Adempimenti Antiriciclaggio:
le novità del d.lgs. 231/2007
a cura del
GRUPPO DI STUDIO ANTIRICICLAGGIO di OPEN Dot Com Spa
La normativa
E’ il complesso di disposizioni volte a prevenire e
contrastare l’uso del sistema finanziario, di alcuni settori dell’economia e dei professionisti a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (dal 2007)
Fonti normative
Direttiva 91/308/CEE → d.l. 143/91 conv. in l.
197/91
Direttiva 2001/97/CE → d.lgs. 56/2004
Direttiva 2005/60/CE → d.lgs. 231/2007
Decreto Ministeriale 141 del 3 febbraio 2006
Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006
Chiarimenti UIC
Linee guida CNDCEC
Dal 9 settembre 2008 sul sito www.cndcec.it sono disponibili le “Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” elaborate dalla Commissione
Antiriciclaggio del CNDCEC approvate dal Consiglio Nazionale e sono sottoposte in consultazione alle Autorità competenti e agli Ordini locali e ora
pubblicate nella versione definitiva.
Destinatari degli obblighi dal 22 aprile 2006
iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
iscritti nel registro dei revisori contabili
iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro
notai
avvocati
nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria
Destinatari degli obblighi dal 25 maggio 2007
a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria
Destinatari degli obblighi dal 29 dicembre 2007
prestatori di servizi relativi a società e trust (ove non compresi tra i professionisti precedenti)
nello svolgimento dell’attività professionale in forma individuale, associata o societaria
Prestatori di servizi relativi a società e trust/1
Ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
costituire società o altre persone giuridiche
occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione
fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica
Prestatori di servizi relativi a società e trust/2
occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione
esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti
Obblighi in vigore dal 14 marzo 2004
1. Riferire le infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre 12.500 euro
2. Collaborare con l’Ufficio Italiano Cambi
Obblighi in vigore dal 22 aprile 2006
1. Identificare i soggetti operanti, registrare e conservare le informazioni
2. Segnalare eventuali operazioni sospette
3. Istituire misure di controllo interno e formare i dipendenti e collaboratori
Obblighi in vigore dal 29 dicembre 2007
1. Adeguata verifica della clientela
2. Registrazione e conservazione
3. Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre soglia
4. Segnalazione di operazioni sospette
5. Formazione del personale
1.
Adeguata verifica della clientela
Adeguata verifica della clientela
E’ dovuta quando:
la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
il professionista esegue prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, con un’operazione unica o con più operazioni collegate o frazionate
l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile
vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente
Operazione
un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale
Operazioni frazionate e collegate
operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 15.000 euro, effettuate in momenti diversi e nell’arco di sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
operazioni collegate: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue,
Valore della prestazione
Per determinare il valore della prestazione o dell’operazione:
NON si tiene conto del compenso del professionista
NON si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente
Operazioni di valore non determinabile
Sono operazioni di valore non determinato o non determinabile
costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
incarichi di revisione contabile e tenuta contabilità
Esclusioni
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano:
allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi
agli adempimenti in materia di amministrazione del
personale (l’esenzione non riguarda solo i consulenti del lavoro ma anche tutti gli altri soggetti svolgenti le
medesime attività)
Chiarimenti MEF (1)
L’attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi va intesa estensivamente, ricomprendendo
anche le altre dichiarazioni fiscali, in linea con quanto previsto dalla normativa previgente
Chiarimenti MEF (2)
L’attività del collegio sindacale, laddove includa anche la revisione contabile, è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo
Chiarimenti MEF (3)
I pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del
professionista
Casi particolari
Incarico congiunto a più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno di essi è tenuto agli obblighi di registrazione
A chi si applicano gli obblighi
A tutti i nuovi clienti
Previa valutazione del rischio presente, ai clienti già acquisiti
• In riferimento agli incarichi professionali conferiti prima del 29/12/2007 e ancora in essere a tale data, tale adempimento dovrà comunque avere luogo in occasione della revisione del prestazione professionale (ad es. scadenza del documento utilizzato per l’identificazione, nuova prestazione
professionale ecc.)
