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Regolamento dell area delle Posizioni Organizzative

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Academic year: 2022

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Regolamento dell’area

delle Posizioni Organizzative

Approvato con delibera della Giunta comunale n. 140 del 22/05/2019

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REGOLAMENTAZIONE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 1

Definizione dell’Area delle posizioni organizzative

1. Con il presente regolamento viene disciplinata l’Area delle posizioni organizzative, come individuata negli artt. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018, secondo i principi generali riportati in tali disposizioni e nell’ambito di quanto definito nel rispetto delle relazioni sindacali di cui agli articoli 5 e 7 del citato CCNL.

2. Le posizioni organizzative sono posizioni di lavoro, per loro natura non stabilmente incardinate nel modello ordinamentale dell’Ente, che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Con l’istituzione dell’Area delle posizioni organizzative l’Amministrazione intende valorizzare la funzione dirigenziale, in termini di processi gestionali di carattere strategico – organizzativo, di pianificazione, programmazione e controllo; pertanto alcuni aspetti della gestione amministrativa, tecnica e contabile dell’Ente vengono delegati ai livelli di responsabilità intermedi, rappresentati dalle posizioni organizzative.

Articolo 2

Attribuzioni dell’Area delle posizioni organizzative e rapporti con la dirigenza

1. Nell’ambito dell’autonomia del Dirigente e nel rispetto delle direttive emanate dallo stesso dirigente, al titolare della posizione organizzativa compete l’esercizio di funzioni direttive di natura gestionale con potestà di emanare, anche con rilevanza esterna, atti e provvedimenti amministrativi, di impegnare e liquidare la spesa ed accertare l’entrata, di gestire le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate.

2. Tali attribuzioni devono risultare nell’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di titolare di posizione organizzativa, in cui sono definiti il contenuto e gli ambiti della delega interorganica e le direttive generali cui deve attenersi l’incaricato, nonché in ulteriori, specifici atti di delega, ferma restando la titolarità della funzione stessa in capo all’organo delegante.

3. Le risorse affidate al titolare di posizione organizzativa vengono individuate dal dirigente fra quelle attribuitegli con il Piano esecutivo di Gestione vigente al momento del conferimento dell’incarico e con l’approvazione da parte della Giunta dei Piani esecutivi di gestione successivi.

4. I dirigenti esercitano poteri di sovraintendenza e vigilanza nei confronti dei soggetti cui abbiano conferito la titolarità di posizioni organizzative.

5. Il dirigente può revocare, riformare o annullare, adeguatamente motivando, gli atti e i provvedimenti adottati dagli incaricati nonché sostituirsi agli stessi in caso di inerzia o omissione o assenza tali da compromettere il corretto esercizio delle competenze attribuite; il dirigente può in ogni caso, con atto motivato, riservare a sé uno o più dei poteri delegati in via definitiva, per periodi determinati o in relazione a singoli atti.

6. Ciascun dirigente nel rispetto dei criteri generali eventualmente individuati in Comitato di Direzione, individua le modalità più idonee per la definizione e comunicazione delle direttive, per lo svolgimento di verifiche periodiche, per la costante conoscenza dell’attività compiuta dall’incaricato ed in generale definisce tutti gli aspetti organizzativi non specificatamente

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l’incaricato, nelle norme contenute nel presente regolamento e nelle disposizioni contrattuali vigenti.

7. Quanto definito nei commi precedenti in relazione ai poteri dei dirigenti e al tipo di relazione fra questi e gli incaricati di posizione organizzativa vale anche per il Segretario nel caso di posizioni organizzative collocate nella struttura allo stesso affidata.

Articolo 3

Procedura di attivazione dell’area delle posizioni organizzative

1. L’iter procedimentale per l’attivazione dell’area delle posizioni organizzative, nell’ambito delle prescritte relazioni sindacali intrattenute sulla materia, è articolato nelle seguenti fasi:

a) Individuazione delle posizioni. La Giunta comunale, anche sulla base dei fabbisogni organizzativi emersi in sede di Comitato di Direzione, individua le unità organizzative costituenti l’Area delle posizioni, le funzioni di massima di ognuna di esse e le colloca all’interno della macrostruttura dell’Amministrazione;

b) Attribuzione del valore economico alle posizioni. Sulla base delle funzioni di massima individuate dalla Giunta Comunale per le posizioni organizzative, i dirigenti interessati formulano le proposte relative al livello e al tipo di competenze che intendono assegnare alle posizioni organizzative. Il Comitato di Direzione procede quindi alla valutazione e alla conseguente graduazione di ciascuna posizione ai fini della determinazione del valore economico di ognuna.

Quest’ultimo comprende la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato ed è ottenuto utilizzando la metodologia prevista nella scheda allegata (Allegato n. 1), sulla base dei criteri previsti per ciascuna voce del salario accessorio dai seguenti articoli 7 ed 8.

