I
REPUBBLICA ITALIANA
COMADO DELLE FORZE SPECIALI DELL'ESERCITO - DIREZIONE DI INTENDENZA - CODICE FISCALE 93079800509
SCRITTURA PRIVATA
CIG 829209988F € 114.045,50 iva esente
Per la fornitura di Acquisto 260 KIT UNIFORME DA MONTAGNA a favore del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti - Esercizio Finanziario 2020.
L’anno duemilaventi addì 28 del mese di luglio nell’Ufficio della Direzione di Intendenza, domicilio legale del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito;
TENUTO CONTO
dell’urgenza e inderogabile necessità di provvedere all’esecuzione della fornitura in epigrafe, compresa nella fattispecie di spesa di cui al d.Lgs 208/2011, del D.P. R.
49/2013, del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 e del D. Lgs 50/2016;
VISTI
L’autorizzazione di spesa n. 589 emessa in data 06 maggio 2020 dal Direttore della Direzione di Intendenza del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito;
Gli esiti dell’iniziativa denominata Gara 2558058 “Procedura negoziata sotto soglia – settore speciale Reg. UE 2367 del 18/12/2017, mediante piattaforma ASP nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura a favore del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, con sede a Verona in via San Michele, 6 - caserma “G. Duca”, di: “KIT ABBIGLIAMENTO TECNICO AMBIENTALE DA MONTAGNA IN MIMETISMO VEGECAM COMPRESO DI SOTTOCOMBINAZIONE”; e che la procedura era ad un unico lotto di fornitura.;
Atto Formale n.15 del 14/07/2020.
Ditta Brooklyn con sede legale in EMPOLI , Via XI
Febbraio, 27, C.F. 01703650489 e
Partita I.V.A.
01703650489.
Bollo da
€ 16,00 virtuale
II
Gli esiti riepilogati nel verbale di ricognizione delle offerte economiche ed il verbale di esame delle offerte tecniche esperiti dal personale all’uopo incaricato.
TENUTO CONTO
che la relativa spesa sarà imputata al Capitolo 7120/18 del bilancio dell’Esercizio Finanziario 2020;
VISTA
la necessità di provvedere alla esecuzione della fornitura in esame, si procede ora alla stipula della presente scrittura privata tra:
• Ten. Col. Nicola GIUFFRIDA, in qualità di Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Intendenza del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito, stipulante in nome e per conto dell’Amministrazione Militare;
• Piero CECCARELLI, nato a VINCI (FI) il 04/08/1942, residente in EMPOLI via J. Della Quercia 101 , C.F. CCCPRI42M04M059Q in qualità di Procuratore della ditta BROOKLYN SRL con sede legale in EMPOLI , Via XI Febbraio, 27, C.F. 01703650489 e Partita I.V.A. 01703650489 giusto certificato C.C.I.A.A. di Firenze, nel seguito denominata “Ditta”;
i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse anzidette sono parte integrante del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Ditta, come sopra personificata, si impegna nella più ampia e valida forma legale, per effetto del presente atto, ad eseguire, per conto di questa Direzione di Intendenza, la fornitura dei seguenti materiali:
n. 260 KIT UNIFORME DA MONTAGNA così composti;
• 260 STEALTH JACKET REGULAR;
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• 260 STEALTH PANTS REGULAR;
• 260 CYBER PANTACOLLANT INTERMEDIO;
• 260 CYBER SHIRT INTERMEDIO
Ai sensi del co 14 bis dell'art. 32 del DLgs 50/2016 il capitolato ed i relativi allegati, richiamati nel bando, fanno parte integrante del contratto.
Le specifiche tecniche in base alle quali deve essere realizzata la fornitura di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell’offerta economica e nei rapporti di prova presentati in sede di gara all’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto anche se non materialmente allegati, giusto quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 bis del d.lgs 50/2016. Il fornitore garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato tecnico della fornitura. Il reparto proponente si impegna entro 30 giorni dalla stipula del presente atto a fornire l’attagliamento delle uniformi.
ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI DELLA DITTA
La “Ditta” legalmente e formalmente si obbliga verso “l’Amministrazione”, ad eseguire la fornitura di cui all’articolo due del presente atto mediante consegna dei materiali presso il 4° Reggimento Alpini Paracadutisti, via san Michele n.6 – 37141 Verona Caserma “Duca” entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione del presente atto come da successivo articolo 5. Le modalità per la consegna sono riepilogate nel capitolato tecnico sottoscritto con la partecipazione alla procedura.
