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Aliquote gestione separata, minimali e massimali di reddito, disoccupazione, cassaintegrazione e prestazioni spettanti: che cosa cambia nel 2021.

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Gestione separata 2021

3 Febbraio 2021 | Autore: Noemi Secci

Aliquote gestione separata, minimali e massimali di reddito, disoccupazione, cassaintegrazione e prestazioni spettanti: che cosa cambia nel 2021.

Sono veramente numerose le novità relative alla gestione Separata 2021: alcune sono già divenute legge dalla nuova indennità Iscro all’esonero contributivo, altre

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dovrebbero essere attuate a breve, come la proroga della disoccupazione per collaboratori Dis-coll.

Variano poi, per il 2021, alcune aliquote da applicare per determinare i contributi dovuti alla gestione separata Inps, mentre restano inalterati i minimali ed i massimali di reddito, cioè gli importi minimi e massimi ai quali può essere applicata l’aliquota contributiva: il minimale, in particolare, è pari a 15.953 euro annui, il massimale a 103.055 euro annui.

L’iscritto alla gestione Separata non è obbligato a versare i contributi sul minimale di reddito: tuttavia, se consegue un reddito inferiore al minimale, gli viene accreditato un minor numero di mesi di contributi, in proporzione a quanto versato.

Ad esempio, se l’interessato, libero professionista, riceve compensi, nel 2021, per 10mila euro, e applica l’aliquota contributiva del 25,98% (dovuta dai liberi professionisti non pensionati e non iscritti presso altre gestioni), paga 2.598 euro di contributi annui, anziché 4.144,59 euro (l’importo che avrebbe dovuto pagare applicando l’aliquota contributiva sul minimale di reddito). Considerando che il minimale contributivo mensile, per i liberi professionisti, è pari a 345,38 euro (4.144,59 diviso 12), l’interessato ha diritto all’accredito di 7 mesi di contributi (2.598 euro di contributi versati, diviso il minimale contributivo mensile).

I contributi gestione separata 2021, dunque, aumentano a causa dell’incremento delle aliquote, cioè delle percentuali da applicare al reddito imponibile a titolo di contribuzione: bisogna comunque osservare che non tutte le aliquote salgono, ma soltanto quelle degli iscritti beneficiari della nuova indennità Iscro. Ma procediamo con ordine.

Aliquote contributive gestione separata 2021

Le aliquote contributive, da applicare sul reddito effettivo del lavoratore iscritto presso la gestione separata, per il 2021 sono:

34,23% (di cui 0,72% per maternità e altre prestazioni, 0,51% per la Dis- coll, la prestazione di disoccupazione) per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

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33,72% (di cui 0,72% per maternità e altre prestazioni) per collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie non tenuti alla contribuzione Dis-coll; è il caso, ad esempio, dei lavoratori autonomi occasionali;

24% per collaboratori, liberi professionisti e figure assimilate titolari di pensione o con altra tutela pensionistica obbligatoria;

25,98% (di cui 0,72% per maternità e altre prestazioni, o,26% per la nuova indennità Iscro) per professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Contributi minimi 2021 gestione Separata

A fronte del minimale di reddito e delle aliquote, i contributi minimi di reddito annuo per conseguire l’accredito di un’intera annualità sono:

3.828,72 euro con aliquota 24%;

4.144,59 euro con aliquota 25,98%;

5.379,35 euro con aliquota 33,72%;

5.460,71 euro con aliquota 34,23%.

Gestione separata 2021: aliquote aggiuntive e prestazioni erogate dall’Inps

Chi versa i contributi alla gestione separata può essere assoggettato al versamento, oltreché della contribuzione Ivs (invalidità vecchiaia superstiti), anche di tre aliquote aggiuntive:

un’aliquota dello 0,72%, che serve a finanziare alcune prestazioni erogate dall’Inps, ossia maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, congedo parentale; quest’aliquota è dovuta anche dai liberi professionisti, che beneficiano di queste prestazioni;

un’aliquota dello 0,51% per finanziare l’indennità di disoccupazione Dis- Coll;

un’aliquota dello 0,26%, che diventerà dello 0,51% dal 2022, per la nuova indennità Iscro.

Ricordiamo che la Dis Coll è l’indennità di disoccupazione spettante a cococo ed

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assimilati, qualora possiedano almeno un mese di contributi dall’anno precedente al termine del rapporto sino alla data di cessazione.

L’aliquota aggiuntiva Dis-Coll, comunque, è dovuta anche dagli amministratori e dai sindaci e revisori di società, nonostante questi lavoratori non abbiano diritto all’indennità di disoccupazione.

