• Non ci sono risultati.

DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DR. ROBERTO DALLA VALLE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

1

- AI SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

Recentemente sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. 2.12.2016, n. 282 è stata pubblicata la Legge 1.12.2016, n.

225, di conversione del DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, tra cui l’introduzione del “pacchetto” semplificazioni, in vigore dal 3.12.2016 di seguito sintetizzate.

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2 È confermato a decorrere dall’1.7.2017:

la soppressione di Equitalia;

l’affidamento dell’attività di riscossione alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

In sede di conversione:

è stato differito al 30.6.2017 il termine previsto dall’art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa;

è previsto che, a decorrere dall’1.7.2017, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati.

PAGAMENTO ENTRATE ENTI LOCALI – Art. 2-bis

In sede di conversione è stato disposto che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli Enti locali è effettuato:

• direttamente sul c/c di tesoreria dell’Ente impositore;

• tramite mod. F24;

• tramite strumenti di pagamento elettronici.

Per le entrate non tributarie il versamento va effettuato:

• direttamente sul c/c di tesoreria dell’Ente impositore;

• tramite strumenti di pagamento elettronici

Non sono state modificate le modalità di versamento dell’IMU / TASI (mod. F24 / bollettino di c/c/p).

(2)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

2

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE” – Art. 4, comma 1

È confermata la modifica dell’art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione.

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l’invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che:

l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;

l’invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017.

L’invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi:

• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

• data e numero della fattura;

• base imponibile / aliquota applicata / imposta;

• tipologia dell’operazione.

In sede di conversione è stato introdotto l’esonero dall’adempimento in esame a favore dei agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 “situati nelle zone montane” ex art. 9, DPR n. 601/73.

Relativamente alle operazioni in esame gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi” tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora in caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA – Art. 4, comma 2

È confermata l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali).

L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

(3)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

3

È confermata la previsione contenuta nel nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 che prevede, l’attribuzione di un credito d’imposta (“una sola volta”) finalizzato all’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dell’obbligo in esame e dell’invio dello spesometro trimestrale.

Il credito d’imposta pari a € 100 spetta ai soggetti in attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000.

Il credito d’imposta:

• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP;

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.1.2018;

• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l’utilizzo.

Ai contribuenti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 è attribuito un ulteriore credito d’imposta pari a € 50.

In sede di conversione è stato previsto che le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti degli aiuti UE “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

SANZIONI

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio. Ora, l’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI A decorrere dal 2017 sono soppressi:

• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;

• i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione “black list” 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALE Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:

la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;

• la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

(4)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

4

INCENTIVI TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE / CORRISPETTIVI – Art. 4, comma 6

In sede di conversione sono stati modificati gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture / corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, il termine per l’accertamento ex artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni (anziché di 1 anno).

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI – Art. 6

È confermata, la definizione agevolata dei ruoli con l’abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (in precedenza fino al 2015).

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, o in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

• affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

• maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

• può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale;

• interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili:

• presso i propri sportelli;

• nell’area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

(5)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

5

• risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE Euratom e l’IVA riscossa all’importazione;

• recupero di aiuti di Stato;

• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l’esclusione è stata estesa anche alle “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

• entro il termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017); • utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Come disposto in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE In sede di conversione:

• è stato fissato al 31.5.2017 (in precedenza 21.4.2017) il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza;

• sono state riviste le modalità di pagamento delle predette somme. In particolare è previsto che:

− il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;

− il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare (in precedenza la I e II, pari a 1/3 di quanto dovuto, la III e la IV pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno Scadenza rate

2017 Luglio, settembre, novembre 2018 Aprile, settembre

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

(6)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

6

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza

successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;

• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata

presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

“NUOVI” STUDI DI SETTORE – Art. 7-bis

In sede di conversione è stato previsto che, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 62-bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Ciò va collegato con la “nuova” finalità affidata agli studi di settore (da strumento di accertamento a strumento di compliance) illustrata dall’Agenzia delle Entrate nel mese di settembre.

.

“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI – Art. 7-quater

PRESUNZIONE ACCREDITI / PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE – comma 1 Con la modifica dell’art. 32, DPR n. 600/73 è previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.

(7)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

7

Va inoltre evidenziato che è stata eliminata la presunzione riferita ai compensi per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (merita evidenziare che la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata

incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza 7.10.2014, n. 228).

TASSO DI CAMBIO EURO / VALUTE ESTERE – commi da 2 a 4

Con la modifica dell’art. 110, comma 2, TUIR è previsto che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio “in base ai corretti principi contabili”, e non più quello alla data di chiusura / fine dell’esercizio:

• per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero;

• per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, “posti in essere in conformità alle

disposizioni introdotte dal comma 2”.

Per i soggetti che redigono il bilancio consolidato è inoltre previsto che la riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13

Con l’integrazione dell’art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di effettuare a mezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI – PEC, la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.

La notifica si intende perfezionata:

• per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;

• per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC, la notifica può essere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:

• all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari;

• all’indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);

• all’indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell’interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall’1.7.2017.

Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

(8)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

8

Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi va effettuata all’indirizzo risultante dall’indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC la notifica è effettuata all’indirizzo dichiarato all’atto della relativa

richiesta.

Le notifiche di atti / cartelle effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi

decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC. Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017.

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15

È differito al 31.3 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI - commi da 16 a 18

Per effetto della modifica dell’art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la sospensione dall’1.8 al 4.9:

• del termine per la trasmissione di documenti / informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate / altro Ente impositore.

La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;

• del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31

Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è soppresso l’obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.

Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000).

La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza il prossimo 16.12.2016.

(9)

Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160 www.studioperini.info - E-mail: info@studioperini.net - f.perini@studioperini.net

9

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Verona, 15.12.2016.

Lo Studio

Riferimenti

Documenti correlati

65) INRL, incontro frontale formazione valido per i crediti formativi INRL; oggetto: Disciplina della revisione legale; principi di revisione nazionale e internazionale

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali

5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione;

di Bergamo, Lecco e Sondrio, presentato dall’aggiudicataria in risposta alla richiesta della stazione appaltante, sebbene datato al 24 febbraio 2017 e, dunque, in

1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il con- cetto di “strumentalità” dei beni di proprietà del committente (o comunque allo stesso ri- conducibili in qualunque forma),

23/2011 ai sensi del quale “ in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versa- menti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipenden- te e