La fornitura si intenderà completata solo quando tutti i materiali saranno stati consegnati, e collaudati favorevolmente, pertanto non saranno accettate consegne parziali o comunque effettuate in tempi diversi. Non verranno effettuati pagamenti
IV parziali di fornitura.
La Ditta contraente assume interamente ed esclusivamente sopra di sé qualunque responsabilità ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l’Amministrazione Militare da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. La Ditta contraente si impegna a sollevare l’Amministrazione Militare da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall’esito della eventuale lite. Resta comunque fermo: il diritto dell’Amministrazione Militare di risolvere il contratto pagando quanto già collaudato ed accettato, e di agire per il risarcimento del danno. L’obbligo della Ditta contraente di sollevare l’Amministrazione Militare da qualsiasi pretesa o azione da parte di terzi, per l’uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l’azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto. Fermo restando la sua responsabilità, la Ditta contraente è obbligata a dare immediatamente comunicazione all’Amministrazione Militare delle eventuali pretese di terzi che accampano l’utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.
ARTICOLO 4 – PREZZI CONTRATTUALI
Il prezzo suindicato deve intendersi invariabile ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 15 novembre 2012 , n. 236. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1469 del C.C. il contratto è aleatorio per volontà delle parti le quali rinunciano espressamente all’applicazione degli artt. 1467 e 1464 del Codice stesso. I prezzi del presente contratto si intendono accettati dalla Ditta contraente a suo rischio, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità che il contraente non abbia tenuto presente.
La Ditta contraente non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore
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nell’interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi o nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l’esecuzione della fornitura nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza. La Ditta dichiara e garantisce che il prezzo pattuito per la fornitura oggetto della presente scrittura privata è il più basso da essa applicato a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale e internazionale per i materiali di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a ridurre il prezzo pattuito entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dal pagamento che l’Amministrazione dovrà effettuare. Il materiale fornito verrà sottoposto a collaudo da una Commissione nominata all’uopo nominata, che accerterà la rispondenza dei materiali alle caratteristiche tecniche fornite in sede di partecipazione all’iniziativa.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO
Al presente contratto è attribuito un importo di € 114.045,50 (euro centoquattordicimilazeroquarantacinque/50 da imputarsi al Capitolo 7120 art. 18 – E.F. 2020. La fornitura è da ritenersi IVA esente in ottemperanza all’articolo 72 del d.p.r. 633/72. L’amministrazione militare invierà documento di avvio di esecuzione contrattuale, subordinata all’avvenuto finanziamento del presente atto.
ART. 6 - PAGAMENTO
I pagamenti detratte le eventuali penalità di cui la società si sia resa passibile, verranno effettuati dalla Direzione di Intendenza di questo Ente, su presentazione di regolari fatture e previa accettazione della prestazione, a mezzo di mandati di pagamento presso la locale sezione di tesoreria provinciale, utilizzando i fondi sui
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pertinenti capitoli del bilancio. Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di accettazione e ovvero, se successiva dalla data di presentazione della fattura. Codice univoco di fatturazione è GA48EW
ART. 7 – PENALITA’
In relazione ad eventuali inadempimenti riscontrati da questa Stazione Appaltante opereranno le prescrizioni di cui agli artt. 124 e segg. del DPR 236/2012 con l’avvertenza che, in relazione ai ritardi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, verrà applicata una penalità pari all’uno per mille in ragione di ogni giorno di ritardo e fino a un massimo del 10%.
ARTICOLO 8 - CAUZIONE
La ditta contraente, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha stipulato con la ALLIANZ polizza fideiussoria definitiva n. 501264580 a favore del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito, del valore di € 5.702,28 (euro CINQUEMILASETTECENTODUE/28), pari al 5% del valore della fornitura al netto d’I.V.A. giusta certificazione di qualità presentata, riportante espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione definitiva sarà valida dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al rilascio di apposita dichiarazione di certificazione di regolare esecuzione / collaudo emessa dal reparto proponente (4°Alpipar) nelle modalità previste dall’articolo 102 e 103 del d.lgs 50/2016.
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ARTICOLO 9 – GARANZIE
Il periodo di garanzia dell’intera fornitura resta stabilita in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di avvenuto collaudo dei materiali. Al verificarsi di qualsivoglia anomalia in tale arco temporale, il Reparto provvederà a notiziare la Ditta delle problematiche riscontrate, comunicazione che potrà essere anticipata a mezzo fax.
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta comunicazione, la Ditta provvederà alla risoluzione delle accennate problematiche.
