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responsabilità del Segretario Funzioni, adempimenti,

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(1)

Funzioni, adempimenti,

responsabilità del Segretario

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(2)

• I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

• Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari .

• Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

(3)

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

articolo 1, comma 2

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

(4)

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

(5)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Legge 31 dicembre 2009 n. 196

(6)

Corte Cassazione 2011 n. 21226

sul controllo della Corte dei Conti

Ordini e Collegi e relative Federazioni Nazionali enti appartenenti alla pubblica amministrazione e rientranti nella categoria degli enti pubblici non economici…

però…

considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non

beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa

essere l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative

conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi

(7)

Corte Cassazione 2011 n. 21226

Il punto in contestazione non è infatti quello relativo all'esistenza o meno di un interesse pubblico al corretto espletamento dei compiti istituzionali da parte degli ordini professionali, ma piuttosto quello di stabilire se la natura dell'interesse

esistente richieda o meno l'esercizio di un controllo da parte della Corte dei

(8)

Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)

A) Comparto delle Funzioni centrali;

Art. 3 (Comparto delle Funzioni Centrali )

1 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da: …

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE

DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

(9)

Art. 1. Per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni è istituito l'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee.

www.indicepa.gov.it

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.

È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

(10)

Gli Ordini delle professioni infermieristiche

(11)

Articolo 1 comma 3 Dlcps 233/46

come modificato dall’art 4 legge 3/2018

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

(12)

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di

Articolo 1 comma 3 Dlcps 233/46

(13)

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

Articolo 1 comma 3 Dlcps 233/46

(14)

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Articolo 1 comma 3 Dlcps 233/46

(15)

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

(16)

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

.

(17)

a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;

e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

(18)

6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi; c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;

d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

(19)

Articolo 31 DPR 221/50

Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso

affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

(20)
(21)

Articolo 30 DPR 221/50

Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal

(22)

La delibera

La delibera è l’atto con cui un organo collegiale (Consiglio Direttivo) esprime la propria volontà.

È necessaria la forma scritta.

La delibera del Consiglio Direttivo è un atto pubblico in quanto redatta da un pubblico ufficiale. Fa piena prova fino a querela di parte.

• La delibera del Consiglio Direttivo è un atto amministrativo collegiale.

• La delibera di norma è un provvedimento amministrativo in quanto è il risultato di un procedimento amministrativo.

• La delibera è documentata da un verbale.

(23)

Verbale

Il verbale è un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, quale pubblico ufficiale chiamato ad attestare, fedelmente e con capacità probatoria, quanto accaduto nel corso dell’adunanza.

(24)

Legge 241/1990

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3)

(25)

Consiglio di Stato

La motivazione del provvedimento amministrativo ha lo scopo di consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico-giuridico attraverso cui l’amministrazione

si è determinata ad adottare un determinato provvedimento controllando quindi

(26)

Legge 241/1990

Obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso e in tempi certi (art. 2)

La convocazione con annesso ordine del giorno. Quest’ultimo è obbligatorio a pena di nullità e deve essere chiaro e completo, mai generico. Infatti ogni singolo componente ha il diritto/dovere di essere informato esaustivamente sugli argomenti in discussione. Ciò accade anche per consentire ai componenti dell’organo di potersi determinare adeguatamente sulle questioni oggetto di discussione e di deliberazione.

Inoltre, in base al "principio della immutabilità dell'ordine del giorno", nell’adunanza è possibile trattare esclusivamente argomenti che abbiano formato oggetto di preannuncio tramite l'avviso di convocazione.

(27)

Legge 241/1990

• Ogni procedimento amministrativo deve avere un Responsabile (il Segretario) (art. 4)

(28)

Impugnazione

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS presso il Ministero della salute).

Competente in materia di:

• Iscrizione e cancellazione dall’albo

(29)

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio direttivo: il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente, sovraintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio direttivo stesso.

(30)

Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo del (Collegio). Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal componente il Consiglio direttivo più giovane di età presente alla seduta che non sia il Tesoriere.

(31)

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute

La seduta del Consiglio direttivo non è aperta al pubblico, con l’eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l’assistenza autorizzata al Segretario.

Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all’ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni.

Le sedute si svolgono, di regola, nella sede del Collegio.

In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima.