(Nota MEF del 17/12/2008)
Adeguata verifica della clientela
Consiste nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne l’identità
b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
a.Identificazione e verifica dell’identità del cliente
in presenza del cliente
anche attraverso propri dipendenti o collaboratori
mediante un documento d’identità non scaduto
al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale
quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere
Documenti validi per l’identificazione
Documenti validi per l’identificazione, non scaduti :
carta di identità
passaporto
patente di guida
patente nautica
libretto di pensione
porto d’armi
permesso di soggiorno
tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato, purché minute di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.
Scadenza dei documenti utilizzati per l’identificazione
La nota del MEF del 17/12/2008 conferma che in caso di scadenza dei documenti utilizzati per l’identificazione è necessario procedere allo aggiornamento dei dati registrati.
Casi particolari
Incarico conferito congiuntamente da più clienti: l’identificazione è dovuta per ciascuno di essi
Incarico congiunto a più professionisti: l’identificazione va effettuata da ciascuno di essi
b. Identificazione e verifica dell’identità del t.e.
Titolare effettivo:
la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente
la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività
T.e. in caso di società
le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale
T.e. in caso di fondazioni e trust
se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25%
o più del patrimonio di un’entità giuridica
se i beneficiari non sono ancora stati determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica
le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica
b. Identificazione e verifica dell’identità del t.e.
contestualmente all’identificazione del cliente
mediante un documento di identità non scaduto
tuttavia i professionisti possono decidere di fare ricorso
• a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi
• chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero
• ottenere le informazioni in altro modo
per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di
c. Informazioni sullo scopo e sulla
natura della prestazione
d. Controllo costante
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi
Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute
Obblighi dei clienti
Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza
Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro
Il cliente che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro
… quindi
Il professionista quando accetta l’incarico deve:
identificare il cliente
raccogliere l’eventuale dichiarazione sottoscritta dal cliente con i dati
identificativi del soggetto per conto del quale egli opera, con i dati forniti ai fini dell’identificazione del beneficiario effettivo e le informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
verificare l’esistenza del potere di rappresentanza
identificare il titolare effettivo
assumere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale
entro i 30 giorni successivi deve
registrare nell’archivio i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto
archiviare in forma cartacea i dati identificativi del titolare effettivo e le
… successivamente
Il professionista deve:
svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno assolti commisurandoli al rischio associato:
al cliente
alla prestazione professionale
Per la procedura secondo cui determinare il profilo di rischio, vedere le “Linee guida” del CNDCEC
Parametri relativi al cliente
Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
Parametri relativi
alla prestazione professionale
Tipologia dell’operazione e della prestazione professionale
Modalità di svolgimento dell’operazione e della prestazione professionale
Ammontare
Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale
Ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente
Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto
Attenzione
Il professionista deve poter dimostrare alle autorità
competenti che le procedure sono adeguate all’entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Il professionista deve astenersi dall’eseguire la prestazione, e deve porvi fine qualora questa sia già in essere, quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Obblighi semplificati
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano in relazione ai seguenti clienti:
intermediari finanziari, confidi, cambiavalute
enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva
enti creditizi o finanziari situati in stati extra UE che impongono obblighi equivalenti
uffici della pubblica amministrazione o ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche
Obblighi semplificati
E’ comunque necessario:
identificare il cliente e l’eventuale soggetto per conto del quale il cliente opera
verificare l’esistenza del potere di rappresentanza
(“Linee guida” CNDCEC)
Obblighi semplificati
Tornano ad applicarsi gli obblighi ordinari :
qualora si ritenga che l’identificazione effettuata non sia attendibile o quando essa non consenta di acquisire le informazioni necessarie
nei confronti di enti creditizi e finanziari e società quotate di uno stato terzo nei cui confronti la
Commissione europea abbia adottato una decisione ai sensi dell’art. 40, par. 4, della direttiva
Obblighi rafforzati
Si applicano quando:
il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è più elevato
il cliente non è fisicamente presente
per le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo
Clienti non fisicamente presenti
Il professionista deve adottare una o più tra le seguenti misure:
accertare l’identità del cliente
adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva
assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso
Clienti non fisicamente presenti
Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente quando:
il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate
i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana
è fornita idonea attestazione da parte di intermediari, enti creditizi
Verifica della clientela da parte di terzi
Responsabile finale dell’assolvimento degli obblighi è colui che ricorre a terzi
L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto con il professionista attestante e l’esattezza delle informazioni comunicate
In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese
I terzi possono essere i soggetti destinatari del d.lgs. 231 o soggetti situati in stati extracomunitari in cui vigono obblighi equivalenti
Persone politicamente esposte
Sono:
le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche
i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami
Persone politicamente esposte
E’ necessario:
stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta
adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione
assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale
2.
