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Adempimenti Antiriciclaggio: le novità del d.lgs. 231/2007

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(1)

Adempimenti Antiriciclaggio:

le novità del d.lgs. 231/2007

a cura del

GRUPPO DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO di OPEN Dot Com Spa

(2)

La normativa

E’ il complesso di disposizioni volte a prevenire e

contrastare l’uso del sistema finanziario, di alcuni settori dell’economia e dei professionisti a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (dal 2007)

(3)

Fonti normative

 Direttiva 91/308/CEE → d.l. 143/91 conv. in l.

197/91

 Direttiva 2001/97/CE → d.lgs. 56/2004

 Direttiva 2005/60/CE → d.lgs. 231/2007

 Decreto Ministeriale 141 del 3 febbraio 2006

 Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006

 Chiarimenti UIC

(4)

Linee guida CNDCEC

Dal 9 settembre 2008 sul sito www.cndcec.it sono disponibili le “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” elaborate dalla Commissione

Antiriciclaggio del CNDCEC approvate dal Consiglio Nazionale e sono sottoposte in consultazione alle Autorità competenti e agli Ordini locali e ora

pubblicate nella versione definitiva.

(5)

Destinatari degli obblighi dal 22 aprile 2006

 iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

 iscritti nel registro dei revisori contabili

 iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro

 notai

 avvocati

nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria

(6)

Destinatari degli obblighi dal 25 maggio 2007

 a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria

(7)

Destinatari degli obblighi dal 29 dicembre 2007

 prestatori di servizi relativi a società e trust (ove non compresi tra i professionisti precedenti)

nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria

(8)

Prestatori di servizi relativi a società e trust/1

Ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

 costituire società o altre persone giuridiche

 occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione

 fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica

(9)

Prestatori di servizi relativi a società e trust/2

 occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione

 esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti

(10)

Obblighi in vigore dal 14 marzo 2004

1. Riferire le infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre 12.500 euro

2. Collaborare con l’Ufficio Italiano Cambi

(11)

Obblighi in vigore dal 22 aprile 2006

1. Identificare i soggetti operanti, registrare e conservare le informazioni

2. Segnalare eventuali operazioni sospette

3. Istituire misure di controllo interno e formare i dipendenti e collaboratori

(12)

Obblighi in vigore dal 29 dicembre 2007

1. Adeguata verifica della clientela

2. Registrazione e conservazione

3. Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre soglia

4. Segnalazione di operazioni sospette

5. Formazione del personale

(13)

1.

Adeguata verifica della clientela

(14)

Adeguata verifica della clientela

E’ dovuta quando:

 la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro

 il professionista esegue prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, con un’operazione unica o con più operazioni collegate o frazionate

 l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile

 vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

 vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente

(15)

Operazione

 un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale

(16)

Operazioni frazionate e collegate

 operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 15.000 euro, effettuate in momenti diversi e nell’arco di sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

 operazioni collegate: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue,

(17)

Valore della prestazione

Per determinare il valore della prestazione o dell’operazione:

 NON si tiene conto del compenso del professionista

 NON si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente

(18)

Operazioni di valore non determinabile

Sono operazioni di valore non determinato o non determinabile

 costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

 incarichi di revisione contabile e tenuta contabilità

(19)

Esclusioni

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano:

 allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi

 agli adempimenti in materia di amministrazione del

personale (l’esenzione non riguarda solo i consulenti del lavoro ma anche tutti gli altri soggetti svolgenti le

medesime attività)

(20)

Chiarimenti MEF (1)

L’attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi va intesa estensivamente, ricomprendendo

anche le altre dichiarazioni fiscali, in linea con quanto previsto dalla normativa previgente

(21)

Chiarimenti MEF (2)

L’attività del collegio sindacale, laddove includa anche la revisione contabile, è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo

(22)

Chiarimenti MEF (3)

I pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del

professionista

(23)

Casi particolari

 Incarico congiunto a più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno di essi è tenuto agli obblighi di registrazione

(24)

A chi si applicano gli obblighi

 A tutti i nuovi clienti

 Previa valutazione del rischio presente, ai clienti già acquisiti

In riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29/12/2007 e ancora in essere a tale data, tale adempimento dovrà comunque avere luogo in occasione della revisione del prestazione professionale (ad es. scadenza del documento utilizzato per l’identificazione, nuova prestazione

professionale ecc.)

