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Allegato deliberazione Giunta camerale n. 131 del 25/09/2017

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D.LGS 175/2016 ART.24

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE DELLA CCIAA DI TORINO

Settembre 2017

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Sommario

1 Premessa ... 3

2 Il quadro normativo di riferimento ... 4

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 ... 4

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. ... 5

3 Le partecipazioni della CCIAA di Torino al 23/09/2016 ... 9

3.1 Le partecipazioni dirette ... 9

3.2 Le partecipazioni indirette ... 16

4 La revisione straordinaria: impostazioni e risultati ... 17

4.1 Partecipazioni cessate ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 569, Legge 147/2013: rinnovata valutazione circa la permanenza delle condizioni di dismissione delle stesse e aggiornamento ... 17

4.2 Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento ... 18

4.3 Ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate ... 19

5 Conclusioni e risultati della revisione straordinaria ... 20

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1 Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art.

24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell’Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art.

4, comma 1).

L’atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del

Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Torino ha adottato con

deliberazione di Giunta n° 48 del 26/03/2015 e ha trasmesso alla Corte dei Conti in data

23/04/2015 prot. 24957, ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23

dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

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2 Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l’art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell’art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell’ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento

vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;

la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;

il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:

l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);

l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;

la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;

il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell’art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio,

“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed

infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale,

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direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull’attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono “in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa”.

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)

1

;

1 Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi

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6

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l’ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;

quelle definite in house;

quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);

quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;

quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi ad hoc dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l’esclusione di alcune società dall’applicazione del TU;

e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l’attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs.

219/2016.

inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).”

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Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. “In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”

Art. 16: Società in house

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che “oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;

b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) la società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ;

e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato

negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di

un servizio di interesse generale (SIG);

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f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L’analisi e l’eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d).

Le modifiche recitano “che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”.

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L’art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L’esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al 30 settembre 2017.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l’art. 4 del d. lgs.

175/2016 non si applica alle società:

aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;

partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;

derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;

già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da

gioco ai sensi della legislazione vigente.

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3 Le partecipazioni della CCIAA di Torino al 23/09/2016

L’art. 24 del d. lgs. 175/2016 impone che la revisione straordinaria da parte delle PA sia effettuata per le partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette

2

.

Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Torino, relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative, situazione a livello di sistema camerale regionale.

3.1 Le partecipazioni dirette

Alla data del 23 settembre 2016 la Camera di commercio di Torino aveva partecipazioni dirette in n. 24 società. Esse sono:

Denominazione società %

(alla data del 23/9/2016)

Agroqualità spa 6,1236

BI.P.CA. spa 6,545

B.M.T.I. scpa 0,0126

C.A.A.T. scpa 2,6948

Ceipiemonte scpa 22,062

Consepi srl 0,0044

Ecocerved scarl 16,6297

Environment Park spa 10,4467

Finpiemonte spa 0,1726

Finpiemonte Partecipazioni spa 0,7962

Ic Outsourcing scarl 9,893

Ima Piemonte scpa 2,02

I3P scpa 16,6667

InfoCamere scpa 16,3698

Isnart scpa 0,4280

2 L’art. 2, comma 1, lettera g) definisce la “partecipazione indiretta” come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

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Montepo spa 10

Tecnoborsa scpa 0,1815

Tecno Holding spa 25,905

TecnoServiceCamere scpa 20,5677

Uniontrasporti scarl 1,2939

Eurofidi scarl in liquidazione 0,30025

Icarus scpa in liquidazione 8,2837

Job Camere srl in liquidazione 11,1025 Villa Gualino scarl in liquidazione 25,52

Le società in house del sistema camerale alle quali la Camera di commercio di Torino partecipa a tale data sono: Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte scpa, Ecocerved scrl, IC Outsourcing scrl, InfoCamere scpa, TecnoServiceCamere scpa.

La Camera di commercio di Torino partecipa poi alle seguenti società non in house del sistema camerale: Società per la Certificazione della Qualità nell’Agroalimentare – Agroqualità spa, Tecno Holding spa, Tecnoborsa scpa.

