• Non ci sono risultati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: RUOLO FUNZIONI E STRUMENTI INNOVATIVI. Avv. Michele D Avino Segretario Generale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: RUOLO FUNZIONI E STRUMENTI INNOVATIVI. Avv. Michele D Avino Segretario Generale"

Copied!
25
0
0

Testo completo

(1)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

RUOLO FUNZIONI E STRUMENTI INNOVATIVI

Avv. Michele D’Avino Segretario Generale

(2)

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 114 della Costituzione

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Articolo 117 della Costituzione

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(3)

La disciplina degli organi di governo del Comune è contenuta nel D.lgs n. 267/2000 (Tuel) in applicazione di quanto stabilito dall'art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione:

Lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,

Province e Città metropolitane

(4)

ART. 6 TUEL: 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatozione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(5)

Il Consiglio Comunale (art. 37 e ss. Del D.lgs n. 267/2000) è composto dal Sindaco e:

da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

da 12 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti;

da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

(6)

IL CONSIGLIO COMUNALE - art. 38 comma 2 Tuel

“Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia ().

Les

(7)

IL CONSIGLIO COMUNALE

3. I consigli sono dotati di AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti (comma così modificato dall'art. 16, comma 19, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011) – art. 38 comma 7 del D.lgs n.

267/2000.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

d’

(8)

Presidenza dei consigli comunali e provinciali - Art. 39 Tuel

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione SUPERIORE A 15.000 ABITANTI sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40.

Nei comuni con popolazione SINO A 15.000 ABITANTI lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

(In tali casi è opportuno che lo Statuto preveda altresì la figura del Vicepresidente del Consiglio, con funzioni vicarie.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

(nb: attenzione al Vice sindaco non consigliere.

Diversa ipotesi in cui il vicesindaco sia “reggente” della carica vacante per impedimento permanente!)

(9)

Presidenza dei consigli comunali e provinciali - Art. 39 Tuel

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

…Si tratta di un dovere cogente e non di una possibilità! comma 5!

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(10)

RUOLO E FUNZIONI

Cons. Stato 3187/2002

Il Consiglio comunale è l’organo rappresentativo del comune nel quale “sono presenti maggioranza e minoranza e nel cui seno (quindi) si deve equilibrare l’esercizio di due distinti diritti: quello della maggioranza all’attuazione dell’indirizzo politico (…) e quello della minoranza a rappresentare e svolgere la propria opposizione”.

Tale equilibrio può essere garantito solo attraverso la predisposizione e il rispetto di.

Regole, pertanto, essenzialmente procedimentali che dovrebbero essregole la cui funzione non è agevolare questa o quella parte politica ma garantire il corretto funzionamento dell’organo

Il Presidente del Consiglio comunale è il soggetto principale a cui spetta il compito di applicare e far rispettare tali regole in quanto “presidente di tutto il collegio (…) e suo rappresentante”

La sua funzione, dunque, risulta neutrale in quanto, non solo “non necessita di alcuna maggioranza strettamente politica” ma soprattutto perché, “non è strumentale all’attuazione di alcun indirizzo politico, bensì al corretto funzionamento dell’istituzione”.

(11)

COMPITI E POTERI

la convocazione dell'assemblea consiliare, obbligatoria su richiesta del capo dell'amministrazione o del quorum di consiglieri (un quinto) previsto;

la direzione dei lavori consiliari;

…ivi compresa la determinazione dell’ordine delle votazioni e la definizione delle proposte di voto

assicurare l'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari od a singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

Inoltre, al Presidente compete l'autorizzazione dei consiglieri

all'effettuazione di missioni ai sensi dell'art. 84, comma 1, del

T.U.E.L.4

(12)

COMPITI E POTERI

Lo statuto dell'ente può altresì prevedere ulteriori compiti da affidare «al personale dell'ufficio di presidenza», come ad esempio:

la sovrintendenza all'istruttoria delle proposte da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale o provinciale;

la verifica dello stato di attuazione delle deliberazioni

consiliari, per riferirne poi alla eventuale conferenza dei

presidenti dei gruppi consiliari (c.d. commissione dei

capigruppo) che il medesimo statuto può prevedere, formata

dallo stesso Presidente del Consiglio, dal suo vice e dai

presidenti di ciascun gruppo consiliare o da loro delegati.

