N. 66 (par. 40.1 lett.a)
Oggetto: Pratica num. 1398/FT/2010 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006-2008, del Tribunale di Alpha (decreti nn. 105 e 108 in data 14 e 17.6.2010).
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 febbraio 2012, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006-2008, del Tribunale di Alpha (decreti nn. 105 e 108 in data 14 e 17.6.2010) secondo le indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Appello di Beta con nota n. 11230 del 1°.10.2010, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario in data 29.9.2010.
OSSERVA
Con decreti nn. 105 e 108 del 14 e 17 giugno 2010 il Presidente del Tribunale di Alpha assegnava il dott. Primo all'ufficio GIP/GUP, il dott. Secondo al dibattimento penale (sottraendolo al settore penale presso le sezioni distaccate), il magistrato distrettuale giudicante dott. Terzo (assegnato per sei mesi con provvedimento del Presidente della Corte di Appello) alla sezione II civile in sostituzione della dott.ssa Quarta, in congedo per maternità, infine i GOT alle sezioni distaccate per la trattazione degli affari penali.
In data 29 giugno 2010 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta esprimeva il seguente parere: “rilevato che non risultano essere stati messi a concorso né il posto GIP/GUP già ricoperto dalla dott.ssa Quinta né il posto di giudice del dibattimento penale; osservato inoltre che in data odierna è stato espresso parere favorevole all'assegnazione del magistrato distrettuale, invita il Presidente del Tribunale a dare corso allo svolgimento dei concorsi indicati tenendo in ogni caso conto che ai GOT non può essere assegnata, in modo indifferenziato, la trattazione di tutti gli affari penali delle sedi distaccate”.
Con nota del 22 settembre 2010 il Presidente del Tribunale di Alpha replicava riferendo quanto segue: l'assegnazione del dott. Primo all'ufficio GIP/GUP era stata preceduta da interpello del 19 marzo 2010; la scopertura di un posto di giudice del dibattimento penale era avvenuta senza alcun concorso interno in quanto con detto provvedimento si era solo riorganizzata la sezione penale, prevedendo che il dott. Secondo, che già ne faceva parte, venisse destinato a trattare, in sede centrale, gli affari ed i carichi già assegnati al dott. Primo; nessun ruolo autonomo era stato assegnato ai GOT nelle sezioni distaccate, essi risultando volta a volta assegnati in tale sede previ provvedimenti presidenziali ad hoc.
Il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta nella seduta del 29 settembre 2010 così deliberava: “il Consiglio, inserita all'unanimità la pratica all'ordine del giorno, esprime parere contrario all'assegnazione del dott. Secondo nella posizione tabellare precedentemente occupata dal dott. Primo non essendosi proceduto al dovuto interpello ed al concorso interno. Rende altresì parere contrario in ordine alla assegnazione indifferenziata, ancorché con provvedimenti adottati di volta in volta, ai GOT di tutti gli affari penali delle sedi distaccate, in palese contrasto con il paragrafo 61.2 della circolare sulla formazione delle tabelle. Il Consiglio esprime parere favorevole con riferimento alla variazione tabellare - pervenuta in data 27 settembre 2010, relativa all'assegnazione del dott. Primo all'ufficio GIP/GUP. Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole all'assegnazione del dott. Terzo al settore civile rappresentando tuttavia al Presidente del Tribunale l'opportunità di valutare il sottodimensionamento dei magistrati assegnati al settore penale dibattimentale che ha condotto al non consentito impiego dei GOT nelle sezioni distaccate”.
Con ulteriore nota del 4 ottobre 2010 il Presidente del Tribunale di Alpha precisava quanto segue:
“prendo atto che il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario all'assegnazione del dott.
Secondo nella posizione tabellare precedentemente occupata dal dott. Primo - non essendosi proceduto al dovuto interpello e al concorso interno -. Mi permetto di negare la veridicità di una tale osservazione posto che l'interpello era stato eseguito con nota del 19 marzo 2010 che era stata
allegata al mio plico del 22 settembre 2010 e che probabilmente non è stata presa in considerazione per una svista del Consiglio giudiziario”.
Il successivo 2 novembre 2010 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta così definitivamente deliberava: “nella nota 22 settembre 2010 il Presidente del Tribunale affermava esplicitamente di non aver svolto alcun concorso interno - in quanto in tal sede venne solamente riorganizzata la sezione penale; di fatto - e contrariamente a quanto esposto dal Presidente del Tribunale nella nota 4 ottobre 2010 - con l'interpello del 19 marzo 2010 il Presidente del Tribunale ha inteso coprire il posto dibattimentale del dott. Sesto e non del dott. Primo; ciò risulta dal testo stesso del provvedimento e d'altra parte non avrebbe potuto essere diversamente poiché il dott.
Primo ha lasciato il suo posto di giudice del dibattimento penale solo in data 14 giugno 2010 all'esito del medesimo interpello del 19 marzo 2010 per la copertura di un posto GIP/GUP;
conferma il parere contrario reso in data 29 settembre 2010 - all'assegnazione del dott. Secondo nella posizione tabellare precedentemente occupata dal dott. Primo non essendosi proceduto al dovuto interpello - poiché l'interpello menzionato nella nota del Presidente del Tribunale del 4 ottobre 2010 non è riferibile al dott. Primo”.
A conclusione della lunga interlocuzione tra il Presidente del Tribunale di Alpha ed il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta deve ritenersi che i decreti nn. 105 e 108 del 14 e 17 giugno 2008 possono essere approvati soltanto con riferimento alla assegnazione del dott. Primo all'ufficio GIP/GUP, essendo risultato che la stessa è stata preceduta da regolare interpello del 19 marzo 2010, e con riferimento alla assegnazione del magistrato distrettuale giudicante dott. Terzo alla sezione II civile, egli sostituendo la dott.ssa Quarta in congedo per maternità. Viceversa non possono essere approvati i decreti in esame nella parte relativa alla assegnazione del dott. Secondo nel posto già assegnato al dott. Primo la stessa non essendo stata preceduta da alcun interpello, né essendo sostenibile che lo spostamento di un giudice dalla sede distaccata alla sede centrale per coprire un differente ruolo costituisca mero atto di organizzazione interna che non necessiti di un previo interpello. Infine non può essere approvata l'assegnazione dei GOT alle sezioni distaccate per la trattazione degli affari penali dei giudici togati la stessa non prevedendo alcuna limitazione alla tipologia degli affari consentiti, in violazione delle norme dell'ordinamento giudiziario vigente.
Il Consiglio,
per le ragioni appena esposte
delibera
- di approvare i decreti 105 e 108 del 14 e 17 giugno 2010 emessi dal Presidente del Tribunale di Alpha nella parte in cui assegnano il dott. Primo all'ufficio GIP-GUP e nella parte in cui assegnano il dott. Terzo alla sezione II civile;
- di non approvare nel resto i medesimi decreti”.