I valori economici di ogni posizione, nel rispetto dei minimi e massimi contrattuali, dipendono dai punteggi complessivamente attribuiti a tutte le posizioni e sono determinati nell’ambito dei limiti inderogabili costituiti dall’entità complessiva del fondo contrattualmente destinato al finanziamento delle posizioni organizzative.

Eventuali modifiche della struttura organizzativa o mutamenti sostanziali nelle caratteristiche proprie delle posizioni possono comportare una riconsiderazione del livello di classificazione delle posizioni stesse ed un aggiornamento del valore della retribuzione;

c) Attivazione delle posizioni. I soggetti di cui al successivo art. 5 comma 1 con appositi atti:

• individuano, nel rispetto dei criteri e secondo la procedura di cui al successivo art. 4, il titolare di ogni posizione organizzativa;

• conferiscono, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 5, la titolarità della posizione organizzativa definendo le attribuzioni oggetto della delega in coerenza con le proposte esaminate in Comitato di Direzione, su cui si è effettuata la valutazione delle posizioni;

• provvedono a stipulare il contratto individuale di lavoro con i titolari delle singole posizioni organizzative.

I dirigenti, nell’esercizio del potere di organizzazione delle strutture cui sono preposti, valutano l’impatto della costituzione delle posizioni organizzative nell’ambito delle complessive strutture e provvedono con apposito atto ad una riconfigurazione delle stesse, costituendo strutture organizzative interne alle posizioni organizzative o ridefinendo i compiti di quelle esistenti, individuandone i responsabili, ecc.

d) Valutazione dei risultati. La valutazione dei risultati avviene annualmente con le modalità di cui al successivo art. 9.

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Art. 4

Individuazione del personale titolare di posizione organizzativa

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 14 comma 2 del CCNL 21/05/2018, per l’individuazione dei titolari delle singole posizioni i soggetti di cui al successivo art. 5 tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, dei seguenti elementi, più specificatamente elencati nella scheda allegata (Allegato 2):

a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;

b) dei requisiti culturali posseduti;

c) delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

2. L’individuazione del personale da incaricare per le singole posizioni avviene previa procedura selettiva rivolta al personale interno di categoria D, ovvero, in caso di riscontrata carenza di professionalità interne corrispondenti a quelle richieste per la posizione, mediante opportuna procedura selettiva rivolta a personale esterno, in conformità alle indicazioni espresse in merito dalla Giunta Comunale.

3. In caso di selezione rivolta al personale interno, il conferimento dell’incarico a personale appartenente a struttura diversa rispetto a quella in cui è collocata la posizione organizzativa può avvenire solo se il dirigente cui il personale è assegnato esprime il proprio assenso.

Articolo 5

Conferimento e revoca degli incarichi

1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti, per un periodo massimo non superiore a tre anni, con determinazione motivata:

a) del Dirigente, per le posizioni organizzative ricadenti all’interno del Settore diretto;

b) del Segretario generale, per posizioni organizzative ricomprese nelle strutture dallo stesso dirette.

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico, da notificare al dipendente incaricato, devono essere definiti:

a) la durata dell’incarico;

b) le attività delegate, la tipologia di poteri delegati ed il grado della delega;

c) le direttive generali cui l’incaricato si dovrà attenere nella gestione delle attività e nell’organizzazione e gestione della struttura affidata;

d) le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite, individuate fra quelle che con il Peg sono state affidate al dirigente, e gli obiettivi, definiti dal Peg, che attraverso la gestione di tali risorse, si intendono raggiungere.

3. All’atto di conferimento dell’incarico accede il contratto individuale di lavoro, stipulato dall’incaricante con il dipendente incaricato, in cui viene definito il trattamento economico connesso alla posizione organizzativa e sono riportati i criteri che verranno seguiti per l’erogazione della retribuzione di risultato.

4. Alla scadenza prevista, gli organi competenti al conferimento dell’incarico possono procedere, in caso di mantenimento della posizione organizzativa nella macrostruttura, al rinnovo dello stesso al medesimo personale già titolare della posizione o al suo conferimento ad altro dipendente della categoria D, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

5. Gli incarichi possono essere revocati se, in occasione della valutazione annuale di cui al successivo art. 9, viene espressa una valutazione negativa legata al mancato raggiungimento dei risultati previsti o a comportamenti non idonei, previa attivazione delle procedure di contraddittorio previste dall’art. 14 comma 4 del CCNL 21/05/2018 o, in via anticipata, prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi. Per valutazione negativa si intende una valutazione, effettuata in base al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, inferiore ad adeguato.

6. Nel caso di assenza dal servizio del titolare di posizione organizzativa tale da rendere impossibile la gestione delle attività oggetto dell’incarico, il Dirigente valuta la revoca dell’incarico stesso e l’assegnazione temporanea ad altro dipendente.