(32)

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d’urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all’ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come ‘varie ed eventuali’, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all’ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio direttivo, all’inizio della seduta, ne chieda l’inserimento e su tale inserimento convengano, all’unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l’argomento viene inserito obbligatoriamente all’ordine del giorno della seduta successiva.

(33)

Il primo punto all’ordine del giorno è sempre costituito dall’approvazione del verbale della seduta precedente, col quale si apre la discussione, seguito dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d’atto.

Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Consiglio direttivo presso la sede del Collegio o per via telematica.

(34)

La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Qualora all’ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l’invio dell’ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.

(35)

Articolo 19

Adunanza e quorum costitutivo

1. L’adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri. (secondo la formula: legittimati (se in numero dispari) + 1 : 2)

2. In mancanza del quorum costitutivo, l’inizio della seduta è differito di un’ora. 3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata. 4. L’ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

(36)

Articolo 20

Quorum deliberativo

Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

(art. 30 DPR 221/50)

(37)

Articolo 21

Discussione e comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l’inversione di uno o più punti dell’ordine del giorno.

2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell’educazione, della prudenza e del rispetto, senza l’uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio direttivo deve astenersi dal partecipare e dall’assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.

(38)

Articolo 22 Votazione

Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al (Collegio), la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.

Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

(39)

Articolo 23

Revoca, modifica e nullità

1. Il Consiglio direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averli presi, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

(40)

Articolo 24 Il verbale

Il verbale documenta la volontà del Consiglio direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede del Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso.

Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal Segretario dopo l’approvazione da parte del Consiglio direttivo.

(41)

Il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte non è però a tal fine necessaria la minuziosa descrizione

delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse

(42)

Il Presidente è responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della adunanza.

Il verbale va trasmesso in visione prima dell’approvazione ai componenti il Consiglio direttivo.

Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima della approvazione.

(43)

La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell’iter seguito.

Qualora un componente del Consiglio direttivo desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

(44)

La delibera

La DELIBERA è un atto amministrativo collegiale, documentato nel rispettivo verbale

ELEMENTI ESSENZIALI della delibera sono:

• denominazione dell’Ordine • oggetto

• data e luogo della seduta

• indicazione del numero del verbale corrispondente • indicazione dei presenti e degli assenti

• indicazione dell’esito della votazione • preambolo

• motivazione • dispositivo

(45)

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI … via… cap …città …

DELIBERAZIONE n. … /18 Prot. … Rep. …

del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di … Oggetto: …

Il giorno … presso la sede legale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di …via … IL CONSIGLIO DIRETTIVO

verbale n. … (…/18)

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI

Nome x

Constatata la presenza del numero legale

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI

(46)

Il PREAMBOLO si compone di una

parte procedurale in cui è descritto l’iter del procedimento con riferimento agli adempimenti istruttori necessari all’adozione di quella determinata delibera. Deve evidenziare che sono state seguite correttamente tutte le procedure di legge

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

costituito secondo quanto disposto dalla delibera n. … verb. … (…/…), nel rispetto delle attribuzioni di cui al capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3

Convocato con nota prot. …

Visto

• il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni • il DPR n. 221/50

(47)

• il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n.

…/… verb. …

• le linee guida per la gestione dei provvedimenti degli organi collegiali

approvate con delibera n. …/… verb. …

• … (normativa di volta in volta presa in esame a seconda dell’oggetto della

deliberazione ad es. il D.Lgs 50/16 ed il D.Lgs 56/17 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e successive modifiche e integrazioni - Codice appalti)

parte contenutistica nella quale sono descritti i contenuti più significativi emersi nell’iter procedimentale: fatti, atti, accertamenti (elementi di fatto), norme giuridiche applicabili all’atto (elementi di diritto)

(48)

Richiamato

• l’art. … del Dlcps 233/46 così come modificato dall’art. 4 della Legge 11

gennaio 2018 n. 3

• l’art. … del D.Lgs 50/16 così come modificato dall’art. … del Dlgs 56/17 • l’art. … del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con

delibera n. … / … verb. …

• la delibera n. … / … verb. … relativa a … • il verbale del CD n. … punto …

• altri riferimenti specifici alla normativa o agli atti precedenti relativi al

(49)

La MOTIVAZIONE rende conto del perché il Consiglio adotta la delibera Consiste nell’indicazione:

• dei presupposti di fatto che condizionano l’adozione o il contenuto dell’atto

(50)