(Nota MEF del 17/12/2008)

(25)

Adeguata verifica della clientela

Consiste nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l’identità

b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale

(26)

a.Identificazione e verifica dell’identità del cliente

 in presenza del cliente

 anche attraverso propri dipendenti o collaboratori

 mediante un documento d’identità non scaduto

 al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale

 quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere

(27)

Documenti validi per l’identificazione

Documenti validi per l’identificazione, non scaduti :

 carta di identità

 passaporto

 patente di guida

 patente nautica

 libretto di pensione

 porto d’armi

 permesso di soggiorno

 tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato, purché minute di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

(28)

Scadenza dei documenti utilizzati per l’identificazione

La nota del MEF del 17/12/2008 conferma che in caso di scadenza dei documenti utilizzati per l’identificazione è necessario procedere allo aggiornamento dei dati registrati.

(29)

Casi particolari

 Incarico conferito congiuntamente da più clienti: l’identificazione è dovuta per ciascuno di essi

 Incarico congiunto a più professionisti: l’identificazione va effettuata da ciascuno di essi

(30)

b. Identificazione e verifica dell’identità del t.e.

Titolare effettivo:

 la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente

 la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività

(31)

T.e. in caso di società

 le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o

indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un

mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di

comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale

(32)

T.e. in caso di fondazioni e trust

 se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25%

o più del patrimonio di un’entità giuridica

 se i beneficiari non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica

 le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica

(33)

b. Identificazione e verifica dell’identità del t.e.

 contestualmente all’identificazione del cliente

 mediante un documento di identità non scaduto

 tuttavia i professionisti possono decidere di fare ricorso

a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi

chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero

ottenere le informazioni in altro modo

 per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di

(34)

c. Informazioni sullo scopo e sulla

natura della prestazione

(35)

d. Controllo costante

 Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi

 Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute

(36)

Obblighi dei clienti

 Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela

 Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza

 Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro

 Il cliente che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura

prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro

(37)

… quindi

Il professionista quando accetta l’incarico deve:

 identificare il cliente

 raccogliere l’eventuale dichiarazione sottoscritta dal cliente con i dati

identificativi del soggetto per conto del quale egli opera, con i dati forniti ai fini dell’identificazione del beneficiario effettivo e le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale

 verificare l’esistenza del potere di rappresentanza

 identificare il titolare effettivo

 assumere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

entro i 30 giorni successivi deve

 registrare nell’archivio i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto

 archiviare in forma cartacea i dati identificativi del titolare effettivo e le

(38)

… successivamente

Il professionista deve:

 svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale

(39)

Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno assolti commisurandoli al rischio associato:

 al cliente

 alla prestazione professionale

Per la procedura secondo cui determinare il profilo di rischio, vedere le “Linee guida” del CNDCEC

(40)

Parametri relativi al cliente

 Natura giuridica

 Prevalente attività svolta

 Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto

continuativo o della prestazione professionale

 Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

(41)

Parametri relativi

alla prestazione professionale

 Tipologia dell’operazione e della prestazione professionale

 Modalità di svolgimento dell’operazione e della prestazione professionale

 Ammontare

 Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale

 Ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente

 Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto

(42)

Attenzione

 Il professionista deve poter dimostrare alle autorità

competenti che le procedure sono adeguate all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

 Il professionista deve astenersi dall’eseguire la prestazione, e deve porvi fine qualora questa sia già in essere, quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela

(43)

Obblighi semplificati

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano in relazione ai seguenti clienti:

 intermediari finanziari, confidi, cambiavalute

 enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva

 enti creditizi o finanziari situati in stati extra UE che impongono obblighi equivalenti

 uffici della pubblica amministrazione o ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche

(44)

Obblighi semplificati

E’ comunque necessario:

 identificare il cliente e l’eventuale soggetto per conto del quale il cliente opera

 verificare l’esistenza del potere di rappresentanza

(“Linee guida” CNDCEC)

(45)

Obblighi semplificati

Tornano ad applicarsi gli obblighi ordinari :

 qualora si ritenga che l’identificazione effettuata non sia attendibile o quando essa non consenta di acquisire le informazioni necessarie

 nei confronti di enti creditizi e finanziari e società quotate di uno stato terzo nei cui confronti la

Commissione europea abbia adottato una decisione ai sensi dell’art. 40, par. 4, della direttiva

(46)

Obblighi rafforzati

Si applicano quando:

 il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è più elevato

 il cliente non è fisicamente presente

 per le prestazioni professionali con persone

politicamente esposte residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo

(47)

Clienti non fisicamente presenti

Il professionista deve adottare una o più tra le seguenti misure:

 accertare l’identità del cliente

 adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva

 assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso

(48)

