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abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

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Decreto IMU-2

di Marco Castellani

Pubblicato il 22 novembre 2013

IMU; abolizione della prima rata IMU; agevolazioni IMU; IMU e abitazioni concesse ai figli;

retroattività delle domande di riconoscimento del reguisito di ruralità; ristoro IMU e Fondo di solidarietà 2013; cedolare secca; TARES: criteri, adempimenti ed agevolazioni; Tarsu, TIA 1 TIA 2;

adempimenti degli enti locali: bilancio di previsione 2013; efficacia delle delibere IMU 2013;

relazione di inizio mandato; sperimentazione: proroga; agevolazioni per gli enti in sperimentazione e cancellazione per il 2014 del meccanismo di virtuosità; approvazione del rendiconto; bilancio consolidato; pagamento dei debiti delle PA

Si illustrano le principali novità per gli enti locali contenute nel Decreto-Legge 31 agosto 2013 n.

102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, recante

“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita’ immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” (cosiddetto Decreto Imu-2 o Decreto Imu-CIG)

IMU

Gli articoli 1, 2 e 2-bis del testo definitivo della Legge di conversione del Decreto contengono norme fiscali che regolano la debenza e il calcolo dell’imposta municipale propria (IMU), la cui prima rata era già stata oggetto di sospensione per alcune tipologie di immobili da precedenti interventi legislativi (D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013, D.L. n. 54/2013 convertito dalla Legge n. 85/2013

Abolizione della prima rata IMU

L’articolo 1 cancella per l’anno 2013 la prima rata dell’Imu per quegli immobili il cui pagamento della prima rata è stato sospeso dal citato D.L. n. 54/2013, ovvero:

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie a.

catastali A/1, A/8 e A/9;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad b.

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

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istituiti in attuazione dell’art. 93 del Dpr. N. 616/1977;

terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl n. 201/2011 c.

Si ricorda che gli immobili oggetto di sospensione ex D.L. n. 54/2013, includono anche i fabbricati assimilati dal Comune all’abitazione principale, ai sensi dell’articolo 13, comma, 10 del D.L. n. 201/2011, ovvero i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo ed i residenti all’estero. Anche per tali fabbricati opera l’abolizione della prima rata Imu.

Come sottolineato dall’IFEL nella nota di lettura del provvedimento e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, l’abolizione della prima rata opera non solo per i fabbricati assimilati nel 2012 ma anche per quelli già assimilati nel 2013 o per quelli che saranno assimilati entro il prossimo 30 novembre, ovvero entro la data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero evidenzia potenziali problemi di copertura del mancato gettito nelle finanze dei singoli enti, derivanti dal fatto che il contributo a ristoro delle finanze comunali per il mancato gettito dell’Imu attualmente garantito, è calcolato in base alle riscossioni registrate per l’anno 2012.

Agevolazioni Imu

L’articolo 2 abolisce l’imponibilità dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti “fabbricati-merce”) a decorrere dalla seconda rata 2013 dell’IMU, confermando tale esenzione obbligatoria anche a regime. Come sostenuto da ANCI Emilia- Romagna nella nota di lettura al Decreto, la norma trova applicazione per le sole imprese costruttrici, lasciando soggette alla tassazione ordinaria dell’IMU gli immobili appartenenti alle imprese immobiliari che gestiscono o compravendono tali immobili.

Il comma 2, lettera b) dell’articolo 2 modifica il riferimento al comma 10, sesto periodo dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva-Italia) in base al quale si chiarisce che agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, va applicata ai fini IMU la detrazione prevista per l’abitazione principale.

Il comma 3 esclude dal pagamento dell’IMU a decorrere dall’anno 2014 anche gli immobili destinati allo svolgimento di attività di “ricerca scientifica”.

I commi 4 e 5 ampliano la platea degli immobili assimilati ai fini IMU alle abitazioni principali.

Il comma 4 modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale. Vengono inoltre equiparati all’abitazione principale, a decorrere dal 2014, anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

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Il comma 5, consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente.