L’art. 3 L. 241/90 – «Motivazione del provvedimento» stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria

L’obbligo di motivazione non sussiste per gli atti normativi (es. regolamento interno) e per quelli a contenuto generale (es. orario apertura)

(51)

La motivazione è elemento essenziale della delibera Quindi:

• la mancanza totale di motivazione

• l’indicazione incompleta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche

della decisione

• la mancata indicazione degli atti per relationem e dei modi per accedere

ad essi

• la motivazione illogica o contraddittoria

(52)

La discrezionalità amministrativa è la facoltà di scegliere tra più comportamenti, tutti giuridicamente leciti, per soddisfare o perseguire un interesse pubblico

Più ampia è la discrezionalità, tanto più la motivazione del provvedimento deve essere articolata

Negli atti discrezionali, dopo l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, occorre specificare la motivazione del provvedimento (in relazione alle scelte possibili)

Per gli atti vincolati o dovuti, non c’è possibilità di scelta per cui l’Amm.ne si limita a verificare la sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto

(53)

Il DISPOSITIVO descrive il contenuto dell’atto

Deve essere una conseguenza logica e imparziale di quanto emerso nel preambolo e nella motivazione e, nel caso di atti discrezionali, deve basarsi sulla valutazione dei vari interessi coinvolti

DELIBERA 1. …

2. …

STABILISCE

relativamente a quanto deliberato, il seguente limite di spesa complessiva: … ATTESTA

che le relative voci di spesa verranno imputate ai seguenti capitoli di competenza: …

AUTORIZZA

il tesoriere ad impegnare le relative somme nei limiti del bilancio di previsione 2018 approvato da parte dell’Assemblea nella seduta ordinaria del …

(54)

Gli ALLEGATI sono atti non riportati nel testo della delibera, ma scritti a parte e allegati alla delibera stessa di cui costituiscono parte integrante (capitolati, contratti, regolamenti etc.)

I documenti allegati ad una delibera devono essere richiamati espressamente nel preambolo e indicati/approvati nel dispositivo

Devono essere siglati dal Segretario

(55)

Una delibera può essere integrata o modificata con una delibera successiva.

Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione delle parti modificate o integrate

Una delibera può essere ritirata con una delibera successiva di revoca o di annullamento, fatti salvi i diritti dei terzi

Modifica e ritiro

(56)

La VERBALIZZAZIONE è l’atto del tradurre in forma scritta il contenuto di quanto viene espresso oralmente.

È l’attività che documenta la formazione della volontà collegiale e ne costituisce l’unica prova

Il VERBALE documenta la volontà del Consiglio Direttivo

È redatto dal Segretario e da lui firmato come responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della riunione del Consiglio

(57)

ELEMENTI ESSENZIALI del verbale sono:

• denominazione dell’Ordine • luogo e data della seduta

• presenti e assenti, comprese modifiche sopravvenute • ordine del giorno

• sintesi della discussione e deliberazioni adottate • orario di inizio e fine lavori

• sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario

Nel verbale il Segretario descrive l’attività del Consiglio Direttivo in modo puntuale riportando, oltre agli elementi essenziali, qualsiasi atto o fatto che ritenga degno di nota.

(58)

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI … via … cap … città …

VERBALE n. … ( … /18) Prot. … Rep. … luogo … data … Odg 1) … 2) … Presenti: … Assenti: …

Inizio lavori ore …

Sintesi della discussione su ciascun punto all’odg .

(59)

Il verbale va trasmesso in visione ai componenti il Consiglio Direttivo prima dell’approvazione

Eventuali rettifiche al verbale possono essere accolte dal Presidente solo se presentate per iscritto prima dell’approvazione

(60)
(61)

Il Codice dei Beni culturali definisce tutti gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico come beni culturali.

Ovvero testimonianze aventi valore di civiltà, facenti parte del patrimonio culturale tutelato e valorizzato in attuazione dell’art. 9 della Costituzione

(62)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 10

omissis

2. Sono inoltre beni culturali:

omissis

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

(63)

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42

Art. 30

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed

istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei

beni culturali di loro appartenenza.

omissis.

(64)

Art. 54

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

omissis d) gli archivi;

(65)

• Archivio corrente: complesso di documenti relativi alla trattazione degli affari in corso

• Archivio di deposito: fascicoli di cui è terminata la trattazione e che richiedono un accesso poco frequente

• Archivio storico: documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni

(66)

Lo scarto

La selezione della documentazione archivistica che si propone per lo scarto, è intervento che presuppone una decisione consapevole e non arbitraria, dunque da compiersi con la massima cautela.

