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APPROVAZIONE DEI TARIFFARI PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

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Decreto 20 maggio 1996 n.68 (pubblicato il 22 maggio 1996)

APPROVAZIONE DEI TARIFFARI PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli artt. 40 e 42 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera della Commissione Nazionale delle Libere Professioni in data 23 aprile 1996;

Vista l'approvazione del Dicastero alla Giustizia;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 6 maggio 1996 n.55;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 42 della Legge 20 febbraio 1991 n.28, sono emanati i seguenti tariffari, relativi alla libera professione di avvocato e notaio, che sono allegati al presente decreto:

- tariffario degli onorari e diritti di avvocato in materia giudiziale civile-amministrativa e penale con le allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G;

- tariffario degli onorari di avvocato in materia stragiudiziale con l'allegata tabella;

- tariffario dei compensi spettanti all'avvocato per le funzioni di curatore, procuratore o liquidatore nelle procedure di cui alla Legge n.17/1917 ed all'art. 93 della Legge n.68/1990;

- tariffario notarile.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

(2)

PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari

TARIFFARIO NOTARILE ONORARI, DIRITTI, ACCESSORI E RIMBORSI SPESE DOVUTI AL NOTAIO

CAPO I°

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI Sezione I°

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

(Onorari e diritti accessori)

Al Notaio, per gli atti e per le prestazioni a lui richieste, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti gli onorari e i diritti accessori determinati dalla presente tariffa.

Se gli onorari ed i diritti accessori non possono essere determinati in base ad una precisa

disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

(3)

Oltre agli onorari ed ai diritti preveduti dalla presente tariffa, nessun altro compenso è dovuto al Notaio per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa stessa, salvo il rimborso delle spese.

Per gli atti previsti nei successivi articoli 4-,7-,10-,11-, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono maggiorati del 30%, se il Notaio è richiesto di ricevere l'atto in giornata festiva od in ore notturne, dopo le ore 20,00 o prima delle ore 8,00.

Ogni convenzione contraria è nulla.

Art. 2

(Onorari graduali e fissi)

Gli onorari spettanti al Notaio, per gli atti da lui ricevuti o autenticati, sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per gli atti di valore indeterminato ed indeterminabile e per tutti gli altri atti previsti dalla presente tariffa.

Sezione II

ONORARI GRADUALI Art. 3

(Ammontare degli onorari graduali)

L'onorario graduale è dovuto al Notaio nella maniera seguente : VALORIONORARIO

fino a £. 2.000.000£. 300.000

da £. 2.000.001 a £. 5.000.000£. 400.000 da £. 5.000.001 a £. 10.000.000£. 550.000 da £. 10.000.001 a £. 15.000.000£. 700.000 da £. 15.000.001 a £. 20.000.000£. 850.000 da £. 20.000.001 a £ 25.000.000£. 950.000 VALORIONORARIO

da £. 25.000.001 a £. 30.000.000£. 1.050.000

(4)

da £. 30.000.001 a £. 40.000.000£.1.200.000 da £. 40.000.001 a £. 50.000.000£ 1.450.000 da £. 50.000.001 a £.. 75.000.000£. 1.900.000 da £. 75.000.001 a £. 80.000.000£. 2.000.000 da £. 80.000.001 a £. 100.000.000£. 2.400.000 da £.100.000.001 a £. 125.000.000£. 2.600.000 da £.125.000.001 a £. 150.000.000£. 2.800.000 da £.150.000.001 a £. 175.000.000£. 3.000.000 da £.175.000.001 a £. 200.000.000£. 3.200.000 da £.200.000.001 a £. 225.000.000 £. 3.400.000 da £.225.000.001 a £. 250.000.000£. 3.600.000 da £.250.000.001 a £. 300.000.000£. 3.800.000 da £.300.000.001 a £. 350.000.000£. 4.000.000 da £.350.000.001 a £ 400.000.000£. 4.200.000 da £.400.000.001 a £. 450.000.000£. 4.400.000 da £.450.000.001 a £. 500.000.000£. 4.600.000 da £.500.000.001a £. 600.000.000£. 5.000.000 da £.600.000.001 a £. 700.000.000£. 5.500.000 da £.700.000.001 a £. 800.000.000£. 6.000.000 da £.800.000.001 a £. 900.000.000£. 6.500.000 da £ 900.000.001 a £.1.000.000.000£. 7.000.000

