La volontà nelle scritture private e contratti
Autore: Edizioni Simone | 24/12/2016
Mancanza di volontà e divergenza tra volontà e dichiarazione, dichiarazioni non serie, violenza fisica (o assoluta).
Generalità
La volontà è un elemento necessario del negozio giuridico, che viene in rilievo nel suo momento formativo e che deve essere immune da vizi (errore, violenza o dolo) nel momento successivo della sua esteriorizzazione a terzi.
Durante tali fasi possono intervenire dei fattori di disturbo che determinano la formazione di una volontà viziata o una divergenza tra la dichiarazione e la volontà.
La disciplina di tali situazioni patologiche è diretta a realizzare il contemperamento di tre interessi:
l’interesse dell’autore dell’atto al rispetto della sua reale volizione;
l’interesse del destinatario dell’atto al rispetto dell’affidamento da lui riposto nella dichiarazione;
l’interesse generale alla sicurezza e alla celerità dello scambio.
Casi di mancanza di volontà
Dichiarazioni non serie («docendi causa», «ioci causa» etc.)
Le dichiarazioni aventi un contenuto solo apparentemente giuridico, non hanno alcun valore, infatti, in quanto mancano di quei caratteri di riconoscibilità necessari per attribuire a una condotta umana il valore di un impegno giuridicamente vincolante: chi le recepisce, infatti, è in grado di rendersi conto della totale mancanza della volontà dell’atto. Si tratta delle dichiarazioni fatte durante una rappresentazione (es., teatrale) o emesse a scopo didattico (docendi causa) (es., stipulazione di un contratto a titolo di esempio) o per scherzo (ioci causa).
Violenza fisica (o assoluta)
La violenza fisica ricorre quando un soggetto emette una manifestazione di volontà negoziale perché costretto con la forza da un altro soggetto: è il caso, ad es., di chi firma una cambiale perché un altro gli ha preso la mano e lo ha costretto ad apporre la firma.
Secondo la tesi tradizionale, un negozio concluso in queste condizioni è nullo (o addirittura inesistente) in quanto manca del tutto non solo la volontà ma la stessa dichiarazione, che è imputabile all’autore della violenza, e non al soggetto, che ne è soltanto lo strumento; quest’ultimo non può essere vincolato dalla dichiarazione, la quale è a lui riferibile soltanto materialmente (SANTORO-PASSARELLI).
Pertanto, secondo l’orientamento tradizionale la violenza fisica (vis absoluta), a differenza della violenza morale (che non esclude la volontà del soggetto ma la limita solamente), non rientra nella disciplina dei vizi della volontà (v. infra), in quanto la volontà del soggetto che compie l’atto è del tutto assente. Piuttosto, la violenza fisica si colloca nell’ambito della mancanza assoluta di volontà e non nell’ambito della violenza quale vizio della volontà, che presuppone comunque un minimo di libertà di scelta in ordine al comportamento tenuto.
Questa distinzione tra violenza fisica (che esclude del tutto la volontà del soggetto e rende il contratto nullo) e violenza morale (che, invece, altera la volontà della vittima inducendola a contrarre un contratto per sottrarsi al male minacciato e rende il contratto annullabile) è però criticata dalla dottrina più autorevole (BIANCA), secondo la quale anche la violenza fisica rientra tra i vizi della volontà che rendono il contratto annullabile, poiché anche la violenza fisica agisce sulla volontà del soggetto il quale compie un atto per sottrarsi ad un male fisico. L’unico caso in cui la violenza fisica rende il contratto radicalmente nullo (o inesistente) è quello in cui l’autore della violenza guidi materialmente la mano della vittima costringendola a firmare il contratto.
Casi di divergenza tra volontà e dichiarazione
Diversi da quelli sopra considerati sono i casi di divergenza tra la volontà del soggetto e la dichiarazione esteriore: il dichiarante, cioè, vuole la dichiarazione, ma questa è formulata in modo non corrispondente alla sua interna volontà. Questa
divergenza ricorre in presenza di una riserva mentale, di un errore ostativo, di una dichiarazione simulata o di un dissenso.
Riserva mentale
Si ha riserva mentale quando il soggetto intenzionalmente dichiara una cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che quest’ultimo sia in grado di accorgersi della divergenza:
la riserva, rimanendo esclusivamente interna al dichiarante, non ha alcuna conseguenza e il negozio è valido ed efficace.
Errore ostativo
È l’errore del dichiarante che cade:
sulla dichiarazione (es., dico 100 e volevo dire 1000);
1.
sulla trasmissione della dichiarazione stessa (es., volevo telegrafare 10 ma 2.
per errore l’addetto al telegrafo trasmette 100). Il negozio colpito da errore ostativo è annullabile, anche se in tal caso manca una volontà corrispondente alla dichiarazione, in applicazione di un principio generale posto dal nostro codice, secondo cui la nullità radicale colpisce il negozio soltanto per le cause che appaiono anche all’esterno.
Dissenso
Il dissenso è un caso di divergenza tra volontà e manifestazione tipico dei soli contratti e ricorre quando, in seguito a un errore sulla natura o sull’identità dell’oggetto del contratto o a causa di un fraintendimento delle dichiarazioni di una parte, la controparte aderisce apparentemente al contratto ma, in realtà, senza che si abbia effettivamente un incontro di volontà. Il dissenso può portare:
all’annullabilità del contratto, se è dipeso da errore ostativo;
1.
alla nullità, negli altri casi (in cui non vi è fraintendimento, ma 2.
oggettivamente non vi è corrispondenza tra proposta e accettazione).
Simulazione
La simulazione costituisce il caso più rilevante e frequente di divergenza tra volontà e dichiarazione, e si sostanzia in una divergenza voluta dalle stesse parti.
Di essa, ci occupiamo nei successivi paragrafi.