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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

ART. 1- E' costituita ai sensi della legge 266/91, della L.R. 28/93 e successive modificazioni, l’Associazione di volontariato ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E DEI MONUMENTI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede legale in via San Micheletto, 3 - 55100 Lucca. L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 - L’Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, che si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ( salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, se eletto) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Segretario, Comitato Esecutivo) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - L’Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: salvaguardia, promozione, valorizzazione, tutela dei beni culturali.

ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’Associazione si propone di realizzare i seguenti interventi: sostegno alle iniziative dei musei di Lucca e provincia, anche in occasione di esposizioni, rassegne ecc.; promozione periodica di visite a musei, monumenti, esposizioni in Italia e all'estero;

incontri con personalità della cultura e dell'arte; conferenze di arte e di storia per la maggior conoscenza del patrimonio artistico; promozione di acquisti, lasciti, donazioni, depositi d'arte e cimeli a incremento delle collezioni pubbliche esistenti, con eventuale assistenza per le pratiche relative (campagne fotografiche, rilievi, recupero di testimonianze artistiche ecc.); collaborazione all'opera di sorveglianza, di custodia e di accoglienza nei musei, collezioni, esposizioni permanenti e temporanee; promozione di iniziative relative alla valorizzazione e alla conservazione delle sete lucchesi.

ART. 5 – L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

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SOCI

ART. 6 – Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro (persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni e Istituzioni anche prive di personalità giuridica) che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione all'Associazione va presentata al Presidente della stessa.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Tutti i soci fanno parte dell'Assemblea dei soci e ad essi è riconosciuto il diritto di voto e di eleggere gli Organi sociali e a loro volta di essere eletti agli stessi.

Il socio può farsi rappresentare per delega.

Il socio non può ricevere più di una delega.

Il socio per essere eletto agli Organi Sociali deve avere rinnovato la tessera per l'anno in corso almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni e deve comunque essere iscritto all'Associazione in forma continuativa da almeno due anni.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7.

ART.7 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica, Associazione o Istituzione;

- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;

- dimissioni;

- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali - regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

-per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 8 - Contro ogni provvedimento di diniego di iscrizione o di espulsione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale ricorso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.9 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.10 – Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore

dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Gli organi dell'Associazione, i cui componenti eserciteranno le loro funzioni nel

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rispetto del presente Statuto ed a titolo gratuito sono:

-L'Assemblea dei soci - Il Consiglio direttivo -Il Presidente

-Il Segretario

- Il Comitato Esecutivo

-Il Collegio dei revisori, se eletto

ART. 12 – L'Assemblea dei soci è sovrana ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertarne la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione deve avvenire tramite avviso affisso presso la sede legale dell'Associazione e lettera inviata a tutti i soci, oppure tramite posta elettronica. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima convocazione che in seconda convocazione. La convocazione deve pervenire agli associati almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

ART. 13 - L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni:

- nomina (o sostituisce) i componenti del Consiglio Direttivo;

-approva gli indirizzi generali ed i programmi dell'attività da svolgere;

-approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

-approva il regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo;

-delibera sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso o da colui che ha avuto il diniego di iscrizione: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

-modifica il presente Statuto;

-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;

-delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporle.

ART. 14 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche per via telematica (videoconferenza) purché tutti i partecipanti abbiano facoltà e libertà di intervenire.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In

seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'

Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un' Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità il Consiglio dei revisori, se eletto, non ha diritto al voto.

ART. 15 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea

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redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri (Presidente, Segretario, Consiglieri) eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni e può essere rieletto. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque una volta al mese.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Comitato Esecutivo.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- fare predisporre il rendiconto annuale dal Segretario;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;

deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può nominare un Comitato Scientifico costituito da 3 a 5 membri, liberamente scelti tra rappresentanti delle cultura storico-artistica

lucchese e non, che con la loro autorevolezza, siano in grado di appoggiare, consigliare, suggerire le attività dell'Associazione.

ART. 19 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ART. 20 – Il Segretario resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Segretario è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie di normale gestione ma non ha facoltà di accendere o chiudere in prima persona conti correnti e qualsiasi movimento bancario-finanziario che abbia il carattere di straordinarietà.

ART. 21 – Il Comitato Esecutivo è formato da cinque membri nominati tra quelli eletti al Consiglio direttivo. Il Comitato Esecutivo dura in carica per tre anni e può essere rieletto. Svolge tutte le funzioni del Consiglio Direttivo che da quest'ultimo gli vengono delegate ed è autorizzato a prendere decisioni in casi d'urgenza per i quali non sia possibile la convocazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo è convocato con lettera di preavviso di tre giorni e le sue adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Esecutivo può essere convocato dal Presidente nei casi di urgenza anche senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra.

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ART: 22 - Il Collegio dei Revisori dei conti, se eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tutto il tempo di durata in carica del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica di rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea.

ART. 23 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

-donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;.

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 24 – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 25 – Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività

istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 26 - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. Del 25/5/ 1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 27 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

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NORME RESIDUALI

ART. 28 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente Il Segretario

Riferimenti

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