Per la quota eccedente il valore di £ 1.000.000.001 fino a £.3.000.000.000 è dovuto al Notaio un onorario integrativo, da calcolarsi sulla quota eccedente, pari allo 0,40%.

Per la quota eccedente il valore di £ £.3.000.000.001 fino a £.5.000.000.000 è dovuto al Notaio un onorario integrativo, da calcolarsi sulla quota eccedente, pari allo 0,35%.

Per la quota eccedente il valore di £.5.000.000.001 fino a £.10.000.000.000= è dovuto al Notaio un onorario integrativo, da calcolarsi sulla quota eccedente, pari allo 0,30%.

(5)

Per la quota eccedente il valore di £. 10.000.000.001= è dovuto al notaio un onorario integrativo, da calcolarsi sulla quota eccedente, pari allo 0,20%

Gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino al 30% in caso di particolari difficoltà o lunghezza dell'atto o possono essere ridotti fino al 30% per gli atti particolarmente semplici o brevi, per gli atti ripetitivi e cioè per gli atti che, per identità di una o piu' delle parti intervenute o per la similari dell'oggetto debbono considerarsi fra loro del tutto analoghi e nel caso in cui per l'efficacia dell'atto stesso siano necessarie ulteriori pratiche particolarmente onerose per il Cliente.

Art.4

(Metodi di liquidazione degli onorari graduali)

L'onorario graduale di cui al Precedente articolo, è liquidato:

a) per la compravendita, sul prezzo dei beni compravenduti;

b) per la permuta, sulla cosa permutata di maggior valore;

per la costituzione di società, o per la comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione; per .la trasformazione di società, sull'attivo lordo; per la fusione di società, sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono o, nel caso di fusione mediante incorporazione, sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata; per le assemblee di società nelle quali vengono deliberati aumenti di capitale e prestiti obbligazionari, sull'ammontare dell'aumento o del prestito;

per la divisione, sull'importo della massa, e per la separazione di quote nella comunione sul valore complessivo delle quote stesse;

per la transazione, sul valore concordato fra le parti;

per il mutuo o la dichiarazione di debito con .garanzia, sul valore maggiore;

per le rendite o enfiteusi perpetue, sul cumulo di venti annualità; per le rendite o enfiteusi

temporanee, sul cumulo delle annualità pattuite, fino ad un massimo di dieci; per le rendite vitalizie sul cumulo di dieci o venti annualità, a seconda che il beneficiato abbia o non abbia oltrepassato l'età di cinquanta anni;

per le associazioni in partecipazione, sul valore dell'apporto;

per i consorzi, sul cumulo dei contributi annui dovuti dai consorziati, fino ad un massimo di dieci annualità. L'onorario minimo non può essere inferiore alla somma di £.500.000=;

i) per le locazioni, sul cumulo dei canoni di tutte le annualità di durata del contratto;

per le locazioni finanziarie, sull'ammontare complessivo dei canoni pattuiti;

per gli atti di fondazione, sul valore del patrimonio;

(6)

per la liberazione parziale di beni da ipoteca, sul corrispettivo convenuto;

p) per il frazionamento di ipoteca o separazione di quote ipotecarie, su ciascuna quota frazionata o separata ;

q) per l'accettazione dell'offerta reale, sull'ammontare della somma offerta.