Registrazione e conservazione
Dati identificativi
Registrare:
complete generalità ed estremi del documento di identificazione per le persone fisiche
dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera
attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera
data dell’avvenuta identificazione
entro 30 giorni dall’identificazione
Dati della prestazione
Registrare:
descrizione della prestazione professionale fornita
valore dell’oggetto della prestazione professionale entro 30 giorni
dalla data dalla conclusione della prestazione professionale.
La registrazione va conservata per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale
Modalità di registrazione - oggi
Tipologia:
informatico
cartaceo (no registro su fogli mobili o quaderno ad anelli)
Regole di tenuta:
unicità
ordine cronologico e storicità delle informazioni
facilità di consultazione e trattamento dei dati
Attenzione
Il d.lgs. 231/2007 abroga il d.lgs. 56/04 e i relativi regolamenti di attuazione
tuttavia
le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 231/2007 (da emanarsi entro 18 mesi)
Modalità di registrazione – in futuro
Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici
Registro della clientela a fini antiriciclaggio in cui si conservano i dati identificativi del cliente
Studi associati
Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata o societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
Privacy
I sistemi e le procedure adottati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio devono rispettare le prescrizioni e le garanzie previste dal d.lgs. 196/03
Occorre rilasciare ai clienti informativa ai sensi dell’art.
13 del citato decreto specificando che il trattamento avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio
Conservazione
Occorre conservare:
la copia o i riferimenti dei documenti richiesti
le scritture e le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia
probatoria nei procedimenti giudiziari
per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale
Sanzioni
Violazione obbligo identificazione: sanzione penale da 2.600 a 13.000 euro
Omessa o tardiva o incompleta registrazione:
sanzione penale da 2.600 a 13.000 euro
Omessa istituzione dell’archivio: sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro
3.
Comunicazioni delle infrazioni al divieto di trasferimento di
contante e titoli al portatore
oltre soglia
Legge 197/91 –
fino al 29 aprile 2008
Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli
intermediari abilitati
Infrazione al divieto di trasferimento di contanti
notizia di infrazione
trasferimento tra soggetti diversi
importo complessivamente superiore a 12.500 euro
l’operazione è comunque valida
Comunicazione delle infrazioni
(Ministero Economia e Finanze, circolare 80414 del 01/08/08)
Importo trasferito > 250.000 euro al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze
Importo trasferito ≤ 250.000 euro alla Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione (o, se non determinabile, in cui è stata accertata la violazione)
D.lgs. 231/07 – dal 30 aprile 2008
Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati
Assegni bancari e postali
Muniti della clausola di non trasferibilità prestampata (il cliente può richiedere il rilascio di moduli in forma libera)
Gli assegni emessi per importi sopra soglia devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità
In relazione ai moduli emessi in forma libera è stabilito che ciascuna girata rechi - a pena di nullità - il codice fiscale del girante
D.l. 112/08 –
dal 25 giugno 2008
Prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è
complessivamente pari o superiore a 12.500 euro, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati
Abroga l’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 49 del D.lgs.
231/07 (“Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante”)
Chiarimenti MEF (4)
I professionisti hanno l’obbligo di comunicare eventuali irregolarità degli assegni da loro riscontrate
Sanzioni
Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia:
sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo trasferito
Omessa comunicazione della notizia di
infrazione: sanzione amministrativa dal 3 al 30%
dell’importo trasferito
Oblazione
Per le violazioni di importo non superiore a 250.000
euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (
ex
art.16 l. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale
4.