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Articolo 6

Trattamento economico

1. Secondo quanto stabilito dall’art. 15 comma 5 del CCNL 18/05/2018, a seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

2. Il fondo è utilizzato, con le modalità di cui ai successivi articoli, per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati della titolarità di posizione organizzativa, per il periodo di permanenza in tale titolarità; la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario, con le eccezioni stabilite dalla normativa contrattuale nazionale vigente.

3. La revoca o il mancato rinnovo alla scadenza della titolarità della posizione comportano la perdita del sistema retributivo sopra citato; il dipendente resta pertanto inquadrato nella categoria D di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo professionale ed al conseguente trattamento economico.

Articolo 7

Retribuzione di posizione

1. L’entità della retribuzione di posizione varia da un minimo di 5.000 Euro ad un massimo di 16.000 Euro annui lordi per tredici mensilità e può essere modificata in relazione all’entrata in vigore di nuove disposizioni contrattuali. La retribuzione di posizione è correlata alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità; pertanto il valore di tale componente del trattamento accessorio è determinato sulla base di fattori di valutazione connessi alla complessità organizzativa, all’autonomia e responsabilità gestionale ed alle competenze professionali richieste; il punteggio totale conseguito consente la collocazione di ogni posizione nella pertinente fascia retributiva fra le cinque previste, secondo il sistema descritto nel prospetto allegato (Allegato 3).

2. Nel caso in cui, in esito al processo valutativo, la posizione venga ricompresa nella fascia 0 di cui all’allegato 3, essa consegue la retribuzione di posizione nel suo valore minino contrattuale.

Per le fasce da 1 a 4 il valore della retribuzione di posizione è ottenuto adottando la seguente formula (secondo quanto esemplificato nell’Allegato 1):

• punteggio di fascia = ad ogni fascia retributiva corrisponde un punteggio pari al numero della fascia (1 punto per la fascia 1, 2 punti per la fascia 2, 3 punti per la fascia 3, 4 punti per la fascia 4)

• totale del fondo – importo minimo (posizione + risultato) del valore economico di tutte le posizioni = somma residua da ripartire

• somma residua da ripartire / somma dei punteggi corrispondenti alle fasce retributive di tutte le posizioni organizzative = Ir1 (Indice di moltiplicazione)

• Ir1 x punteggio di fascia = quota aggiuntiva indennità posizione

• il valore delle retribuzioni di posizione di fascia da 1 a 4, pertanto, è dato da: valore minimo contrattuale (Euro 5.000) + quota individuale aggiuntiva.

3. La retribuzione di posizione è corrisposta con cadenza mensile, per tredici mensilità annue.

Articolo 8

Retribuzione di risultato

1. L’importo complessivo della retribuzione di risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e può essere modificato in relazione all’entrata in vigore di nuove disposizioni contrattuali.

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2. Tale importo può essere incrementato con gli ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni di legge o di contratto nazionale, secondo quanto sarà stabilito nelle sedi di confronto previste dai vigenti CCNL.

Art. 9

Valutazione dei risultati

1. La retribuzione di risultato da erogare è correlata alla valutazione circa il raggiungimento degli obbiettivi assegnati ed alla qualità della prestazione individuale espressa dal titolare di posizione organizzativa, effettuata secondo i criteri del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. La valutazione viene comunicata all’interessato per la presentazione, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della ricezione, di eventuali controdeduzioni.

3. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negatia in sede di valutazione annuale e quindi alla revoca dell’incarico e alla non erogazione della retribuzione di risultato, devono essere acquisite in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, eventualmente assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Articolo 10 Regime orario

1. L’orario di lavoro del personale titolare di posizione organizzativa deve corrispondere a quanto prescritto contrattualmente e consentire il buon andamento dei servizi comunali; pertanto gli incaricati devono assicurare la propria presenza nell’ambito dell’orario minimo previsto contrattualmente di 36 ore settimanali e nel rispetto dell’orario di servizio definito dal dirigente.

2. In relazione alla posizione conferita il dipendente è tenuto ad effettuare la prestazione necessaria all’espletamento dell’incarico ed al conseguimento degli obiettivi, senza diritto a retribuzione o recupero per lavoro straordinario e ad organizzare il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura.

Art. 11 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento in contrasto o in difformità con norme di legge, contrattuali e regolamentari sopravvenute si intendono sostituite da queste ultime.

3. Con l’adozione del presente Regolamento vengono abrogate le disposizioni del vigente Regolamento comunale dell’area delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 18/12/2002. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è tacitamente abrogata ogni disposizione, contenuta in altri regolamenti, con esso incompatibile.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

Allegato 1 - Sistema di attribuzione del valore economico alle posizioni organizzative Allegato 2 - Criteri per l’individuazione del personale titolare di posizione organizzativa Allegato 3 - Criteri per la determinazione della retribuzione di posizione

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