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Il presente documento è valido a decorrere dal 19 ottobre 2021

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Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF)

Rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760 denominato

“Eurizon ITEᴙ ELTIF”

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a

lungo termine (“Regolamento ELTIF”).

Il presente documento è valido a decorrere dal 19 ottobre 2021

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Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “Eurizon ITEᴙ ELTIF” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito e gestito dalla Società di Gestione Eurizon Capital SGR S.p.A. (già “Pramerica SGR S.p.A.”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2019.

Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n.0657669/20 del 19 maggio 2020, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell’art. 4 quinquies.1 del TUF, e successivamente modificato. La Società di Gestione del Fondo è Eurizon Capital SGR S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4- quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 1 nella Sezione Gestori di ELTIF.

La SGR ha conferito delega di gestione del portafoglio del Fondo a Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 (di seguito anche il “Gestore Delegato”). Il Gestore Delegato è iscritto al n. 178 (sezione gestori di FIA) dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del TUF.

L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a RBC Investor Services Bank S.A., società anonima di diritto lussemburghese con sede legale in Esch-sur-Alzette, Port de France 14, Lussemburgo, registrata nel registro delle imprese del Lussemburgo, con il numero B-47.132, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Milano, Via Vittor Pisani 26, – iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al numero al n. 05089320963, REA MI-2109430 e al n. 5628 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, è il depositario del Fondo. Il sito internet del Depositario è: www.rbcits.com.

Al Depositario del Fondo sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione. Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento.

Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.

Inoltre, il Depositario procede al calcolo del valore delle Quote del Fondo in regime di esternalizzazione secondo i criteri e le modalità di valutazione definiti dalla SGR.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017 sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e dei propri outsourcer amministrativi) e i soggetti incaricati del collocamento che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori sono incaricati di: (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento ed inoltrare le stesse alla SGR e all’outsourcer amministrativo per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio ogni informazione in relazione alle modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi, del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dell’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori – su supporto duraturo – affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarre copia (i) il Prospetto, il Regolamento di gestione ed il KID e (ii) l’ultima relazione annuale del Fondo. Il Prospetto, il Regolamento e il KID potranno essere forniti su supporto durevole o tramite

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sito web, copia cartacea di tali documenti e dell’ultima relazione annuale pubblicata sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta. I collocatori prestano ogni assistenza e informazione necessaria agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo presso investitori al dettaglio delle quote.

1. Sottoscrizione

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o l’acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il “Periodo di Sottoscrizione”. Le date di apertura e di chiusura del periodo di sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.com..

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il Termine Massimo di Sottoscrizione per ulteriori 6 mesi ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L’eventuale prolungamento del Termine Massimo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR.

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di quote, che potranno susseguirsi fino al Termine Massimo di Sottoscrizione. Dopo la chiusura iniziale (coincidente con il raggiungimento dell’ammontare minimo di sottoscrizione pari a € 50.000.000,00 delle sottoscrizioni e fino al Termine Massimo di Sottoscrizione, la SGR potrà programmare, in relazione all’andamento delle sottoscrizioni e purché siano stati eseguiti i richiami degli impegni già sottoscritti in occasione di ciascuna emissione precedente, una o più emissioni successive per ammettere Sottoscrittori Successivi al Fondo o consentire ai Sottoscrittori precedentemente ammessi di incrementare il proprio Ammontare Sottoscritto.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione.

Con riferimento alle Quote di Classe A e Classe D, l’importo minimo di investimento al Fondo è pari a Euro 25.000,00; con riferimento alle Quote di Classe B l’importo minimo di investimento al Fondo è pari a Euro 1 milione, tale importo minimo può essere ridotto laddove il sottoscrittore, o in caso di cointestazione, uno o più cointestatari (ciascuno individualmente), sottoscriva contestualmente quote di Classe E. In tali casi la riduzione applicata sarà pari all’importo sottoscritto dal sottoscrittore o, cumulativamente, da uno o più cointestatari nelle quote di Classe E.