Tali società assumono rilievo in quanto partecipate dalle Camere di commercio a livello nazionale e svolgono attività finalizzate a garantire i servizi istituzionali delle stesse costituendo quindi il sistema camerale, una vera e propria rete che nel suo insieme rappresenta un patrimonio di conoscenze, know how e tecnologie oltreché di capitale economico ed umano costruito e sviluppato negli anni dagli enti che ne fanno parte.

Le altre società per la promozione e lo sviluppo del territorio detenute sono: Bioindustry Park Silvano Fumero spa, Centro Agro-Alimentare Torino – C.A.A.T. scpa, Parco Scientifico e Tecnologico per l’Ambiente Environment Park Torino spa, Finpiemonte spa, Finpiemonte Partecipazioni spa, Incubatore del Politecnico scpa, Montepo spa.

A tali società l’ente partecipa insieme agli altri enti locali del territorio anche in relazione alle strategie di sviluppo condivise.

Per quanto riguarda le altre società si segnala la Camera di commercio di Torino ha

deliberato nel 2014 il recesso dalle società Consusa – Servizi Piemonte – Consepi spa (poi

trasformata nel 2016 in srl), Uniontrasporti scrl, Istituto per il marketing dei prodotti

agroalimentari del Piemonte scpa e nel 2015 da Isnart scpa. Poiché il Piano fa riferimento

al 23 settembre 2016 tali società vengono considerate anche se nel corso del 2017 l’ente

ha ottenuto la liquidazione delle quote di Consepi srl e di Ima Piemonte scpa

(quest’ultima cancellata dal Registro Imprese in data 4/11/2016 a seguito di fusione

mediante incorporazione). Per le società Isnart scpa e Uniontrasporti scrl occorre una

nuova valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i.

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Si segnala poi che la società Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione è stata posta in scioglimento e liquidazione dal 27/10/2011, Icarus scpa in liquidazione è stata posta in liquidazione volontaria dal 28/12/2015, Job Camere srl in liquidazione e stata posta in scioglimento e liquidazione dal 28/07/2015, Eurofidi società consortile di garanzia collettiva fidi scrl è stata posta in liquidazione e scioglimento in data 15/09/2016.

Infine la società Torino Servizi srl in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese in data 11/7/2016 e pertanto non viene considerata nel presente Piano.

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Torino ammonta a euro 93.446.274,32 (valore a bilancio consuntivo al 31/12/2015 con quote di partecipazione che variano da 0,0126% (Borsa Merci Telematica Italiana scpa) al 25,905%

(Tecno Holding spa).

La Camera di commercio di Torino non ha società controllate. Le società collegate (bilancio consuntivo 2015) sono Ceipiemonte scpa, Ecocerved scrl, Ic Outsourcing scrl, InfoCamere scpa, Tecno Holding spa, TecnoServiceCamere scpa, Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione, Job Camere srl in liquidazione.

Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Torino - l’utilità, la

coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle 24

partecipazioni riportate nel Piano di Razionalizzazione del 2015.

(12)

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progres- sivo

Codice fiscale società

Denominazione società

Stato di attività

Anno di costituzione

% Quota di partecipaz.

Cap.

sottoscritto dalla CCIAA

Attività svolta

A B C C1 D E* E1 F

1 05053521000 Agroqualità spa attiva 1995 6,1236 113.666,25

Controllo e Certificazione Qualità e sicurezza aziende agroalimentari

2 06608260011 BI.P.CA. spa attiva 1993 6,545 823.462,00

Gestione e sviluppo Parco Scientifico a vocazione

bioindustriale

3 06044201009 B.M.T.I. scpa attiva 2000 0,0126 299,62

Gestione piattaforma mercato telematico prodotti agricoli, ittici e

agroalimentari

4 05841010019 C.A.A.T. scpa attiva 1989 2,6948 925.679,58

Gestione mercato agro alimentare all’ingrosso

Torino 5 09489220013 Ceipiemonte scpa attiva 2006 22,062 55.155,00

Sviluppo e supporto internazionalizzazione imprese del Piemonte e

del Nord-Ovest

6 03719310017 Consepi srl attiva 1980 0,0044 147,19

Progettazione, realizzazione e gestione

aree e immobili per attività e servizi civili, industriali, commerciali e

turistici.

