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ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI

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Academic year: 2022

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(1)

Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

(2)

SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

SINTESI DELLE VARIAZIONI STATUTARIE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI VARIAZIONI STATUTARIE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

3

9

11

(3)

PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA DI VERONA CADIDAVID

NELLA BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO

I contatti e gli incontri tra le rappresentanze delle due Banche di Credito Cooperativo, avviati a inizio anno, hanno portato alla formalizzazione di una “lettera di intenti” approvata di concerto dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Per dare attuazione alle finalità e agli obiettivi espressi nella lettera e predisporre il nuovo Statuto, ciascuna della due Banche ha costituito una commissione consigliare, composta da esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione nonché dai Direttori Generali.

I lavori si sono svolti con il supporto del Presidio territoriale veneto e delle strutture centrali del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, a garanzia di regolarità, imparzialità e coerenza con le politiche ed i piani di sviluppo del Gruppo.

A fine luglio i due C. di A. hanno approvato il progetto di integrazione ed in data 06/08/2020 è stato acquisito l’assenso all’operazione da parte della Capogruppo.

Tutta la documentazione predisposta è stata sottoposta, secondo le previsioni normative vigenti, al vaglio della Banca Centrale Europea. In data 26.11.2020 - con atti n. ECB-SSM- 2020-ITICC-84 e n. ECB-SSM-2020-ITICC-85 - la BCE ha espresso il proprio parere favorevole autorizzando l’operazione di fusione e accertando che il testo statutario prospettato non contrasta con il principio di sana e prudente gestione.

Il progetto, approvato in via definitiva dai C. di A. delle due Banche in data 02/12/2020 ed i cui contenuti essenziali sono riassunti di seguito, può ora essere presentato ai Soci.

LE RAGIONI DELL’OPERAZIONE

L’operazione di fusione qui descritta si inserisce nel più ampio contesto di riassetto del Credito Cooperativo, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. del 14.02.2016 - poi convertito nella Legge n. 49/2016 - che ha disegnato la riforma strutturale del settore della cooperazione di credito.

L’integrazione delle due realtà è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall’opportunità di consolidare una nuova Banca di Credito Cooperativo, forte di una numerosa compagine sociale, ben radicata sui territori storici di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere più efficacemente alle nuove sfide di mercato e alle complesse evoluzioni normative che nel tempo sono sopraggiunte. Entrambe le Banche, complementari e storicamente ben dirette, presentano solidi indici di bilancio e nell’ambito del Gruppo Bancario di appartenenza sono riconosciute per equilibrio economico-patrimoniale e capacità reddituale.

Nella strategia dei due C. di A. questa integrazione è un primo passo verso l’avvio di una realtà

bancaria che, in senso più ampio, possa fungere da punto di riferimento nella nostra Regione. SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

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(4)

Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

TIPO DI FUSIONE

La Fusione sarà eseguita mediante l’incorporazione tra:

Società Incorporante

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO

CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA, avente:

● Sede Legale, sede Amministrativa e Direzione Generale – Via Perlena, 78 – 36030 Fara Vicentino (VI);

● iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al n. 6286, codice fiscale 00232120246;

● iscritta all’Albo delle Banche al n. 4302.6.0 – Codice Abi 8807/0;

● iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A161113;

● capitale sociale, interamente versato, pari a euro 26.199.910,32 alla data del 31/12/2019, diviso in n. 5.077.502 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna;

● aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e, come tale, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.;

● società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007;

● aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Società Incorporata

BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETÀ COOPERATIVA, avente:

● Sede Legale, sede Amministrativa e Direzione Generale in Via Forte Tomba 8 – 37135 Verona (VR);

● iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 56406, Codice Fiscale n. 00319990230;

● iscritta all’Albo delle Banche al n. 4482.60, Codice Abi n. 08416;

● iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162082;

● capitale sociale euro 4.034.124 alla data del 31/12/2019, diviso in n. 781.807 azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna;

● aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e, come tale, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.;

● società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007;

● aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

A seguito dell’operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI utilizzato da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno quale Banca incorporante.

SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

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DATA DI DECORRENZA DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti civilistici della fusione è stabilita dal giorno 10/04/2021, mentre viene antergata al 01/04/2021 la decorrenza degli effetti fiscali e contabili.

DENOMINAZIONE E

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

All’assemblea straordinaria di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, convocata per l’approvazione del progetto di fusione, verrà proposta l’adozione di alcune modifiche allo Statuto conseguenti alla fusione stessa. Il testo del nuovo statuto sociale, per le parti modificate, viene riportato più avanti nel corso di questo documento. In particolare, con riferimento alla composizione e al funzionamento degli organi sociali, le disposizioni relative prevedono un periodo transitorio corrispondente ai primi due mandati successivi all’efficacia giuridica della fusione – ovvero i trienni 2021/2023 e 2024/2026 – e sono riportate all’art. 53.

Consiglio di Amministrazione

Per il periodo transitorio successivo alla data di efficacia della fusione, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da dieci amministratori, dei quali:

– il presidente e tre consiglieri saranno nominati dall’assemblea tra i Soci residenti e/o operanti nella zona di competenza di Banca di Verona e nei restanti comuni ricompresi nelle province di Verona e Trento;

– il vice presidente vicario, il vicepresidente non vicario e quattro consiglieri saranno nominati dall’assemblea tra i Soci residenti e/o operanti nella zona di competenza di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e nei restanti comuni ricompresi nelle province di Vicenza e Padova.

In attuazione di tale disposizione, l’assemblea dei Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, in occasione dell’approvazione del progetto di fusione, sarà chiamata ad eleggere i propri sei amministratori ed i quattro amministratori che, in precedenza, l’assemblea dei Soci di Banca di Verona avrà indicato.

Al fine di garantire, nella fase transitoria, il necessario coinvolgimento degli amministratori in coerenza con la composizione del Consiglio di Amministrazione sopra descritta, è prevista una maggioranza rafforzata in ordine all’adozione di talune specifiche delibere consiliari di rilevanza strategica.

Comitato esecutivo

Al Comitato Esecutivo potranno essere delegate alcune funzioni del C. di A.

Per il periodo transitorio, il comitato esecutivo del nascente istituto sarà composto da cinque SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

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Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

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componenti, di cui tre individuati tra gli amministratori residenti e/o operanti nella zona di competenza di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e nei restanti comuni ricompresi nelle province di Vicenza e Padova e due tra gli amministratori residenti e/o operanti nella zona di competenza di Banca di Verona e nei restanti comuni ricompresi nella provincia di Verona e di Trento. La presidenza del Comitato Esecutivo sarà assegnata a uno dei componenti espressione di Banca di Verona, mentre la vice presidenza a uno dei componenti espressione di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.

Collegio sindacale

Per il triennio 2021/2023, il Collegio Sindacale sarà composto dal Presidente, quattro sindaci effettivi e due supplenti. In applicazione di tale disposizione, l’assemblea dei soci della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, in occasione dell’approvazione del progetto di fusione, provvederà a nominare il Collegio Sindacale che sarà così composto:

– il Presidente del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, individuati nei soggetti proposti dal Consiglio di Amministrazione di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno;

– due sindaci effettivi e un sindaco supplente, individuati nei soggetti preventivamente scelti e designati dall’assemblea dei Soci della Banca di Verona in occasione dell’approvazione del progetto di fusione.

Amministratore con delega al sistema dei controlli interni

L’amministratore con delega al sistema dei controlli interni sarà scelto tra gli amministratori espressione della Banca di Verona.

Amministratore indipendente

L’amministratore che presidia le tematiche relative alle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, definito “amministratore indipendente”, sarà scelto tra gli amministratori espressione di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.

Direzione generale

La Direzione Generale sarà affidata all’attuale Direttore Generale di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, mentre l’attuale Direttore Generale di Banca di Verona assumerà l’incarico di Condirettore.

SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

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Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

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DENOMINAZIONE E SEDI

La nuova Banca denominata Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo avrà sede legale nel comune di Fara Vicentino, frazione di San Giorgio, e sede amministrativa nel comune di Verona. La Direzione Generale sarà insediata presso la sede legale.

SPORTELLI, ASSETTO ORGANIZZATIVO E PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a mantenere operativi tutti gli sportelli attualmente esistenti. Le aree territoriali di competenza delle due Banche, contigue, non hanno significative sovrapposizioni e congiungono piuttosto province dinamiche e con buone prospettive di crescita. Sarà in ogni caso valutata, in un’ottica di futuro sviluppo, la migliore e più razionale dislocazione degli sportelli oggi attivi, anche in funzione di future aperture. Verranno inoltre individuate alcune aree operativo/commerciali in cui l’ampio territorio di competenza potrà essere suddiviso.

Tutti i posti di lavoro verranno mantenuti.

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO

Il rapporto di concambio delle azioni è stabilito alla “pari”, e avviene con le seguenti modalità:

– il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 5,16 soggetto a rivalutazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale;

– ai soci della Banca Incorporata, per ogni azione di euro 5,16 posseduta della Banca incorporata stessa, sarà assegnata n. 1 (una) azione del valore nominale di euro 5,16 della Banca incorporante;

– non sono quindi previsti conguagli in denaro;

– ai soci della Banca incorporante, per ogni azione di euro 5,16 posseduta della Banca incorporante stessa, sarà assegnata n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione.

DIRITTI DIFFERENZIATI PER CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI DEGLI AMMINISTRATORI

In relazione ai contenuti di cui ai numeri 7 e 8 dell’articolo 2501-ter, Codice Civile, si prevede che resti escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci, né si propongano particolari vantaggi a favore degli amministratori

delle Banche partecipanti alla Fusione. SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

IL TERRITORIO DI COMPETENZA

Il progetto di fusione, nella versione integrale, è stato depositato per l’iscrizione nel registro delle Imprese di Vicenza ed in quello di Verona e pubblicato nel sito internet delle due Banche, nonché messo a disposizione presso le loro sedi assieme a tutti i documenti di corredo.

SINTESI DEL PROGETTO DI FUSIONE

Vallarsa Trambileno

Ala Brentonico

Rovereto Isera

Nogaredo Pomarolo

Volano Calliano

Mori

Vicenza

Trambileno

Avio

Villa Lagarina

Lonigo

Zimella

Noventa Vicentina Sarego

Barbarano Mossano

Poiana Maggiore

Sossano Orgiano Arcole

Veronella Belfiore

Caldiero

Zevio

Oppeano Ronco all’Adige Palù

Colognola ai Colli Soave Illasi

Cazzano Tregnago Badia Calavena San Mauro di Saline VeroneseVelo Roverè Veronese Cerro Veronese

Mezzane di Sotto

Monteforte d’Alpone

Buttapietra Verona

Lavagno Pescantina

Grezzana Negrar Sant’Anna d’Alfaedo

Marano di Valpolicella Fumane

Dolcè

Erbezzo Bosco Chiesanuova

Sommacampagna Sona

Bussolengo Castelnuovo

del Garda Peschiera

del Garda

Pastrengo

San Giovanni Lupatoto Sant’Ambrogio

di Valpolicella Rivoli Veronese

Cavalon Veronese

San Pietro in Cariano

Villafranca di Verona

Mozzecane Valeggio

sul Mincio Castel d’Azzano

Vigasio PoveglianoVeronese

Isola della Scala

San Martino Buonalbergo

Montecchia di Crosara San Giovanni Ilarione

San Bonifacio Roncà

Nanto Castegnero

Albettone Villaga

Montegaldella

Campiglia Bericidei Alonte

Agugliaro Val Liona

Asigliano Veneto Cologna Veneta

Zovencedo Vicenza Arzignano

Montecchio Maggiore

Altavilla Vicentina

Torri di Quartesolo Creazzo

Camisano Vicentino Gazzo Padovano Trissino

Arcugnano Sovizzo

Brendola Montebello Vicentino

Quinto Vicentino

Longare Grisignano di Zocco Grumolo delle A.