Ai sensi del comma 5-bis introdotto dalla Legge di conversione del Decreto, il riconoscimento dei benefici IMU per gli immobili indicati nei precedenti commi dell’articolo 2 del Decreto è comunque subordinato alla presentazione di un’apposita dichiarazione ad opera del soggetto passivo interessato, da trasmettere a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione ai fini IMU utilizzando l’apposito modello ministeriale.

IMU e abitazioni concesse ai figli

L’articolo 2-bis della Legge di conversione del Decreto concede ai Comuni la facoltà di deliberare l’assimilazione ai fini Imu all’abitazione principale delle case concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitori e figli), purché non “di lusso”, ed utilizzate da tali soggetti come abitazione principale. L’assimilazione produce i propri effetti solo ai fini della determinazione della seconda rata Imu . I comuni possono condizionare il beneficio al possesso di determinati requisiti reddituali, legati anche all’ISEE. Si precisa inoltre che l’assimilazione può riguardare una sola unità immobiliare.

Il comma 2 dell’articolo 2-bis precisa che il mancato gettito Imu derivante dalla decisione del Comune di riconoscere eventualmente l’assimilazione verrebbe coperto da un contributo, quantificato nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, da erogare ai singoli enti secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, entro il termine (ordinatorio) del prossimo 14 dicembre 2013.

Retroattività delle domande di riconoscimento del requisito di ruralità

L’articolo 2 comma 5-ter della Legge di conversione del Decreto introduce un’interpretazione autentica del l’articolo 13, comma 14-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n.

214/2011 (Decreto Salva-Italia) in base alla quale le domande di riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda .

La disposizione, che si allinea alla linea di interpretazione già in passato sostenuta dal Ministero delle Finanze, incontra la forte critica dall’ANCI, che ne valuta il carattere innovativo e la ritiene passibile di ricorsi dinanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con il diritto vivente. Si pone infatti l’accento sulla sua efficacia retroattiva collegata a una semplice dichiarazione e che farebbe scattare il diritto al rimborso di ingenti somme, peraltro sfornite di copertura finanziaria.

Viene tra l’altro fatto presente che l’annotazione catastale di «ruralità accertata» non attesta che il fabbricato è rurale ma solo che l’istanza presentata è “formalmente” corretta.

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Ristoro Imu e Fondo di Solidarietà 2013

Gli articoli 3 e 7 del Decreto intervengono in merito all’erogazione ai Comuni dei trasferimenti connessi al riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2013. Il Decreto innanzitutto dispone l’erogazione in favore dei Comuni del secondo acconto del Fondo di Solidarietà Comunale, finalizzato al ristoro delle finanze degli enti in seguito al mancato gettito relativo alla oramai definitiva cancellazione dell’acconto Imu operata dai diversi interventi legislativi messi in campo negli ultimi mesi da Legislatore e Governo.

La procedura per l’erogazione dei rimborsi viene disciplinata dall’articolo 3 del Decreto, che contestualmente accantona un apposito fondo distribuito entro lo scorso 30 settembre 2013.

L’acconto è determinato nella forma di un contributo di importo pari 2.327.340.486,20 euro per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall’anno 2014. Tale contributo è ripartito in proporzione alle stime di gettito da Imu comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il meccanismo di calcolo dei rimborsi del mancato gettito Imu suscita tuttavia diversi dubbi nel mondo degli enti locali. I calcoli dei rimborsi dovuti infatti sono stati fatti utilizzando come parametro il gettito Imu dell’anno 2012. In tal modo perciò gli enti che avevano disposto un aumento delle aliquote dell’Imu sulla prima casa nel corso del 2013 non si vedono riconosciuti tali maggiori rimborsi.

Di seguito l’articolo 7 del Decreto, nelle more dell’emanazione del DPCM che detterà i criteri e le modalità di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, dispone la corresponsione di un ulteriore acconto ai Comuni, dopo il primo già erogato nel febbraio 2013, negli importi risultanti dall’allegato 1 al Decreto.

Gli importi sono stati calcolati sulla base di una possibile distribuzione del Fondo di Solidarietà Comunale, tenendo conto sia del primo acconto corrisposto sia dei recuperi da operare sugli enti cosiddetti enti incapienti, per i quali l’assegnazione del fondo è negativa, ossia dà luogo a recuperi.

