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211 dell’8.7.2008 del Presidente della Corte d’Appello di Alpha con il quale sono state conferite varie deleghe al dott

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N. 85

Oggetto: Pratica num. 4/FT/2009. Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006-2008, della Corte di Appello di Alpha (decreti n. 211 dell'8.7.2008, n. 214/08 e n. 284 del 28.10.2008).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 febbraio 2009, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:

OMISSIS

“- letto il decreto n. 211 dell’8.7.2008 del Presidente della Corte d’Appello di Alpha con il quale sono state conferite varie deleghe al dott. Primo, Presidente della II sezione civile, e sono stati individuati i Presidenti supplenti della I e III sezione civile e della sezione lavoro, rispettivamente nei dottori Secondo, Terzo e Quarto;

- letti i decreti n. 214 e 284 del 2008, con i quali il dott. Quinto è stato dapprima provvisoriamente e poi definitivamente assegnato alla III sezione penale, con funzioni di Presidente (unitamente alla dott.ssa Sesta, assegnata alla I sezione penale);

- viste le osservazioni del dott. Quinto al Consiglio Giudiziario (del 21.7.2008, dell’11.10.2008, del 10.11.2008) ed al Consiglio Superiore della Magistratura (pervenute in data 22.12.2008 e 28.1.2009)

- letto il parere del Consiglio Giudiziario dell’1.12.2008 osserva

All’esito di regolare procedura concorsuale per il posto di presidente di sezione della Corte d'Appello di Alpha, la cui vacanza era stata pubblicata in data 24.11.2006, il Consiglio, con delibera del 29.5.2008, destinava a sua domanda il dott. Quinto alla Corte di Appello di Alpha con funzioni di Presidente di sezione.

Con decreto del Presidente della Corte d'Appello n. 214 del 2008 il dott. Quinto veniva provvisoriamente destinato alla presidenza della III sezione penale, unica sezione priva di un Presidente titolare o supplente.

Con precedente decreto n. 211 del 2008, infatti, il Presidente della Corte, preso atto della decadenza per superamento del limite di otto anni dall'ufficio di Presidente di sezione di dottori Secondo (I sezione civile), Terzo (III sezione civile) e Quarto (sezione lavoro) e della cessazione del periodo di reggenza ex lege, aveva nominato gli stessi, ai sensi dell’art. 108 O.G., supplenti incaricati dell'esercizio delle funzioni semidirettive ed aveva assegnato al dott. Primo, Presidente della II sezione civile, funzioni di coordinamento del settore civile.

Il dott. Quinto, che aveva preso possesso dell’ufficio in data 21.7.2008, presentava osservazioni per una assegnazione avvenuta senza interpello e contro le sue aspirazioni, avendo svolto ininterrottamente per 38 anni funzioni civili, e chiedendo l'assegnazione, anche in via provvisoria, ad una sezione civile.

Il Presidente della Corte controdeduceva sottolineando che i posti di Presidente di sezione civile vacanti erano stati pubblicati con delibera dell’8.11.2007, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura aveva disposto, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tramutamento interno e per dare immediata attuazione alla previsione dell’art. 13, co. 4, del d.lgs. 160/2006 (secondo cui

“la destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro … deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura”), la cristallizzazione dell’attuale destinazione quanto al settore (civile, penale e lavoro ove solo tabellare), così da mantenere inalterata la funzione del posto in copertura nell’ambito della pubblicazione, cosicché il dott. Quinto non poteva che essere assegnato al posto vacante di Presidente della sezione penale, in quanto gli altri due posti di Presidente della sezione civile nelle more divenuti vacanti dovevano necessariamente essere assegnati ai due Presidenti di sezione che sarebbero risultati vincitori del concorso indetto con la ricordata delibera consiliare.

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L’assegnazione del dott. Quinto non avrebbe potuto aver luogo neppure in via provvisoria alla luce del disposto del par. 41.2 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2006/2008 (secondo cui “il magistrato di nuova destinazione … deve essere inserito nell’ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel tempo necessario per l’espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti”), dal momento che le sezioni civili continuavano ad operare con i presidenti supplenti già nominati con il decreto 211 e presentavano un organico effettivo soddisfacente se rapportato alle gravi carenze delle sezioni penali della Corte.

Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 6.10.2008, esprimeva parere favorevole alla proposta di variazione tabellare adottata con decreto 214/2008.

Il dott. Quinto ribadiva le sue osservazioni con ulteriori note, anche in seguito al decreto n.

284/2008 con il quale veniva assegnato definitivamente alla presidenza della III sezione penale, facendo rilevare l'inammissibilità della separazione di fatto delle carriere giudicanti operata con circolare del CSM, applicabile anche a coloro che erano risultati vincitori di concorsi banditi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 111/2007.

Il Consiglio Giudiziario, nella seduta dell’1.12.2008, esprimeva parere favorevole anche sul decreto 284/2008, ribadendo le ragioni già esposte nel precedente parere del 6.10.2008 e sottolineando la limitazione oggettiva dell'ambito di operatività delle procedure di tramutamento interno, praticabili solo con riferimento ai posti semidirettivi che non avevano formato oggetto della pubblicazione con delibera del CSM dell’8.11.2007, in quanto era la stessa norma primaria che prevedeva l'espressa indicazione, nella pubblicazione della vacanza, della materia (civile, penale o lavoro) cui afferiva il posto pubblicato, con la conseguenza che la deroga alla procedura di tramutamento interno rappresentava un logico corollario e non ledeva neppure le posizioni precostituite, trattandosi di principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che lo ius superveniens, nell’ambito di procedura concorsuale in itinere, incontra il solo limite delle situazioni giuridiche definite prima della sua entrata in vigore, laddove la delibera di nomina del dott. Quinto era intervenuta in un momento successivo alla modifica del quadro normativo di riferimento.

Dunque la nuova normativa risulta applicabile anche al concorso indetto per il posto di Presidente di sezione per il quale è risultato vincitore il dott. Quinto, nel senso che la possibilità di una futura destinazione, all'atto della immissione in possesso, al posto di presidente di una delle sezioni vacanti si è medio tempore ridotta in ragione della cristallizzazione dei due posti di Presidente di sezione civile resasi necessaria per applicare in via immediata lo ius superveniens.

Ritenuto dunque condivisibile il ragionamento seguito dal Consiglio Giudiziario di Alpha nel parere del 1°.12.2008

all’unanimità delibera

di approvare le variazioni tabellari di cui ai decreti nn. 211, 214 e 284 del 2008 del Presidente della Corte di Appello di Alpha.”

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