbandierato: e ciò per le pregnanti ragioni che passo ad esporre.-

I) Anzitutto non può assumere giuridica rilevanza il fatto che i danni in esame vengano

“etichettati” con la voce sintetica, pragmatica e significativa di “danno esistenziale”

sostituendo questa nozione con quella più ampia di “danni di natura costituzionale

(3)

TAGETE 4-2009 Year XV

926 riguardanti la persona umana” attesoché si tratta pur sempre di danni –o pregiudizi- di natura non patrimoniale che attengono al diverso modus vivendi della vittima causato dal fatto illecito altrui, produttivo di conseguenze dannose sensibili e rilevanti su tale modus vivendi rispetto a quello antecedente a tale illecito.-

II) La natura non patrimoniale di tale danno-pregiudizio non è mai stata posta in discussione dai fautori e sostenitori del D.E. riconosciuto dalle sentenze gemelle 2827 e 2828 del 31.5.2003 della terza Sezione Civile della Cassazione (recepite appieno nelle sentenze in esame delle Sezioni Unite) e di lì a poco “consacrato”

dalla nota pronuncia n. 233/03 dell’11.7.2003 della Corte Costituzionale. La quale ultima al punto 3.4 ha sancito a chiare note: “In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l’indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona;…sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.-

Nessuno potrà negare che questa pronuncia –che ha sigillato con il “marchio della costituzionalità” le sentenze gemelle della Cassazione 2003 e che è stata stranamente…dimenticata dalle Sezioni Unite nel loro “parto quadrigemino” del 24/6-11/11/2008- conservi tuttora la preminente propria valenza specie laddove riconosce autonomia a quel danno “spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza

(4)

TAGETE 4-2009 Year XV

927 come esistenziale derivante….”; essa rappresenta ancora il cardine ed il fulcro del problema in esame attesoché trattavasi –e trattasi- di una “interpretazione costituzionalmente orientata dall’art.lo 2059 cod. civ. tesa a ricomprendere nell’astratta” –e tutt’altro che “tipica”- “previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni di valori inerenti alla persona”.-

III) Ordunque a nulla rileva addurre l’usbergo della asserita “tipicità” di una norma (art.lo 2059 C.C.) che è invece di “previsione astratta” secondo il superiore responso della Corte Costituzionale per negare autonoma rilevanza al “danno esistenziale”, ove si consideri che si è poi costretti a riconoscere ed attribuire diritto di cittadinanza a tutti i “pregiudizi di natura esistenziale” derivanti da lesioni di rango costituzionale inerenti la persona ed il conseguente diritto di questa ad ottenerne il risarcimento, ricorrendo alle norme previste dagli art.li 2 e 32 della Carta Costituzionale, che nella graduatoria delle Leggi sono di gran lunga sovrastanti alle norme del Codice Civile.- Tuttociò va doverosamente puntualizzato per evidenziare la pregnante ed attuale valenza del D.E. sia pur etichettato come “pregiudizi ai diritti delle persone di caratura costituzionale” al fine precipuo –indicato a chiare lettere in tutte e quattro le pronunce delle S.U. della Cassazione del 24/6-11/11/08- di salvaguardare il sacrosanto principio secondo cui “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”

(punto 4.8).-

* * *

IV) In buona sostanza e per concludere queste doverose puntualizzazioni spetterà pur sempre alla persona danneggiata dal fatto illecito altrui il risarcimento del danno biologico (sotto il cui grande ombrello le sentenze in esame hanno inteso

(5)

TAGETE 4-2009 Year XV

928

“parcheggiare” anche il D.E. così “biologicizzandolo”) da valutarsi in tutte le sue componenti risarcitorie:

A) del danno patrimoniale, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, a prova scientifica medico-legale con riguardo alla durata delle lesioni ed al grado di incidenza sulla integrità psico-fisica della persona;

B) del danno non patrimoniale, inteso come “pretium doloris” -non più ristretto al

“transeunte” ma proiettato nel tempo quale pregiudizio anche duraturo- costituente danno conseguenza (Cass. 8827/28/2003; 16004/03) dell’illecito in sé considerato e che “deve essere allegato e provato”;

C) di altre voci di danno non patrimoniale ed in particolare di quelle felicemente ricomprese sotto la voce del Danno Esistenziale, che incidano negativamente e pesantemente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, a prova libera, indipendentemente dalla sua capacità di produrre reddito (art.lo 138 secondo comma lettera a; art.lo 139 secondo comma Codice delle Assicurazioni).-

V) Del resto la migliore conferma della risarcibilità dei “pregiudizi di natura esistenziale”

id est del Danno Esistenziale è fornita proprio dalla sentenza n. 26972/08 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale annullando una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva sul punto confermato quella del Tribunale di Vicenza entrambe negatorie del danno esistenziale rivendicato da un soggetto di 44 (quarantaquattro) anni privato del testicolo sinistro a causa di errore medico, ha precisato al par. 3.13 che:

““il pregiudizio della vita di relazione, anche nell’aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona,

(6)

TAGETE 4-2009 Year XV

929 costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno

“esistenziale”” (punto 4.9)

soggiungendo peraltro che

“”Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private…suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. IN ESSO SONO QUINDI RICOMPRESI I PREGIUDIZI ATTINENTI AGLI “ASPETTI DINAMICO- RELAZIONALI DELLA VITA DEL DANNEGGIATO””.

Riferimenti

Documenti correlati

27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di

27,c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di

ritenuto che tale innovazione normativa configura un istituto frutto dell’autonomia privata, conformemente alla previsione di cui all’articolo 1322, secondo comma,

c) Per lavori, forniture, servizi di importo non superiore a Euro 5.000,00 IVA esclusa, alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a

Dove invece affiorano le arenarie, sono visibili delle lande desolate a vegetazione di pini e di betulle, dette plalières (foto 2) Al di sotto delle sabbie,

(portare, loro) a vedere qualcosa di interessante, e invece siamo rimasti chiusi in casa tutto il

L’art. 64 bis, comma 5, esclude che il debitore subisca forme di spossessamento attenuato, come invece è norma nel concordato preventivo in continuità. Secondo il comma

Nella redazione islandese, dove nulla è detto dello scam- bio di persona tra Odino e Brunone, compare invece un ac- cenno a quello che possiamo considerare il secondo aition