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Transizione 4.0 e Credito d imposta per nuovi investimenti L applicazione ed i benefici per il settore agricolo

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Academic year: 2022

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Transizione 4.0 e Credito d’imposta per nuovi investimenti

L’applicazione ed i benefici per il settore agricolo

(2)

Da Piano Industria 4.0…….

Al fine di cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale è stato strutturato un piano industriale definito «Piano Industria 4.0» costituito da un insieme di misure organiche e complementari che riguardano tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese e in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività. Il Piano prevedeva, tra i tanti incentivi, anche:

❑ Iper e Super Ammortamento (Legge di bilancio 2016);

❑ Nuova Sabatini;

❑ Credito d'imposta ricerca e sviluppo;

❑ Credito d'imposta formazione;

❑ Start‐up e PMI innovative;

❑ Patent box.

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… all’evoluzione verso Transizione 4.0 - Il contesto normativo

Legge di Bilancio 2017:

Vengono introdotti il super e l’iper ammortamento per i titolari di reddito

di impresa e gli esercenti arti e professioni che intendono innovare i processi di produzione per il transito

verso logiche digitalizzate

Legge di Bilancio 2020

Grazie all’azione sindacale di CIA- Agricoltori Italiani le due principali agevolazioni per l’Industria 4.0 cambiano forma e si trasformano in credito d’imposta

riconosciuto anche alle imprese produttive di reddito agrario.

Legge di Bilancio 2021 Conferma il credito d’imposta previsto nel 2020 con nuove e più vantaggiose

aliquote

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Transizione 4.0 – Il confronto normativo

Articolo 1, commi 184-197 – Legge di Bilancio 2020

Grazie all’azione sindacale svolta da CIA-Agricoltori Italiani, attraverso la Legge di Bilancio 2020 il c.d.

superammortamento e l’iperammortamento sono stati sostituiti con un nuovo credito d’imposta per le spese di investimento in beni materiali ed immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività, effettuate nel 2020, con aliquota differenziata secondo la tipologia, ampliandone l’ambito di applicazione e tutte le imprese residenti sul territorio italiano a prescindere dalla forma giuridica e dal reddito prodotto.

Articolo 1, comma 1051 e ss. – Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha confermato la suddetta agevolazione prevedendo un nuovo incentivo nella forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello stato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino (massimo) al 31 dicembre 2022.

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Sull’efficacia della legge…..e sull’abrogazione tacita

Preleggi

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

(6)

Il credito d’imposta «Transizione 4.0»

Art. 1, comma 186 Legge di Bilancio 2020

«Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di

appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito…»

Stessa formulazione proposta Legge di Bilancio 2021

La nuova agevolazione ha portata più ampia rispetto all’iper e super ammortamento, agevolazioni riconosciute solo alle attività produttive di reddito d’impresa

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Il credito d’imposta «Transizione 4.0»

SOGGETTI BENEFICIARI PER IL SETORE AGRICOLO

❑ Agricoltori singoli e associati che esercitano attività agricole e determinano il reddito su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR;

❑ Coloro che svolgono attività connesse tra cui ad es. le attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5, comma 1 della Legge n. 413/91;

❑ Soggetti esercenti attività agricole e agricole connesse che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli artt. 56, comma 5 e 56-bis del TUIR.

N.B. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori

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Il credito d’imposta «Transizione 4.0»

Beni industria 4.0 di cui all’allegato A della L. di

Bilancio 2017:

1. 50% del costo del bene fino a 2,5 milioni se entro il

31 dicembre 2021 – 40%

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022…etcc.

2. 30% dell’importo da 2,5 milioni a 10 milioni se entro

il 31 dicembre 2021 – 20%

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022…etcc 3. 10% dell’importo fino a

20 milioni di euro…etcc

Beni immateriali industria 4.0 di cui all’allegato B della L. di Bilancio 2017:

20% del costo del bene fino a 1.000.000 euro se

investimento effettuato entro il

31 dicembre 2022…etcc

Beni materiali diversi da Allegato A:

10% del costo del bene e fino ad un massimo di 2

milioni di euro se investimento effettuato entro il 31 dicembre 2021

…etcc

6% del costo del bene e fino ad un massimo di 2

milioni di euro se investimento effettuato

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 …etcc

Lavoro agile 15% costo investimenti in

strumenti e dispositivi tecnologici effettuati entro il 31

dicembre 2021, destinati dall’impresa a forme

di lavoro agile (art.