Nelle more del perfezionamento del provvedimento il Portale del Dipartimento Finanza Locale d e l M i n i s t e r o d e l l ’ I n t e r n o r e n d e d i s p o n i b i l e a l l ’ i n d i r i z z o http://www.conferenzastatocitta.it/Lista_Documenti.asp?tipoDocumento=2&PAG=1&CONF=CSC lo schema del DPCM approvato dalla Conferenza Stato città e autonomie locali concernente la definizione e ripartizione delle assegnazioni a titolo di Fondo di Solidarietà 2013 e degli elenchi ad esso allegati.

L’importo del Fondo di Solidarietà 2013 spettante a ciascun comune, è determinato secondo quanto riportato nell’elenco C allegato al DPCM. Dall’importo del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 dovranno essere detratti gli acconti erogati a ciascun comune in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 382, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 102/2013, come quantificati nell’elenco D. Le erogazione degli importi a titolo di Fondo di solidarietà saranno erogate dal Ministero dell’Interno entro il prossimo 30 novembre 2013.

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Nell’elenco A sono presenti gli importi relativi alla quota dell’Imu che va ad alimentare il Fondo, e quindi sarà trattenuta dall’Agenzia delle Entrate per essere redistribuita fra gli enti, pari al 30,76% del gettito IMU standard di competenza di ogni Comune, compreso il gettito standard abitazione principale ed esclusi i fabbricati di categoria D).

L’ulteriore quota di IMU 2013, pari alla differenza positiva tra base di riferimento stimata e l’importo determinato secondo la clausola di invarianza, sarà trattenuta dall’Agenzia delle entrate e versata al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013, secondo il riparto di cui all’elenco B.

La bozza di DPCM si preoccupa di fornire utili indicazioni in merito alle modalità di registrazione dei movimenti di queste somme nel sistema di contabilità dell’ente.

La quota IMU, di cui agli elenchi A e B, deve perciò essere allocata nella parte spesa del bilancio corrente di competenza al Titolo I, intervento 08. Per quanto riguarda l’assegnazione da taglio Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 per l’inclusione di immobili comunali nelle stime IMU (D.L. n. 35/2013), la stessa dovrà essere contabilizzata a Titolo II, categoria 1 dell’entrata.

Si precisa inoltre che l’importo relativo al contributo assegnato a titolo di ristoro del minor gettito IMU per l’anno 2013, attribuito a ciascun Comune sulla base dell’elenco A allegato al Decreto del Ministero dell’Interno del 27settembre 2013, deve essere incassato al titolo II dell’entrata, utilizzando il Codice Siope 2102 “Altri trasferimenti correnti dallo Stato”.

L’importo dei trasferimenti spettanti ad ogni singolo Comune è reso disponibile all’indirizzo http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/9.

Cedolare secca

L’articolo 4 riduce l’aliquota di vantaggio della cedolare secca sugli affitti relativi ai “canoni concordati” (Legge n. 431/1998) che passa dal 19 al 15%, a fronte di un’aliquota ordinaria del 21%. Tale disposizione ha effetto già a partire dall’esercizio 2013.

TARES

Criteri, adempimenti ed agevolazioni

L’articolo 5 interviene sulle norme che disciplinano la Tares con l’intento, in primo luogo, di rendere meno rigido il riferimento ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, contenuto nella norma istitutiva del tributo (art. 14, D.L. n. 201/2011), ai fini della determinazione delle tariffe.

Il comma 1 concede ai Comuni la facoltà per il 2013 di modulare le tariffe della componente rifiuti del Tares oltre che sulla base dei criteri di cui al DPR n. 158 del 1999 (unico criterio finora accettato dalla normativa previgente), anche sulla base di due ulteriori classi di criteri (rispettivamente specificati nelle lettere a) e b) del comma 1) ripresi in sostanza dalla disciplina

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Tarsu all’articolo 65 del D.Lgs. 507/1993.

Per effetto della modifica i criteri su cui basare la definizione delle tariffe sono dati dalla:

quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli a.

usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il b.

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il c.

