COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti Relatore FERNANDO GRECO
Nella seduta del 26/02/2016
- dopo aver esaminato l’istanza di correzione del dispositivo della decisione n.
0008822/15 del 27/11/2015 presentata dal ricorrente/intermediario resistente
- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”
FATTO
Parte ricorrente ha esposto che, in data 16.04.2014, il legale rappresentante della stessa società stipulava con la resistente un atto di garanzia fideiussoria, a beneficio di una terza società.
In forza del suddetto contratto la resistente corrispondeva all’intermediario un premio dell’importo di euro 6.500,00.
In base all'art. 8 delle condizioni di polizza, il terzo beneficiario della garanzia avrebbe dovuto inviare alla resistente - entro 30 giorni dall'emissione della garanzia - il contratto debitamente sottoscritto ed accettato, mediante raccomandata a/r. La medesima clausola espressamente prevedeva, anche con riferimento al richiamato adempimento, che il contratto si sarebbe risolto di diritto ove una delle elencate obbligazioni (compresa la richiamata) non fosse stata adempiuta secondo le modalità prescritte; l’accordo, pertanto, non avrebbe prodotto alcun effetto ovvero, qualora questo si fosse già manifestato, si sarebbe considerato revocato.
Tale condizione, tuttavia, non si verificava e dunque il contratto non giungeva mai al perfezionamento, con la conseguenza che, in effetti, nessun rischio veniva mai garantito.
Decisione N. 3170 del 07 aprile 2016
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Parte ricorrente chiedeva, quindi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1353 e 1456 c.c., la restituzione dell'importo di euro 6.500,00 pagato alla resistente a titolo di premio.
Nelle proprie controdeduzioni la resistente si limitava ad informare l’Arbitro di aver avviato il procedimento di mediazione obbligatoria prodromico alla sottoposizione della questione all’Autorità giudiziaria, senza difendersi nel merito. Tuttavia, nel riscontrare il reclamo, parte resistente aveva già in precedenza rigettato la richiesta della ricorrente invocando la clausola n. 1 dell’atto di garanzia, idonea ad escludere il diritto del contraente di richiedere la restituzione del premio in ogni caso.
Il ricorso veniva sottoposto all’esame di questo Collegio nella seduta del 30.09.2015. In detta sede il procedimento era dichiarato estinto con provvedimento n.8822/2015, per mancanza di interesse della parte ricorrente.
In data 03.12.2015 veniva presentata dalla stessa società ricorrente istanza di correzione della menzionata decisione, ove si palesava l’interesse alla prosecuzione del giudizio, già manifestata con comunicazione del 21.05.2015 che, tuttavia, non era stata tenuta in considerazione dal Collegio investito della controversia.
Sottoposta all’esame del Presidente del Collegio adito, l’istanza veniva dichiarata ammissibile con provvedimento n. 9239 del 18.12.2015.
DIRITTO
Il Collegio, ripreso in esame il ricorso a seguito dell’ammissione dell’istanza di correzione, procede a valutare il merito della questione sottoposta alla propria attenzione e, pertanto, a verificare l’efficacia del contratto oggetto di contestazione.
Appare evidente come primaria importanza rivesta il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 8 delle condizioni contrattuali sottoscritte.
In considerazione del tenore delle richiamate clausole e della non contestazione in merito alla circostanza del mancato invio – da parte del beneficiario – dell’accettazione della garanzia prestata, ne discende che il pagamento del premio assicurativo – a prescindere dalle sanzioni contrattuali espressamente richiamate – costituisce una attribuzione priva di causa. D’altronde, non potrebbe ammettersi una lettura del richiamato art. 8 volta a sganciare il pagamento del premio dalla produzione degli effetti della garanzia prestata, se non a fronte di un arricchimento dell’intermediario privo di qualunque giustificazione.
Considerando il legame di corrispettività intercorrente tra le prestazioni delle parti stipulanti, dunque, deve considerarsi giustificata la richiesta restitutoria avanzata in sede di ricorso innanzi a questo Arbitro.
Tale conclusione appare conforme alla stessa previsione contenuta nell’art. 8 delle condizioni contrattuali che – come già in precedenza rilevato –prevede che “le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolva di diritto nel caso in cui una delle sotto elencate obbligazioni non venga adempiuta secondo le modalità stabilite e non produca alcun effetto e, nel caso eventualmente prodotti, risultino revocati”.
La legittimità della richiesta, in verità, non può essere esclusa nemmeno avendo riguardo all’art. 1 del contratto, richiamato dalla resistente in sede di riscontro al reclamo. Tale clausola espressamente prevede che “Nessun rimborso del corrispettivo pagato è dovuto in nessun caso compreso quello di anticipata estinzione dell’obbligazione principale cui il presente atto di garanzia si riferisce ed anche nel caso in cui il contratto da cui scaturisce l’obbligazione garantita dovesse essere dichiarato nullo, decaduto o non venisse neppure sottoscritto dalle parti, il corrispettivo pagato alla [omissis] rimarrebbe acquisito e quindi nessun rimborso è dovuto a nessun titolo o ragione, nulla escluso”.
Decisione N. 3170 del 07 aprile 2016
Dal tenore di tale clausola se ne deduce agevolmente come la stessa sia riferita alle ipotesi di invalidità/inefficacia dell’obbligazione garantita e non già ai casi di nullità/inefficacia dello stesso negozio di garanzia.
Ne discende l’obbligo restitutorio in capo alla resistente.
P.Q.M.
Il Collegio, ripreso in esame il ricorso e essendo stata dichiarata ammissibile l’istanza di correzione promossa dalla ricorrente, così decide:
Il Collegio dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di euro 6.500,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale ristoro della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
Decisione N. 3170 del 07 aprile 2016
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COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) DE CAROLIS Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore FERRO LUZZI FEDERICO
Nella seduta del 30/09/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La vicenda controversa ha a oggetto una garanzia prestata dal ricorrente all’intermediario a favore di terzo beneficiario. Parte ricorrente sostiene che il contratto non si sia in effetti mai perfezionato e chiede quindi il rimborso del premio pagato.
L’intermediario riporta di aver sottoposto la controversia all’organismo di mediazione e conciliazione forense ai fini della istaurazione di un procedimento innanzi al giudice ordinario e chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato irricevibile.
DIRITTO
Rileva il Collegio che parte ricorrente, invitata dalla Segreteria Tecnica a manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’Arbitro, non ha fatto
Decisione N. 8822 del 27 novembre 2015
pervenire risposta affermativa entro 30 giorni, con ciò determinando – in applicazione del § 2 sez. VI delle disposizioni – l’estinzione del procedimento stesso.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinto il procedimento.
IL PRESIDENTE
firma 1