7 03991350376 Ecocerved scarl attiva 1990 16,6297 415.742,00

Progettazione, realizzazione e gestione

sistemi informativi in materia di ambiente ed

ecologia

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8 07154400019 Environment Park

spa attiva 1996 10,4467 1.191.630,00

Gestione e sviluppo Parco Tecnologico su progresso

tecnico settore ambientale per la creazione di imprese

innovative

9 01947660013 Finpiemonte spa attiva 1977 0,1726 251.652,00

Società intermediaria finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo

della ricerca e della competitività del territorio

10 09665690013 Finpiemonte

Partecipazioni spa attiva 2007 0,7962 528.887,00

Gestione mediante valorizzazione e razionalizzazione delle

partecipazioni 11 04408300285 Ic Outsourcing

scarl attiva 2009 9,893 36.801,85

Gestione finalizzata alla conservazione e archiviazione di flussi

documentali 12 08765820017 Ima Piemonte scpa cessata 2003 2,02 2.020,00

Sostegno nel settore agroalimentare

piemontese 13 07793080016 I3P scpa attiva 1999 16,6667 206.583,00 Supporto e promozione

creazione nuove imprese

14 02313821007 InfoCamere scpa attiva 1994 16,3698 2.892.541,8

Gestione sistema informatico nazionale per

il Registro Imprese e per documenti con pubblicità legale o pubblicità notizia scaturenti da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori 15 04416711002 Isnart scpa attiva 1992 0,4280 1.952,00 Sviluppo e supporto del

turismo

16 07157100012 Montepo spa attiva 1996 10 75.000,00 *

Attuazione Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Moncalieri a norma del Regolamento CEE 2081

(14)

17 05375771002 Tecnoborsa scpa attiva 1997 0,1815 2.500,00

Supporto, sviluppo e crescita regolata e

trasparente dell’economia

immobiliare 18 05327781000 Tecno Holding spa attiva 1997 25,905 6.971.087,98 *

Gestione partecipazioni e di strutture immobiliari per lo sviluppo di servizi alle

imprese 19 04786421000 TecnoServiceCamere

scpa attiva 1994 20,5677 271.275,68

Assistenza e consulenza tecnico progettuale ed economica su gestione di

strutture ed infrastrutture

20 08624711001 Uniontrasporti scarl attiva 2005 1,2939 10.000,00

Assistenza su ammodernamento ed

efficienza nei settori infrastrutture, logistica e

trasporti 21 80103360014 Eurofidi scarl in

liquidazione liquidaz 1979 0,30025 103.291,38 Attività di garanzia collettiva dei fidi

22 07614800014 Icarus scpa in

liquidazione liquidaz 1998 8,2837 264.475,8 *

Gestione centro multifunzionale a supporto attività e missioni spaziali in

Torino 23 04117630287 Job Camere srl in

liquidazione liquidaz 2006 11,1025 66.615,27 Somministrazione lavoro

24 03079030015 Villa Gualino scarl

in liquidazione liquidaz 1990 25,52 43.580,5

Realizzazione e gestione della struttura turistico ricettiva “Villa Gualino”

* prive di valore nominale

Colonna A: Numero progressivo anticipato da “Dir_”.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società

(15)

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna C1: Inserire “Attiva” o “Liquidazione”.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo ana

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quota mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amminist

(16)

16

3.2 Le partecipazioni indirette

Si ricorda che l’articolo 2 comma 1 lettera g) ai fini del decreto n. 175/2016 e s.m.i.

definisce partecipazione indiretta “la partecipazione in una società detenuta da

un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

La Camera di commercio di Torino non ha partecipazioni indirette attraverso una tramite

controllata.

(17)

17

4 La revisione straordinaria: impostazioni e risultati

Al fine di effettuare correttamente la revisione straordinaria imposta dall’art. 24 è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TU relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3);

- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);

- agli oneri di motivazione analitica (art. 5);

- ai requisiti specifici richiesti (art. 20).