La carenza di spazio negli archivi degli enti vigilati nonché la produzione smisurata e la conservazione di carte anche inutili non possono giustificare la distruzione non autorizzata di documenti e nemmeno la cancellazione di documenti elettronici (art. 169 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

(67)

Per poter selezionare correttamente la documentazione destinata allo scarto, occorre avere come punto di riferimento gli atti che hanno rilevanza storico-culturale e che quindi sono destinati alla conservazione perenne.

Tra i documenti a conservazione illimitata ricordiamo:

atti di carattere normativo e regolamentare interno ed esterno all'ente (delibere,

ordinanze, determinazioni, circolari); attestazioni di natura patrimoniale (inventari, fascicoli del patrimonio immobiliare); documenti di sintesi contabile (bilanci e conti consuntivi, libri mastri, giornali di cassa);contrattualistica (verbali di gara, contratti, verbali); documenti giudiziari (sentenze, contenzioso); atti riguardanti il

personale (fascicoli del personale); atti che caratterizzano l'attività dell'ente (atti

istituzionali e specifici dell'ente produttore ad esempio la cartella clinica per le ULSS); documentazione statistica o riepilogativa (relazioni, ispezioni, statistiche materiali di ricerca e studio allegati a delibere e determine)

Materiale non documentario facente parte dell'archivio non soggetto all'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica

(68)

Vi sono infine una serie di documenti che, analizzati secondo una riflessione svolta sul rispettivo valore e funzione, potranno essere scartati con il trascorrere del tempo.

La valutazione può essere di carattere amministrativo ed è riferita alla potenzialità che i documenti relativi ad affari conclusi hanno di essere usati nel tempo per intraprendere azioni connesse a quelle concluse con riferimento a persone, fatti o alla procedura espletata.

La valutazione può essere di carattere legale ed è riferita alla circostanza che i documenti relativi ad affari conclusi hanno di essere utilizzati come prova legale dei fatti cui si riferiscono.

La valutazione può essere di carattere storico-culturale ed è riferita alla potenzialità che i documenti relativi ad affari conclusi hanno di essere utilizzati come testimonianza e memoria dell'attività svolta dall'ente produttore.

(69)

Lo scarto di documenti dell'archivio dell'Ente è subordinato ad autorizzazione

della Soprintendenza Archivistica. (art. 21 L. 42/204)

Il criterio fondamentale della selezione è quello di salvare, per scopi giuridico-amministrativi e per finalità storiche, la testimonianza essenziale delle funzioni istituzionali svolte.

(70)

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione

amministrativa

(71)

Il protocollo

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) all’art 1. definisce il protocollo informatico come ’’l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti’’, ovvero tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.

Tale normativa contiene le indicazioni a cui ogni sistema di protocollo informatico, che si intende adottare o realizzare, deve ottemperare nell’ambito de “la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione”.

(72)

Il protocollo

- Obbligo di legge

- Trasparenza amministrativa ed efficienza della PA Ordine.

- Buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.)

- Certezza giuridica

(73)

Il protocollo

- Gestione corretta dei documenti (ricerca)

- Oggettività giuridica dell’attività svolta dal Collegio

- Servizi agli iscritti (PEC)

(74)

Normativa di riferimento

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.Lgs 7/3/2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale e s.m.

DPCM 3/12/2013 – Regole tecniche del Protocollo informatico (3/6/15) DPCM 3/12/13 – Regole tecniche dei Sistemi di conservazione (3/12/16) DPCM 13/11/14 – Regole tecniche sul documento informatico (12/8/16) L. 28/1/2009 n. 2 – Decreto anti-crisi

(75)

La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti cartacei e informatici.

Nel rispetto della sua autonomia organizzativa nel creare e ordinare il suo archivio, l'Ente è tenuto a utilizzare alcuni strumenti indicati dalla legge. Questi sono essenzialmente:

• la registrazione di protocollo, • la classificazione

• il servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi

documentali e degli archivi (artt. 53, 55, 56 e 61 DPR 445/2000).

