L’atto notarile
Gli atti notarili si dividono in atti pubblici, redatti dal Notaio, o scritture private autenticate, redatte da chiunque e poi autenticate dal Notaio previo il suo controllo sulla conformità legislativa del documento e alla vera volontà delle parti.
Nello specifico:
• l’atto pubblico è redatto dal Notaio o da un suo collaboratore in lingua italiana (ed in quest’ultimo caso il Notaio è tenuto a leggere personalmente alle parti il contenuto). Deve essere quindi sottoscritto dalle parti e dal Notaio nello stesso momento e conservato (salvo casi
eccezionali) nella raccolta degli atti del Notaio, soggetto al controllo del conservatore dell’archivio notarile. Su richiesta è possibile allegare all’atto una traduzione in lingua straniera
• la scrittura privata può non essere redatta dal Notaio, può non essere letta dal Notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai. Non vi è l’obbligo della conservazione in archivio e può
essere rilasciarla in originale alle parti. Nei soli casi di scritture di atti immobiliari o commerciali la legge prevede tuttavia che il Notaio conservi anche le scritture private, se le parti non ne abbiano chiesto la restituzione
Forma dell’atto notarile
L'atto notarile in quanto documento pubblico, deve essere redatto seguendo specifiche indicazioni. La legge notarile infatti disciplina con estrema precisione e rigore la forma ed il contenuto dell'atto.
L’intestazione deve riportare la dicitura “REPUBBLICA ITALIANA” a cui devono seguire:
• l'indicazione in lettere per esteso dell'anno, mese, giorno, comune e luogo in cui l'atto è ricevuto
• il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, e condizione delle parti e dell'eventuale rappresentante o dei testimoni intervenuti
• il nome, cognome, residenza e collegio notarile di appartenenza del Notaio
• l'indicazione in lettere per esteso delle date, somme e quantità delle cose oggetto dell'atto
• l'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto
• la menzione della lettura alle parti, presenti i testimoni se intervenuti, dell'atto e degli eventuali allegati, salva dispensa datane dalle parti per questi ultimi
• la menzione che l'atto è stato scritto dal Notaio o da persona di sua fiducia, e l'indicazione dei fogli di cui l'atto consta e delle pagine scritte
• la sottoscrizione mediante apposizione del nome e cognome, sia sull'atto che sugli allegati non autentici o pubblici o registrati, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del Notaio
• la firma del Notaio munita dell'impronta del suo sigillo
Nel caso in cui l'atto sia composto di più fogli, le sottoscrizioni andranno apposte a margine di tutti i fogli.L'indicazione dell'ora di sottoscrizione è obbligatoria per gli atti di ultima volontà, mentre viene riportata anche negli altri atti solo se il Notaio lo ritenga opportuno o sia espressamente richiesta dalle parti.
La legge prevede inoltre le modalità per l'intervento dei testimoni, per le eventuali correzioni o annotazioni, e disciplina l'intervento nell'atto di parti straniere, di sordi e di muti o sordomuti.
Contenuto dell'atto notarile
L’atto notarile deve essere chiaro e completo, in modo che le parti possano comprenderne il contenuto e gli effetti giuridici, devono essere quindi evitati termini complessi e incomprensibili ai non esperti in materia giuridica.
Atti in materia immobiliare
Nei casi di vendita di immobili o di un altro contratto immobiliare, l’atto notarile deve inoltre contenere:
• l’esatta identificazione degli immobili (mediante la descrizione catastale e l’indicazione di confini non generici) allegando estratti delle mappe catastali o planimetrie catastali
• l’indicazione dei diritti che limitano il
Atti con affidamento di somme
Il Notaio che riceve un incarico conl'affidamento di somme di denaro, è tenuto con diligenza e trasparenza redigere l’atto indicando oltre alle voci già citate nello scorso paragrafo:
• il contenuto, le modalità e i tempi dell'incarico
• le somme o i valori affidati
• le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico
• gli eventuali interessi
• la misura del compenso dovuto al Notaio
• l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna debba essere fatta alla presenza di tutte le parti
Atti relativi agli autoveicoli
Il Notaio è tenuto a:
• controllare la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario
• utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento di testimoni o delegati
• informare personalmente le parti sull’interesse giuridico dell'atto richiesto
• indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto
Forma dell’autentica delle scritture private
Sono previste 3 forme di autentica:
• autentica formale
• autentica amministrativa
• autentica minore, detta vera di firma
Lettura
Per l’atto pubblico, il Notaio ha l’obbligo di leggere integralmente e non frettolosamente il documento alle parti (davanti a testimoni, se l’atto sia stipulato con l’assistenza dei testimoni) le quali possono chiedere al Notaio una fotocopia dell’atto per poter più facilmente seguire la lettura.
Per le scritture private la legge non obbliga il Notaio alla lettura sebbene il codice di deontologia preveda che la scrittura sia letta prima della sottoscrizione, come accertamento che l’atto corrisponda alla volontà delle parti.
Adempimenti
Il Notaio deve successivamente alla sottoscrizione dell’atto provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per legge o per incarico ricevuto dalle parti.
Per alcuni adempimenti (es.: trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni) il Notaio deve provvedere per legge senza ritardo o entro un breve termine; per altri (es.: iscrizioni ipotecarie) è opportuno che il Notaio provveda al più presto per evitare danni alle parti.
Nullità dell’atto
L’atto notarile è ritenuto nullo per legge quando:
• il Notaio non risulta più in esercizio da Gazzetta Ufficiale
• l’atto è ricevuto fuori dal Distretto di appartenenza
• l’atto non è ricevuto in presenza delle parti o dei testimoni
• vi è la mancata lettura dell'atto alle parti
• vi è la mancata indagine della volontà delle parti
• vi è la mancata direzione del Notaio per la compilazione integrale dell'atto
• vi è l’inosservanza delle disposizioni che regolano l'intervento di persone che non conoscono la lingua italiana, di muti o sordomuti
• vi è la mancanza della data o dell'indicazione del Comune in cui è stato ricevuto
Vigilanza e ispezioni
In quanto funzione pubblica, l’attività notarile è soggetta a controlli di vigilanza sull’operato dei notai, dei consigli e degli archivi notarili:
• ogni Notaio è personalmente responsabile del versamento delle imposte dovute per tutti gli atti da lui ricevuti ed è tenuto ad esibire ogni 4 mesi il suo repertorio all’Ufficio del Registro competente per verifica
• gli archivi notarili sono soggetti a ispezioni periodiche (primo semestre successivo ad ogni biennio), finalizzate in particolare ad accertare che siano state osservate le disposizioni di legge in relazione alla redazione ed alla conservazione dei repertori, dei registri e degli atti rogati nell'ultimo biennio, ed alla riscossione ed al versamento delle tasse
Assicurazione
Tutti i notai d’Italia sono assicurati per danni colposi causati durante l’esercizio delle loro funzioni attraverso una polizza stipulata direttamente dal Consiglio nazionale notarile con i Lloyd di Londra.
Per danni dolosi è stato istituito invece un fondo di garanzia.