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Viene inoltre richiamata in premessa l’esigenza del rispetto del principio “chi inquina paga” con un esplicito riferimento all’articolo 14 della Direttiva comunitaria sui rifiuti (n. 2008/98).

Il comma 1 consente ai Comuni di optare per l’introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del Decreto-legge n. 201 del 2011, basate sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché per l’introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all’autocompostaggio, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e successive modificazioni.

Il comma 2 abroga, con validità generale, il comma 19, art. 14, D.L. n. 201/2011 (Legge Salva- Italia). Per effetto dell’abrogazione il Comune può promuovere agevolazioni diverse da quelle espressamente indicate dall’articolo 14 che non devono essere finanziate da apposita autorizzazione di spesa e la minore copertura dei costi del servizio rifiuti che ne deriverebbe può quindi essere ripartita tra tutti i contribuenti. Tale possibilità appare legittimamente operante fin dal 2013. Naturalmente la norma non esclude che l’ente possa iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa le somme necessarie per coprire il costo delle agevolazioni concesse.

Vanno pertanto ritenute legittime le scelte già operate da diversi comuni di iscrivere in bilancio il costo delle agevolazioni, che pertanto non sono costretti a rivedere l’intero assetto del bilancio per eliminare le somme già iscritte. Si fa presente che la mancata iscrizione in bilancio delle spese per la concessione di ulteriori agevolazioni ineluttabilmente andrebbe ad aggravare il carico del tributo sugli utenti ad esso soggetti, posto che i costi del servizio vanno comunque coperti.

Il comma 3 ribadisce l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio attraverso il gettito della componente rifiuti del Tares, già prevista dalla legge.

Il comma 4 impone ai Comuni l’invio di un “modello di pagamento” per la riscossione

“dell’ultima rata del tributo”, verosimilmente con riferimento all’anno 2013. Tale obbligo sembra

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circoscritto ai casi di regolamentazione della componente rifiuti Tares sulla base della disciplina particolare di cui all’articolo in commento e non in costanza di regolamentazione già deliberata in base al D.L. n. 201/2011 ed al Decreto Pagamenti PA. Come sostenuto da Anci Emilia- Romagna nella nota di lettura al Decreto, la previsione del comma 4 appare incongrua ed inutilmente lesiva dell’autonomia comunale in materia di gestione delle proprie entrate, anche considerando i casi in cui la forma di pagamento già adottata dal Comune non preveda invii preventivi di “modelli” e l’assistenza al cittadino sia svolta in modo alternativo rispetto alla liquidazione preventiva d’ufficio.

Tarsu, TIA 1, TIA 2

Secondo quanto previsto nel comma 4-quater introdotto nell’articolo 5 dalla Legge di conversione del Decreto i Comuni possono nel 2013 continuare ad applicare il tributo o le tariffe già utilizzati nel 2012 (Tarsu, TIA1 o TIA2). La scelta del Comune deve essere adottata con un apposito provvedimento da approvare entro il 30 novembre 2013. Tale facoltà costituisce una deroga all’articolo 14 D.L. n. 201/2011 che abrogava i previgenti prelievi alla gestione dei rifiuti solidi urbani. In ogni caso, qualora il Comune decidesse di confermare il vecchio meccanismo, è comunque confermata la debenza della maggiorazione di 30 centesimi di euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni fissati dallo stesso Decreto Salva-Italia. In ogni caso, si afferma, il Comune è poi tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento (F24 o bollettino postale centralizzato). L’ultimo periodo del comma 4-quater dispone che nei casi in cui il Comune decida il ritorno per l’anno 2013 alla TARSU in vigore nell’anno 2012, è tenuto ad assicurare la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito della tassa attraverso il ricorso a risorse a carico della sua fiscalità generale e non dai proventi del tributo.