Art.5

(Abbattimenti degli onorari graduali)

L'onorario graduale di cui all'articolo 3 è dovuto con le seguenti riduzioni:

a) con riduzione a metà:

- per i contratti di locazione (mobiliare, immobiliare e finanziaria) appalto, associazione agraria, ipoteca, estensione di ipoteca ad altri beni, per i contratti preliminari, per i contratti concernenti prestazioni di lavoro subordinato o prestazioni di opere; .

- per gli atti di fondazione e per quelli di associazione aventi scopo di assistenza o di istruzione; : b) con riduzione ad un terzo:

- per gli atti di quietanza;

-per gli atti di consenso a cancellazione o postergazione di ipoteca, consenso a riduzione della somma per la quale è iscritta l'ipoteca; consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca, a frazionamento di ipoteca, a separazione di quote ipotecarie;

-per gli atti di deposito di somme, titoli od altri valori;

-per i verbali di assemblea che deliberano aumenti di capitale o prestiti obbligazionari;

-dilazione per l'adempimento di obbligazioni, affrancazione di rendita; consenso a tramutamento, traslazione o frazionamento di titoli; ricognizione di diritti, rinnovazione di titoli, verbale di accettazione di offerta reale.

L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a £.

200.000; per i verbali di assemblea di società, l'onorario non può essere comunque inferiore a

£.800.000 per le S.A. ed a £.600.000= per le altre società.

Art.6

(Onorari di atti sottoposti a condizione sospensiva)

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione sospensiva . Per l'atto con il quale viene accertato il verificarsi della condizione, tale onorario è ridotto al terzo.

(7)

Art .7

(Onorari per gli atti testamentari).

Al Notaio che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto oltre agli onorari previsti negli art.8, 9, è dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art.3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

Sezione III ONORARI FISSI Art.8

(ammontare degli onorari fissi)

L'onorario fisso è dovuto al Notaio nella seguente maniera:

a) da £.300.000 a £.700.000, per l'atto di ricevimento di testamento pubblico o segreto, a seconda della lunghezza e difficoltà dell'atto.

b) da £.300.000 a £.1.000.000, per il verbale relativo ad apposizione o rimozione di sigilli, inventario e conti, divisione o vendita giudiziaria, immissione in possesso, interpellanza,

constatazione, offerta reale, nonché per il verbale di pubblicazione di testamento segreto, e per ogni atto di valore indeterminabile, a seconda della lunghezza e della difficoltà dell'atto ;

da £.30.000 a £.150.000, per ogni certificato di conformità di copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano stati dal Notaio medesimo ricevuti o autenticati; l'onorario è ridotto a £.20.000 per ogni copia destinata ad uso scolastico, di concorso o di lavoro dipendente.

L'onorario è dovuto per ogni singolo certificato o estratto, ma, in caso di molteplicità di certificati o estratti identici o similari richiesti dalla stessa persona o ente nella medesima occasione, il cui verbale di conformità sia stato redatto con mezzi di riproduzione meccanica, per quelli successivi al primo l'onorario medesimo è ridotto come segue:

-per il secondo e seguenti fino al 5°, del 25%;

-per il sesto e seguenti fino al 10°, del 50%;

-per l'undicesimo e seguenti del 75% ;

da £.30.000 a £ 150.000, per la semplice autentica di firma o di fotografia; l'onorario è ridotto alla metà per ogni documento destinato ad uso scolastico, di concorso o di lavoro dipendente.

(8)

L'onorario è dovuto per ogni singola autentica, ma, in caso di molteplicità di autentiche delle medesime firme o fotografie richieste dalla stessa persona od ente nella medesima occasione, il cui verbale sia stato redatto con mezzi di riproduzione meccanica, per quella successiva alla prima l'onorario medesimo è ridotto come segue:

-per la seconda e seguenti fino alla 5°, del 25%;

-per la sesta e seguenti fino alla 10°, del 50%;.

-per l'undicesima e seguenti, del 75%.

e) da £.100.000 a £.400.000, per le procure speciali;

da lire 300.000 a lire 600.000= per le procure generali;

f) da £.30.000 a £.50.000,per la vidimazione di ciascun libro di commercio prima dell'uso ; g) da £.150.000 a £.400.000, per la presentazione di istanze al Consiglio dei XII per acquisto o vendita di beni o per addizione di eredità.