L’interpretazione che si dà alla normativa vigente, ci porta a dire che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non hanno la stessa portata. Infatti, l’art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell’art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi.

Quindi se una società non soddisfa i requisisti dell’art. 4, allora la Pubblica amministrazione deve alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizioni necessaria, ma non sufficiente al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell’art. 20.

4.1 Partecipazioni cessate ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 569, Legge 147/2013:

rinnovata valutazione circa la permanenza delle condizioni di dismissione delle stesse e aggiornamento

Con deliberazione n. 214 del 24/11/2014 adottata a seguito della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) veniva deciso di cedere la quota detenuta nella società Consepi spa. A seguito della pubblicazione del bando d’asta pubblica non è pervenuta nessuna offerta e pertanto è stato esercitato il recesso come prevedeva il comma 569 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 in caso di mancata alienazione. Nel corso del 2017 la quota è stata rimborsata e pertanto l’ente camerale non è più socio di Consepi srl (la società nel corso del 2016 ha trasformato la natura giuridica in srl).

Con deliberazione n. 117 del 25/07/2016 veniva confermata la volontà di dismettere la partecipazione in Ima Piemonte scpa, già espressa con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del 2015, anche in considerazione del progetto di fusione della società per incorporazione nella società Sviluppo Piemonte Turismo srl la quale ha successivamente modificato denominazione in Destination Management Organization Turismo Piemonte scrl. Con tale deliberazione veniva quindi esercitato il recesso dalla società. Ima Piemonte è stata cancellata dal Registro Imprese in data 4/11/2016 per effetto delle fusione.

Con deliberazione n. 174 del 13/10/2014 la Giunta camerale decideva di recedere da

Uniontrasporti scarl, società in house del sistema camerale, non ritenendo più la

partecipazione strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Con nota

del 12/11/2014 la Società ha comunicato che ai termini di Statuto la Camera di

commercio di Torino restava socia fino al 15/10/2015 e che il rimborso della quota

consortile di spettanza sarebbe stato effettuato dopo la data del 20/10/2015

considerando il patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato alla data di ricezione

(18)

18

della lettera di recesso (bilancio consutivo 2013). Con lettera prot. 47/2017 del 28/07/2017 la società ha chiesto alla Camera di commercio di Torino di rivedere la decisione di non essere più soci ritenendo che la società possa essere utile su diverse tematiche strategiche per lo sviluppo economico del territorio e per la crescita della competitività delle imprese torinesi. Con tale nota si informa che la società ha adempiuto agli obblighi richiesti dal D.Lgs. n. 175/2016 e ha azzerato il fondo consortile per cui non ci saranno più oneri a carico dei soci.

Con deliberazione n. 138 del 14/9/2015 la Giunta camerale decideva di recedere ai sensi dello Statuto della società da Isnart scpa, società in house del sistema camerale, non ritenendo più la stessa strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L’ente camerale ha quindi chiesto il rimborso della quota in attesa della quale non sono state versate alla società le quote associative dovute. Con lettera prot. in arrivo n. 27976 del 31/03/2017 il Presidente di Unioncamere ha informato che Unioncamere con delibera n. 22/2017 ha deciso di esercitare il diritto di opzione per le azioni di Isnart per le quali i soci hanno esercitato il diritto di recesso in considerazione della volontà di voler procedere alla ridefinizione di un modello organizzativo del sistema camerale sulle nuove funzioni conferite alle Camere di commercio con la riforma della legge n. 580/1993, inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, da esplicare in collaborazione con gli enti ed organismi competenti. Unioncamere è disponibile anche a seguito di detta ridefinizione degli obiettivi e degli strumenti per conseguirli a consentire la presenza delle Camere di commercio che intendano essere presenti nella compagine societaria, considerando anche la configurazione in house della società.

Per le partecipazioni Uniontrasporti scarl e Isnart scpa occorre ora una nuova ed autonoma valutazione.

4.2 Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento

Per quanto riguarda le società in liquidazione si dà ora un aggiornamento sull’andamento delle procedure di liquidazione e si segnala quanto segue:

Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione: la società è in liquidazione dal 2011. A seguito dell’accordo raggiunto nel 2017 con la Regione per la riconsegna del compendio immobiliare il liquidatore ha informato i soci che la società è prossima alla chiusura (presumibilmente entro il 31/12/2017).