Si sottolinea che si individuano diverse incognite nella possibilità offerta dal comma 4-quater di ritorno ai precedenti proventi. Va detto che comunque il ritorno di un Comune alla Tarsu, comporterebbe in linea di principio nuovamente l’applicazione dell’addizionale ex Eca del 10%, che secondo l’orientamento della Corte dei Conti va considerata nel calcolo dei costi. Da chiarire sarebbe inoltre il codice con il quale la Tarsu andrebbe andrebbe versata con il modello F24, posto che da prime indicazioni sembrerebbe che il codice Tarsu “3920” non è più utilizzabile senza una convenzione (presumibilmente onerosa per l’amministrazione locale) con l’Agenzia delle Entrate. Per i comuni a TIA si ritornerebbe invece ad applicare l’Iva, trattandosi di un prelievo di natura corrispettiva, ponendosi il problema del trattamento fiscale degli acconti, già riscossi fuori campo Iva a titolo di Tares.

Altre problematiche si generano in merito a quegli enti che nei mesi scorsi avevano già approvato il bilancio preventivo con applicazione della Tares. Il ritorno alla Tarsu per tali soggetti, ammesso (non pacificamente) che sia concesso anche a tali enti, crea infatti diversi dubbi in merito al fatto che esso debba essere realizzato mediante una semplice variazione del documento previsionale approvato (come in passato sostenuto dal MEF nella risoluzione n.

1/DF/2011) o se invece debba comportare la riapprovazione dell’intero bilancio preventivo. Il dubbio permane posto che lo scenario di riapprovazione dell’intero bilancio, che si rintraccia in alcune interpretazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti, non appare compatibile con la tempistica necessaria per l’adempimento, fissata attualmente, come vedremo in seguito, al

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prossimo 30 novembre 2013.

Purtroppo le prime interpretazioni sui punti oscuri della norma non sembrano offrire certezze agli enti che si stanno apprestando a decidere sulla questione. Il Ministero dell’Economia in risposta ad una interrogazione parlamentare sembra aver sciolto i dubbi sull’utilizzo dei codici tributo per il pagamento della Tarsu tramite modello F24 senza la necessità di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, sostenendo che la Tarsu può essere versata utilizzando gli stessi codici tributo della Tares. D’altro canto ad un’altra interrogazione lo stesso Ministero ha fornito nei giorni scorsi una risposta alquanto evasiva che sembrerebbe porre in dubbio la stessa fattibilità del ritorno alle TIA o alla Tarsu, stante la formulazione non proprio felice del comma 4- quater della Legge di conversione del Decreto.

Adempimenti degli enti locali

Bilancio di previsione 2013

L’articolo 8 del Decreto differisce il termine di approvazione dei bilanci preventivi 2013 al prossimo 30 novembre 2013.

Si presume che la nuova scadenza, che andrà a sovrapporsi con le scadenze di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (attualmente ancora stabilito al 30 settembre 2013) e col termine ultimo per procedere all’assestamento di bilancio (anch’esso al 30 novembre), solleverà non poche difficoltà operative per gli enti locali.

Il calendario degli adempimenti relativi al bilancio 2013 è completato dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119 di conversione del Decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”) che all’articolo 12-bis, comma 1 differisce al 30 novembre 2013 anche il termine ultimo per l’adozione della deliberazione sugli equilibri di bilancio per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.

Efficacia delle delibere Imu 2013

Il secondo comma dell’articolo 8 modifica per il 2013 le norme che disciplinano l’efficacia delle delibere Imu, che prevedevano una tempistica di fatto travolta dalla sequela di proroghe degli adempimenti di bilancio degli enti locali nel corso del 2013. Nella norma si dispone infatti che per il solo anno 2013 le aliquote ed i regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune, fermo restando comunque l’obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Una lettura accurata della disposizione fa presupporre che la deroga prevista per il 2013 è in

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realtà valida per tutti i comuni, con la conseguenza che l’efficacia delle delibere non dipende dalla pubblicazione sul sito ministeriale ma su quello comunale e ciò anche per i comuni che nel corso del 2013 hanno variato le aliquote ed hanno già provveduto alla pubblicazione delle delibere sul Portale del federalismo fiscale.

Relazione di inizio mandato

Il terzo comma dell’articolo 8 si preoccupa infine di prorogare al 30 novembre 2013 il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato per gli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013.