(76)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico. 2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la

sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15 comma2, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di

(77)

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2, del Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a:

a) individuare le aree organizzative omogenee e i relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico;

b) nominare, in ciascuna delle aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'art. 50 del Testo unico, il responsabile della gestione documentale, e un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

c) nominare eventualmente, nell'ambito delle amministrazioni con più aree organizzative omogenee, il coordinatore della gestione documentale e un suo vicario per i casi di vacanza, assenza o impedimento del primo;

d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5, su proposta del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale;

e) definire, su indicazione del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del coordinatore della gestione documentale, i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal

(78)

Con “dematerializzazione” si indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

La normativa vigente riconosce pieno valore giuridico al documento informatico. La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del Codice dell’Amministrazione Digitale. E’ una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti e indiretti e, come tale, è compresa tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana.

La dematerializzazione non può in alcun modo prescindere da una corretta gestione dei documenti (analogici e telematici) detenuti dalle Pubbliche amministrazioni.

(79)

La «dematerializzazione» è un processo articolato e complesso che non si esaurisce con l’eliminazione dei supporti documentali cartacei.

I processi di dematerializzazione hanno come obiettivo ultimo la “conversione” di un documento cartaceo in un documento informatico (o elettronico, secondo il recente Regolamento europeo eIDAS 910/2014/UE), preservandone sia il relativo valore giuridico e probatorio (in base al formato documentale scelto e agli eventuali strumenti di firma elettronica o riferimento temporale associati allo stesso documento, nonché all’archiviazione in un sistema di gestione sicuro, fino alla conservazione a norma), sia gli elementi afferenti al contesto archivistico di riferimento (ad, esempio, trasponendo nel contesto digitale le informazioni relative alla classificazione del documento ed effettuando opportunamente la fascicolazione e la metadatazione del documento informatico che viene creato per sostituire l’originale cartaceo). Nella dematerializzazione dei documenti, poi, tale conversione dei documenti cartacei in documenti informatici, può essere inoltre finalizzata anche alla sostituzione e alla possibilità di eliminare (o “scartare”, secondo il preciso termine archivistico) i documenti originali analogici dei quali si è prodotta una copia informatica avente il medesimo valore giuridico, probatorio e archivistico dei rispettivi originali. Tanto per quanto attiene agli obiettivi dei processi di dematerializzazione dei documenti.

(80)

Il CAD (Codice dell’amministrazione digitale) nel 2005 nell’art. 42 si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione.

Art. 42: “ Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e

benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.”

(81)

La “digitalizzazione” è invece un processo volto a ripensare processi e procedimenti dal cartaceo a un più efficiente contesto digitale.

I processi di digitalizzazione attengono – più propriamente – al ripensamento, alla riorganizzazione, alla “reingegnerizzazione” e all’efficienza dei procedimenti e dei servizi resi disponibili on line agli utenti, presupponendo che i relativi flussi documentali involgano già documenti informatici (nativi informatici o comunque documenti frutto di un processo di dematerializzazione all’esito del quale, appunto, si è giunti alla creazione di copie informatiche aventi il medesimo valore giuridico e archivistico degli originali analogici da cui sono stati tratte

(Avv. A. Lisi)

(82)

La piena riuscita del processo di dematerializzazione è garantita anche dall’applicazione diffusa e sistematica di tutti quegli strumenti disponibili a garantire l’autenticità dei documenti e all’adozione di sistemi di classificazione univoci e dettagliati che includano procedure per la conservazione e la selezione dei documenti.

Primo fra tutti i Protocollo Informatico e la gestione documentale.

(83)

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.

(84)

DPR 445/200 articolo 50

Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi

aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e

(85)

• È lo strumento tecnico per la gestione sequenziale dei documenti nel momento della loro formazione

• Assicura – con il titolario – una struttura organizzata all’archivio

• Regola le procedure dalla nascita attraverso una rigida cronologia (numero di corda)

• Avvia la corretta distribuzione dei documenti correnti

• Realizza i collegamenti tra i vari fascicoli e i singoli documenti

• Censisce la mole documentaria posta in essere da un ente produttore

(86)

Il registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata (fa cioè fede fino a querela di falso: cfr. Consiglio di Stato, 1993, I, 838); serve ad accertare l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa alla loro spedizione o ricezione, o anche semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione. La data certa è importante in relazione alla durata dei procedimenti amministrativi ed anche per altri profili giuridici.