Eurofidi scarl in liquidazione: i liquidatori insediatisi il 18/10/2016 hanno informato i soci che

nei mesi di novembre e dicembre 2016 presso il MISE, alla presenza del Fondo Centrale di

Garanzia e delle principali banche creditrici, si sono tenuti incontri nel corso dei quali si è

affrontato il tema della gestione, nel periodo di liquidazione, dei rapporti di garanzia verso

il sistema bancario e di controgaranzia nei confronti del Fondo Centrale e si è enucleato

un percorso che ove condiviso potrebbe consentire una ragionevole ed ordinata

procedura di liquidazione ed è stato predisposto il testo di un Accordo di Moratoria e di

un Mandato presentato alle banche creditrici. Si sottolinea che il primo e più importante

fattore è costituito dalle possibili cessioni delle garanzie in bonis (unitamente ai rami di

azienda ovvero autonomamente), la cui negoziazione è in corso. Le garanzie in bonis

hanno varia scadenza sino a tutto il 2032. Laddove, invece, si riuscisse a trasferire le

(19)

19

garanzie in bonis, Eurofidi dovrà unicamente portare a compimento la gestione dello stock di garanzie in essere e già deteriorate; in questa prospettiva la stima previsionale è che, dati gli attuali tempi di liquidazione del Fondo Centrale di Garanzia, la durata della procedura di liquidazione è stimabile in 4 anni di attività effettiva, oltre a un successivo periodo necessario per concludere la procedura, procedere, auspicabilmente, ai riparti finali alle banche creditrici, vendere l’immobile sociale ed avviare la chiusura della procedura, stimabile in 2 anni.

Icarus scpa in liquidazione: la società è in liquidazione dal dicembre 2015. Il 5/7/2017 è stato pubblicato, con scadenza 2/10/2017, l’avviso d’asta immobiliare per la vendita ad unico incanto del complesso immobiliare sito in Torino, Corso Marche n. 79 denominato Centro Multifunzionale Spaziale (CMFS). Si tratta del secondo avviso perché la precedente asta pubblica, pubblicata con scadenza 8/6/2017, è andata deserta.

Job Camere srl in liquidazione: per la società in liquidazione dal 2015 l’assemblea dei soci ha disposto la continuazione provvisoria dell’attività dell’impresa. Nel 2016 la società ha proseguito con una gestione “conservativa” limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi ad una prosecuzione dell’attività con le medesime caratteristiche della gestione del precedente esercizio.

4.3 Ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate

Per ciascuna società in cui la Camera di Torino deteneva alla data 23 settembre 2016 delle quote partecipative - dirette -, viene redatta una scheda di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU. La prima parte riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda le condizioni richieste dall’art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate la riconducibilità ai vincoli di scopo alle condizioni richieste e l’esito finale della valutazione.

Si rimanda alle schede allegate contraddistinte dai numeri da 1 a 24 secondo lo schema della suddetta tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute.

Si allega altresì tabella riportante i dati di calcolo del fatturato a seguito F.A.Q. del MEF –

Dipartimento del Tesoro per le imprese individuali e commerciali.

(20)

20

5 Conclusioni e risultati della revisione straordinaria

In sintesi, il Piano di Revisione straordinaria predisposto dalla Camera di commercio di Torino prevede quanto segue:

il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:

- Agroqualità spa

- Bioindustry Park Silvano Fumero spa - Borsa Merci Telematica Italiana scpa - Ecocerved scarl

- Finpiemonte spa - Ic Outsourcing scarl - I3P scpa

- InfoCamere scpa - Tecnoborsa scpa

- TecnoServiceCamere scpa

la razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società secondo le modalità indicate:

- Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi e modifica dell’oggetto sociale indicando quanto prevede l’articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 219/2016 (entro il 31/12/2017) - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento messa in atto di azioni

previste dal Piano Industriale 2014 – 2018 che prevedono azioni di efficienza e riduzione dei costi e maggiori ricavi nelle aree strategiche di intervento individuate dal Piano stesso (entro il 31/12/2018)