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE
La Ditta è obbligata al rispetto della clausola standard di codificazione, che dichiara di ben conoscere ed accettare, facente parte integrante della presente scrittura privata e che, a norma dell’art. 99 del R.D. 23/05/1924 n. 827, non si allega, e si impegna a far pervenire all’Organo Centrale di Codificazione ed a questo Ente Appaltante, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica di avvenuta approvazione dell’atto negoziale, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella “Spare Part List for Codification”, al fine di consentire all’Organo Centrale di Codificazione l’esecuzione delle attività di “screening”. Questo Comando potrà richiedere le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale entro 10 giorni. La Ditta, ricevuto l’esito dello screening, dovrà, entro 30 giorni, inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a questo Comando e all’Organo Centrale di Codificazione. Questa Ente Appaltante potrà richiedere le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale entro 10 giorni. La mancata approvazione da parte dell’Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale e pertanto non si potrà procedere alla liquidazione dell’importo dovuto.
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ART. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI
La Ditta è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoranti, in particolar modo della previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattia, ecc.) ed a quegli obblighi che trovano comunque origine in contratti collettivi di lavoro di categoria. Ai sensi dell’art. 30 , co. 4 del D.Lgs 50/2016, la Ditta si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le successive integrazioni e modifiche. Resta convenuto che se durante l’esecuzione del presente atto, fino cioè al momento del pagamento del saldo, la Ditta venisse denunciata dal competente ispettorato del lavoro, per inadempienza ai predetti obblighi, il Direttore della Direzione di Intendenza del Comando delle Forze Speciali dell'Esercito avvierà le procedure inerenti l’intervento sostitutivo della stazione appaltante di cui all’art. 30, co. 5 e co. 6 del D.Lgs. 50/2016. Qualora le somme introitate da questa A.D. non siano sufficienti a regolare gli eventuali inadempimenti retributivi e contributivi a carico della Ditta, si procederà ad introitare il deposito cauzionale di cui all’art. 8 della presente scrittura privata.
ARTICOLO 12 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., non hanno provveduto a predisporre il D.U.V.R.I., avendo valutato, in relazione all’attività oggetto d’appalto, l’assenza di rischi interferenti.
ARTICOLO 13 – SICUREZZA NELLE STRUTTURE MILITARI
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La Ditta dichiara fin d’ora di soggiacere a tutte le disposizioni vigenti in materia di limitazione all’accesso ed alla sicurezza delle installazioni militari ed alle norme di sicurezza adottate dall’ A.D. per garantire la tutela delle infrastrutture ed aree militari e si obbliga a presentare presso questo Comando l’elenco del personale che dovrà accedere. Il personale di cui sopra deve essere di gradimento dell’Amministrazione; ove il personale non sia di gradimento dell’A.D., la Ditta è tenuta a sostituirlo dietro semplice richiesta da parte di questo Comando.
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI
La Ditta dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. La Ditta ha altresì l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell’esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente atto.
ARTICOLO 15 – ASSOGGETTAMENTI DEL CONTRATTO
Per il presente atto vengono, altresì, osservate le norme in vigore, nonché quelle relative:
a) al R.D. 18/11/1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni;
b) al R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
c) al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazione;
d) al D.Lgs. 15/11/2011 n. 208;
e) D.Lgs. 15.03.2010, n. 66;
X f) D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
g) D.P.R. 15/11/2012, n. 236;
h) D.P.R. 49/2013;
i) al D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per quanto ancora applicabile;
j) alle norme del Codice Civile e ad ogni altre disposizione normativa già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
La ditta dichiara di conoscere ed accettare tali norme in ogni loro parte, sebbene non allegate, ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827, art. 99.
ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La scrittura privata si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) cessione dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo di fallimento, dichiarazione di fallimento;
b) malafede, frode o negligenza, nella esecuzione del contratto da parte del contraente;
c) qualora, a eseguito degli accertamenti richiesti alla competente Agenzia Regionale delle Entrate, dovesse pervenire un certificato di non regolarità nel pagamento delle imposte e delle tasse a carico della Ditta.
d) qualora, a seguito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 dovessero pervenire irregolarità a carico della Ditta;
e) nei casi espressamente indicati all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’impresa
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dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
La Ditta che ricada, durante l’esecuzione del contratto, nella situazione sopraindicata, viene, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo di 1 (uno) anno. Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione notifica alla Ditta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, provvedendo all’incameramento della cauzione, salvo le azioni di risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE
Per l’esecuzione del presente contratto la Ditta elegge il suo domicilio legale in Empoli via XI febbraio 27 convenendo altresì che tutti gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere verranno notificati, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs.