Per le Quote di Classe C, Classe E e Classe F è previsto un importo minimo di investimento al Fondo pari a 10.000,00. La sottoscrizione è effettuata con disposizione impartita dal sottoscrittore esclusivamente tramite un soggetto collocatore ed avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito Modulo ed il versamento dell’importo lordo che si intende investire.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

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La SGR si riserva il diritto di non accettare le domande di sottoscrizione di potenziali investitori per qualsiasi motivo; in particolare, la SGR non accetta le domande che risultino incomplete o comunque non conformi a quanto previsto nel Regolamento di gestione del Fondo o, ove applicabile, alla Disciplina PIR con riferimento all’obbligo di rilascio alla SGR da parte del sottoscrittore delle dichiarazioni indicate nel Regolamento di gestione

Entro la data del relativo closing e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del Codice Civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30, comma 6, del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui sopra entro e non oltre le ore 8.00 del giorno previsto per il closing. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del TUF, l'efficacia delle sottoscrizioni di quote concluse fuori sede da investitori che non siano Investitori Professionali è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al collocatore, come indicato nel modulo di sottoscrizione.

Fermo restando i sopra menzionati termini di sospensione, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per ciascun Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento - di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione - ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione in conformità con quanto di seguito previsto.

Ciascun sottoscrittore è tenuto a versare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di gestione del Fondo, un importo pari alla somma del valore nominale delle Quote da esso sottoscritte, in unica soluzione, dietro richiesta della SGR. A tal fine, i sottoscrittori si impegnano ad effettuare i versamenti relativi all’ammontare sottoscritto, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta della SGR. La richiesta di versamento sarà effettuata dalla SGR anche per il tramite del soggetto incaricato del collocamento.

I versamenti relativi all’ammontare sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso il Depositario ed intestato alla SGR, specificando il nominativo del sottoscrittore e che trattasi di versamenti relativi alla sottoscrizione di Quote del Fondo. La Società di Gestione darà conferma a ciascun sottoscrittore del versamento effettuato, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione dello stesso.

A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite.

2. Rimborsi

I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza della durata del Fondo (8 anni, fatti salvi i casi di liquidazione anticipata del Fondo e di proroga del Termine di Durata del Fondo ai sensi del Regolamento del Fondo). Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata.

La SGR può prorogare con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell’organo di controllo il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 2 anni per il completamento

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5 delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio.

Le modalità di liquidazione del Fondo sono descritte nel Regolamento di gestione. In particolare, terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige il rendiconto finale di liquidazione accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (Piano di Smobilizzo);

l’ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l’attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante. Il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Smobilizzo.

3. Reclami

La SGR ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentono a tali investitori di presentare i reclami in lingua italiana (considerato che - allo stato - l’ELTIF verrà commercializzato esclusivamente in Italia).

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a Eurizon Capital SGR S.p.A., Piazzetta Giordano Dell’Amore 3, 20121 Milano, presso l’Ufficio Reclami, ovvero tramite fax al numero 02.8810.2081, attraverso la sezione “Contatti” del sito internet della SGR o tramite posta elettronica certificata (PEC) direzioneeurizoncapitalsgr@pec.intesasanpaolo.com.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori.

La trattazione dei reclami è affidata alla Funzione “Compliance & AML” nell’ambito di un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto all’Investitore le proprie determinazioni entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente. Le relazioni periodiche della Funzione “Compliance & AML” indirizzate agli Organi Sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La SGR assicura la gratuità per l’Investitore dell’interazione con la Funzione “Compliance & AML” della SGR preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l’Investitore potrà rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l’”Arbitro”), entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data. Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative, previsti a tutela degli Investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a Euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della SGR dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative; (iii) le

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controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale e (iv) le controversie relative ad operazioni o a comportamenti posti in essere anteriormente al decimo anno rispetto alla data di proposizione del ricorso nei confronti della SGR.

Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli Investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli Investitori con la SGR.

Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.consob.it sezione ACF.

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