- Environment Park spa: richiesta alla società di adottare un piano industriale che consenta di raggiungere il pareggio di bilancio (entro il 31/12/2018) - Tecno Holding spa: realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets

della società (entro il 31/12/2021)

la dismissione dalle seguenti società non ritenute più strategiche per l’ente camerale:

- Finpiemonte Partecipazioni spa (entro il 30/9/2018) - Montepo spa (entro il 30/9/2018)

la conferma del recesso già esercitato negli anni 2014 e 2015 per le seguenti società:

- IS.NA.R.T. scpa (liquidazione della quota entro il 31/12/2017) - Uniontrasporti scarl (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)

Si dà atto inoltre che il recesso già esercitato nel corso rispettivamente nel 2014 e

nel 2016 (confermando la volontà di dismettere le quote già espressa con il piano

(21)

21

di razionalizzazione del 2015) ha avuto seguito nel 2017 dalle seguenti società con liquidazione della quota:

- Consepi srl

- Ima Piemonte scpa

Si dà atto infine che le società in liquidazione alla data del 23/9/2017 e tuttora in liquidazione sono le seguenti:

- Eurofidi scarl in liquidazione

- Icarus scpa in liquidazione

- Job Camere srl in liquidazione

- Villa Gualino scarl in liquidazione

(22)

Riepilogo

Azioni intraprese Progressivo Denominazione società % quota di partecipazione

Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)

MANTENIMENTO

1 Agroqualità spa 6,1236

2 BI.P.CA. spa 6,545

3 B.M.T.I. scpa 0,0126

7 Ecocerved scarl 16,6297

9 Finpiemonte spa 0,1726

11 IC Outsourcing scarl 9,893

13 I3P scpa 16,6667

14 InfoCamere scpa 16,3698

17 Tecnoborsa scpa 0,1815

19 TecnoServiceCamere

scpa 20,5677

ONA LIzzA ZION CONTENIMENTO DEI COSTI 5 Ceipiemonte scpa 22,062 31/12/2017

(23)

4 C.A.A.T. scpa 2,6948 31/12/2018

8 Environment Park spa 10,4467 31/12/2018

CESSIONE O RECESSO

6 Consepi srl 0,0044 3/2/2017

10 Finpiemonte Partecipazioni

spa 0,7962 30/9/2018

15 Isnart scpa 0,4280 31/12/2017

16 Montepo spa 10 30/9/2018

20 Uniontrasporti scarl 1,2939 31/12/2017

FUSIONE/INCORPORAZIONE 12 Ima Piemonte scpa 2,02 4/11/2016

Realizzazione piano razionalizzazione assets

società

18 Tecno Holding spa 25,905 31/12/2021

(24)

24

Scheda società AGROQUALITA’ Spa

Progressivo società partecipata:

1

(a)

Denominazione società partecipata:

SOCIETA’ PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’

NELL’AGROALIMENTARE SOCIETA’ PER AZIONI IN BREVE AGROQUALITA’ S.P.A.

(b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto sociale la fornitura sul mercato e in regime di concorrenza di servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da norme nazionali, comunitarie e internazionali. La società esercita le proprie attività e servizi sui temi della Qualità, dell’Ambiente, della Sicurezza, dell’Etica e per la valorizzazione del Made in Italy.

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

o È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)

o

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) o

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6) o

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7) o

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) o Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) o Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) o Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) o

(25)

25 Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) o

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) o Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) o

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) o

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d.lgs 219/2016):

La società è lo strumento operativo con il quale la Camera di commercio eroga servizi di assistenza e supporto alle imprese per la conformità dei prodotti e il sostegno alla competitività (articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219).

Agroqualità spa collabora attivamente con il Laboratorio Chimico, Azienda Speciale della Camera di commercio di Torino per quanto riguarda le attività di certificazione qualità, sicurezza e made in Italy, soprattutto in ambito agro-alimentare garantendo le attività di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti attribuite dalla legge.

