• Non ci sono risultati.

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

MOZIONE

Oggetto: Misure di carattere economico e sociale per sviluppo territoriale con riferimento alla L.R. 65/2014 Premesso

Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in G.U. n.64 dell'Il marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologia da COVID 19", C.d.

"decreto Cura Italia", come convertito in legge il 24 aprile 2020;

Visti i D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e le successive disposizioni emergenziali, in ultimo il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

Preso atto

delle gravissime criticità derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere sociale ed economico;

Considerato

che il tessuto economico della città è stato colpito gravemente e improvvisamente dall'emergenza e che si rende necessario, per l'Amministrazione Comunale, porre in essere misure incisive per contenere i disagi dell'emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa dell'economia locale;

Ritenuto

urgente procedere, all'interno delle possibilità consentite, all'approvazione e messa in opera, di una serie di misure di sostegno immediato al tessuto economico e sociale della città, anche attraverso la semplificazione degli strumenti urbanistici;

Impegna il Sindaco e la Giunta

- A mettere in atto in modo tempestivo tutte le azioni necessarie che consentano, a tutti laddove possibile per tutti i soggetti coinvolti, di far fronte alle sopravvenute necessità dettate dall’emergenza economica dovuta al COVID-19, favorendo il più possibile l’abbattimento di barriere burocratiche che impediscono lo sviluppo di interventi urgenti e necessari alla salvaguardia delle attività produttive e allo sviluppo economico del territorio, con riferimento anche agli strumenti urbanistici.

- A chiedere all'Ente preposto, Regione Toscana, che faccia la sua parte per conseguire gli obiettivi di cui sopra a partire da quanto concerne la Legge Regionale 65/2014.

Riferimenti

Documenti correlati

In tal senso depone, fra l’altro, la giurisprudenza costituzionale, la quale ha evidenziato come la spesa per il personale, “per la sua importanza strategica ai fini

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di

2 (udienze relative a procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari o di sicurezza) non opera distinzioni tra le misure cautelari personali e quelle reali

1. Le aziende site nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che alla data di entrata in vigore del

1.56 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza

ART. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,