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CIRCOLARE N. 2

PROT. n° 19948

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare OGGETTO: Art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 –

Trasferimenti a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi – Inoperatività a far data dal 14/12/2000

DESTINATARI: Uffici Provinciali - Direzioni Compartimentali – Servizio Ispettivo Roma, 06 aprile 2001

FIRMATO:

Carlo Cannafoglia

Sintesi

La facolta' concessa ai vescovi dall'art. 29, comma 4, della legge 20.5.1985, n.

222, non puo' essere esercitata a far data dal 14 dicembre 2000, giusta l'interpretazione della normativa concordemente ribadita da Italia e Santa Sede con apposito scambio di note. Di conseguenza non potranno essere accolte eventuali domande di trascrizione presentate dai vescovi in base alla disposizione sopra richiamata.

Testo

L'articolo 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, prevede che i Vescovi, con proprio provvedimento, possano assegnare a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi, determinate tipologie di beni immobili, gia' trasferiti agli Istituti diocesani per il sostentamento del Clero, in base all'art. 28 della stessa legge 222/85 (cosiddetti decreti di ritrasferimento).

In relazione a tale facolta', la Commissione paritetica nominata dal Governo Italiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dell'art. 49 della legge 222/85, ha ritenuto che, essendosi oramai sostanzialmente concluso il processo di razionalizzazione e riorganizzazione del patrimonio degli enti ecclesiastici interessati dalla revisione concordataria, l'emanazione di ulteriori provvedimenti di ritrasferimento, ai sensi dell'art.29 citato, potrebbe tradursi in una non coerente attuazione delle norme pattizie.

A conclusione dei lavori della predetta Commissione, pertanto, la Santa Sede, con nota a verbale del 3/3/2000, ha avanzato una richiesta di intesa volta a specificare che i provvedimenti vescovili di ritrasferimento in parola non potessero essere piu' adottati.

L'intesa, in tal senso, tra Governo Italiano e Santa Sede e' stata raggiunta attraverso uno scambio di note realizzatosi in data 14 dicembre 2000, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con nota verbale n.8807/00/RS del 13 novembre 2000, diretta all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, la Segreteria di Stato ha proposto che, "...a far data

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Firmato:Carlo Cannafoglia

dallo scambio di Note, la facolta' dei Vescovi diocesani di emettere i provvedimenti di cui al medesimo comma quartodell'art.29 debba intendersi, anche alla luce delle intenzioni delle Parti,limitata al 31 dicembre 1989.".

Successivamente, con nota verbale n. 4449 del 14 dicembre 2000, l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, su istruzioni del Ministero degli Affari Esteri, ha espresso alla predetta Segreteria di Stato l'accordodel Governo Italiano in merito alla proposta formulata.

In sostanza, per effetto dell'intervenuto accordo bilaterale, l'art. 29, quarto comma, della legge 222/85, a far tempo dal 14 dicembre 2000, va interpretato nel senso indicato dal suddetto scambio di Note e, cioe', che la facolta' dei Vescovi diocesani di emettere provvedimenti di ritrasferimento, ai sensi della stessa disposizione, deve intendersi limitata al 31 dicembre 1989.

Di conseguenza, allo stato attuale, non potranno essere accolte eventuali domande di trascrizione dei decreti vescovili in parola, adottati in base alla disposizione pattizia piu' volte richiamata.

In tale senso, pertanto, devono ritenersi modificate le istruzioni impartite dalla soppressa Direzione Generale delle Tasse e II. II. Sugli Affari, con Circolare 2 luglio 1987, n. 45, concernenti le modalita' di trascrizione dei decreti in questione presso le Conservatorie dei registri immobiliari.

Tanto premesso le Direzioni Compartimentali vorranno assicurare la puntuale applicazione della presente circolare.

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