(13)

REVOCA

In astratto, è legittima la previsione statutaria dell’istituto della revoca presidenziale purché, in concreto, l’esercizio di tale potestà non alteri (o non si presti ad alterare) il funzionamento degli organi previsti dal legislatore statale nel disciplinare la forma di governo degli enti locali.

La revoca Presidenziale è, pertanto, un atto discrezionale, ma la discrezionalità del Consiglio comunale, rispetto a tale istituto, non può ritenersi del tutto“piena”.

La funzione del Presidente del Consiglio comunale è, infatti, come più volte rilevato, neutrale e istituzionale e, pertanto, la revoca “non può essere causata, (e, dunque, motivata) che dal cattivo esercizio della funzione in quanto ne sia viziata la neutralità” o l’efficienza.

Il potere di revocare il Presidente del Consiglio deve essere esercitato con motivazioni istituzionali che ne costituiscono “la funzione tipica secondo la logica del sistema”. Motivazioni politiche, pertanto, non legittimano il Consiglio comunale a revocare il proprio Presidente.

(14)

CATTIVO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

volute sovrapposizioni di riunioni convocate senza preavviso;

ripetuti rinvii delle richieste di convocazione;

abbandono dell’aula durante la discussione senza assicurarsi che fosse garantita la continuità della funzione;

concessione della parola ad un consigliere per la trattazione di un argomento non fissato all’ordine del giorno;

violazione del dovere di dare preventiva informazione ai gruppi e ai singoli consiglieri;

ingerenza nell’attività di gestione o dei singoli assessorati;

ripetuta violazione dello statuto o del regolamento;

abbandonare l'aula in occasione di una particolare delibera per fare

mancare il numero legale

(15)

Art. 42 Tuel

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

(16)

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (lettera così modificata dall'articolo 1, comma 68, legge n. 311 del 2004);

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

(17)

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la

designazione dei rappresentanti del comune presso enti,

aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del

consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso

espressamente riservata dalla legge.

(18)

 L'attività degli organi di governo e quella degli uffici è uniformata al PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

(Art. 4 comma 1 Tupi “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”) E L'ATTIVITÀ DI GESTIONE che compete agli uffici dirigenziali (Art. 4 comma 2 Tupi “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”).

(19)

LO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - rinvio

Definizione di amministratore locale (art. 77 comma 2 Tuel):

“i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i

consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province,

i componenti delle giunte comunali, metropolitane e

provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani

e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle

comunità montane, i componenti degli organi delle unioni

di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i

componenti degli organi di decentramento”.

(20)

Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali (art. 78 Tuel):

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

(21)

art. 78 Tuel(segue):

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

(22)

Permessi e licenze degli amministratori locali (art. 79 Tuel)

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

(23)

I CONSIGLI COMUNALI AL TEMPO DEL COVID

Art. 73, c.1. DL 18/2020

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente.

(24)

I CONSIGLI COMUNALI E LA TRASPARENZA DIGITALE

- Ripresa audio-video e trasmissione;

- Riprese streaming

- Videoconferenza da remoto

(25)

“Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è

discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada, ora più densa, tu non devi credere che si possa

smettere di cercarla.”

(Calvino, Le città invisibili)

Riferimenti

Documenti correlati

IL Presidente, tutto il Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Revisori esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. 2016 AVANZO DI GESTIONE

sono cortesemente invitate ad intervenire alla riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari programmata per il giorno martedì 21 febbraio 2017 alle ore

sono cortesemente invitate ad intervenire alla riunione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari programmata per il giorno martedì 24 gennaio 2017 alle ore

barrando con il segno X la cella corrispondente alla risposta corretta (A, B oppure C). E’ possibile un’unica correzione cerchiando la X posizionata erroneamente e indicando una nuova

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell' articolo 107,(* vedi sotto) commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge

La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l’Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall’elenco delle strade regionali,

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva

c) L’attività di controllo riguarderà tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione) nonché le seguenti famiglie di