2.0.13 (testo 2) La Commissione Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Scuole di specializzazione non mediche)
1. Nelle more della definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2.0.13 testo 2/101
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
All'emendamento 2.0.13 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 2000, n. 401.» aggiungere le seguenti: «La predetta deroga non si applica alle scuole di specializzazione ricomprese nel decreto
ministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, i cui aventi diritto vi accedono obbligatoriamente».