L'onorario è ridotto alla metà quando la stessa istanza debba essere ripresentata;

da £.800.000 a £.2.500 000, per il verbale di assemblea dei soci di società anonima; l' onorario minimo è ridotto del 25% per il verbale di assemblea di società diversa da quelle anonime;

l'onorario è ridotto del 30% per il verbale di assemblea di associazione riconosciuta e di società cooperativa;

i) da £.150.000 a £.300.000 per atti di notorietà ad uso di matrimonio o di successione;

l) da £.50.000 a £.300.000 per le istanze di riconoscimento di società o di associazioni e per le istanze di omologazione di deliberazioni sociali ;

da £. 50.000 a £.200.000 per Visure e richieste di certificati catastali ;

da £.100.000.a £.400.000 per Visure e richieste di certificati ipotecari su ogni nominativo;

da lire 100.000 a £.600.000 per Visure e richieste di certificati ipotecari su ogni nominativo con ricerca dei titoli di provenienze, annotamenti di servitu', diffide, pignoramenti ecc;

da lire 30.000 a £.200.000 per visure e richieste di certificati presso l'Ufficio Automezzi;

da lire 30.000 a lire 300.000 per visure su privilegi mobiliari, capacità civile e procedure concorsuali.

Se per il compimento degli atti previsti nei commi precedenti e occorre un periodo di tempo superiore ad un'ora, è dovuto per ogni ora successiva o frazione di essa, oltre all'onorario fisso, il diritto di L. 100.000.

(9)

Art. 9

(Ricevimento di atti in ore notturne)

Per gli atti previsti nell'articolo 8, gli onorari ed i diritti ivi completati sono dovuti in misura doppia, se il Notaio è richiesto di ricevere l'atto dopo le ore 20.00 o prima delle ore 8.00.

Art. 10

(Onorari per gli atti relativi a ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli)

Per gli atti di trasferimento di proprietà di motoveicoli, autoveicoli, autocarri, ecc. e relative procure, di costituzione di ipoteca, di trasferimento e di rinnovazione della ipoteca stessa, di costituzione di privilegio, sia in forma pubblica sia per scrittura privata autenticata, sono dovuti i seguenti onorari :

ciclomotore L. 25.000

autovetture e motocicli da L. 50.000 a L. 120.000 autocarri e autocorriere da L. 80.000 a L. 160.000 procure da L. 80.000 a L. 120.000

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ONORARI GRADUALI E FISSI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 11

(Base per la liquidazione degli onorari graduali)

Gli onorari graduali sono liquidati al Notaio sul valore dichiarato dalle parti.

CAPO II°

ONORARI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI

Art.12

(10)

(Onorari per copie, note di trascrizione e certificati urbanistici)

Per ogni copia di atto pubblico da lui ricevuto, è dovuto al Notaio l'onorario da £.30.000 a

£.200.000. Per ogni copia di atto privato da lui autenticato è dovuto al Notaio l'onorario da £.20.000 a £.100.000. Per le copie ad uso registrazione, trascrizione, voltura e catasto è dovuto al Notaio l'onorario da lire 100.000= a lire 300.000=;

Per la redazione delle note di trascrizione, è dovuto al Notaio l'onorario da £.80.000 a £.400.000.

Per il certificato di cui all'art.117 della Legge 19 Luglio 1985, n.ro 87, è dovuto al Notaio l'onorario da lire 100.000 a lire 150.000.

Art. 13

(Onorari per l'affidamento di somme o valori)

Per l'affidamento di somme o di valori al Notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del cinque per mille.

Detto onorario non può essere inferiore a £.50.000 nè superiore a £.300.000 al mese.