Gambellara

Montegalda Montorso

Monteviale

Zermeghedo

Valdagno Malo

Dueville

Chiampo Cornedo

Vicentino Caldogno Fontaniva

Cittadella Galliera Veneta

Grantorto S. Pietro in Gu MonticelloC. O.

Costabissara Bolzano

Vicentino Villaverla

Castelgomberto Brogliano

Bressanvido Monte

di Malo

Altissimo Vestenanova Crespadoro Selva di Progno

Nogarole

Gambugliano S. Pietro

Mussolino

Carmignano di Brenta

Bassano del Grappa

Schio

Thiene

Romano d'Ezzelino

Rosà Cassola Marostica

Loria

Isola Vicentina Marano

Vicentino Breganze

Sandrigo

Rossano Veneto Mussolente Zugliano

Recoaro Terme

Zanè Torrebelvicino

Santorso

Sarcedo Nove

MontecchioPrecalcino Fara Vic.

Cartigliano Carrè Lugo

S. Vito di Leguzzano

Colceresa Valli del Pasubio

Pove

Pozzoleone Schiavon

Pianezze Salcedo

Tezze sul Brenta Piovene

Rocchette Asiago Roana

Cogollo del Cengio Arsiero

Caltrano Chiuppano Velo d'Astico

Gallio

Lusiana Conco

Solagna

Bassano del Grappa

Romano d'Ezzelino

Rosà Cassola

Loria Rossano Veneto Mussolente Pove

Solagna Enego

Valdastico

Valbrenta Pedemonte

Foza Rotzo

Posina Tonezza Lastebasse

Laghi

Calvene Folgaria

Terragnolo

Ponti sul Mincio

Monzambano

Volta Mantovana

Nogarole Rocca

Marmirolo Roverbella

Vicenza

Verona

piegatura piegatura

Soci nr 13.090

Filiali nr 31

Comuni di competenza nr 77

Masse Amministrate mln € 3.023

Impieghi mln € 1.105

Raccolta complessiva mln € 1.915

Raccolta diretta mln € 1.280

Raccolta indiretta

di cui Risparmio gestito mln € 635

532

Utile mln € 8,57

Patrimonio mln € 133,68

Total capital ratio % senza l’utile

al 30.06.2020 16,31

Cet 1 ratio

senza l’utile al 30.06.2020 % senza l’utile

al 30.06.2020 16,25

Texas ratio

senza l’utile al 30.06.2020 % senza l’utile

al 30.06.2020 30,50

Cost income % 62,60

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Vallarsa

Trambileno

Ala Brentonico

Rovereto Isera

Nogaredo Pomarolo

Volano Calliano

Mori

Vicenza

Trambileno

Avio

Villa Lagarina

Lonigo

Zimella

Noventa Vicentina Sarego

Barbarano Mossano

Poiana Maggiore

Sossano Orgiano Arcole

Veronella Belfiore

Caldiero

Zevio

Oppeano Ronco all’Adige Palù

Colognola ai Colli Soave Illasi

Cazzano Tregnago Badia Calavena San Mauro di Saline VeroneseVelo Roverè Veronese Cerro Veronese

