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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

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Academic year: 2022

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(1)

Originale ENTE

Comune di Legnano

ORGANO

C.C.

NUMERO

72

DATA

26-11-2013

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L’ANNO DUEMILATREDICI ADDÌ VENTISEI DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 20:30 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE, SI È RIUNITO IL

CONSIGLIO COMUNALE.

n. COGNOME E NOME pres. ass. n. COGNOME E NOME pres. ass.

1 Tripodi Maurizio X 13 Bragato Guido Niccolò X 2 Quaglia Stefano X 14 Giordano Raffaele X 3 Rotondi Rosaria X 15 Compagnone Rosario X

4 Ferrazzano Michele X 16 Guidi Luciano X

5 Colombo Tiziana X 17 Colombo Daniela X

6 Berna Nasca Monica X 18 Munafò Letterio X

7 Formigoni Andrea X 19 Gangemi Domenico X

8 Selmo Serena X 20 Cocciolo Alfonso X

9 Cattaneo Luigi X 21 Berti Daniele X

10 Radice Lorenzo X 22 Olgiati Riccardo X

11 Crepaldi Davide X 23 Fratus Gianbattista X

12 Sassi Antonio X 24 Marazzini Giuseppe X

Sindaco - Centinaio Alberto X

totale 24 1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Luminari Pier Antonio X Ferré Antonio X

Raimondi Francesca X Cusumano Antonino X

Silvestri Umberto X Colombo Gian Piero X

PRESIEDE LADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO. PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

(2)

Deliberazione C.C. n. 72 del 26-11-2013

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2013

Alle ore 22.15 circa entra in aula il consigliere Quaglia Stefano.

Il Presidente cede la parola all’Assessore Luminari, il quale illustra l’argomento in oggetto.

Segue poi l’intervento di carattere tecnico del Dirigente del settore economico- finanziario Dott. Fabio Malvestiti, come integralmente riportato nel verbale della discussione che sarà allegato alla presente.

Seguono gli interventi di numerosi consiglieri, anch’essi come integralmente riportati nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE Visti:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2014;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del DL n. 201/11;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di Legge, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’abitazione principale dell’IMU per l’anno 2012, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 17.07.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

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Originale

Vista la deliberazione di rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2012, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di Legge;

Visto il comma 380 dell’art 1 della Legge 24.12.2012, n. 228 che:

- ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato, di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge del 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al 50%

dell’imposta dovuta, ad aliquota di base, sugli immobili diversi dall’abitazione principale;

- ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- ha mantenuto a favore dei comuni il gettito derivante dagli eventuali aumenti sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.

201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito in Legge 18/07/2013 n. 85 che espressamente dispone:

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124 che espressamente dispone:

«Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

Visto l’art. 2 del citato Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013 che espressamente dispone:

«1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione salvaguardare gli attuali standard di servizio, con particolare riguardo ai servizi alla persona;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il rispetto dell’obiettivo di patto di stabilità, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Rilevato che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad una attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/11 in cui il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che l’IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI;

Ritenuto, in particolare, di fissare l’aliquota ordinaria nella misura dello 1,00%;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, di prevedere alcune aliquote differenziate al fine di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili nel rispetto degli equilibri di bilancio, e più specificatamente:

- Aliquota pari allo 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis del D.L. 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla L.

26.02.1994 n. 133;

- Aliquota pari allo 0,50 %:

• per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate;

alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l’aliquota dello 1,00%);

• per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato (come da art. 10 del regolamento comunale);

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Originale

• per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate) da parte del coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; tale assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione ex. art. 4, c. 12-quinquies del D.L. 16/2012;

- Aliquota pari allo 0,46 % per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della L.

431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,56 %:

• per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex IACP) ex. art.