18 della legge 81 del 2017)

Beni immateriali diversi da Allegato B:

10% del costo del bene e fino ad un massimo di 1 milione di

euro se investimento effettuato entro il 31 dicembre 2021 …etcc 6% del costo del bene e fino ad un massimo di 1 milione di

euro se investimento effettuato dal 1° gennaio al

31 dicembre 2022 …etcc A (Legge Bilancio 2021– Decorrenza 16 novembre 2020)

Beni industria 4.0 di cui all’allegato A della L. di Bilancio 2017:

1. 40% del costo del bene fino a 2,5 milioni 2. 20% dell’importo da 2,5 milioni a 10 milioni

Beni immateriali industria 4.0 di cui all’allegato B della L. di

Bilancio 2017:

15% del costo del bene fino a 700.000 euro

Beni materiali generici:

Credito d’imposta del 6% - importo massimo 2 milioni di euro per imprese e lavoratori autonomi

Da (Legge di Bilancio 2020)

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Il credito d’imposta «Transizione 4.0»

1. Verifica della «capienza fiscale», ossia effettuare una valutazione di opportunità partendo dall'imposta lorda dovuta (indicata nella propria dichiarazione dei redditi) e confrontandola con la rata annuale da detrarre;

2. Valutare l’impatto dell’investimento in termini di costi/benefici;

3. Assicurarsi di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.

81/2008);

4. Assicurarsi di essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;

5. Verificare la compatibilità con altre agevolazioni integrative/alternative;

6. Conservare adeguatamente tutta la documentazione necessaria ai fini dei successivi controlli.

N.B.: Data la complessità circa una valutazione globale dell’investimento, si consiglia di rivolgersi preventivamente all’ufficio CIA di riferimento.

Step di valutazione in termini di opportunità dell’investimento

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Fruizione del credito d’imposta

Non cambiano le modalità di utilizzo del credito d’imposta che

può essere portato in

compensazione ai sensi dell’art.

17 del D.L. n. 241/1997 per l’abbattimento di:

❑ Imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte;

❑ All'imposta sul valore aggiunto;

❑ Alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

❑ IMU, TARI;

❑ Contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

❑ Contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

❑ Premi l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali.

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Caratteristiche del credito d’imposta

Non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, comprese le relative addizionali regionali e comunali ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto, pertanto, sarà cumulabile con altre agevolazioni riconosciute in ambito agricolo.

E’ previsto un meccanismo di recapture nel caso di cessione del bene agevolato (art. 1, comma 1060 Legge di Bilancio 2021);

in particolare, il periodo durante il quale il bene deve essere mantenuto nell’impresa dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Le operazioni che fanno scattare il ricalcolo sono la cessione a titolo oneroso e la destinazione strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto che ha effettuato l’investimento originario. Quando si verificano queste condizioni, il credito di imposta deve essere corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il costo del bene che viene alienato o destinato all’estero.

Nel caso in cui l’impresa avesse già utilizzato in compensazione un credito maggiore di quanto spettante in base al ricalcolo, il maggiore importo utilizzato dovrà essere direttamente riversato entro il termine per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo in cui si sono verificate le ipotesi che hanno fatto scattare il meccanismo di recapture. Sono comunque richiamate le disposizioni che regolano gli investimenti sostitutivi: la fruizione del credito di imposta non viene meno se, nello stesso periodo in cui vengono ceduti i beni, l’impresa sostituisce il bene originario con uno che possiede caratteristiche analoghe o superiori e attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo.

(12)

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta non è soggetto:

❖ Al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53 della L. 244/2007);

❖ Al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);

❖ Al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del D.L.

78/2010).

(13)

Fruizione del credito d’imposta

Cosa succede se il credito non può essere utilizzato interamente nei termini di 3 e 5 anni stabiliti dalle

diverse normative?