Clienti non fisicamente presenti

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente quando:

 il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate

 i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici

 i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana

 è fornita idonea attestazione da parte di intermediari, enti creditizi

(49)

Verifica della clientela da parte di terzi

 Responsabile finale dell’assolvimento degli obblighi è colui che ricorre a terzi

 L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto con il professionista attestante e l’esattezza delle informazioni comunicate

 In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese

 I terzi possono essere i soggetti destinatari del d.lgs. 231 o soggetti situati in stati extracomunitari in cui vigono obblighi equivalenti

(50)

Persone politicamente esposte

Sono:

 le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche

 i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami

(51)

Persone politicamente esposte

E’ necessario:

 stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta

 adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione

 assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale

(52)

2.

Registrazione e conservazione

(53)

Dati identificativi

Registrare:

 complete generalità ed estremi del documento di identificazione per le persone fisiche

 dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera

 attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera

 data dell’avvenuta identificazione

entro 30 giorni dall’identificazione

(54)

Dati della prestazione

Registrare:

 descrizione della prestazione professionale fornita

 valore dell’oggetto della prestazione professionale entro 30 giorni

dalla data dalla conclusione della prestazione professionale.

La registrazione va conservata per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale

(55)

Modalità di registrazione - oggi

Tipologia:

 informatico

 cartaceo (no registro su fogli mobili o quaderno ad anelli)

Regole di tenuta:

 unicità

 ordine cronologico e storicità delle informazioni

 facilità di consultazione e trattamento dei dati

(56)

Attenzione

Il d.lgs. 231/2007 abroga il d.lgs. 56/04 e i relativi regolamenti di attuazione

tuttavia

le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 231/2007 (da emanarsi entro 18 mesi)

(57)

Modalità di registrazione – in futuro

 Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici

 Registro della clientela a fini antiriciclaggio in cui si conservano i dati identificativi del cliente

(58)

Studi associati

Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata o societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.

(59)

Privacy

I sistemi e le procedure adottati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio devono rispettare le prescrizioni e le garanzie previste dal d.lgs. 196/03

Occorre rilasciare ai clienti informativa ai sensi dell’art.

13 del citato decreto specificando che il trattamento avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio

(60)

Conservazione

Occorre conservare:

 la copia o i riferimenti dei documenti richiesti

 le scritture e le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia

probatoria nei procedimenti giudiziari

 per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale

(61)

Sanzioni

 Violazione obbligo identificazione: sanzione penale da 2.600 a 13.000 euro

 Omessa o tardiva o incompleta registrazione:

sanzione penale da 2.600 a 13.000 euro

 Omessa istituzione dell’archivio: sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro

(62)

3.

Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di

contante e titoli al portatore

oltre soglia

(63)

Legge 197/91 –

fino al 29 aprile 2008

Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli

intermediari abilitati

(64)

Infrazione al divieto di trasferimento di contanti

 notizia di infrazione

 trasferimento tra soggetti diversi

 importo complessivamente superiore a 12.500 euro

 l’operazione è comunque valida

(65)

Comunicazione delle infrazioni

(Ministero Economia e Finanze, circolare 80414 del 01/08/08)

 Importo trasferito > 250.000 euro  al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze

 Importo trasferito ≤ 250.000 euro  alla Direzione

Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione (o, se non determinabile, in cui è stata accertata la violazione)

(66)

D.lgs. 231/07 – dal 30 aprile 2008

Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore

dell’operazione, anche frazionata, è

complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati

(67)

Assegni bancari e postali

 Muniti della clausola di non trasferibilità prestampata (il cliente può richiedere il rilascio di moduli in forma libera)

 Gli assegni emessi per importi sopra soglia devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del

beneficiario e la clausola di non trasferibilità

 In relazione ai moduli emessi in forma libera è stabilito che ciascuna girata rechi - a pena di nullità - il codice fiscale del girante

(68)

D.l. 112/08 –

dal 25 giugno 2008

Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore

dell’operazione, anche frazionata, è

complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati

Abroga l’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 49 del D.lgs.

231/07 (“Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”)

(69)

Chiarimenti MEF (4)

I professionisti hanno l’obbligo di comunicare eventuali irregolarità degli assegni da loro riscontrate

(70)

Sanzioni

 Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia:

sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito

 Omessa comunicazione della notizia di

infrazione: sanzione amministrativa dal 3 al 30%

dell’importo trasferito

(71)

Oblazione

Per le violazioni di importo non superiore a 250.000

euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (

ex

art.