Nessun’aliquota aggiuntiva, invece, è prevista per i lavoratori occasionali (che lavorano col contratto di prestazione occasionale o col libretto famiglia), per i liberi professionisti e per gli autonomi occasionali con compensi superiori a 5mila euro annui, né per i pensionati e per gli iscritti ad altre gestioni previdenziali oltre alla gestione separata.

Indennità Iscro: beneficiari e requisiti

Gli iscritti presso la gestione Separata possono beneficiare dell’indennità Iscro, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa: si tratta di una sorta di cassaintegrazione dedicata ai liberi professionisti e riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

Ne beneficiano gli iscritti presso la gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e che soddisfano le seguenti condizioni:

non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; il requisito deve essere mantenuto per tutto il periodo di percezione dell’indennità;

non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; il requisito deve essere mantenuto per tutto il periodo di percezione dell’indennità;

hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda;

hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 145 euro, annualmente rivalutato;

sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

sono titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di

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presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

A quanto ammonta l’indennità Iscro?

L’Iscro ammonta al 25% dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate, riparametrato su base semestrale; non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro al mese.

Come si calcolano i contributi da versare alla gestione separata?

Come abbiamo osservato, i contributi dovuti alla gestione separata si calcolano applicando al reddito imponibile una specifica aliquota, cioè una percentuale, che varia a seconda della categoria a cui appartiene l’iscritto.

Il reddito imponibile per i lavoratori parasubordinati coincide con i compensi (esclusi eventuali componenti esenti, come alcuni rimborsi), mentre per gli autonomi, esclusi coloro che hanno scelto il regime forfettario, coincide, per grandi linee, con la differenza tra ricavi e spese inerenti all’attività.

Non è prevista l’applicazione obbligatoria dell’aliquota dovuta al minimale di reddito, né è previsto un minimale contributivo: in sostanza, i contributi alla gestione separata si pagano solo se viene prodotto un reddito, mentre nulla è dovuto in assenza di reddito.

Tuttavia, come osservato, si tiene conto del minimale valido nella gestione artigiani e commercianti Inps (pari a 15.953 euro per il 2021) per calcolare il raggiungimento dei requisiti contributivi utili a ottenere determinate prestazioni, come la disoccupazione e la pensione.

Se i versamenti sono effettuati sulla base di un reddito imponibile inferiore al minimale, i mesi di contribuzione utili alle prestazioni sono ridotti sulla base del minimale.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati e autonomi occasionali (con reddito sopra i 5mila euro annui, soglia annua di non imponibilità), i contributi calcolati sui compensi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del

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committente, mentre per gli autonomi i contributi sono interamente a carico del professionista (salvo l’eventuale applicazione sui clienti/committenti della rivalsa pari al 4%, che però non è assimilata al versamento di contribuzione).

Aliquote gestione separata 2021:

contributi dovuti e diritto alla Dis-coll

Vediamo ora, in base agli ultimi aumenti, a quanto ammontano i contributi da pagare per ogni categoria di iscritti alla gestione separata nel 2021 e chi ha diritto alla disoccupazione:

collaboratori, assegnisti e dottorandi titolari di borse di studio: 34,23%

sul minimale di reddito pari a 15.953 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.460,71 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 455,06 euro; queste categorie hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll;

amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica: 34,23% sul minimale di reddito pari a 15.953 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque, anche in questo caso, 5.460,71 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario versare 455,06 euro; queste categorie non hanno comunque diritto alla disoccupazione Dis Coll;

componenti di collegi e commissioni: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.953 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.379,35 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 448,28 euro; queste categorie non hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll;

venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5milaeuro: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.953 euro;

all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.354,06 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 446,17 euro; queste categorie non hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll;

associati in partecipazione (con contratti ancora in essere) e medici in formazione specialistica: 33,72% sul minimale di reddito pari a 15.953

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euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 5.354,06 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 446,17 euro; queste categorie non hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll;

lavoratori autonomi: 25,98% sul minimale di reddito pari a 15.953 euro;

all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 4.144,59 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 345,38 euro; queste categorie non hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll; lo 0,72% è dovuto in quanto la Gestione separata assicura anche ai professionisti iscritti alla gestione in via esclusiva un’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia;

lavoratori pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali: 24% sul minimale di reddito pari a 15.953 euro; all’anno, per l’accredito di 12 mesi di contributi, si devono pagare dunque 3.828,72 euro; per l’accredito di un mese di contributi è necessario pagare 319,06 euro; queste categorie non hanno diritto alla disoccupazione Dis Coll, né all’indennità in caso di maternità, ricovero ospedaliero o malattia.