Condizioni art. 20, co. 2 Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti

(e) 31 Costo del personale (f) 1.492.226,00

Numero amministratori 13 Compensi

amministratori

73.139,00 (57.500 più gettone di presenza per singola seduta e

per singolo

componente pari ad € 350)

Numero componenti

organo di controllo 3 Compensi componenti

organo di controllo 12.538,00

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO (h)

2015 23.683,00 2015 4.154.808,00

2014 96.941,00 2014 4.051.067,00

(26)

26

2013 28.149,00 2013 3.980.254,00

2012 58.773,00 FATTURATO MEDIO 4.062.043,00

2011 1.007,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.

2, lett. a) o

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) o

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e

art. 26, co. 12-quinquies) o

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) o

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.

4 (art. 20, co. 2, lett. g) o

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società o

Cessione della partecipazione a titolo oneroso o

Cessione della partecipazione a titolo gratuito o

Messa in liquidazione della società o

Scioglimento della società o

Fusione della società per unione con altra società o

Fusione della società per incorporazione in altra società o

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della

partecipazione nella società «tramite» o

Recesso della società o

(27)

27 Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

Si rileva che la società ha proseguito il percorso di sviluppo nell’ambito della certificazione volontaria e per quella regolamentata e ha ottenuto l’accreditamento per la certificazione in conformità al Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e la successiva autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia per la produzione primaria sia per i prodotti trasformati. Relativamente a quanto dispone l’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la società non ha criticità. Si ritiene pertanto di mantenere senza necessità di azioni di razionalizzazione la quota detenuta attualmente nella società in quanto la società eroga servizi alle imprese in linea con le funzioni camerali ed è costituita nell’ambito della previsione dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

(28)

28

Scheda società BI.P.CA. Spa

Progressivo società partecipata:

2

(a)

Denominazione società partecipata: BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta:

La società promuove e valorizza contenuti tecnologici e di ricerca e progetta, realizza, sviluppa e gestisce un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale; attua il Parco Scientifico ai sensi dei Regolamenti CEE 2052/88 et 2081/93 - obiettivo 2;

stimola e diffonde il progresso scientifico e tecnologico, svolge attività di studio, progettazione e produzione nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell’agricoltura, dell’alimentare, dell’ambiente, dell’energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell’informatica e della robotica; promuove e svolge attività di ricerca industriale sviluppandone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale, anche a mezzo produzione di software dedicato; promuove ed assiste la creazione di imprese innovative.

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

o È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)

o

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) o

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6) o

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7) o

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) o Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) o

(29)

29 Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) o Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) o

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) o Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento

delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) o

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) o

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) o

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d.lgs 219/2016):

La società supporta la creazione e lo sviluppo di imprese innovative e favorisce il progresso scientifico e tecnologico in tutti i settori dell’economia e pertanto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente previste dall’articolo 2 comma 2 lettere c), d) e d)-ter della legge n. 580/1993 modificata dal decreto legislativo n. 219/2016 e secondo quanto prevede l’articolo 2 comma 4 della medesima legge.

Condizioni art. 20, co. 2 Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti

(e) 35 Costo del personale (f) 1.713.167,00

Numero amministratori 5 Compensi

amministratori 41.396,00 Numero componenti

organo di controllo 3 Compensi componenti

organo di controllo 37.210,00

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO (h)

2015 - 1.859.645,00 2015 3.970.481,00

2014 5.991,00 2014 4.108.508,00

(30)

30

2013 40.426,00 2013 4.612.139,00

2012 128.902,00 FATTURATO MEDIO 4.230.376,00

2011 93.938,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.

2, lett. a) o

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) o

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e

art. 26, co. 12-quinquies) o

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) o

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.