13, c. 9, del D.L.201/2011;

• per le unità immobiliari utilizzate e/o possedute dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale;

• per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,76 % per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 12, comma 4 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,96 % per gli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;

- Aliquota pari all’1,06 %:

• per gli immobili ad uso abitativo ( categorie catastali da A1 a A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;

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• per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);

• per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

• per le aree fabbricabili;

Ritenuto, inoltre, opportuno precisare che l’aliquota ordinaria pari allo 1,00% si applica a tutti gli immobili non inclusi nelle aliquote sopradescritte;

Dato atto che si applicano le detrazioni di legge previste dall’art.13, comma 10, del D.L.201/2011 ;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che le aliquote e detrazioni, anche se deliberati successivamente al 1° gennaio dell’ann o di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l’art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013 che ha differito al 30/11/2013 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Visto l’art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013, che espressamente recita:

«Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione».

Dato atto che, con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/3/2012 è stato designato quale funzionario responsabile del tributo il dott. Ettore Gasparri, funzionario contabile responsabile del Servizio Tributi- Q.F. D3;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del settore 2 “Servizi Economico - Finanziari”, Dott.

Malvestiti Fabio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegato alla presente;

(7)

Originale

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare 5^ Bilancio, Finanze e Revisione della Spesa in data 14 novembre 2013 , depositato agli atti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Guidi, Colombo D., Munafò, Cocciolo, Berti, Olgiati, Fratus, Marazzini, Gangemi), espressi da 24 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2013:

ALIQUOTE IMU ANNO 2013

- Aliquota ordinaria pari allo 1,00 % per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate.

- Aliquota pari allo 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis del D.L.557/1993.

- Aliquota pari allo 0,50 %:

• per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate;

alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l’aliquota dello 1,00 %);

• per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato (come da art. 10 del regolamento comunale);

• per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie indicate) da parte del coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

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matrimonio. Tale assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione ex. art. 4, c.12-quinquies del D.L. 16/2012;

- Aliquota pari allo 0,46 % per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,56 %:

• per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex IACP) ex. art.

13, c. 9, del D.L.201/2011;

• per le unità immobiliari utilizzate e/o possedute dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale;

• per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,76 % per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2°

grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. Si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1( negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell’art. 12, comma 4 del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,96% per gli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;

- Aliquota pari all’ 1,06 %:

• per gli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 a A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;

• per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);

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Originale

• per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

• per le aree fabbricabili;

- Casi particolari

• Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9) come calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente (aliquota 0,40 % e connesse detrazioni) in misura pari al 50 % dell’importo complessivo così determinato.

• Ferme restando le aliquote applicabili in relazione alle diverse fattispecie, per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In tal caso l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno, restando confermato l’obbligo per i contribuenti di effettuare il saldo dell’imposta per conguagliare quanto ancora eventualmente dovuto per il primo semestre del 2013. Ai fini dell’applicazione del beneficio il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza apposita dichiarazione su modello ministeriale entro il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

• Restano applicabili le aliquote e le assimilazioni previste per legge relativamente a casistiche specifiche (quali ad esempio le abitazioni possedute come unica unità immobiliare, e non concesse in locazione, da personale appartenente alle forze armate, polizia vigili del fuoco e prefettura)

DETRAZIONI IMU ANNO 2013

Si recepiscono le seguenti detrazioni d’imposta previste dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:

• Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra prevista è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L’importo complessivo della

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maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400.

• Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato, spetta la detrazione di Euro 200, e l’eventuale maggiorazione, secondo le stesse regole stabilite al punto precedente.

• Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, spetta la detrazione di Euro 200, e l’eventuale maggiorazione, secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

• Per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) spetta la detrazione di Euro 200. È esclusa la maggiorazione prevista per i figli.

2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all’apposito Regolamento;

5) di dare atto che il gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario ed il rispetto del patto di stabilità;

(11)

Originale

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l’Imposta Municipale Propria (IMU),

Con 15 voti favorevoli e 9 contrari (Guidi, Colombo D., Munafò, Cocciolo, Berti, Olgiati, Fratus, Marazzini, Gangemi), espressi da 24 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

(12)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.

IL PRESIDENTE MICHELE FERRAZZANO ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE PIERLUISA VIMERCATI

____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo on line il 4 dicembre 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Pierluisa Vimercati

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