Massimale di reddito 2021 gestione separata

Il nuovo massimale di reddito vigente presso la gestione separata è pari a 103.055 annui: oltre questo importo, non sono accreditati e dovuti contributi.

Disoccupazione Dis-coll gestione separata: requisiti

Per beneficiare della Dis-coll, i potenziali destinatari dell’indennità di disoccupazione devono possedere lo stato di disoccupazione; in particolare, è in possesso dello stato di disoccupazione il collaboratore, assegnista o dottorando:

privo d’impiego;

che ha reso la Did, dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva: la Did può essere resa all’Inps, anche in via telematica, assieme alla domanda Discoll, o presso un centro per l’impiego, o, ancora, tramite il portale Anpal.

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La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

sono, come appena esposto, in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;

possono fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione della collaborazione sino alla cessazione stessa (accredito contributivo di una mensilità).

Per la precisione, il requisito contributivo di un mese (valido dal settembre 2019; in precedenza i mesi richiesti erano 3) viene riferito all’anno solare (dal 1°

gennaio al 31 dicembre) precedente al termine del rapporto

Per percepire la Dis-coll non è consentito avere una partita Iva attiva, anche se non percepisce redditi.

Per approfondire: Requisiti disoccupazione collaboratori

Disoccupazione Dis-coll gestione separata: importo

Per calcolare l’importo della Dis-coll, è necessario prima determinare il reddito medio mensile del lavoratore: questo è pari all’imponibile previdenziale relativo all’anno in corso ed all’anno precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, o loro frazione.

Una volta ottenuto l’imponibile Dis-Coll, si può calcolare l’indennità, che è pari al 75% dell’imponibile, sino ad un massimo di 1.227,55 euro; oltre questa soglia, l’indennità va determinata incrementando l’imponibile del 25% della differenza tra quest’ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di 1.335,40 euro.

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cioè dal 91° giorno di fruizione).

Disoccupazione Dis-coll gestione

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separata: durata

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso, sino a un massimo di 6 mesi.

Malattia e ricovero gestione Separata

A favore dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione Separata spettano anche le indennità di malattia, degenza ospedaliera, maternità e congedo parentale.

In merito a degenza ospedaliera e malattia, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, le indennità vengono riconosciute se:

nei 12 mesi precedenti l’evento risulta accreditato almeno 1 mese di contributi presso la gestione Separata Inps;

nell’anno che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Per approfondire, leggi: Malattia gestione Separata.

Maternità gestione separata

Come le lavoratrici dipendenti, anche le collaboratrici e le libere professioniste iscritte alla gestione separata hanno diritto a un periodo di astensione dal lavoro indennizzato, il cosiddetto congedo per maternità. A seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo [1], peraltro, per il diritto al congedo non è obbligatoria, per le lavoratrici autonome, l’astensione effettiva dal lavoro.

Perché le professioniste e le collaboratrici abbiano diritto all’indennità di maternità, però, è necessario che siano iscritte in via esclusiva alla gestione separata e non pensionate: in pratica, devono pagare l’aliquota aggiuntiva alla gestione previdenziale, che serve a finanziare la prestazione erogata dall’Inps.

Nel dettaglio, le lavoratrici iscritte alla gestione Separata, tenute al versamento

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della contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, hanno diritto a un’indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto ed ai 3 mesi successivi alla data stessa (nei casi di adozione e affidamento preadottivo l’indennità spetta per 5 mesi).

L’indennità è corrisposta anche in caso di astensione anticipata e per i periodi di interdizione autorizzati in base alle previsioni di legge, e spetta nei casi in cui sia risultata obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata in via esclusiva, col versamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, per almeno una mensilità nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto.

L’indennità di maternità è pari all’80% di 1/365° del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa (per le collaboratrici o i collaboratori) o libero professionale (per i professionisti).

Congedo parentale gestione Separata

Per il diritto all’indennità di congedo parentale, l’interessato deve essere iscritto presso la gestione Separata in via esclusiva e non deve essere pensionato:

deve dunque essere tenuto a pagare l’aliquota di contribuzione aggiuntiva, finalizzata anche alle prestazioni per maternità.

L’interessato deve poi aver versato almeno un mese di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile; l’indennità è riconosciuta anche se la lavoratrice richiedente (o il lavoratore, in ipotesi specifiche) aveva diritto all’indennità per maternità (o paternità) obbligatoria, anche se non effettivamente fruita.

L’indennità per congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata ammonta al 30% del reddito giornaliero, calcolato con le stesse modalità previste per l’indennità di maternità, da moltiplicare per il numero di giornate fruite.

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