4 (art. 20, co. 2, lett. g) o

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società o

Cessione della partecipazione a titolo oneroso o

Cessione della partecipazione a titolo gratuito o

Messa in liquidazione della società o

Scioglimento della società o

Fusione della società per unione con altra società o

Fusione della società per incorporazione in altra società o

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della

partecipazione nella società «tramite» o

Recesso della società o

(31)

31 Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

La società, relativamente a quanto dispone l’articolo 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., non presenta criticità. Si rileva che il bilancio al 31/12/2015 ha chiuso in perdita per effetto della decisione degli amministratori di accantonare un fondo ristrutturazione composto analiticamente dai costi prudenzialmente stimati per sostenere un percorso di intervento di medio periodo finalizzato all’aumento dell’efficienza complessiva. Il bilancio al 31/12/2016 ha chiuso con un risultato finale positivo di euro 82.757,00 grazie a un aumento dei ricavi e prestazioni e l’ottimizzazione dei costi. Il piano industriale del Parco prevede diverse iniziative per il futuro per supportare la creazione di nuove imprese, emersione di idee imprenditoriali e accelerazione d’impresa, continuazione della gestione del Polo di innovazione bioPmed. Si ritiene pertanto che la partecipazione possa essere mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

(32)

32

Scheda società B.M.T.I. Scpa

(società operante secondo il modello organizzativo dell’in house providing)

Progressivo società partecipata:

3

(a)

Denominazione società partecipata: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta:

La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.

(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle

Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

o È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,

dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)

o

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) o

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale

(art. 4, co. 6) o

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi

fieristici (art. 4, co. 7) o

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a

fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) o Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) o Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di

ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) o Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori

dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

o

(33)

33 Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) o Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) o

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse

generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) o Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) o

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) o

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 (con riferimento esplicito ai compiti e alle funzioni delle CCIAA in base al d.lgs 219/2016):

Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di specifiche previsioni normative.

Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l’attività svolta dalla società partecipata.

In particolare la partecipazione nella società, seppure di modesta entità, consente all’ente camerale torinese di accedere gratuitamente alla piattaforma della società e di partecipare a incontri informativi che consentono di essere aggiornati periodicamente sull’evoluzione della piattaforma e del listino di Borsa Merci Telematica garantendo le funzioni di rilevazione dei prezzi e delle tariffe di cui all’articolo 2 comma 2 lettera c) della legge n. 580/1993 modificata dal decreto legislativo n. 219/2016.

La quota associativa annua consortile è stata ridotta dal 2015 della metà ed è attualmente pari a euro 9.595,00.

Condizioni art. 20, co. 2 Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro

Numero medio dipendenti

(e) 15 Costo del personale (f) 938.182,00

Numero amministratori 3 Compensi

amministratori

Gettoni presenza complessivi anno 2015 (€ 252,00 a riunione)

€ 2.646,00 Compenso 2015 Presidente

€ 20.880,00

(34)

34 Compenso annuo singoli amministratori

€ 1.440,00

Numero componenti

organo di controllo 3 Compensi componenti organo di controllo

11.001 più un gettone di presenza pari ad € 160 per ogni

partecipazione alle riunioni assembleari e consiliari

(Compenso 2015 Presidente

€4.431,00

Compenso 2015 ciascun Sindaco Effettivo

€ 3.285,00 Gettone presenza singola riunione

€ 160,00)

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO (h)

2015 8.246,00 2015 2.716.369,00

2014 7.096,00 2014

2.776.419,00

2013 13.599,00 2013

2.735.575,00

2012 48.426,00 FATTURATO MEDIO 2.742.788,00

2011 882,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co.

2, lett. a) o

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da

enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) o

Indicare quali società/enti strumentali:

(35)

35 Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e

art. 26, co. 12-quinquies) o

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse

generale) (art. 20, co. 2, lett. e) o

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.

4 (art. 20, co. 2, lett. g) o

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società o

Cessione della partecipazione a titolo oneroso o

Cessione della partecipazione a titolo gratuito o

Messa in liquidazione della società o

Scioglimento della società o

Fusione della società per unione con altra società o

Fusione della società per incorporazione in altra società o

Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della

partecipazione nella società «tramite» o

Recesso della società o

Indicare le motivazioni della scelta effettuata (i):

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Si precisa che la società relativamente a quanto dispone l’articolo 20 comma 2 del D.Lgs. n.

175/2016 e s.m.i. non presenta criticità e ha adottato un piano di riduzione dei costi venendo incontro alla richiesta in tal senso già presentata in occasione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipate del 2015 da parte di questa Camera di commercio.

Riferimenti

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