Malattia, quali sono le giornate retribuite dall’Inps
Autore: Noemi Secci | 24/01/2016
Giornate di malattia indennizzate dall’Inps e dal datore di lavoro:
calcolo dell’indennità, trattamento operai e impiegati, casi particolari.
La malattia, pur essendo una causa di sospensione del lavoro, è tutelata dal nostro ordinamento, e come tale retribuita con un’indennità corrisposta dall’Inps ed integrata, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, dal datore di lavoro.
Sono esclusi dalla copertura retributiva dell’Inps determinati periodi, come quello
di carenza e di comporto.
Indennità di malattia: quando spetta e a quanto ammonta
L’indennità di malattia corrisposta dall’Inps è pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera (Rmg), variabile a seconda della durata dell’evento e della situazione del lavoratore.
Per la generalità dei lavoratori, l’indennità di malattia:
– non spetta nei primi 3 giorni di assenza, detti periodo di carenza (ma, secondo i contratti collettivi, tali giornate sono retribuite dal datore di lavoro);
– spetta in misura pari alla metà della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20°
giorno di assenza;
– spetta in misura pari al 66,66% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno (entro il periodo di comporto).
Per i lavoratori dei pubblici esercizi e dei laboratori di pasticceria, l’indennità è pari all’80% per tutte le giornate di malattia, salvo il limite annuo massimo di 180 giorni.
Se la patologia, invece, insorge durante un periodo di sospensione dei lavoratori, entro 60 giorni dall’inizio, l’indennità spetta in misura pari ai due terzi rispetto alle
normali previsioni.
Se, infine, il lavoratore è ricoverato in un luogo di cura, e non ha familiari a carico, l’indennità di malattia spettante è pari ai due quinti del normale.
Giornate indennizzabili
All’interno del periodo di malattia, esclusi i primi tre giorni di carenza, sono indennizzati dall’Inps:
– per gli operai, i giorni feriali;
– per gli impiegati e gli apprendisti, tutti i giorni compresi nel periodo di malattia.
Sono invece esclusi:
– per gli operai, la domenica e festività nazionali ed infrasettimanali;
– per gli impiegati, le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica.
Tali giornate, secondo le previsioni dei contratti collettivi, sono comunque coperte dal datore di lavoro.
Ci sono, poi delle giornate particolari, indennizzabili in quanto assimilate alle assenze per malattia.
Day hospital
Le giornate nelle quali il lavoratore si sottopone a prestazioni in regime di day hospital sono equiparate alle giornate di ricovero, ovviamente limitatamente al giorno in cui è effettuata la prestazione: pertanto, si applica la riduzione nella misura di 2/5 dell’indennità per i dipendenti che non hanno familiari a carico.
Possono essere indennizzate anche le giornate successive, se il dipendente presenta un certificato medico di continuazione.
Dimissioni protette
Laddove il lavoratore sia sottoposto a una lunga degenza non continuativa, cioè con ricovero soltanto in giornate programmate, parliamo di dimissioni protette:
se nei periodi intermedi il lavoratore possiede la piena capacità al lavoro, i periodi di dimissioni protette non sono indennizzati; qualora invece risulti da idonea certificazione che l’incapacità lavorativa permane anche nei periodi in cui il dipendente non è ricoverato , sono indennizzabili anche tali periodi intermedi.
Donazione d’organo e di midollo osseo
Il lavoratore che si sottopone a una donazione d’organo ha diritto all’indennità di malattia per tutte le giornate di effettiva degenza e di convalescenza; è assimilata alla donazione d’organo la donazione del midollo osseo .
Trattamento di emodialisi
Le giornate in cui il lavoratore deve sottoporsi ad un trattamento di emodialisi sono considerate a tutti gli effetti come malattia. In particolare:
– le giornate di assenza per effettuare il trattamento di dialisi vanno considerate come un’unica patologia continuativa;
– il periodo di carenza e la riduzione percentuale dell’indennità devono essere applicati per anno solare;
– per calcolare l’indennità relativa a ciascun mese vanno considerate le retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
Se durante una giornata di trattamento, però, il lavoratore ha prestato servizio, anche per poche ore, non ha diritto all’indennità.
Cicli di cura ricorrenti
Per quanto concerne i cicli di cura ricorrenti, cioè i trattamenti effettuati entro 30 giorni dai precedenti trattamenti, è possibile applicare quanto previsto per la ricaduta: è dunque consentito l’invio di un certificato unico prima dell’inizio della terapia , nel quale siano indicati i giorni previsti per il trattamento. Per ottenere l’indennità di malattia, oltre al certificato, sono necessaria le dichiarazioni della struttura sanitaria, contenenti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite.
Ex festività
Le ex festività, cioè le giornate infrasettimanali non più considerate festive, sono coperte dall’indennità, in quanto normalmente lavorate e retribuite: non sono invece indennizzabili laddove il datore preveda un emolumento aggiuntivo, alla pari delle festività, poiché già coperte, appunto, dal datore di lavoro.
Se l’ex festività coincide con la domenica, non è indennizzabile per gli operai, mentre lo è per gli impiegati.
Part time verticale
Per i lavoratori part time che svolgono la prestazione soltanto in determinati periodi (giorni, settimane o mesi),l’indennità di malattia è dovuta soltanto nelle giornate in cui si sarebbe dovuta svolgere la prestazione.
Periodo massimo indennizzabile
La malattia è indennizzabile sino ad un certo numero massimo di giornate, a seconda della categoria, dell’inquadramento del lavoratore e del contratto collettivo applicato.
Per i lavoratori a tempo indeterminato l’indennità a carico dell’Inps è dovuta per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare:
– devono essere contate tutte le giornate di malattia dell’anno solare, anche non indennizzate (come i giorni di carenza);
– non devono essere contati, invece, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, quelli di malattia connessi con lo stato di gravidanza, di congedo parentale, d’infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché i periodi di malattia causata da terzi (contro i quali l’Inps abbia positivamente esperito l’azione di surroga).
Se la patologia è a cavallo di due anni solari, le giornate di malattia sono attribuite ai rispettivi anni e considerate come unico episodio morboso.
Per i lavoratori a termine, fermo restando il limite dei 180 giorni, il trattamento per malattia spetta per un periodo massimo pari all’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti; nel caso in cui il periodo lavorato precedentemente sia inferiore a 30 giorni, sono comunque indennizzate 30 giornate.
Malattia dopo il rapporto di lavoro
Se un lavoratore subordinato a tempo indeterminato è licenziato o sospeso durante il periodo di malattia, il diritto all’indennità dell’Inps continua per i successivi 60 giorni.
Note
[1] Inps Circ. n. 136/2003. Autore immagine: 123rf com