16 l. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale

(72)

4.

Segnalazione

di operazioni sospette

(73)

Finalità normativa

Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo

(74)

Riciclaggio/1

Costituiscono riciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di

occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,

provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni effettuati

essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività

(75)

Riciclaggio/2

la partecipazione ad uno degli atti precedenti,

l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne

l’esecuzione

(76)

Finanziamento del terrorismo

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in

qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere/di favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal

codice penale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti

(77)

Segnalazione di operazione sospetta

E’ dovuta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo

(78)

Sospetto

Si desume dalle caratteristiche, entità, natura

dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del

conferimento dell’incarico

(79)

Attività del professionista

Il professionista procede ad ogni approfondimento esperibile sulla base di tutte le informazioni di cui dispone

Non gli è richiesto di effettuare alcuna indagine di natura investigativa

(80)

Criteri generali

Con riferimento al cliente

 natura giuridica

 prevalente attività svolta

 comportamento tenuto al momento della prestazione professionale

 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

(81)

Criteri generali

Con riferimento alla prestazione

 tipologia di prestazione posta in essere

 modalità di svolgimento della prestazione

 ammontare

 frequenza delle operazioni e durata della prestazione

 ragionevolezza della prestazione professionale tenuto conto dell’attività svolta dal cliente

 area geografica di destinazione dell’oggetto della prestazione

(82)

Indicatori di anomalia

 La ricorrenza di un o più indici di anomalia NON costituisce di per sé motivo sufficiente per l’effettuazione della segnalazione

 Comportamenti NON elencati tra gli indici di anomalia ma che rilevano profili di sospetto sono comunque rilevanti ai fini della segnalazione

(83)

Indicatori di anomalia

 Connessi al cliente

 Relativi all’area geografica di residenza o sede del cliente o delle controparti

 Relativi allo svolgimento della prestazione

 Relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati

 Relativi alla costruzione e alla amministrazione di imprese, società trust ed enti analoghi

 Relativi ad operazioni contabili e finanziarie

(84)

Esclusione

L’obbligo di segnalazione NON si applica ai professionisti in relazione:

 alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l’attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario,

compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento

 in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge

(85)

Tempi della segnalazione

La segnalazione va effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto

(86)

Modalità di segnalazione

 direttamente alla UIF o tramite l’ordine professionale

 su supporto cartaceo, secondo lo schema predisposto, da inviare a:

Unità di Informazione Finanziaria Largo Bastia, 35 - 00181 Roma

indicando sulla busta la sigla PR AR94

(87)

Sanzioni

 Omessa segnalazione operazione sospetta:

sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione ed eventuale pubblicazione del

decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale

 Mancato rispetto del provvedimento di

sospensione: sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro

 Violazione obbligo di segretezza: reclusione da

(88)

5.

Obblighi di controllo

(89)

Organi di controllo

 Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza e tutti i

soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati

• presso i soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007

• presso altri soggetti

hanno specifici obblighi in relazione alla normativa antiriciclaggio

(90)

Organi di controllo

Presso i soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007:

 comunicano alle autorità di vigilanza di settore tutte le

violazioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, l’organizzazione, la registrazione, le

procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari finanziari e delle società di revisione ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

 comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle

disposizioni circa le operazioni sospette di cui hanno notizia

(91)

Organi di controllo

comunicano, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di

risparmio anonimi o con intestazione fittizia

comunicano, entro 30 giorni, alla UIF le infrazioni alle

disposizioni circa gli obblighi di registrazione di cui hanno notizia

(92)

Organi di controllo

Presso altri soggetti:

 comunicano, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di

risparmio anonimi o con intestazione fittizia

(93)

Sanzioni

 Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti

incaricati del controllo di gestione: arresto fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro

(94)

6.

Misure di formazione e

di controllo

(95)

Formazione

 I professionisti e gli ordini adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione del decreto 231/07

 Tali misure comprendono programmi di formazione

finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

(96)

Controllo

 I professionisti devono verificare la correttezza delle procedure di:

• identificazione

• registrazione e conservazione delle informazioni

• rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette

 I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici

 L’estensione e la periodicità dei controlli vanno anche

commisurati alle dimensioni e all’articolazione della struttura organizzativa e dell’attività svolta

(97)

Controllori

 Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs.

231/207 sono effettuati dal Nucleo Speciale di Polizia

Valutaria della Guardia di Finanza e dagli ordini professionali

 La UIF verifica il rispetto della normativa con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e all’omessa

segnalazione di operazioni sospette

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