Segnalazione
di operazioni sospette
Finalità normativa
Le disposizioni del d.lgs. 231/2007 sono volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo
Riciclaggio/1
Costituiscono riciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:
la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di
occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi
l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività
Riciclaggio/2
la partecipazione ad uno degli atti precedenti,
l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l’esecuzione
Finanziamento del terrorismo
Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in
qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere/di favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal
codice penale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti
Segnalazione di operazione sospetta
E’ dovuta quando il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo
Sospetto
Si desume dalle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del
conferimento dell’incarico
Attività del professionista
Il professionista procede ad ogni approfondimento esperibile sulla base di tutte le informazioni di cui dispone
Non gli è richiesto di effettuare alcuna indagine di natura investigativa
Criteri generali
Con riferimento al cliente
natura giuridica
prevalente attività svolta
comportamento tenuto al momento della prestazione professionale
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
Criteri generali
Con riferimento alla prestazione
tipologia di prestazione posta in essere
modalità di svolgimento della prestazione
ammontare
frequenza delle operazioni e durata della prestazione
ragionevolezza della prestazione professionale tenuto conto dell’attività svolta dal cliente
area geografica di destinazione dell’oggetto della prestazione
Indicatori di anomalia
La ricorrenza di un o più indici di anomalia NON costituisce di per sé motivo sufficiente per l’effettuazione della segnalazione
Comportamenti NON elencati tra gli indici di anomalia ma che rilevano profili di sospetto sono comunque rilevanti ai fini della segnalazione
Indicatori di anomalia
Connessi al cliente
Relativi all’area geografica di residenza o sede del cliente o delle controparti
Relativi allo svolgimento della prestazione
Relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati
Relativi alla costruzione e alla amministrazione di imprese, società trust ed enti analoghi
Relativi ad operazioni contabili e finanziarie
Esclusione
L’obbligo di segnalazione NON si applica ai professionisti in relazione:
alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l’attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento
in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge
Tempi della segnalazione
La segnalazione va effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto
Modalità di segnalazione
direttamente alla UIF o tramite l’ordine professionale
su supporto cartaceo, secondo lo schema predisposto, da inviare a:
Unità di Informazione Finanziaria Largo Bastia, 35 - 00181 Roma
indicando sulla busta la sigla PR AR94
Sanzioni
Omessa segnalazione operazione sospetta:
sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione ed eventuale pubblicazione del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
Mancato rispetto del provvedimento di
sospensione: sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro
Violazione obbligo di segretezza: reclusione da
5.
Obblighi di controllo
Organi di controllo
Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza e tutti i
soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati
• presso i soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007
• presso altri soggetti
hanno specifici obblighi in relazione alla normativa antiriciclaggio
Organi di controllo
Presso i soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2007:
comunicano alle autorità di vigilanza di settore tutte le
violazioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, l’organizzazione, la registrazione, le
procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari finanziari e delle società di revisione ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
comunicano, senza ritardo, al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle
disposizioni circa le operazioni sospette di cui hanno notizia
Organi di controllo
comunicano, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia
comunicano, entro 30 giorni, alla UIF le infrazioni alle
disposizioni circa gli obblighi di registrazione di cui hanno notizia
Organi di controllo
Presso altri soggetti:
comunicano, entro 30 giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di
risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Sanzioni
Omessa comunicazione da parte del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti
incaricati del controllo di gestione: arresto fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro
6.
Misure di formazione e
di controllo
Formazione
I professionisti e gli ordini adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione del decreto 231/07
Tali misure comprendono programmi di formazione
finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
Controllo
I professionisti devono verificare la correttezza delle procedure di:
• identificazione
• registrazione e conservazione delle informazioni
• rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette
I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici
L’estensione e la periodicità dei controlli vanno anche
commisurati alle dimensioni e all’articolazione della struttura organizzativa e dell’attività svolta
Controllori
Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs.
231/207 sono effettuati dal Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza e dagli ordini professionali
La UIF verifica il rispetto della normativa con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette e all’omessa
segnalazione di operazioni sospette