La circolare n. 5/E del 2015, sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18 D.L. n.91/2014) prevede, similmente a quanto previsto per il credito d’imposta ex L. n. 160/2020 e Legge di bilancio, l’utilizzo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, ammettendo l’utilizzo già nel successivo periodo d’imposta, nel caso di incapienza nel periodo di riferimento, della quota annuale del credito d’imposta o di parte di essa.

Dunque, se per motivi di incapienza, non è possibile utilizzare l’intera quota annuale del credito di imposta, questa si sommerà alla quota fruibile nel successivo periodo di imposta.

Tale soluzione è stata confermata nel corso di Telefisco 2021 da

parte dell’Agenzia delle Entrate.

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Sulla riportabilità del credito la recente conferma dell’AdE

Utilizzo del credito di imposta di cui al comma 1059 della legge di bilancio 2021: incapienza e possibilità di riporto a nuovo

Domanda: Il comma 1059 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il credito di imposta sugli investimenti di cui ai commi 1051 e segg.

della stessa legge è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali a partire dall’anno di entrata in funzione (o, per i beni

“Industria 4.0”, da quello di interconnessione). Si chiede se in caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l’importo del credito inutilizzato possa essere compensato già dall’anno seguente aggiungendolo a quello di competenza (in senso conforme: circolare 5/E/2015 riferita al credito di cui al D.L. 91/2014). Ad esempio: credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L’eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350)?

Risposta: Il comma 1059 dell’articolo 1 dellalegge di Bilancio 2021, in tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni,la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodidi imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l’esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.

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Adempimenti

Elementi da tenere in considerazio

ne

Adempimenti sostanziali: le fatture e i documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame

Adempimenti procedurali: Relativamente agli investimenti in beni di cui alle Tabelle A e B, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

Adempimenti statistici: Invio di una comunicazione, ai soli fini statistici, al MISE le cui modalità e i termini dovranno essere stabiliti con apposito decreto non ancora emanato

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Adempimenti richiesti

❑ Le fatture e i documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame, ad es.: «Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194 Legge n. 160/2019», oppure, «Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.

1, commi da 1051 a 1063 della Legge n. 178/2020»;

❑ Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal quale risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nei suddetti allegati A e B, oltre che l’interconnessione con il sistema aziendale.

❑ Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. n. 445/2000.

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….e regolarizzabili….

La mancata apposizione del riferimento alla normativa in fattura può determinare il disconoscimento del beneficio?

Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020 dell’AdE:

“La fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

L’AdE ha chiarito l’eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

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Sulla cumulabilità con altre misure di intervento……..il caso dei PSR

Risposta ad interpello della Comunità Europea – Rif. Ares(2020)4224892

«…si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n.

1305/2013.»

L’allegato II al regolamento n. 1305/2013 prevede diverse percentuali di aiuto PSR che variano in base a specifici criteri. Ad esempio, è previsto che per gli investimenti in immobilizzazioni materiali nelle regioni ultra-periferiche l'aliquota di sostegno è pari al 75% del costo dell'investimento ammissibile; ne consegue che, se da un lato PSR e credito d'imposta sono cumulabili, dall'altro il loro cumulo non potrà comunque, in quel caso specifico, superare la soglia complessiva del 75% del costo complessivo del bene.

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Sulla trasferibilità del credito ai soci di società di persone….

Risposta AdE N. 85 del 5 marzo 2020

In risposta a diversi quesiti posti in merito alla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1 c. 98-108 della L. n. 208/2015, l’AdE ha avuto modo di affermare che nel caso di redditi da partecipazione, ex art. 5 del TUIR “possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società…”.

Le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

In linea di principio, dunque, l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120/E del 18 aprile 2002 (credito di imposta investimenti in aree svantaggiate L. 388/2000)

Le società di persone sono prive di soggettività passiva ai fini delle imposte personali, direttamente dovute dai soci in applicazione del principio di «trasparenza» di cui all'art. 5, comma 1, del TUIR.

La predetta risoluzione ritiene ammissibile la possibilità per la società di persone di determinare, in sede di presentazione della dichiarazione, la misura del credito d'imposta maturato e di utilizzarlo sia in compensazione di imposte e contributi da essa dovuti, sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Riferimenti

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