(87)

DPR 28 dicembre 2000, n. 445

art. 53

La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

(88)

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile

(89)

DPR 445/2000 articolo 56

(90)

Documenti da non protocollare

• Gazzette Ufficiali

• Bollettini ufficiali e notiziari della PA • Atti preparatori interni

• Giornali • Riviste • Libri

• Materiali pubblicitari

• Documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione

• Biglietti di auguri, ringraziamenti,

• Richieste di ferie e permessi vari • Certificati medici

• Ricevute di ritorno delle raccomandata AR

• Note relative a visite fiscali (si protocollano solo quelle

“sfavorevoli” al dipendente, es. per assenza)

• Offerte/preventivi di terzi non legati ad una gara e/o non richiesti

• Bandi di concorsi e avvisi di enti pubblici e privati

• Albi dei Collegi

(91)

Documenti emanati dalla FNC

• Il manuale Protocollo Iride • Il Titolario del Collegio

• Le Linee Guida per la gestione , tenuta e tutela dei documenti amministrativi del Collegio approvate con delibera n. 50/07

• Manuale di Gestione pubblicato dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).

(92)
(93)

La PEC

• Garanzia di qualità, tracciabilità e sicurezza.

(94)

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 8,

istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica

di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

(95)

• Normativa sul Protocollo informatico: obbligo di attivare una PEC per ciascun Registro di Protocollo e comunicarla al CNIPA (oggi DIGIT PA)

(96)

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

(97)

Stessa validità legale di una Raccomandata AR ma …

• la conoscibilità certa della casella mittente e quindi del titolare (mentre non è tracciato colui che spedisce una raccomandata);

(98)

Una volta inviato un documento tramite PEC e ottenuta l’attestazione che il messaggio è stato consegnato all’altro indirizzo PEC la responsabilità per la mancata effettiva lettura del documento inviato ricade solo sul destinatario stesso. (Art. 16 comma 9 L. n. 2/2009)

(99)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

(100)

7 bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

(101)

L. 28 – 01 - 2009 n. 2 articolo 16

(102)

Nota del 20/12/2013 ai Collegi

Contatti con InfoCamere per concordare le modalità dell’invio del flusso giornaliero centralizzato da parte della Federazione delle PEC degli iscritti.

I Collegi provinciali devono autorizzare espressamente la Federazione a detto invio.

Il mancato ricevimento di detta autorizzazione sarà registrato dal programma e obbligherà di conseguenza il relativo Collegio a procedere autonomamente all’invio delle PEC dei propri iscritti.

L’invio della PEC è un obbligo di legge.

(103)
(104)

Normativa di riferimento

DLgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della

(105)

Art. 2 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva)

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: (omissis)

A) Comparto delle Funzioni centrali;

Art. 3 (Comparto delle Funzioni Centrali )

1 1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da: … (omissis) …

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE

DEI COMPARTI E DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

(106)

Due livelli di contrattazione • Nazionale

(107)

Tre aree professionali

A tre livelli economici A1-A2-A3 B tre livelli economici B1-B2-B3

C cinque livelli economici C1-C2-C3-C4-C5 Ogni area ha una declaratoria che specifica: Accesso dall’esterno – requisiti

Accesso dall’interno – requisiti

Ogni posizione è esplicitata in termini di conoscenza e contenuti attitudinali

(108)
(109)

L’organizzazione e la disciplina degli uffici e la gestione delle risorse umane avviene nel rispetto degli artt. 6 e 7, previa verifica degli effettivi fabbisogni e informazione sindacale e garantendo parità e pari opportunità.

Gli Ordini quindi devono dotarsi di Pianta organica con apposita e motivata delibera da trasmettere per l’approvazione alla Federazione Nazionale (Circolare 5/2004)

(110)

Art. 1 DPR 404/1997 - Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano.

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

(111)
(112)
(113)

• Accesso civico

(114)

L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

L'accesso civico «semplice» previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del decreto legislativo n. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e

informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla

mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

(115)

Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.

Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)

(116)

Nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis», si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso

non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

(117)

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

(118)

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 -come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato «da chiunque» e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza «non richiede motivazione». In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a «chiunque»), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive,

un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche

amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

(119)

ACCESSO LEGGE 241/1990

LINEE GUIDA ANAC

L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990

La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge n. 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo

(120)

ACCESSO LEGGE 241/1990

LINEE GUIDA ANAC

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