Mezzane di Sotto

Monteforte d’Alpone

Buttapietra Verona

Lavagno Pescantina

Grezzana Negrar Sant’Anna d’Alfaedo

Marano di Valpolicella Fumane

Dolcè

Erbezzo ChiesanuovaBosco

Sommacampagna Sona

Bussolengo Castelnuovo

del Garda Peschiera

del Garda

Pastrengo

San Giovanni Lupatoto Sant’Ambrogio

di Valpolicella Rivoli Veronese

Cavalon Veronese

San Pietro in Cariano

Villafranca di Verona

Mozzecane Valeggio

sul Mincio Castel d’Azzano

Vigasio PoveglianoVeronese

Isola della Scala

San Martino Buonalbergo

Montecchia di Crosara San Giovanni Ilarione

San Bonifacio Roncà

Nanto Castegnero

Albettone Villaga

Montegaldella

Campigliadei Berici Alonte

Agugliaro Val Liona

Asigliano Veneto Cologna Veneta

Zovencedo Vicenza Arzignano

Montecchio Maggiore

Altavilla Vicentina

Torri di Quartesolo Creazzo

Camisano Vicentino Gazzo Padovano Trissino

Arcugnano Sovizzo

Brendola Montebello Vicentino

Quinto Vicentino

Longare Grisignano di Zocco Grumolo delle A.

Gambellara

Montegalda Montorso

Monteviale

Zermeghedo

Valdagno Malo

Dueville

Chiampo Cornedo

Vicentino Caldogno Fontaniva

Cittadella Galliera Veneta

Grantorto S. Pietro in Gu MonticelloC. O.

Costabissara Bolzano

Vicentino Villaverla

Castelgomberto Brogliano

Bressanvido Monte

di Malo

Altissimo Vestenanova Crespadoro Selva di Progno

Nogarole

Gambugliano S. Pietro

Mussolino

Carmignano di Brenta

Bassano del Grappa

Schio

Thiene

Romano d'Ezzelino

Rosà Cassola Marostica

Loria

Isola Vicentina Marano

Vicentino Breganze

Sandrigo

Rossano Veneto Mussolente Zugliano

Recoaro Terme

Zanè Torrebelvicino

Santorso

Sarcedo Nove

Montecchio Precalcino Fara Vic.

Cartigliano Carrè Lugo

S. Vito di Leguzzano

Colceresa Valli del Pasubio

Pove

Pozzoleone Schiavon

Pianezze Salcedo

Tezze sul Brenta Piovene

Rocchette Asiago Roana

Cogollo del Cengio Arsiero

Caltrano Chiuppano Velo d'Astico

Gallio

Lusiana Conco

Solagna

Bassano del Grappa

Romano d'Ezzelino

Rosà Cassola

Loria Rossano Veneto Mussolente Pove

Solagna Enego

Valdastico

Valbrenta Pedemonte

Foza Rotzo

Posina Tonezza Lastebasse

Laghi

Calvene Folgaria

Terragnolo

Ponti sul Mincio

Monzambano

Volta Mantovana

Nogarole Rocca

Marmirolo Roverbella

Vicenza

Verona

piegatura piegatura

Soci nr 13.090

Filiali nr 31

Comuni di competenza nr 77

Masse Amministrate mln € 3.023

Impieghi mln € 1.105

Raccolta complessiva mln € 1.915

Raccolta diretta mln € 1.280

Raccolta indiretta

di cui Risparmio gestito mln € 635

532

Utile mln € 8,57

Patrimonio mln € 133,68

Total capital ratio % senza l’utile

al 30.06.2020 16,31

Cet 1 ratio

senza l’utile al 30.06.2020 % senza l’utile

al 30.06.2020 16,25

Texas ratio

senza l’utile al 30.06.2020 % senza l’utile

al 30.06.2020 30,50

Cost income % 62,60

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

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Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

VARIAZIONI STATUTARIE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Sintesi delle variazioni statutarie

All’art. 1 si prevede che la nuova realtà, na- scente dall’operazione, sia denominata “Ban- ca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, in forma abbreviata

“BVV”.

All’art. 2 viene modificato il primo comma, recependo la corrispondente previsione del- lo Statuto tipo facente riferimento ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai prin- cipi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

All’art. 3 viene prevista l’istituzione della sede legale nel comune di Fara Vicentino (Vi- cenza) e della sede amministrativa nel comu- ne di Verona.

All’art. 8 viene apportata una modifica alla procedura di ammissione a socio, preveden- do la possibilità che il consiglio di ammini- strazione stabilisca un eventuale diritto fisso di segreteria per l’ammissione a socio.