SPERIMENTAZIONE

Proroga sperimentazione

L’articolo 9 del Decreto nel rinviare al 2015 l’applicazione delle disposizioni del Titolo primo del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione per l’armonizzazione contabile degli Enti locali, originariamente prevista per un biennio. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste per il secondo esercizio di sperimentazione, a cui si aggiungono le seguenti integrazioni:

principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità a.

previste dall’articolo 8, comma 4, del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011;

bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, b.

nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015 relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;

istituzione del “fondo crediti di dubbia esigibilità” in contabilità finanziaria, in sostituzione c.

del “fondo svalutazione crediti”.

Il terzo anno di sperimentazione vedrà l’ingresso di nuovi enti locali, secondo quanto disposto nel comma 3 dell’articolo 9. L’elenco degli enti che nel 2014 entreranno nella sperimentazione è stato approvato con un Decreto firmato in data 15 novembre 2013 dal Ragioniere Generale dello Stato e diffuso all’indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Sperimentazione/DE

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CRETO_MINISTERO_ECONOMIA_E_FINANZE_terzo_anno_di_sperimentazione.pdf

Gli enti esordienti sono tenuti al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013.

Agevolazioni per gli enti in sperimentazione e cancellazione per il 2014 del meccanismo di virtuosità

I successivi commi dell’articolo 9 dettano una serie di norme di favore a beneficio degli enti in sperimentazione.

Al comma 5 innanzitutto si stabilisce che con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all’esercizio 2011.

Il comma 6 dell’articolo 9 sospende per il 2014 il meccanismo di virtuosità previsto dall’articolo 20 del D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011 (cosiddetta Manovra d’estate 2011), che già era stato cancellato per il 2013 da una decisione della Conferenza Unificata Stato, città e autonomie locali. Le risorse recuperate dalla cancellazione del meccanismo verranno di fatto utilizzate per aumentare i fondi a favore degli enti in sperimentazione.

Il comma 6, introducendo nell’articolo 31 della Legge n. 198/2011 il nuovo comma 4-ter, mette a disposizione fondi volti migliorare fino ad azzerare l’obiettivo per gli enti in sperimentazione ai fini del Patto di stabilità (tale risultato però dipende dall’elenco delle amministrazioni in sperimentazione nel 2014).

Il comma 7 rende meno stringente per il 2014 per gli enti locali in sperimentazione il limite di incidenza massima della spesa per il turn over ai sensi dell’articolo 76 comma 7 del D.L. n.

112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, che passa dal 40% al 50% delle cessazioni dell’anno precedente.

Il comma 8 eleva per il 2014 il limite per il ricorso al personale a tempo determinato ex 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e ss. mm. dal 50% al 60% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

Approvazione del rendiconto

Il comma 9-bis stabilisce una nuova tempistica degli adempimenti di bilancio che ad onor del vero potrebbe applicarsi alla generalità degli enti territoriali. In base al disposto la giunta o l’organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo, mentre gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell’anno successivo. Non è chiaro se la collocazione del comma 9-bis all’interno

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dell’articolo 9 che titola “Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”

limiti di fatto l’applicazione della nuova tempistica ai soli enti in sperimentazione. Va detto che altre disposizioni dell’articolo 9 trascendono la portata del D.Lgs. n. 118/2011 e sembrano confermare la valenza generale della norma. A riguardo si auspicano pronunciamenti sulla questione da parte della prassi o della giurisprudenza.

Bilancio consolidato

Il comma 9-ter raccorda l’obbligo di redazione del bilancio consolidato dell’ente locale e delle sue società partecipate non quotate ai sensi dell’articolo 147-quater del TUEL (D.Lgs. n.

267/2000) all’analogo adempimento previsto dalla sperimentazione, rinviando il termine di redazione del bilancio consolidato al 2015 per tutti gli enti locali ed ancorando i principi di redazione del documento alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.

Pagamento dei debiti delle PA

L’articolo 13 apre la strada alla concessione di ulteriori 7,2 miliardi di euro di anticipazioni di cassa da erogare nel 2013 agli enti locali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro tale termine. L’erogazione avverrà secondo le modalità già previste dal D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013 (cosiddetto Decreto Pagamenti PA) e dai suoi provvedimenti attuativi, ed è subordinata all’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014.

Dott. Marco Castellani Dott. Fabio Federici 22 Novembre 2013

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