Art.14

(Onorari per trasmissione di atti)

Per la trasmissione del testo o del sunto di atti per mezzo del telegrafo o del telefono o fax, è dovuto l'onorario da £.30.000 a £.120.000 oltre l'indennità di accesso.

Art.15

(Onorari per la ricerca di atti)

L'onorario è di £.30.000 per la ricerca di un atto depositato presso il Notaio, se vi è l'indicazione della data precisa di esso; se manca tale indicazione, l'onorario è di £.60.000.

CAPO III°

DIRITTI ACCESSORI E RIMBORSI SPESE Art.16

(Diritti di iscrizione e repertorio)

(11)

E' dovuto il diritto di £.30.000 per l'iscrizione nel repertorio di ciascun atto tra vivi soggetto a registrazione e di ciascun atto di ultima volontà.

Art.17

(Diritti di scritturazione).

Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati, sono dovuti i seguenti diritti:

- £.20.000 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a £.10.000.000 o di valore indeterminato e per tutti gli altri atti ad onorario fisso;

- £. 25.000 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a £.100.000.000 ma superiore a £.10.000.000;

- £.30.000 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore inferiore a £.1.000.000.000 ma pari o superiore a £.100.000.000 o degli atti di cui alle lettere a), b) e h) dell.'art.8;

- £.35.000 per ogni facciata quando si tratti di atti di valore pari o eccedente £.1.000.000.000.

Per la scritturazione di copie eseguite a mezzo di strumenti di riproduzione meccanica o fotografica, i diritti sono ridotti a £.2.000 per ogni facciata.

La facciata si considera scritta per intero, quando contiene cinque linee di scritturazione, non compresa la data e la sottoscrizione.

Nei casi di urgenza il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Art.18

(Indennità di accesso)

Al Notaio che deve ricevere un atto o compiere una prestazione fuori dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è dovuta una indennità di accesso nella misura di £.50.000 per ogni ora o frazione di ora, fino ad un massimo di £.400.000 al giorno.

L'indennità è raddoppiata se il Notaio è richiesto di ricevere un atto o compiere una prestazione dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Art._19

(Diritti d'archivio)

Per l'archiviazione di ogni atto pubblico o delle scritture private autenticate di cui debba essere curata la conservazione è dovuto al notaio il diritto d'archivio da stabilirsi fra un minimo di

£.30.000 a un massimo di £.75.000, a seconda della mole della relativa pratica.

CAPO IV°

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI ONORARI ED Al DIRITTI ACCESSORI

(12)

Art.20

(Onorari e diritti d'avvocato)

Quando la prestazione notarile abbia comportato studi ed indagini giuridiche eccedenti quelli normalmente richiesti per prestazioni simili o analoghe, oltre agli onorari e diritti stabiliti dalla presente tariffa, sono dovuti anche gli onorari e diritti d'avvocato previsti dalle leggi vigenti.

Non è dovuto alcun onorario nè diritto accessorio per copie, estratti, certificati, e per altre prestazioni richieste nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, per uso d'ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art.21

(Mancata stipulazione)

Per la preparazione degli atti che rientrano nella sfera di applicazione della presente tariffa, ai quali, per motivi indipendenti dalla volontà del notaio, non sia seguita la stipulazione, e per altre

prestazioni professionali consentite dalla legge, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai, emette il parere sul compenso dovuto, tenendo conto dell'opera svolta, del valore e della natura della pratica e dei risultati conseguiti dalle parti.

Art.22

(Rivalutazione automatica)

Gli onorari, i diritti e gli accessori di cui al presente Tariffario Notarile potranno essere aggiornati dall'Assemblea con periodicità biennale in riferimento alle variazioni del costo della vita. Tali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Dicastero alla Giustizia e

successivamente emanati con Decreto Reggenziale a norma dell'art.40 della Legge 20 febbraio 1991 n.28.

ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:

Il Bollettino Ufficiale n. 5 parte III° 68 reca erroneamente: " ...pubblicato il 22 maggio 1998"

anziché "pubblicato il 22 maggio 1996".

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