All’art. 14 vengono esplicitate due ulteriori casistiche di esclusione del socio, riconnes- se, rispettivamente, una al venir meno agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regola- menti o dalle deliberazioni sociali, e l’altra al fatto di non intrattenere rapporti bancari con la Società per almeno dodici mesi con- secutivi.

Le modifiche all’art. 22-bis dello statuto sono relative alla facoltà del Consiglio di Ammini- strazione di aumentare, in una o più volte,

il Capitale Sociale per un importo massimo pari ad Euro 230.000.000, da esercitare en- tro il termine massimo di cinque anni, in con- formità alle disposizioni della Capogruppo.

In proposito, in occasione dell’assemblea in seduta straordinaria della Banca Incorporan- te convocata per l’approvazione del presente Progetto di fusione, verrà sottoposta alla me- desima anche l’adozione di una aggiornata delibera di delega agli amministratori ai sen- si dell’art. 2443 c.c.

All’art. 24 sono state adeguate le norme re- lative alle modalità di convocazione dell’As- semblea, prevedendo l’estensione delle mo- dalità di pubblicazione dell’avviso anche su ulteriori giornali locali e nazionali, e ciò al fine di garantire la necessaria diffusione de- gli avvisi di convocazione delle assemblee sociali su tutto il territorio di competenza del- la banca.

Gli articoli 28, 32 e 33 vengono modificati allo scopo, rispettivamente, di stabilire il nu- mero degli amministratori una volta terminata l’efficacia della apposita disposizione transi- toria (art. 32); richiamare la rappresentativi- tà territoriale degli amministratori (art. 28);

aggiornare talune disposizioni in coerenza con quelle dello statuto tipo delle BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (art.

32 e 33).

All’art. 35 viene proposta la modifica della tempistica di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione da parte dei titolari di dele- ghe in ordine alle decisioni assunte.

L’art. 37 viene modificato al fine di prevedere la partecipazione del Condirettore Generale alle riunioni del Consiglio di Amministrazio-

ne a supporto del Direttore Generale. SINTESI DELLE V ARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

L’art. 41 viene modificato eliminando la spe- cificazione della durata annuale dell’incarico del Comitato Esecutivo nominato dal Consi- glio di Amministrazione.

L’art. 52 viene modificato, da un lato, elimi- nando le disposizioni trasposte nel nuovo ar- ticolo 53, dall’altro adeguando il richiamo al contenuto dell’art. 33 come modificato, ap-

plicabile agli amministratori provenienti dalla Banca incorporante.

Viene, infine, previsto l’inserimento di una ap- posita disposizione transitoria (art. 53) relativa alla nomina e alla composizione degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Comita- to Esecutivo, Collegio Sindacale) fino alla data dell’assemblea dei soci della Società di appro- vazione del bilancio dell’esercizio 2026.

SINTESI DELLE V ARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

(11)

Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

STATUTO ATTUALE

Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - APPARTENENZA AL GRUPPO

BANCARIO COOPERATIVO E CONTRATTO DI COESIONE - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE -

COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Articolo 1

Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA.

È costituita una società cooperativa per azioni de- nominata “Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo - Società cooperativa”.

La Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.

La Società fa parte del Gruppo bancario coopera- tivo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osser- vanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in conformità del con- tratto di coesione cui essa aderisce o per l’esecuzio- ne delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 2 Principi ispiratori

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di spe- culazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche de- gli stessi e promuovendo lo sviluppo della coopera- zione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a ren-

STATUTO BANCA RISULTANTE DALLA FUSIONE Banca di Verona e Vicenza

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - APPARTENENZA AL GRUPPO

BANCARIO COOPERATIVO E CONTRATTO DI COESIONE - PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE -

COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Articolo 1

Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA.

È costituita una società cooperativa per azioni de- nominata “Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo - Società cooperativa”, in forma ab- breviata “BVV”.

La Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.

La Società fa parte del Gruppo bancario coopera- tivo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all’osser- vanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A. nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, in conformità del con- tratto di coesione cui essa aderisce o per l’esecuzio- ne delle istruzioni impartite dall’autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 2 Principi ispiratori

Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e ai prin- cipi cooperativi della mutualità senza fini di specula- zione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche de- gli stessi e promuovendo lo sviluppo della coopera- zione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.