50/2016, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata a: [email protected] La Ditta è tenuta a comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possano derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 18 - CONDIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non specificato o, comunque, modificato nel presente atto, la fornitura di cui trattasi si intende vincolata a tutti i patti, oneri e condizioni, contemplati ed espressi nel D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e alle condizioni di cui alla ASP n. 2558058 e suoi allegati. La Ditta contraente dichiara di ben conoscere dette “condizioni” per averle lette, esaminate ed accettate in ogni loro parte. Le
“Condizioni” stesse, per quanto non allegate al presente contratto, ne formano parte
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integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
ART. 19 – ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali relativi alla presente scrittura privata, sono a carico della Ditta ad eccezione dell’I.V.A. che, se dovuta, è a carico dell’Amministrazione Militare.
ARTICOLO 20 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
Il presente atto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, produrrà effetti obbligatori per l’Amministrazione solo dopo l’approvazione nei modi di legge e la successiva registrazione presso gli Organi di controllo, ove previsto, ed avrà termine al completamento della fornitura oggetto della scrittura privata.
ART. 21 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA ART. 3, L. 13/08/2010 N. 136 La ditta dichiara di ben conoscere quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13.08.2013 e s.m.i. e di provvedere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla fornitura con CIG 829209988F come previsto dalla stessa legge, ed inoltre comunica gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi della legge 136/2010 alla commessa in oggetto:
• BANCA: Monte Dei Paschi Di Siena filiale di Empoli CODICE IBAN:
IT79N0103037830000001412212 SWIFT code/BIC: PASCITMMEMP
• BANCA: Credit Agricole Cariparma S.p.a. Agenzia Empoli 2 CODICE IBAN:
IT80J0623037833000046411500 SWIFT code/BIC: CRPPIT2P346
• BANCA: Banca Cambiano 1984 S.p.a. filiale di Sovigliana CODICE IBAN:
IT16M0842538171000030944169 SWIFT code/BIC: CRACIT33
• BANCA: Banco BPM S.p.a. filiale di Empoli CODICE IBAN:
XIII
IT33P0503437831000000002310 SWIFT code/BIC: BAPPIT21T63
• BANCA: UBI Banca S.p.a. filiale di S. Croce sull’Arno CODICE IBAN:
IT90D0311171160000000000463 SWIFT code/BIC: BLOPIT22C31
• BANCA: Banca Popolare di Lajatico CODICE IBAN:
IT89F0523238170000000014520 SWIFT code/BIC: BLJAIT3LXXX
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul sopracitato conto corrente sono le seguenti:
• Ceccarelli Piero nato a Vinci (FI) il 04/08/1942 residente a Empoli (FI) via J.
Della Quercia n.101, Cod. Fisc. CCCPRI42M04M059Q;
Ogni variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata all’Ente Militare a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata [email protected]; in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita all’Ente Militare per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato. La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.
136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il movimento finanziario relativo alla fornitura sarà registrato sul conto corrente dedicato e sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che riporterà, in relazione alla transazione posta in essere dal fornitore, il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente ordinativo e l’incameramento della cauzione. L’obbligo di tracciabilità di cui alla presente dichiarazione si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto. Per tutto quanto non
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espressamente previsto nella presente dichiarazione, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e successive modifiche.
ARTICOLO 22 –OBBLIGHI REGOLAMENTO REACH
La Ditta è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i.. La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell’appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Pertanto, tenuto conto che l’Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
a) una “Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH” dalla quale risulti:
− di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH”
impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatore a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
− che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che
“eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;
b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno,
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un “Attestato di conformità”, in cui indica il “legale rappresentante”
nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:
− codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
− peso totale della sostanza;
c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “schede di sicurezza”.
La produzione di questi documenti da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.
Articolo 23 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2017-2019 del Ministero della Difesa e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la Ditta ha sottoscritto il Patto d’Integrità e la dichiarazione di cui all’art. 53, co, 16 ter del D.Lgs. 165/2001 che, non allegati al presente atto, ne formano parte integrante e che la Ditta dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte ai sensi dell’art.99 del R.D. 827/1924.
La presente scrittura privata viene sottoscritta anche con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6 del D. L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
Il presente atto, da registrarsi in caso d’uso, consta di n. 4 fogli in bollo da euro 16,00 contenenti n. 14 pagine interamente scritte e n. 24 (righe) righe della presente
XVI facciata escluse le sottoscrizioni finali delle firme.
PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. com. par. Nicola GIUFFRIDA)
PER LA DITTA
BROOKLYN SRL VISTO SI APPROVA
Piero CECCARELLI IL DIRETTORE
(Col. Com. Marco CARRISI)