È altresì impegnata ad agire in coerenza con la

Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a ren-

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

dere effettivi forme adeguate di democrazia eco- nomico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Articolo 3

Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci.

La Società ha sede nel Comune di Fara Vicentino.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposi- zioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie suc- cursali o nei quali ha un numero di soci rapportato alla popolazione residente non inferiore a quello previsto dalle medesime disposizioni, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

I soci possono essere “soci cooperatori” e, in caso di emissione di azioni di finanziamento, “soci finan- ziatori”. Nel presente statuto, salvo diversa indica- zione o previsione, per “soci” si intendono entram- be le categorie.

TITOLO II SOCI

Articolo 8

Procedura di ammissione a socio

Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve pre- sentare al consiglio di amministrazione una doman- da scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informa- zioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimen- to, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento inte- grale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’e- ventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Ve- rificato l’avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei

dere effettivi forme adeguate di democrazia eco- nomico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.

Articolo 3

Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci.

La Società ha sede legale nel Comune di Fara Vicentino (Vicenza) e sede amministrativa nel Comune di Verona.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposi- zioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie suc- cursali o nei quali ha un numero di soci rapportato alla popolazione residente non inferiore a quello previsto dalle medesime disposizioni, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

I soci possono essere “soci cooperatori” e, in caso di emissione di azioni di finanziamento, “soci finan- ziatori”. Nel presente statuto, salvo diversa indica- zione o previsione, per “soci” si intendono entram- be le categorie.

TITOLO II SOCI

Articolo 8

Procedura di ammissione a socio

Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve pre- sentare al consiglio di amministrazione una doman- da scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informa- zioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accoglimen- to, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l’interessato che dovrà effettuare il versamento in- tegrale dell’importo delle azioni sottoscritte, dell’e- ventuale sovrapprezzo e dell’eventuale “diritto fisso di segreteria per l’ammissione a socio” nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l’avvenuto versamento degli im-

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

porti dovuti, è disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acqui- sta la qualità di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore no- minale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illu- strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Articolo 14 Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamen- to delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclu- sione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, non- ché quelli che vengano a trovarsi nelle condizio- ni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7;

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’e- sercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può al- tresì escludere dalla Società il socio che:

a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;

b) in relazione a gravi inadempienze, abbia co- stretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni ban- cari;

d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripe- tuto disinteresse per l’attività della Società, omet- tendo di operare in modo significativo con essa;

e) sia venuto meno agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali;

f) non intrattenga rapporti bancari con la Società per almeno dodici mesi consecutivi.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’e- sclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al so- cio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di tren- soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità

di socio.

Nessun socio può possedere azioni per un valore no- minale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illu- strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Articolo 14 Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamen- to delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclu- sione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, non- ché quelli che vengano a trovarsi nelle condizio- ni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7;

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’e- sercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può al- tresì escludere dalla Società il socio che:

a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;

b) in relazione a gravi inadempienze, abbia co- stretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni ban- cari;

d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripe- tuto disinteresse per l’attività della Società, omet- tendo di operare in modo significativo con essa.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’e- sclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al so- cio con lettera raccomandata ed è immediatamente

esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di tren-

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

ta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probi- viri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l’esclusione il socio può proporre opposizio- ne al Tribunale.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 22-bis

Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall’arti- colo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 2443 c.c., con delibera dell’assem- blea straordinaria del 16/12/2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in confor- mità alle disposizioni della Capogruppo, da eser- citare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a euro 124.000.000,00, mediante l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

È esclusa qualunque maggiorazione del valore no- minale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusiva- mente dai soggetti di cui all’art. 150-ter del D. Lgs.

1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessiva- mente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finan- ziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al ca- pitale sottoscritto e nel limite della maggioranza de- gli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale.

A tali designazioni non si applicano l’art. 28, com- ma terzo, e 28-bis, relativamente all’applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt.

32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma primo, ultimo periodo, con riguar- do alla nomina consiliare del presidente, e secondo relativamente al requisito di esperienza del presi- dente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo

ta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probi- viri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l’esclusione il socio può proporre opposizio- ne al Tribunale.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 22-bis

Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall’arti- colo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell’art. 2443 c.c., con delibera dell’as- semblea straordinaria del …, al consiglio di ammi- nistrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a euro 230.000.000, mediante l’emis- sione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150- ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d’Italia. È esclusa qua- lunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusiva- mente dai soggetti di cui all’art. 150-ter del D. Lgs.

1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessiva- mente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finan- ziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al ca- pitale sottoscritto e nel limite della maggioranza de- gli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale.

A tali designazioni non si applicano l’art. 28, com- ma terzo, e 28-bis, relativamente all’applicazione del regolamento assembleare ed elettorale, gli artt.

32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma primo, ultimo periodo, con riguar- do alla nomina consiliare del presidente, e secondo relativamente al requisito di esperienza del presi- dente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

periodo, limitatamente alla designazione del presi- dente del collegio da parte dell’assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nes- sun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall’art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patri- moniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finan- ziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. È comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere ce- dute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d’Italia autorizza l’eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situa- zione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sot- toscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l’art. 15.

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12, 21, comma 5, e 50.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Convocazione dell’assemblea

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’u- niversalità dei soci, e le sue deliberazioni obbliga- no i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

periodo, limitatamente alla designazione del presi- dente del collegio da parte dell’assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nes- sun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall’art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 24, ultimo comma.

Ai soci finanziatori spettano i medesimi diritti patri- moniali degli altri soci. Nei confronti dei soci finan- ziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione delle azioni. È comunque esclusa la distribuzione di riserve al socio finanziatore.

I soci finanziatori dovranno agire in conformità ai principi cooperativi della mutualità, favorendo lo sviluppo della comunità locale e gli interessi dei soci della cooperativa di credito.

Le azioni di finanziamento non possono essere ce- dute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La Banca d’Italia autorizza l’eventuale rimborso delle azioni di finanziamento avendo riguardo alla situa- zione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente e, nel caso di sot- toscrizione da parte della Capogruppo, del Gruppo nel suo complesso; al rimborso si applica l’art. 15.

Ai soci finanziatori non si applicano gli articoli 6, commi 1 e 2, 7, 8, 12, 21, comma 5, e 50.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Convocazione dell’assemblea

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’u- niversalità dei soci, e le sue deliberazioni obbliga-

no i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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Società cooperativa

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlena 78

Reg. Imp. Vicenza e C.F. 00232120246 - P. IVA 15240741007 Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA DEI SOCI

2021

L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l’in- dicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli- ca italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

a) Il Giornale di Vicenza b) Il Gazzettino

c) Il Corriere della Sera

In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque di- sporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L’assemblea può essere indetta in seconda convo- cazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convo- care l’assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Articolo 28 Maggioranze assembleari

L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggio- ranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell’assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sin- dacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai

L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l’in- dicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli- ca italiana o in almeno uno dei quotidiani indicati in ciascuna delle seguenti lettere:

a) Corriere del Veneto distribuito con il Corriere del- la Sera – edizione di Vicenza/Bassano; il Gaz- zettino – edizione Vicenza/Bassano; Il Giornale di Vicenza;

b) Corriere del Veneto distribuito con il Corriere del- la Sera – edizione di Verona; l’Arena di Verona.

In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque di- sporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L’assemblea può essere indetta in seconda convo- cazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convo- care l’assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Articolo 28 Maggioranze assembleari

L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggio- ranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali è di competenza dell’assemblea dei soci, salvo quanto previsto in merito ai poteri di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sin- dacale della Società attribuiti alla Capogruppo ai

VARIAZIONI ST ATUT ARIE PROPOSTE ALL ’ASSEMBLEA DEI SOCI

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